Ordinanza cautelare 21 ottobre 2021
Sentenza 31 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/05/2022, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2022
N. 00899/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01329/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1329 del 2021, proposto da
NI NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolangelo Zurlo e Gaetano Zurlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 98 del 13.7.2021, a firma del dirigente del settore Urbanistica del comune di Ostuni, notificata in data 5.8.2021, con la quale è stata disposta la demolizione delle opere abusive realizzate sull'immobile sito in Ostuni al viale dello Sport n. 18, in catasto al Fg. 148 p.lla 1883 sub 79.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ostuni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con dichiarazione depositata in data 13.05.2022 parte ricorrente ha riferito di aver provveduto alla “demolizione del manufatto edilizio oggetto dell'ordinanza di demolizione e riduzione in pristino, impugnata nel presente ricorso”, con la conseguenza che “l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, avendo lo stesso fatto venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere”.
Non resta pertanto che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse al suo accoglimento.
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO