Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1972, n. 1302
CASS
Sentenza 26 aprile 1972

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Ai sensi dell'art 334 cod proc civ,la parte contro cui e proposta impugnazione puo proporre impugnazione incidentale tardiva anche quando e decorso il termine per impugnare. Tuttavia l'impugnazione incidentale non e ammessa senza limitazioni, dovendosi distinguere fra le impugnazioni quelle autonome,le quali debbono essere proposte nei termini ordinari e quelle tardive:tali sono quelle previste a favore della parte contro la quale e stata proposta l'impugnazione principale,o altra impugnazione incidentale,e che si dolga della medesima pronuncia che l'altra parte ha impugnato ovvero di una pronuncia(contenuta nella medesima sentenza)che con quella sia in rapporto di dipendenza o di connessione. ( V 2377'70,mass n 348600;390'70,mass n 345340).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1972, n. 1302
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1302
    Data del deposito : 26 aprile 1972

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