TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 31/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
RG. N. 1477 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Sezione Civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 1477/2024 avente ad oggetto: risoluzione contrattuale e rilascio immobile
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con l'Avv. Cesare COSTA del Foro di Viterbo. – RICORRENTE –
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante. - RESISTENTE CONTUMACE –
CONCLUSIONI: all'udienza del 06.03.2025 parte ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda: 1) Accertare e dichiarare l'inadempimento della parte resistente, quale concessionaria del servizio di cui al contratto del 14.12.2022, in relazione al pagamento della rata del canone di concessione relativa al secondo anno afferente il periodo 02.09.2023/31.08.2024, pari all'importo di euro 7.992,00, oltre interessi legali dalla scadenza del 30.09.2023 fino al saldo, e con riferimento ad ogni ulteriore rata che andrà a scadenza nel corso del giudizio e che non verrà saldata dalla società convenuta (per es. la terza rata di euro 10.656,00, relativa al periodo 02.09.2024/31.08.2025, avente scadenza il 30.09.2024, oltre interessi fino al saldo, e le eventuali altre successive); 2) e, per l'effetto, condannare la medesima società concessionaria convenuta al pagamento delle relative somme afferenti i canoni scaduti di cui al precedente punto, oltre interessi da ogni singola scadenza fino al saldo;
3) dichiarare inoltre risolto, o, in subordine, voler risolvere, il contratto di concessione in esame per grave inadempimento della società concessionaria, sia in relazione al mancato saldo delle rate scadute del canone di concessione, che per quanto concerne la conduzione, gravemente negligente, del bene comunale da parte della società convenuta, condannando la stessa al risarcimento di ogni pregiudizio cagionato al istante;
4) condannare la società Pt_1 concessionaria alla restituzione immediata del bene comunale oggetto di contratto. Con vittoria di spese e compensi professionali sia della fase di mediazione, che del presente giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il , in persona del Sindaco Parte_1 pro tempore, ha convenuto in giudizio la quale concessionaria del Controparte_1 contratto di gestione del centro sportivo comunale, sito in in Via Falisca Parte_1
s.n.c., chiedendo dichiararsi l'inadempimento di parte resistente per il mancato pagamento dei canoni di concessione con condanna al pagamento delle somme dovute ed al rilascio del bene. A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto: - di aver stipulato con la
[...]
a seguito di procedura ad evidenza pubblica, un contratto di Controparte_1 affidamento in concessione per la gestione del centro sportivo comunale, sito in
Via Falisca s.n.c.; - che la durata del contratto era stata stabilita in cinque Parte_1 anni con decorrenza dal 2.09.2022, con possibilità di rinnovo per ulteriori cinque anni;
- che il canone di concessione, da corrispondere per ogni annualità in via anticipata, era stato determinato in euro 5.328,00 per il primo anno, in euro 7.992,00 per il secondo, in euro 10.656,00 per il terzo in euro 13.320,00 per il quarto ed infine in euro 13.320,00 dal quinto al decimo;
- che la aveva proceduto al solo Controparte_1 pagamento del canone del primo anno non eseguendo, inoltre, alcuna manutenzione del bene come constatato dalla Polizia Locale;
- che con note del 02.10.2023 e del
16.10.2023 il aveva contestato alla società resistente il mancato pagamento Pt_1 del canone previsto per l'annualità 2023/24, dichiarando, alla luce di tanto, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e della risoluzione per inadempimento;
- che aveva instaurato procedura di mediazione, risultata negativa, e inoltre proposto querela in data 10.02.2025 per truffa , frode nelle pubbliche forniture e falsità materiale, nei confronti del rappresentante della in quanto la fideiussione Controparte_1 rilasciata a favore del era risultata falsa. Pt_1
