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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/05/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2213/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2213/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 24 maggio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. Federica Manenti in sostituzione dell'Avv. NEGRO MONICA Parte_1 Per l'avv. Rusciani Vanessa in sostituzione dell'Avv. GARGANI BENEDETTO e CP_1 l'avv. GARGANI GUIDO I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2213/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. NEGRO Parte_1 C.F._1
MONICA ( C.so Monte Cucco, 21 10139 Torino;
C.F._2 Parte_2
( Corso Monte Cucco n.21 TORINO;
, elettivamente domiciliato in presso il C.F._3 difensore avv.
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARGANI BENEDETTO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. GARGANI GUIDO ( ) VIALE DI VILLA GRAZIOLI, N. 15 C.F._4
ROMA; , elettivamente domiciliato in VIALE DI VILLA GRAZIOLI, N. 15 ROMA presso il difensore avv. GARGANI BENEDETTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio avanti all'intestato Tribunale la rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “… In via cautelare: - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo concorrendo i gravi motivi esposti in narrativa;
- in premessa - accertare e dichiarare l'inesistenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 cpc;
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità attiva da parte della banca;
- in via principale - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
- accertare e dichiarare che il contratto è esplicato in regime composto degli interessi;
- accertare e pagina 2 di 14 dichiarare che il contratto non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, e ricalcolare il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 delle delibera CICR del 9/2/00 e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, e ricalcolare il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuzione del tasso di interesse) per illeceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00,
e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, e ricalcolare il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento
(relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c., 1346 c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120
TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424 c.c.), e ricalcolare il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza e ricalcolare il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 34 del codice del consumo e ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, e ricalcolare il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
in via ulteriormente subordinata - accertare e dichiarare, che il contratto di mutuo pattuisce, per le ragioni esposte in narrativa, un tasso di interesse usurario, tenendo conto di tutti i costi legati alla erogazione del credito e quindi anche del costo del regime di capitalizzazione prescelto, e conseguentemente ricalcolare il rapporto di mutuo al netto di qualsivoglia interesse in applicazione dell'art. 1815, 2° comma, c.c., e ricalcolare il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
In via istruttoria: disporre CTU contabile per accertare il corretto rapporto di dare e avere tra la banca e il ricorrente sulla base di quanto su esposto e che qui si abbia per integralmente richiamato. Con vittoria di spese diritti e onorari.”.
Più in dettaglio parte opponente eccepiva l'inesistenza di un valido titolo esecutivo non essendo stata trasmessa la disponibilità giuridica della somma, che era rimasta vincolata ed indisponibile per il pagina 3 di 14 mutuatario per soddisfare un mero interesse del mutuante ed essendo stata l'erogazione postergata, ed essendo expressis verbis il mutuo in parola un contratto condizionato, mancavano i requisiti acciocché il mutuo della AN potesse reggere, quale titolo esecutivo ex 474 c.p.c., l'azione esecutiva.
Eccepiva poi la carenza di legittimazione attiva con conseguente carenza della prova di titolarità dei crediti.
Deduceva anche che il contratto di finanziamento oggetto di esame, prevedendo il prestito di un capitale di euro 127.200,00 al TAN (Tasso Annuo Nominale) del 6,25% e sviluppando una rata di euro
929,74 configurava un ammortamento in regime composto degli interessi. Chiedeva conseguentemente il ricalcolo del contratto di finanziamento con il regime semplice.
Esponeva che l'applicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi sviluppato nel contratto di finanziamento oggetto di esame determinava la violazione anche dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 T.U.B, oltre che dell'art. 6 della delibera CICR del 9/2/00 ed in ogni caso e comunque la violazione di quanto previsto dal precetto di cui all'art. 1344 c.c..
Lamentava altresì la usurarietà del mutuo e l'anatocismo.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, contestando quanto CP_1 affermato da parte opponente e rassegnando le seguenti conclusioni: “In via cautelare: dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
In via principale: dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione, nonché tutte le domande, eccezioni ed istanze avversarie, anche istruttorie, in quanto infondate, non provate e prescritte;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare e dichiarare che l'atto di precetto è valido ed efficace per la minor somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze come per legge.”.
Evidenziava quanto all'asserita mancanza di traditio rei che la somma mutuata era stata regolarmente erogata alla mutuataria che aveva dichiarato di averla ricevuta, rilasciando ampia quietanza.
Eccepiva l'infondatezza dell'avversa contestazione in punto di difetto di legittimazione attiva.
Rilevava che vi erano elementi probatori tali da dimostrare la titolarità quali la materiale disponibilità, da parte di del contratto di mutuo e, più in generale, di tutta la documentazione Controparte_1
contrattuale e contabile del rapporto azionato, l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nonchè l'elenco dei crediti ceduti pubblicato sul sito web.
Osservava che la perizia ex adverso richiamata era da considerarsi priva di valore probatorio, oltre che erronea nei presupposti e nelle conclusioni.
Per ciò che concerneva i rilievi relativi alla presunta presenza di anatocismo e capitalizzazione composta, connesse alla modalità di ammortamento alla francese prevista dal contratto di mutuo,
pagina 4 di 14 rilevava che le considerazioni esposte dall'opponente non apparivano condivisibili e comunque erano espressione di un orientamento assolutamente minoritario ed errato.
Eccepiva in ogni caso in via cautelativa l'intervenuta prescrizione della pretesa restitutoria formulata da parte attrice.
Con memoria del 5.2.2024 si costituivano in giudizio per parte opponente gli Avv.ti Monica Nigro e
. Parte_2
La causa veniva istruita documentalmente.
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva (o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n.
