Cass. civ., sez. I, sentenza 17/05/2013, n. 12071
CASS
Sentenza 17 maggio 2013

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In materia d'immigrazione, la verifica della pericolosità sociale costituisce una condizione ostativa del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dal familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione Europea; l'assenza di tale ostacolo deve, pertanto, essere valutata dall'autorità competente per il rilascio del titolo, ovvero per il mantenimento di quello preesistente, ma non per procedere automaticamente all'allontanamento in violazione dei criteri di attribuzione di tale specifica funzione previsti dalla norma.

Commentari2

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    In ordine al ricorso recante il numero di R.G. 6111 del 2014 è stata depositata la seguente relazione: "F.W., cittadino tunisino, vedeva il suo permesso di soggiorno per motivi familiari relativi al matrimonio con cittadina italiana revocato dalla Questura di Forlì, con provvedimento dell'8 maggio 2012, in ragione dei precedenti penali e della mancanza di elementi tali da dimostrare un inserimento socio-lavorativo stabile del ricorrente. W. proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Forlì per l'annullamento del provvedimento del Questore. Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio e si opponeva alla domanda del ricorrente. Il Tribunale, in reiezione del ricorso, confermava il …

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  • 2Sentenza Cassazione Civile n. 65 del 04
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 17/05/2013, n. 12071
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12071
Data del deposito : 17 maggio 2013

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