Alla luce di tali deduzioni, parte ricorrente, previo accertamento del grave inadempimento della società resistente, ha chiesto di dichiarare risolto il contratto di concessione con condanna di parte resistente alla restituzione del bene e al pagamento dei canoni scaduti e di quelli in scadenza nel corso del giudizio. All'udienza del 06.03.2025, dichiarata la contumacia della e Controparte_1 ritenuta la causa matura per la decisione, al termine della discussione la causa veniva trattenuta in decisione. La domanda è fondata e va accolta. Dal contratto allegato da parte ricorrente relativo all'affidamento della gestione del centro sportivo comunale di , atto che era stato concluso tra le odierne parti Parte_1 in data 14.12.2022, risulta l'obbligazione di parte resistente di corrispondere i canoni, negli importi e nelle scadenze ivi indicate (cfr. all. 2). Le parti, inoltre, con l'art. 16 del contratto, avevano specificamente previsto una clausola risolutiva espressa che appunto individuava come inadempimenti rilevanti: “il mancato pagamento o recidiva morosità nel pagamento del canone o delle somme a qualsiasi titolo dovute al comune” e “gravi e reiterate disfunzioni e negligenze nella conduzioni dell'esercizio tali da comprometterne la qualità e qualità del servizio e/o funzionalità dell'esercizio e arrecare pregiudizio all'immagine del . Pt_1
Ciò posto, l'inadempimento della risulta certamente connotato da Controparte_1 una gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto. Infatti, nonostante le pattuizioni contrattuali avessero previsto il pagamento del canone annuo in un'unica rata anticipata (il 30 settembre di ogni anno cfr. art. 8 contratto), al contrario La
[...] aveva eseguito solo il pagamento del canone relativo alla prima annualità CP_1
2022/23 per euro 5.328,00, risultando inadempiente per il pagamento della seconda annualità 2023/24 per euro 7.992,00 da eseguirsi entro e non oltre il 30.09.2023 e per la terza annualità 2024/25 per euro 10.656,00. Inoltre, a seguito di un sopralluogo, la polizia locale aveva rilevato (cfr. relazione di servizio del 25.09.2023 e rilievi fotografici all. 4), l'assenza di manutenzione ordinaria dell'area. Tali circostanze, risultano tutte contestate dal alla Parte_1
con missiva del 02.10.2023, con la quale si evidenziava che “l'area CP_1 verde risulta trascurata in ordine al mancato taglio delle erbe infestanti e la mancata manutenzione degli alberi soprattutto l'inaffiamento tale da compromettere irreparabilmente lo stato di salute, oltre al mancato smaltimento di rifiuti con pericolo per la sicurezza e l'igiene pubblica” (cfr. all. 5). Alla luce di tali circostanze risulta dunque evidente che la non Controparte_1 abbia adempiuto né al pagamento delle rate del canone, né all'obbligazione inerente la corretta gestione del bene in concessione.
Va dunque dichiarata la risoluzione del contratto di concessione per grave inadempimento della concedente, disponendosi la restituzione del bene in esame. Alla risoluzione contrattuale, segue la condanna della al Controparte_1 pagamento dei ratei scaduti e non pagati, che devono essere corrisposti per l'intero periodo di godimento dell'immobile, per una somma complessiva di euro 18.648,00 (euro 7.992,00 con riferimento all'annualità 2023/24 ed euro 10.656,00 per il 2024/25) L'accoglimento della domanda comporta la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo (calcolo delle spese: parametro da euro 5.201 a euro 26.000, tre fasi di legge, valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto di affidamento in concessione tra il Parte_1
e la del 14.02.2022 per grave inadempimento di
[...] Controparte_2 quest'ultima e per l'effetto condanna la società oggi resistente all'immediato rilascio del centro sportivo sito in alla Via Falasca s.n.c. in favore del Parte_1
; Parte_1
2) condanna la al pagamento, in favore del oggi istante, CP_1 Controparte_1 Pt_1 dei canoni scaduti per le annualità 2023/24 e 2024/25 per complessi euro 18.648,00, oltre interessi;
3) condanna la al pagamento delle spese processuali in favore del Controparte_1
, spese che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00 oltre Parte_1
IVA, C.P.A. e 15 % spese generali.
Viterbo, 31.03.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Sezione Civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 1477/2024 avente ad oggetto: risoluzione contrattuale e rilascio immobile
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con l'Avv. Cesare COSTA del Foro di Viterbo. – RICORRENTE –
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante. - RESISTENTE CONTUMACE –
CONCLUSIONI: all'udienza del 06.03.2025 parte ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda: 1) Accertare e dichiarare l'inadempimento della parte resistente, quale concessionaria del servizio di cui al contratto del 14.12.2022, in relazione al pagamento della rata del canone di concessione relativa al secondo anno afferente il periodo 02.09.2023/31.08.2024, pari all'importo di euro 7.992,00, oltre interessi legali dalla scadenza del 30.09.2023 fino al saldo, e con riferimento ad ogni ulteriore rata che andrà a scadenza nel corso del giudizio e che non verrà saldata dalla società convenuta (per es. la terza rata di euro 10.656,00, relativa al periodo 02.09.2024/31.08.2025, avente scadenza il 30.09.2024, oltre interessi fino al saldo, e le eventuali altre successive); 2) e, per l'effetto, condannare la medesima società concessionaria convenuta al pagamento delle relative somme afferenti i canoni scaduti di cui al precedente punto, oltre interessi da ogni singola scadenza fino al saldo;
3) dichiarare inoltre risolto, o, in subordine, voler risolvere, il contratto di concessione in esame per grave inadempimento della società concessionaria, sia in relazione al mancato saldo delle rate scadute del canone di concessione, che per quanto concerne la conduzione, gravemente negligente, del bene comunale da parte della società convenuta, condannando la stessa al risarcimento di ogni pregiudizio cagionato al istante;
4) condannare la società Pt_1 concessionaria alla restituzione immediata del bene comunale oggetto di contratto. Con vittoria di spese e compensi professionali sia della fase di mediazione, che del presente giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il , in persona del Sindaco Parte_1 pro tempore, ha convenuto in giudizio la quale concessionaria del Controparte_1 contratto di gestione del centro sportivo comunale, sito in in Via Falisca Parte_1
s.n.c., chiedendo dichiararsi l'inadempimento di parte resistente per il mancato pagamento dei canoni di concessione con condanna al pagamento delle somme dovute ed al rilascio del bene. A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto: - di aver stipulato con la
[...]
a seguito di procedura ad evidenza pubblica, un contratto di Controparte_1 affidamento in concessione per la gestione del centro sportivo comunale, sito in
Via Falisca s.n.c.; - che la durata del contratto era stata stabilita in cinque Parte_1 anni con decorrenza dal 2.09.2022, con possibilità di rinnovo per ulteriori cinque anni;
- che il canone di concessione, da corrispondere per ogni annualità in via anticipata, era stato determinato in euro 5.328,00 per il primo anno, in euro 7.992,00 per il secondo, in euro 10.656,00 per il terzo in euro 13.320,00 per il quarto ed infine in euro 13.320,00 dal quinto al decimo;
- che la aveva proceduto al solo Controparte_1 pagamento del canone del primo anno non eseguendo, inoltre, alcuna manutenzione del bene come constatato dalla Polizia Locale;
- che con note del 02.10.2023 e del
16.10.2023 il aveva contestato alla società resistente il mancato pagamento Pt_1 del canone previsto per l'annualità 2023/24, dichiarando, alla luce di tanto, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e della risoluzione per inadempimento;
- che aveva instaurato procedura di mediazione, risultata negativa, e inoltre proposto querela in data 10.02.2025 per truffa , frode nelle pubbliche forniture e falsità materiale, nei confronti del rappresentante della in quanto la fideiussione Controparte_1 rilasciata a favore del era risultata falsa. Pt_1