17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo,
l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Circa l'asserita insussistenza del titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto opposto, sull'assunto –pur condiviso da parte della giurisprudenza di merito (invero recessiva all'attualità)- secondo il quale anche
“qualora il contratto di mutuo preveda che la somma mutuata sia rimasta indisponibile in deposito cauzionale presso la banca mutuante sino al verificarsi di condizioni future e incerte, rimesse alla volontà della parte mutuataria” si rientrerebbe nella figura del “mutuo condizionato” con conseguente difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità di cui all'art. 474 c.p.c. (cfr. Trib Tivoli,
5.4.2019), in senso contrario, ritiene l'adito Giudice, alla stregua del tenore letterale del titolo e valorizzata altresì la rilevanza della consegna delle somme e quietanza liberatoria rilasciata dal mutuatario che detto titolo soddisfi i requisiti di cui all'art. 474 commi 1 e 2 n. 3) c.p.c. e che, dunque, non integri l'ipotesi di c.d. mutuo condizionato (ovvero un mero preliminare di mutuo con effetti obbligatori e non reali, che ricorre quando è la consegna della somma mutuata ad essere subordinata al verificarsi delle condizioni pattuite e per tal via è lo stesso perfezionamento del contratto reale di mutuo ad essere differito).
pagina 5 di 14 Parte opponente ha dedotto che, nel caso di specie, era mancata la contestuale erogazione della somma mutuata e che il contratto in concreto concluso era riconducibile alla figura del mutuo condizionato, inidoneo dunque ad assolvere alla funzione di titolo esecutivo.
Ciò posto, mette conto ricordare che l'art. 474 c.p.c. dispone che l'esecuzione forzata non possa aver luogo se non in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile;
tali requisiti del diritto non solo devono esistere, ma devono altresì risultare dal titolo, avuto riguardo alla sua funzione di individuare e documentare il diritto eseguibile per l'organo esecutivo, il quale deve solo portarlo ad esecuzione senza necessità di valutazioni giuridiche.
In particolare, il mutuo fondiario di cui all'art. 38 d.lgs. 385/1993 (quale quello in oggetto) è un contratto di finanziamento con iscrizione di garanzia ipotecaria di primo grado sugli immobili.
In dottrina si è evidenziato che, rispetto alla disciplina previgente, il sistema attuale di cui al TUB contempla due tipologie di mutuo fondiario: la stipulazione mediante doppio contratto, ovvero un contratto condizionato di mutuo o altra forma tecnica la cui efficacia è sospesa fino alla iscrizione ipotecaria ed al successivo accertamento delle altre condizioni fissate dalla legge e il conseguente atto di erogazione del finanziamento, con rilascio di quietanza da parte del soggetto beneficiario, la stipulazione mediante contratto unico (come nel caso di specie), in cui la conclusione del contratto e l'erogazione del denaro formano oggetto di un unico atto.
In ogni caso, che l'iscrizione dell'ipoteca debba precedere la concreta erogazione delle somme date in prestito è circostanza deducibile dall'art. 39 TUB (ove è precisato che l'annotazione dell'avvenuto pagamento avviene, a cura del conservatore dei registri immobiliari, “a margine della iscrizione già presa”). La possibilità di stipulare tali contratti di finanziamento con un unico atto ha, dunque, affidato alla libertà delle parti la scelta del congegno negoziale che permetta al finanziato di disporre di una somma con rimborso a medio/lungo termine a scadenze prefissate e contestuale garanzia ipotecaria a favore del creditore. Ciò spiega perché dall'esame dei contratti di mutuo stipulati con unico atto emerge
– di regola – la ricorrenza di una serie di clausole variamente formulate, spesso contenute nelle condizioni generali di contratto richiamate nell'atto notarile, nelle quali la banca si cautela dalla possibilità di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli prevedendo contrattualmente che la somma finanziata venga costituita in garanzia, stabilendosi la liberazione di essa mediante lo svincolo dell'importo, una volta ottenuta la prova documentale dell'iscrizione di primo grado;
nondimeno, nei suddetti contratti risulta – di regola – la dichiarazione del finanziato di aver ricevuto la somma con la relativa formale quietanza.
Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto pagina 6 di 14 nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. civ. n.
17194/2015). La questione fondamentale da esaminare è quindi quella attinente alla sussistenza (o meno) di una effettiva consegna del denaro e, quindi, alla esistenza del conseguimento della disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario. Nel caso di specie nel contratto di mutuo
(doc. 2 fascicolo parte opponente) e precisamente all'art. 1 del medesimo si stabiliva che la somma mutuata veniva contestualmente erogata dalla alla parte mutuataria la quale ne rilasciava CP_2
quietanza e che successivamente la parte finanziata con la somma suddetta costituiva deposito cauzionale infruttifero presso la a garanzia di tutti gli obblighi posti a carico della medesima CP_2
parte finanziata dal contratto e di quella datrice di ipoteca.
Come è noto e pacifico in giurisprudenza la c.d. tradito rei può essere realizzata anche senza la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario risultando, dunque, rilevante unicamente la giuridica messa a disposizione della somma (Cass. Civ., n. 2483/01; Trib. Verona 10 ottobre 2003).
In altre parole, per considerare il mutuo come effettivamente voluto e concluso non è di ostacolo il fatto che non vi sia stata una materiale datio, poiché ormai il denaro, nelle operazioni bancarie, ha una valenza soltanto contabile, e basta allo scopo la messa a disposizione in senso giuridico della somma
(Cass. Civ, n. 12123/90). Sul punto pur dando atto che la giurisprudenza appare oscillante in materia si ritiene di aderire all'indirizzo secondo cui “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. (Nella specie, il tribunale aveva negato alla banca l'ammissione allo stato passivo fallimentare, ritenendo che le somme mutuate, essendo state sottoposte a vincolo dall'istituto di credito, non fossero state effettivamente erogate;
la S.C. ha cassato la decisione, chiarendo che al mutuante compete provare di aver erogato al mutuatario le somme pattuite, ma non gli compete provare
l'inesistenza di fatti ostativi alla loro utilizzazione, verificandosi altrimenti una ingiustificata inversione dell'onere della prova)”. (v. Cass. civ. Sez. I Ord., 27/10/2017, n. 25632).
Non può deporre in senso contrario a tale interpretazione la circostanza che, in via contestuale, quella medesima somma venga costituita in deposito infruttifero presso la banca, atteso che la costituzione in deposito infruttifero rappresenta un passaggio distinto ed ulteriore, che tuttavia logicamente e pagina 7 di 14 cronologicamente presuppone l'avvenuta traditio e, quindi, il perfezionamento del contratto con l'insorgere dell'obbligo restitutorio.
Nella specie - come risulta dalla documentazione in atti senza sostanziali contestazioni tra le parti – le somme mutuate sono state consegnate alla parte mutuataria che ne ha rilasciato quietanza;
la successiva (immediata) riconsegna alla banca delle medesime somme, convenzionalmente costituite in pegno infruttifero a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal mutuatario, non può che considerarsi atto dispositivo, che presuppone l'avvenuta acquisizione giuridica della somma di denaro
(dunque, comprova l'effettività della traditio).
