Articolo 19 della Legge 20 settembre 1980, n. 576
Articolo 18Articolo 20
Versione
12 ottobre 1980
Art. 19. Prescrizione dei contributi

La prescrizione dei contributi dovuti alla cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
Per i contributi,gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge,la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa,da parte dell'obbligato,della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23.
Entrata in vigore il 12 ottobre 1980
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente