Sentenza 5 febbraio 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. LE VARRONE - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
RI CH, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMPO MARZIO 12, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO DE JORIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 21/97 della Corte dei Conti di ROMA, depositata il 10.03.97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21.01.99 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI che ha concluso che la Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiari l'inammissibilità del ricorso.
LA CORTERitenuto che il sig. LE IZ ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Ministro per il tesoro, avverso la sentenza n. 21/97/A, del 10 marzo 1996, con la quale la Corte dei conti, in sede giurisdizionale, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da esso ricorrente avverso la sentenza n. 1108 del 1996, della Sezione giurisdizionale della stessa Corte per la Lombardia;
che la detta inammissibilità è stata pronunciata per avere la Corte ritenuto che, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, nel testo sostituito dall'art. 1, primo comma del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639, "nei giudizi in materia di pensione l'appello è
consentito per soli motivi di diritto"; che, ai fini dell'accoglimento del gravame, sarebbe stata, invece, necessaria, nel caso di specie, la soluzione, oltre che della dedotta questione di diritto, anche di questioni di fatto;
e che non appariva "praticabile, onde superare tale preclusione, la limitazione della pronuncia... al solo punto di diritto, con rinvio al primo giudice per il seguito di competenza", a ciò ostando "la tassatività delle ipotesi di rinvio previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. ..., nonché l'inapplicabilità nel giudizio di appello degli artt. 383 e 384 cod. proc. civ., che riguardano il giudizio di cassazione"";
che il ricorrente censura questa decisione per "eccesso di potere e per rifiuto di esercizio del potere giurisdizionale", sull'assunto dell'applicabilità degli artt. 383 e 384, cit.; e solleva, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della sopra ricordata disposizione limitativa della facoltà di appello nei giudizi in materia di pensioni;
considerato che costituisce jus receptum il principio per cui il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti, a norma dell'art. 111 Cost., è consentito solo per motivi inerenti alla giurisdizione, all'osservanza cioè dei limiti esterni delle attribuzioni della corte medesima, e non anche, pertanto, per denunciare violazioni della legge sostanziale o processuale, attinenti alle modalità di esercizio di tali attribuzioni (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., 13 aprile 1992, n. 4486; Id., 26 novembre 1990, n. 11366; Id., 7 dicembre 1983, n. 7293; Id., 3 novembre 1981 n. 5771);
che, nel caso in esame, i sopra riferiti motivi di ricorso esulano dal tema della determinazione dell'ambito della competenza giurisdizionale attribuita alla Corte dei conti, perché, pur presupponendo l'estensione della medesima a giudizi aventi ad oggetto, come quello presente, il trattamento pensionistico dei pubblici dipendenti si compendiano in censure attinenti alle statuizioni della sentenza impugnata circa i limiti dell'appello nei suddetti giudizi e, quindi, denunciano un error in procedendo, non anche una esorbitanza del concreto esercizio della potestas judicandi dall'ambito suddetto, ne' un'erronea individuazione dei confini del medesimo, sotto il profilo della ripartizione delle giurisdizione;
che, pertanto, i motivi anzidetti non coincidono con quelli per i quali può essere proposto il ricorso per cassazione, ex artt. 111 Cost. e 362 cod. proc. civ., avverso le sentenze della Corte dei conti;
che, attesa la limitazione di tale ricorso ai soli motivi di giurisdizione, non può con esso proporsi una questione di legittimità costituzionale che non incida - risultando, perciò, irrilevante - sulla disciplina della stessa giurisdizione (cfr. Cass. sez. un., ordd. nn. 555 e 526 del 1998);
che, in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, in accoglimento di conforme richiesta del P.G. presso questa Corte, che, in considerazione della sua soccombenza, il ricorrente va condannato alle spese del giudizio di cassazione, nonché ai relativi onorari, liquidati in complessive lire 2.500.000
(duemilionicinquecentomila);
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in lire 87.000, oltre a lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) per onorari. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 1999