In definitiva, tali somme, pur non essendo entrate immediatamente nella disponibilità materiale del mutuatario al momento del perfezionamento del contratto, sono uscite dalla disponibilità della banca mutuante, entrando nella disponibilità giuridica del primo, che vi ha 'convenzionalmente' impresso un vincolo (accantonandole) destinato a venir meno all'adempimento delle obbligazioni e verificarsi delle condizioni contrattualmente assunte.
Nel solco del suesposto orientamento, da ultimo, la Cassazione ha chiarito che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (cfr. massima ufficiale di Cass. ord. n.
25632/2017; Nella specie, il tribunale aveva negato alla banca l'ammissione allo stato passivo fallimentare, ritenendo che le somme mutuate, essendo state sottoposte a vincolo dall'istituto di credito, non fossero state effettivamente erogate;
la S.C. ha cassato la decisione, chiarendo che al mutuante compete provare di aver erogato al mutuatario le somme pattuite, ma non gli compete provare l'inesistenza di fatti ostativi alla loro utilizzazione, verificandosi altrimenti una ingiustificata inversione dell'onere della prova; in termini, più di recente in tema di opposizione a precetto Corte d'App.
Bologna, 23 settembre 2020, n. 2472).
In definitiva si è dunque in presenza di un valido contratto di mutuo che costituisce altresì un valido titolo esecutivo poiché l'atto certifica la sussistenza di un credito certo e liquido nel suo ammontare ed anche esigibile, essendo già sorta con la stipula di esso l'obbligazione restitutoria;
gli adempimenti successivi alla stipula del contratto, lungi dal rappresentare una condizione apposta al mutuo, valevano semplicemente a liberare la garanzia offerta dal mutuatario (cfr. Cass. 27.10.2017 n. 25632).
Quanto poi alla questione relativa alla eccepita carenza di legittimazione attiva si osserva quanto segue.
pagina 8 di 14 Sul punto si rileva che certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale – avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione - costituisce una facilitazione per le banche, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.
In particolare, infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
Sul punto, ci si limita peraltro a richiamare il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 4 espressamente prevede che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile”, nonché il precedente comma 3 per cui “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Con ciò, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere la presente causa, si osserva come non è necessaria ai fini dell'efficacia della cessione alcuna ulteriore comunicazione/notificazione nei confronti del debitore ceduto.
Tale norma speciale, al contrario, però, non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116 del 2.03.2016).
Inoltre, è necessario rilevare, sempre in via generale, che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire ovvero dell'affermazione di essere titolare di un determinato diritto - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento pagina 9 di 14 giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del
10.07.2014).
Ancora, sempre in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in
detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798 del
5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo).
Sul punto, è peraltro di recente intervenuta la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17944/2023.
Sostiene condivisibilmente la S.C. che in linea generale, ai fini della cessione di un credito, benché non sia necessaria la prova scritta, non può ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., soprattutto quando il debitore abbia compiuto una specifica contestazione, come nella fattispecie in esame, in cui uno dei motivi dell'opposizione in esame è costituito esattamente dalla contestazione della sussistenza della titolarità attiva del rapporto controverso.
Tale principio si applica anche ai casi, come quello in esame, in cui la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari e della cessione sia stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 58 T.U.B.
In precedenza, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., 26.6.2019, n. 17110; Cass., 29.12.2017, n. 31188).
Secondo tale orientamento, doveva ritenersi che il documento di legittimazione del credito nel caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 co. 2 T.U.B. fosse il testo della Gazzetta Ufficiale con cui era pagina 10 di 14 data notizia dell'operazione finanziaria in questione, non essendo necessario il deposito del contratto di cessione o di altro documento riportante il credito specifico oggetto, tenuto conto inoltre che l'onere della prova incombe sulla parte che contesta la riconducibilità della documentazione esibita al cessionario.
La Cassazione nel 2023, aggiungendo un elemento di novità rispetto alle precedenti acquisizioni, ha precisato che si può confermare che, in caso di cessione di crediti in blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata in G.U. ben può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento. Ciò in quanto in caso di mancata contestazione sul contratto di cessione, quest'ultimo non dev'essere dimostrato, mentre il fatto da provare è soltanto quello dell'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
Solo quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto o dei contratti di cessione, allora il contratto dev'essere oggetto di prova. Ciò non esclude, comunque, che l'avviso di cessione, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione.
Compiendo una valutazione sugli elementi portati dalla società convenuta opposta alla cognizione di questo Tribunale, deve ritenersi comunque che parte opposta abbia fornito elementi tranquillizzanti sull'avvenuta cessione del credito e sulla sua titolarità attiva nel rapporto controverso.
In primo luogo, nell'elenco dei crediti ceduti deve ritenersi che figurino anche quelli relativi alla posizione della odierna opponente. L'opposta ha specificato sul punto che nell'elenco completo dei crediti ceduti tratto dal sito al quale rimanda l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale figura quello contraddistinto con il numero NDG 22672769.
Inoltre la società opposta ha comunque prodotto in giudizio la dichiarazione con cui si conferma l'avvenuta cessione dello specifico credito vantato nei confronti dell'odierno opponente.
Da quanto esposto discende il necessario rigetto di tale motivo di opposizione svolto da parte attrice opponente.
Per quanto concerne la lamentata sussistenza di anomalie contrattuali la doglianza non pare fondata.
Giova sin da subito rilevare che più volte è stato affermato che spetta solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la pagina 11 di 14 concludenza e scegliere altresì tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dando così prevalenza all'uno o all'altro mezzo (v. ex aliis Cass. n. 20518-08; Cass. n.
22901-05; Cass. n. 15693-04).
Il ragionamento contenuto nella perizia econometrica allegata all'atto introduttivo non pare corretto.
La funzione degli interessi moratori rispetto al superamento del tasso soglia è questione annosa e anche di recente valutata dalla giurisprudenza di legittimità. È certamente vero che il tasso soglia, inteso come il valore oltre al quale non può spingersi nemmeno l'autonomia negoziale, riguarda anche gli interessi moratori, poiché tale lettura è coerente con il dettato normativo di cui all'art. 1, comma 1, d.l.
394/2000, che fa riferimento agli interessi “a qualunque titolo convenuti”.
Tuttavia è altrettanto indubitabile il fatto che l'accertamento del superamento del tasso soglia debba essere svolto valutando ciascuna tipologia di interessi separatamente, non invece sommando gli interessi corrispettivi a quelli moratori, e ciò perché essi hanno funzioni assolutamente diverse.
Gli interessi corrispettivi rappresentano i frutti civili derivanti dal costo fisiologico del prestito del denaro che l'istituto di credito consegna al mutuatario.
Gli interessi moratori, viceversa, intervengono solo ed esclusivamente in una fase eventuale e patologica del rapporto, ovvero in caso di ritardo nell'adempimento; hanno dunque una funzione sostanzialmente sanzionatoria. Su questa premessa la giurisprudenza maggiormente condivisibile ha affermato “l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un non- tasso od un tasso- creativo, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario”,
(così, Tribunale Reggio Emilia, 6 ottobre 2015, Tribunale Torino 14 maggio 2015).
Sulla contestazione relativa alla pretesa applicazione di interessi anatocistici, questo Giudice rileva come la tesi sostenuta dall'opponente, secondo cui l'ammortamento alla francese, proponendo rate costanti con quota di capitale crescente e quota d'interessi decrescente, determinerebbe un tasso effettivo superiore a quello dichiarato perché viziato da anatocismo, in quanto con l'applicazione del c.d. “interesse composto” (o capitalizzazione composta/esponenziale) si determinerebbe confusione tra capitale ed interessi, non è accettabile (oltre che assolutamente minoritaria in giurisprudenza).
L'orientamento nettamente prevalente, sostenuto dalle Corti di merito con assoluta costanza, è nel senso di ritenere che il c.d. ammortamento alla francese (che prevede il rimborso del capitale a rate costanti di capitale crescente) non comporta la violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso. In questa prospettiva,
pagina 12 di 14 avvenendo alla scadenza della rata l'immediato pagamento degli interessi, non può nemmeno configurarsi un interesse scaduto sul quale verrebbe calcolato l'interesse composto vietato dall'art. 1283 c.c., cosicchè il piano di ammortamento alla francese risulta non solo rispettoso della predetta norma, ma addirittura incompatibile con ogni possibile effetto anatocistico (solo per citare le pronunce più recenti, si veda Trib. Roma 08.02.2021 n. 2188; App. Perugia 15.01.2021 n. 33; Trib. Roma
04.12.2020 n. 17383; Trib. Roma 06.11.2020 n. 15551; Trib. Ivrea, 26.09.2020 n. 723; Trib.
Civitavecchia 25.09.2020 n. 818; App. Torino 17.09.2020 n. 901; Trib. Bergamo 26.06.2020 n. 837).
Quanto invece alla ritenuta indeterminatezza degli interessi applicati, la censura appare infondata sol se si guardi alla analitica indicazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione prodotta in atti.
Inoltre, per quanto riguarda invece l'ulteriore doglianza relativa all'originaria pattuizione degli interessi corrispettivi e moratori in termini superiori al tasso soglia usura previsto e, stante l'inquadramento giuridico della questione sollevata, sono necessarie diverse precisazioni, anche con riferimento alle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite, che portano a non poter condividere la ricostruzione giuridica formulata dalla difesa di parte attrice opponente.
Si richiama al proposito primo tra tutti, in particolare, il principio giurisprudenziale sostanzialmente pacifico in materia di verifica dell'usurarietà dei tassi d'interesse per cui, ai fini della verifica in ordine al superamento del tasso soglia usura, certamente rilevano anche gli interessi moratori, non essendo però ammissibile il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, anche se il tasso d'interesse di mora è individuato contrattualmente come il tasso di interesse corrispettivo più una certa percentuale (cfr. da ultimo Cass. S.U. n. 19597 del 18.09.2020).
Inoltre, si rende necessario ricordare che la prevalente giurisprudenza di merito, al cui orientamento questo giudice aderisce, ritiene che le Istruzioni della AN d'IA abbiano valore vincolante e che non possano adottarsi formule di calcolo differenti da queste ultime per la verifica relativa all'usurarietà dei tassi.
Deve infatti ritenersi condivisibile l'orientamento che, in linea con le rilevazioni della AN d'IA
(organo costituzionalmente deputato al controllo in materia), debbano individuarsi i parametri oltre ai quali il tasso moratorio diviene usurario, non essendo condivisibile l'assunto in base al quale il solo fatto che il tasso moratorio superi il tasso soglia comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c.
A questo fine si aderisce all'indirizzo per il quale il tasso soglia deve essere calcolato con “i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggioranza pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa
pagina 13 di 14 AN d'IA e la sua nota di chiarimento in materia di applicazione della legge antiusura del 3 luglio 2013” (Trib. Milano 3/12/2014 ed ordinanza Trib. Bologna 17/5/2015).
Secondo l'orientamento ormai consolidatosi nelle giurisprudenza di merito va infatti escluso che l'adozione di un piano di ammortamento cd. alla francese possa comportare, di per sé, un'assoluta incertezza sull'entità del tasso ultra legale stabilito nel contratto in violazione dell'art. 1284 c.c. Tale ipotesi si può verificare solo se le parti nel contratto non abbiano chiaramente precisato (anche con rinvio a fonti extracontrattuali specifiche e oggettive) le modalità per determinare, in caso di tasso variabile, in modo certo e univoco l'entità del tasso da applicare per ciascuna rata in scadenza. Nel caso in cui ciò avvenga, non potrà aversi alcuna indeterminatezza e, conseguentemente, non potrà trovare applicazione la norma sostitutiva e integrativa di cui all'art. 1284, III comma c.c. (Tribunale di
Modena, 11 novembre 2014, in www.ilcaso.it.; Tribunale di Mantova, 11 marzo 2014 in www.expartecreditoris.it).
Ne discende che gli interessi convenuti nel contratto per cui è causa debbano ritenersi legittimi.
In conclusione tutte le domande proposte dall'opponente vanno respinte.
La natura della causa, nonché la non univocità complessità e novità delle questioni giuridiche trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione; dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rimini, 24 maggio 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
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TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2213/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 24 maggio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. Federica Manenti in sostituzione dell'Avv. NEGRO MONICA Parte_1 Per l'avv. Rusciani Vanessa in sostituzione dell'Avv. GARGANI BENEDETTO e CP_1 l'avv. GARGANI GUIDO I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2213/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. NEGRO Parte_1 C.F._1
MONICA ( C.so Monte Cucco, 21 10139 Torino;
C.F._2 Parte_2
( Corso Monte Cucco n.21 TORINO;
, elettivamente domiciliato in presso il C.F._3 difensore avv.
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARGANI BENEDETTO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. GARGANI GUIDO ( ) VIALE DI VILLA GRAZIOLI, N. 15 C.F._4
ROMA; , elettivamente domiciliato in VIALE DI VILLA GRAZIOLI, N. 15 ROMA presso il difensore avv. GARGANI BENEDETTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio avanti all'intestato Tribunale la rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “… In via cautelare: - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo concorrendo i gravi motivi esposti in narrativa;
- in premessa - accertare e dichiarare l'inesistenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 cpc;
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità attiva da parte della banca;
- in via principale - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
- accertare e dichiarare che il contratto è esplicato in regime composto degli interessi;
- accertare e pagina 2 di 14 dichiarare che il contratto non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, e ricalcolare il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 delle delibera CICR del 9/2/00 e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, e ricalcolare il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuzione del tasso di interesse) per illeceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00,
e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, e ricalcolare il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento
(relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c., 1346 c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120
TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424 c.c.), e ricalcolare il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza e ricalcolare il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 34 del codice del consumo e ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, e ricalcolare il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
in via ulteriormente subordinata - accertare e dichiarare, che il contratto di mutuo pattuisce, per le ragioni esposte in narrativa, un tasso di interesse usurario, tenendo conto di tutti i costi legati alla erogazione del credito e quindi anche del costo del regime di capitalizzazione prescelto, e conseguentemente ricalcolare il rapporto di mutuo al netto di qualsivoglia interesse in applicazione dell'art. 1815, 2° comma, c.c., e ricalcolare il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
In via istruttoria: disporre CTU contabile per accertare il corretto rapporto di dare e avere tra la banca e il ricorrente sulla base di quanto su esposto e che qui si abbia per integralmente richiamato. Con vittoria di spese diritti e onorari.”.
Più in dettaglio parte opponente eccepiva l'inesistenza di un valido titolo esecutivo non essendo stata trasmessa la disponibilità giuridica della somma, che era rimasta vincolata ed indisponibile per il pagina 3 di 14 mutuatario per soddisfare un mero interesse del mutuante ed essendo stata l'erogazione postergata, ed essendo expressis verbis il mutuo in parola un contratto condizionato, mancavano i requisiti acciocché il mutuo della AN potesse reggere, quale titolo esecutivo ex 474 c.p.c., l'azione esecutiva.
Eccepiva poi la carenza di legittimazione attiva con conseguente carenza della prova di titolarità dei crediti.
Deduceva anche che il contratto di finanziamento oggetto di esame, prevedendo il prestito di un capitale di euro 127.200,00 al TAN (Tasso Annuo Nominale) del 6,25% e sviluppando una rata di euro
929,74 configurava un ammortamento in regime composto degli interessi. Chiedeva conseguentemente il ricalcolo del contratto di finanziamento con il regime semplice.
Esponeva che l'applicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi sviluppato nel contratto di finanziamento oggetto di esame determinava la violazione anche dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 T.U.B, oltre che dell'art. 6 della delibera CICR del 9/2/00 ed in ogni caso e comunque la violazione di quanto previsto dal precetto di cui all'art. 1344 c.c..
Lamentava altresì la usurarietà del mutuo e l'anatocismo.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, contestando quanto CP_1 affermato da parte opponente e rassegnando le seguenti conclusioni: “In via cautelare: dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
In via principale: dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione, nonché tutte le domande, eccezioni ed istanze avversarie, anche istruttorie, in quanto infondate, non provate e prescritte;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare e dichiarare che l'atto di precetto è valido ed efficace per la minor somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze come per legge.”.
Evidenziava quanto all'asserita mancanza di traditio rei che la somma mutuata era stata regolarmente erogata alla mutuataria che aveva dichiarato di averla ricevuta, rilasciando ampia quietanza.
Eccepiva l'infondatezza dell'avversa contestazione in punto di difetto di legittimazione attiva.
Rilevava che vi erano elementi probatori tali da dimostrare la titolarità quali la materiale disponibilità, da parte di del contratto di mutuo e, più in generale, di tutta la documentazione Controparte_1
contrattuale e contabile del rapporto azionato, l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nonchè l'elenco dei crediti ceduti pubblicato sul sito web.
Osservava che la perizia ex adverso richiamata era da considerarsi priva di valore probatorio, oltre che erronea nei presupposti e nelle conclusioni.
Per ciò che concerneva i rilievi relativi alla presunta presenza di anatocismo e capitalizzazione composta, connesse alla modalità di ammortamento alla francese prevista dal contratto di mutuo,
pagina 4 di 14 rilevava che le considerazioni esposte dall'opponente non apparivano condivisibili e comunque erano espressione di un orientamento assolutamente minoritario ed errato.
Eccepiva in ogni caso in via cautelativa l'intervenuta prescrizione della pretesa restitutoria formulata da parte attrice.
Con memoria del 5.2.2024 si costituivano in giudizio per parte opponente gli Avv.ti Monica Nigro e
. Parte_2
La causa veniva istruita documentalmente.
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva (o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n.
17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo,
l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Circa l'asserita insussistenza del titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto opposto, sull'assunto –pur condiviso da parte della giurisprudenza di merito (invero recessiva all'attualità)- secondo il quale anche
“qualora il contratto di mutuo preveda che la somma mutuata sia rimasta indisponibile in deposito cauzionale presso la banca mutuante sino al verificarsi di condizioni future e incerte, rimesse alla volontà della parte mutuataria” si rientrerebbe nella figura del “mutuo condizionato” con conseguente difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità di cui all'art. 474 c.p.c. (cfr. Trib Tivoli,
5.4.2019), in senso contrario, ritiene l'adito Giudice, alla stregua del tenore letterale del titolo e valorizzata altresì la rilevanza della consegna delle somme e quietanza liberatoria rilasciata dal mutuatario che detto titolo soddisfi i requisiti di cui all'art. 474 commi 1 e 2 n. 3) c.p.c. e che, dunque, non integri l'ipotesi di c.d. mutuo condizionato (ovvero un mero preliminare di mutuo con effetti obbligatori e non reali, che ricorre quando è la consegna della somma mutuata ad essere subordinata al verificarsi delle condizioni pattuite e per tal via è lo stesso perfezionamento del contratto reale di mutuo ad essere differito).
pagina 5 di 14 Parte opponente ha dedotto che, nel caso di specie, era mancata la contestuale erogazione della somma mutuata e che il contratto in concreto concluso era riconducibile alla figura del mutuo condizionato, inidoneo dunque ad assolvere alla funzione di titolo esecutivo.
Ciò posto, mette conto ricordare che l'art. 474 c.p.c. dispone che l'esecuzione forzata non possa aver luogo se non in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile;
tali requisiti del diritto non solo devono esistere, ma devono altresì risultare dal titolo, avuto riguardo alla sua funzione di individuare e documentare il diritto eseguibile per l'organo esecutivo, il quale deve solo portarlo ad esecuzione senza necessità di valutazioni giuridiche.
In particolare, il mutuo fondiario di cui all'art. 38 d.lgs. 385/1993 (quale quello in oggetto) è un contratto di finanziamento con iscrizione di garanzia ipotecaria di primo grado sugli immobili.
In dottrina si è evidenziato che, rispetto alla disciplina previgente, il sistema attuale di cui al TUB contempla due tipologie di mutuo fondiario: la stipulazione mediante doppio contratto, ovvero un contratto condizionato di mutuo o altra forma tecnica la cui efficacia è sospesa fino alla iscrizione ipotecaria ed al successivo accertamento delle altre condizioni fissate dalla legge e il conseguente atto di erogazione del finanziamento, con rilascio di quietanza da parte del soggetto beneficiario, la stipulazione mediante contratto unico (come nel caso di specie), in cui la conclusione del contratto e l'erogazione del denaro formano oggetto di un unico atto.
In ogni caso, che l'iscrizione dell'ipoteca debba precedere la concreta erogazione delle somme date in prestito è circostanza deducibile dall'art. 39 TUB (ove è precisato che l'annotazione dell'avvenuto pagamento avviene, a cura del conservatore dei registri immobiliari, “a margine della iscrizione già presa”). La possibilità di stipulare tali contratti di finanziamento con un unico atto ha, dunque, affidato alla libertà delle parti la scelta del congegno negoziale che permetta al finanziato di disporre di una somma con rimborso a medio/lungo termine a scadenze prefissate e contestuale garanzia ipotecaria a favore del creditore. Ciò spiega perché dall'esame dei contratti di mutuo stipulati con unico atto emerge
– di regola – la ricorrenza di una serie di clausole variamente formulate, spesso contenute nelle condizioni generali di contratto richiamate nell'atto notarile, nelle quali la banca si cautela dalla possibilità di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli prevedendo contrattualmente che la somma finanziata venga costituita in garanzia, stabilendosi la liberazione di essa mediante lo svincolo dell'importo, una volta ottenuta la prova documentale dell'iscrizione di primo grado;
nondimeno, nei suddetti contratti risulta – di regola – la dichiarazione del finanziato di aver ricevuto la somma con la relativa formale quietanza.
Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto pagina 6 di 14 nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. civ. n.
17194/2015). La questione fondamentale da esaminare è quindi quella attinente alla sussistenza (o meno) di una effettiva consegna del denaro e, quindi, alla esistenza del conseguimento della disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario. Nel caso di specie nel contratto di mutuo
(doc. 2 fascicolo parte opponente) e precisamente all'art. 1 del medesimo si stabiliva che la somma mutuata veniva contestualmente erogata dalla alla parte mutuataria la quale ne rilasciava CP_2
quietanza e che successivamente la parte finanziata con la somma suddetta costituiva deposito cauzionale infruttifero presso la a garanzia di tutti gli obblighi posti a carico della medesima CP_2
parte finanziata dal contratto e di quella datrice di ipoteca.
Come è noto e pacifico in giurisprudenza la c.d. tradito rei può essere realizzata anche senza la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario risultando, dunque, rilevante unicamente la giuridica messa a disposizione della somma (Cass. Civ., n. 2483/01; Trib. Verona 10 ottobre 2003).
In altre parole, per considerare il mutuo come effettivamente voluto e concluso non è di ostacolo il fatto che non vi sia stata una materiale datio, poiché ormai il denaro, nelle operazioni bancarie, ha una valenza soltanto contabile, e basta allo scopo la messa a disposizione in senso giuridico della somma
(Cass. Civ, n. 12123/90). Sul punto pur dando atto che la giurisprudenza appare oscillante in materia si ritiene di aderire all'indirizzo secondo cui “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. (Nella specie, il tribunale aveva negato alla banca l'ammissione allo stato passivo fallimentare, ritenendo che le somme mutuate, essendo state sottoposte a vincolo dall'istituto di credito, non fossero state effettivamente erogate;
la S.C. ha cassato la decisione, chiarendo che al mutuante compete provare di aver erogato al mutuatario le somme pattuite, ma non gli compete provare
l'inesistenza di fatti ostativi alla loro utilizzazione, verificandosi altrimenti una ingiustificata inversione dell'onere della prova)”. (v. Cass. civ. Sez. I Ord., 27/10/2017, n. 25632).
Non può deporre in senso contrario a tale interpretazione la circostanza che, in via contestuale, quella medesima somma venga costituita in deposito infruttifero presso la banca, atteso che la costituzione in deposito infruttifero rappresenta un passaggio distinto ed ulteriore, che tuttavia logicamente e pagina 7 di 14 cronologicamente presuppone l'avvenuta traditio e, quindi, il perfezionamento del contratto con l'insorgere dell'obbligo restitutorio.
Nella specie - come risulta dalla documentazione in atti senza sostanziali contestazioni tra le parti – le somme mutuate sono state consegnate alla parte mutuataria che ne ha rilasciato quietanza;
la successiva (immediata) riconsegna alla banca delle medesime somme, convenzionalmente costituite in pegno infruttifero a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal mutuatario, non può che considerarsi atto dispositivo, che presuppone l'avvenuta acquisizione giuridica della somma di denaro
(dunque, comprova l'effettività della traditio).
In definitiva, tali somme, pur non essendo entrate immediatamente nella disponibilità materiale del mutuatario al momento del perfezionamento del contratto, sono uscite dalla disponibilità della banca mutuante, entrando nella disponibilità giuridica del primo, che vi ha 'convenzionalmente' impresso un vincolo (accantonandole) destinato a venir meno all'adempimento delle obbligazioni e verificarsi delle condizioni contrattualmente assunte.
Nel solco del suesposto orientamento, da ultimo, la Cassazione ha chiarito che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (cfr. massima ufficiale di Cass. ord. n.
25632/2017; Nella specie, il tribunale aveva negato alla banca l'ammissione allo stato passivo fallimentare, ritenendo che le somme mutuate, essendo state sottoposte a vincolo dall'istituto di credito, non fossero state effettivamente erogate;
la S.C. ha cassato la decisione, chiarendo che al mutuante compete provare di aver erogato al mutuatario le somme pattuite, ma non gli compete provare l'inesistenza di fatti ostativi alla loro utilizzazione, verificandosi altrimenti una ingiustificata inversione dell'onere della prova; in termini, più di recente in tema di opposizione a precetto Corte d'App.
Bologna, 23 settembre 2020, n. 2472).
In definitiva si è dunque in presenza di un valido contratto di mutuo che costituisce altresì un valido titolo esecutivo poiché l'atto certifica la sussistenza di un credito certo e liquido nel suo ammontare ed anche esigibile, essendo già sorta con la stipula di esso l'obbligazione restitutoria;
gli adempimenti successivi alla stipula del contratto, lungi dal rappresentare una condizione apposta al mutuo, valevano semplicemente a liberare la garanzia offerta dal mutuatario (cfr. Cass. 27.10.2017 n. 25632).
Quanto poi alla questione relativa alla eccepita carenza di legittimazione attiva si osserva quanto segue.
pagina 8 di 14 Sul punto si rileva che certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale – avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione - costituisce una facilitazione per le banche, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.
In particolare, infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
Sul punto, ci si limita peraltro a richiamare il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 4 espressamente prevede che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile”, nonché il precedente comma 3 per cui “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Con ciò, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere la presente causa, si osserva come non è necessaria ai fini dell'efficacia della cessione alcuna ulteriore comunicazione/notificazione nei confronti del debitore ceduto.
Tale norma speciale, al contrario, però, non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116 del 2.03.2016).
Inoltre, è necessario rilevare, sempre in via generale, che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire ovvero dell'affermazione di essere titolare di un determinato diritto - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento pagina 9 di 14 giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del
10.07.2014).
Ancora, sempre in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in
detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798 del
5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo).
Sul punto, è peraltro di recente intervenuta la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17944/2023.
Sostiene condivisibilmente la S.C. che in linea generale, ai fini della cessione di un credito, benché non sia necessaria la prova scritta, non può ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., soprattutto quando il debitore abbia compiuto una specifica contestazione, come nella fattispecie in esame, in cui uno dei motivi dell'opposizione in esame è costituito esattamente dalla contestazione della sussistenza della titolarità attiva del rapporto controverso.
Tale principio si applica anche ai casi, come quello in esame, in cui la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari e della cessione sia stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 58 T.U.B.
In precedenza, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., 26.6.2019, n. 17110; Cass., 29.12.2017, n. 31188).
Secondo tale orientamento, doveva ritenersi che il documento di legittimazione del credito nel caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 co. 2 T.U.B. fosse il testo della Gazzetta Ufficiale con cui era pagina 10 di 14 data notizia dell'operazione finanziaria in questione, non essendo necessario il deposito del contratto di cessione o di altro documento riportante il credito specifico oggetto, tenuto conto inoltre che l'onere della prova incombe sulla parte che contesta la riconducibilità della documentazione esibita al cessionario.
La Cassazione nel 2023, aggiungendo un elemento di novità rispetto alle precedenti acquisizioni, ha precisato che si può confermare che, in caso di cessione di crediti in blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata in G.U. ben può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento. Ciò in quanto in caso di mancata contestazione sul contratto di cessione, quest'ultimo non dev'essere dimostrato, mentre il fatto da provare è soltanto quello dell'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
Solo quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto o dei contratti di cessione, allora il contratto dev'essere oggetto di prova. Ciò non esclude, comunque, che l'avviso di cessione, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione.
Compiendo una valutazione sugli elementi portati dalla società convenuta opposta alla cognizione di questo Tribunale, deve ritenersi comunque che parte opposta abbia fornito elementi tranquillizzanti sull'avvenuta cessione del credito e sulla sua titolarità attiva nel rapporto controverso.
In primo luogo, nell'elenco dei crediti ceduti deve ritenersi che figurino anche quelli relativi alla posizione della odierna opponente. L'opposta ha specificato sul punto che nell'elenco completo dei crediti ceduti tratto dal sito al quale rimanda l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale figura quello contraddistinto con il numero NDG 22672769.
Inoltre la società opposta ha comunque prodotto in giudizio la dichiarazione con cui si conferma l'avvenuta cessione dello specifico credito vantato nei confronti dell'odierno opponente.
Da quanto esposto discende il necessario rigetto di tale motivo di opposizione svolto da parte attrice opponente.
Per quanto concerne la lamentata sussistenza di anomalie contrattuali la doglianza non pare fondata.
Giova sin da subito rilevare che più volte è stato affermato che spetta solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la pagina 11 di 14 concludenza e scegliere altresì tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dando così prevalenza all'uno o all'altro mezzo (v. ex aliis Cass. n. 20518-08; Cass. n.
22901-05; Cass. n. 15693-04).
Il ragionamento contenuto nella perizia econometrica allegata all'atto introduttivo non pare corretto.
La funzione degli interessi moratori rispetto al superamento del tasso soglia è questione annosa e anche di recente valutata dalla giurisprudenza di legittimità. È certamente vero che il tasso soglia, inteso come il valore oltre al quale non può spingersi nemmeno l'autonomia negoziale, riguarda anche gli interessi moratori, poiché tale lettura è coerente con il dettato normativo di cui all'art. 1, comma 1, d.l.
394/2000, che fa riferimento agli interessi “a qualunque titolo convenuti”.
Tuttavia è altrettanto indubitabile il fatto che l'accertamento del superamento del tasso soglia debba essere svolto valutando ciascuna tipologia di interessi separatamente, non invece sommando gli interessi corrispettivi a quelli moratori, e ciò perché essi hanno funzioni assolutamente diverse.
Gli interessi corrispettivi rappresentano i frutti civili derivanti dal costo fisiologico del prestito del denaro che l'istituto di credito consegna al mutuatario.
Gli interessi moratori, viceversa, intervengono solo ed esclusivamente in una fase eventuale e patologica del rapporto, ovvero in caso di ritardo nell'adempimento; hanno dunque una funzione sostanzialmente sanzionatoria. Su questa premessa la giurisprudenza maggiormente condivisibile ha affermato “l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un non- tasso od un tasso- creativo, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario”,
(così, Tribunale Reggio Emilia, 6 ottobre 2015, Tribunale Torino 14 maggio 2015).
Sulla contestazione relativa alla pretesa applicazione di interessi anatocistici, questo Giudice rileva come la tesi sostenuta dall'opponente, secondo cui l'ammortamento alla francese, proponendo rate costanti con quota di capitale crescente e quota d'interessi decrescente, determinerebbe un tasso effettivo superiore a quello dichiarato perché viziato da anatocismo, in quanto con l'applicazione del c.d. “interesse composto” (o capitalizzazione composta/esponenziale) si determinerebbe confusione tra capitale ed interessi, non è accettabile (oltre che assolutamente minoritaria in giurisprudenza).
L'orientamento nettamente prevalente, sostenuto dalle Corti di merito con assoluta costanza, è nel senso di ritenere che il c.d. ammortamento alla francese (che prevede il rimborso del capitale a rate costanti di capitale crescente) non comporta la violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso. In questa prospettiva,
pagina 12 di 14 avvenendo alla scadenza della rata l'immediato pagamento degli interessi, non può nemmeno configurarsi un interesse scaduto sul quale verrebbe calcolato l'interesse composto vietato dall'art. 1283 c.c., cosicchè il piano di ammortamento alla francese risulta non solo rispettoso della predetta norma, ma addirittura incompatibile con ogni possibile effetto anatocistico (solo per citare le pronunce più recenti, si veda Trib. Roma 08.02.2021 n. 2188; App. Perugia 15.01.2021 n. 33; Trib. Roma
04.12.2020 n. 17383; Trib. Roma 06.11.2020 n. 15551; Trib. Ivrea, 26.09.2020 n. 723; Trib.
Civitavecchia 25.09.2020 n. 818; App. Torino 17.09.2020 n. 901; Trib. Bergamo 26.06.2020 n. 837).
Quanto invece alla ritenuta indeterminatezza degli interessi applicati, la censura appare infondata sol se si guardi alla analitica indicazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione prodotta in atti.
Inoltre, per quanto riguarda invece l'ulteriore doglianza relativa all'originaria pattuizione degli interessi corrispettivi e moratori in termini superiori al tasso soglia usura previsto e, stante l'inquadramento giuridico della questione sollevata, sono necessarie diverse precisazioni, anche con riferimento alle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite, che portano a non poter condividere la ricostruzione giuridica formulata dalla difesa di parte attrice opponente.
Si richiama al proposito primo tra tutti, in particolare, il principio giurisprudenziale sostanzialmente pacifico in materia di verifica dell'usurarietà dei tassi d'interesse per cui, ai fini della verifica in ordine al superamento del tasso soglia usura, certamente rilevano anche gli interessi moratori, non essendo però ammissibile il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, anche se il tasso d'interesse di mora è individuato contrattualmente come il tasso di interesse corrispettivo più una certa percentuale (cfr. da ultimo Cass. S.U. n. 19597 del 18.09.2020).
Inoltre, si rende necessario ricordare che la prevalente giurisprudenza di merito, al cui orientamento questo giudice aderisce, ritiene che le Istruzioni della AN d'IA abbiano valore vincolante e che non possano adottarsi formule di calcolo differenti da queste ultime per la verifica relativa all'usurarietà dei tassi.
Deve infatti ritenersi condivisibile l'orientamento che, in linea con le rilevazioni della AN d'IA
(organo costituzionalmente deputato al controllo in materia), debbano individuarsi i parametri oltre ai quali il tasso moratorio diviene usurario, non essendo condivisibile l'assunto in base al quale il solo fatto che il tasso moratorio superi il tasso soglia comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c.
A questo fine si aderisce all'indirizzo per il quale il tasso soglia deve essere calcolato con “i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggioranza pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa
pagina 13 di 14 AN d'IA e la sua nota di chiarimento in materia di applicazione della legge antiusura del 3 luglio 2013” (Trib. Milano 3/12/2014 ed ordinanza Trib. Bologna 17/5/2015).
Secondo l'orientamento ormai consolidatosi nelle giurisprudenza di merito va infatti escluso che l'adozione di un piano di ammortamento cd. alla francese possa comportare, di per sé, un'assoluta incertezza sull'entità del tasso ultra legale stabilito nel contratto in violazione dell'art. 1284 c.c. Tale ipotesi si può verificare solo se le parti nel contratto non abbiano chiaramente precisato (anche con rinvio a fonti extracontrattuali specifiche e oggettive) le modalità per determinare, in caso di tasso variabile, in modo certo e univoco l'entità del tasso da applicare per ciascuna rata in scadenza. Nel caso in cui ciò avvenga, non potrà aversi alcuna indeterminatezza e, conseguentemente, non potrà trovare applicazione la norma sostitutiva e integrativa di cui all'art. 1284, III comma c.c. (Tribunale di
Modena, 11 novembre 2014, in www.ilcaso.it.; Tribunale di Mantova, 11 marzo 2014 in www.expartecreditoris.it).
Ne discende che gli interessi convenuti nel contratto per cui è causa debbano ritenersi legittimi.
In conclusione tutte le domande proposte dall'opponente vanno respinte.
La natura della causa, nonché la non univocità complessità e novità delle questioni giuridiche trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione; dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rimini, 24 maggio 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
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