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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/02/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3625 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3625 del 2024 promossa da:
nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Parte_2 il 17 ottobre 1972, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Piscopo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Latina (LT), via A. Rosmini, n. 12, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. ultimo comma e Parte_1
hanno chiesto congiuntamente di modificare le condizioni dello scioglimento del Parte_2
matrimonio, come stabilite con sentenza del Tribunale di Latina n. 1712 del 2018 pubblicata il 26 giugno 2018, chiedendo la revoca, con decorrenza dal mese di deposito del ricorso congiunto, dell'obbligazione di pagamento gravante su in favore di quale Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento personale, ordinario e straordinario, della figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente in particolare, i ricorrenti hanno allegato che la figlia ER
è stata assunta con contratto a tempo determinato dal 3 giugno 2024 al 3 giugno 2027 presso ER il Ministero della Difesa con inquadramento di soldato e con retribuzione mensile netta di €
Pagina 1 1.300,00 circa, divenendo economicamente autosufficiente (v.
“ ” in allegato al ricorso introduttivo). Email_1
Gli atti sono stati comunicati al PM che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ritiene il Collegio che il ricorso congiunto sia meritevole di accoglimento alla stregua delle sopravvenienze documentate, considerato che, per utilizzare le condivise parole della Suprema
Corte, “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cass., n. 40282/21)” (così Cass. ord. 8892 del 2024) e, da quanto documentato dalle parti, risulta che la giovane, assunta con contratto a tempo determinato, percepisce redditi adeguati e tali da renderla economicamente indipendente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. 3625 del 2024 così provvede:
“In accoglimento del ricorso congiunto delle parti, modifica le condizioni dello scioglimento del matrimonio, come stabilite nella sentenza n. 1712 del 2018 pubblicata il 26 giugno 2018, per il resto da intendersi confermata, nel senso che il padre non sia più tenuto al versamento dell'assegno di mantenimento per la figlia con decorrenza dalla domanda. ER
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto”.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3625 del 2024 promossa da:
nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Parte_2 il 17 ottobre 1972, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Piscopo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Latina (LT), via A. Rosmini, n. 12, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. ultimo comma e Parte_1
hanno chiesto congiuntamente di modificare le condizioni dello scioglimento del Parte_2
matrimonio, come stabilite con sentenza del Tribunale di Latina n. 1712 del 2018 pubblicata il 26 giugno 2018, chiedendo la revoca, con decorrenza dal mese di deposito del ricorso congiunto, dell'obbligazione di pagamento gravante su in favore di quale Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento personale, ordinario e straordinario, della figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente in particolare, i ricorrenti hanno allegato che la figlia ER
è stata assunta con contratto a tempo determinato dal 3 giugno 2024 al 3 giugno 2027 presso ER il Ministero della Difesa con inquadramento di soldato e con retribuzione mensile netta di €
Pagina 1 1.300,00 circa, divenendo economicamente autosufficiente (v.
“ ” in allegato al ricorso introduttivo). Email_1
Gli atti sono stati comunicati al PM che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ritiene il Collegio che il ricorso congiunto sia meritevole di accoglimento alla stregua delle sopravvenienze documentate, considerato che, per utilizzare le condivise parole della Suprema
Corte, “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cass., n. 40282/21)” (così Cass. ord. 8892 del 2024) e, da quanto documentato dalle parti, risulta che la giovane, assunta con contratto a tempo determinato, percepisce redditi adeguati e tali da renderla economicamente indipendente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. 3625 del 2024 così provvede:
“In accoglimento del ricorso congiunto delle parti, modifica le condizioni dello scioglimento del matrimonio, come stabilite nella sentenza n. 1712 del 2018 pubblicata il 26 giugno 2018, per il resto da intendersi confermata, nel senso che il padre non sia più tenuto al versamento dell'assegno di mantenimento per la figlia con decorrenza dalla domanda. ER
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto”.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 2