Alla luce di tali deduzioni, parte ricorrente, previo accertamento del grave inadempimento della società resistente, ha chiesto di dichiarare risolto il contratto di concessione con condanna di parte resistente alla restituzione del bene e al pagamento dei canoni scaduti e di quelli in scadenza nel corso del giudizio. All'udienza del 06.03.2025, dichiarata la contumacia della e Controparte_1 ritenuta la causa matura per la decisione, al termine della discussione la causa veniva trattenuta in decisione. La domanda è fondata e va accolta. Dal contratto allegato da parte ricorrente relativo all'affidamento della gestione del centro sportivo comunale di , atto che era stato concluso tra le odierne parti Parte_1 in data 14.12.2022, risulta l'obbligazione di parte resistente di corrispondere i canoni, negli importi e nelle scadenze ivi indicate (cfr. all. 2). Le parti, inoltre, con l'art. 16 del contratto, avevano specificamente previsto una clausola risolutiva espressa che appunto individuava come inadempimenti rilevanti: “il mancato pagamento o recidiva morosità nel pagamento del canone o delle somme a qualsiasi titolo dovute al comune” e “gravi e reiterate disfunzioni e negligenze nella conduzioni dell'esercizio tali da comprometterne la qualità e qualità del servizio e/o funzionalità dell'esercizio e arrecare pregiudizio all'immagine del . Pt_1
Ciò posto, l'inadempimento della risulta certamente connotato da Controparte_1 una gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto. Infatti, nonostante le pattuizioni contrattuali avessero previsto il pagamento del canone annuo in un'unica rata anticipata (il 30 settembre di ogni anno cfr. art. 8 contratto), al contrario La
[...] aveva eseguito solo il pagamento del canone relativo alla prima annualità CP_1
2022/23 per euro 5.328,00, risultando inadempiente per il pagamento della seconda annualità 2023/24 per euro 7.992,00 da eseguirsi entro e non oltre il 30.09.2023 e per la terza annualità 2024/25 per euro 10.656,00. Inoltre, a seguito di un sopralluogo, la polizia locale aveva rilevato (cfr. relazione di servizio del 25.09.2023 e rilievi fotografici all. 4), l'assenza di manutenzione ordinaria dell'area. Tali circostanze, risultano tutte contestate dal alla Parte_1
con missiva del 02.10.2023, con la quale si evidenziava che “l'area CP_1 verde risulta trascurata in ordine al mancato taglio delle erbe infestanti e la mancata manutenzione degli alberi soprattutto l'inaffiamento tale da compromettere irreparabilmente lo stato di salute, oltre al mancato smaltimento di rifiuti con pericolo per la sicurezza e l'igiene pubblica” (cfr. all. 5). Alla luce di tali circostanze risulta dunque evidente che la non Controparte_1 abbia adempiuto né al pagamento delle rate del canone, né all'obbligazione inerente la corretta gestione del bene in concessione.
Va dunque dichiarata la risoluzione del contratto di concessione per grave inadempimento della concedente, disponendosi la restituzione del bene in esame. Alla risoluzione contrattuale, segue la condanna della al Controparte_1 pagamento dei ratei scaduti e non pagati, che devono essere corrisposti per l'intero periodo di godimento dell'immobile, per una somma complessiva di euro 18.648,00 (euro 7.992,00 con riferimento all'annualità 2023/24 ed euro 10.656,00 per il 2024/25) L'accoglimento della domanda comporta la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo (calcolo delle spese: parametro da euro 5.201 a euro 26.000, tre fasi di legge, valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto di affidamento in concessione tra il Parte_1
e la del 14.02.2022 per grave inadempimento di
[...] Controparte_2 quest'ultima e per l'effetto condanna la società oggi resistente all'immediato rilascio del centro sportivo sito in alla Via Falasca s.n.c. in favore del Parte_1
; Parte_1
2) condanna la al pagamento, in favore del oggi istante, CP_1 Controparte_1 Pt_1 dei canoni scaduti per le annualità 2023/24 e 2024/25 per complessi euro 18.648,00, oltre interessi;
3) condanna la al pagamento delle spese processuali in favore del Controparte_1
, spese che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00 oltre Parte_1
IVA, C.P.A. e 15 % spese generali.
Viterbo, 31.03.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco