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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/09/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 17 settembre 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 1005/2022 R.G. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Porcaro e Annunziata Parte_1
Porcaro ed elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
E Cont
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Enrico Maria Lupoli ed elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
Avente ad oggetto: differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.02.2022 il ricorrente ha dedotto di avere svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente dal 29.03.2021 al 30.09.2021, con contratto a tempo determinato fino al 28.06.2021, convertito in contratto a tempo indeterminato dal 29.06.2021 fino alla cessazione per dimissioni per giusta causa;
di essere stato inquadrato nel 2° livello” del C.C.N.L.
“settore Imprese Edili” con qualifica di operaio e mansioni di manovale;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal 29.03.2021 al 12.09.2021 dalle ore 6:30 alle 17:00, con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì; dal 13.09.2021 alla cessazione del rapporto, dalle ore 7:00 alle 19:00 con un'ora di pausa dal lunedì al sabato e dalle ore 7:00 alle 14:00 la domenica;
di aver sempre osservato un orario maggiore rispetto a quello previsto contrattualmente;
di aver ricevuto la retribuzione giornaliera di €
60,00; di non aver goduto, per tutta la durata del rapporto di lavoro, di ferie e indennità per lavoro straordinario;
di non aver ricevuto la 13^ e, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il CP_3
e la mensilità di settembre 2021, nonché l'indennità di mancato preavviso. Su tali premesse, ha chiesto la condanna della società resistente al pagamento della complessiva somma di euro 9267,62 a titolo di differenze retributive, oltre accessori di legge. Spese vinte, con attribuzione.
La società resistente, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto, con articolate argomentazioni,
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Fallite le trattative di bonario componimento, istruita la causa mediante escussione dell'unico teste di parte ricorrente, acquisita la documentazione versata in atti, autorizzato il deposito di note difensive, all'esito, sulle conclusioni, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini segnati dalla presente motivazione.
Costituisce circostanza pacifica tra le parti e, comunque, emergente dai documenti depositati (estratto contributivo, prospetti paga, comunicazione di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro),
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti con inquadramento nel 2° livello del CCNL
Edilizia -Industria, con mansioni di operaio generico dal 29.03.2021 al 30.09.2021 data dell'avvenuta cessazione del rapporto a seguito di dimissioni per giusta causa.
Le doglianze del ricorrente investono l'accertamento e il riconoscimento del diritto alla percezione di una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, sia per quanto concerne la retribuzione straordinaria, sia per quella ordinaria, in particolare ferie, tredicesima, TFR
e indennità di mancato preavviso, avendo allegato di avere continuativamente osservato un orario di lavoro mediamente superiore alle 40 ore settimanali come stabilite in contratto.
Fatte tali premesse, deve essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti.
Occorre, pertanto, riportare i tratti salienti della testimonianza espletata.
Il teste di parte ricorrente, , escusso all'udienza del 25 settembre 2024, ha Testimone_1 dichiarato: “ ADr: Sono stat dipendnete della resistente epr circa due anni e mezzo . Non ricordo con precisione il perido. Ricordo che fino al 2022 ho lavroato, ma non ricordo il mese. Non ho mai atto causa nei confronti della resstente.
ADr: Ero muratore. Sono stato assunto presso l'ufficio amministrativo non ricordo di chi si trattasse.
Il mio rapporto di lavoro era formalizzato. Il rapporto di lavoro è cessato in quanto sono stato collocato in pensione.
ADR: Lavoravo dal lunedì la venerdì. Non ricordo l'orario preciso, ma non ho mai lavorato oltre le otto ore giornaliere. Il sabato non ho mai lavorato. ADr: Mi ricordo del ricorrente qui presente. Ricordo che anche lui ha lavorato per la . Io e lui Pt_2 abbiamo lavorato insieme per tre giorni a Pomigliano D'Arco per la ristrutturazione di un appartamento.
ADR: Durante questi tre giorni lo vidi occuparsi dell'intonaco se ben ricordo. Dopo questi tre giorni lui è stato trasferito presso altro cantiere e non l'ho più visto.
ADR: Non ricordo altri dipendenti che abbiano lavorato insieme a noi in questi tre giorni”.
Orbene, a parere del Giudicante, dalla testimonianza espletata, non può ritenersi raggiunta la prova dell'orario di lavoro così come dedotto in ricorso.
A tal riguardo, è necessario evidenziare che il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per un numero di ore superiore a quello corrispondente all'orario prestabilito ha diritto per l'eccedenza, a che gli sia riconosciuto il compenso maggiorato per il lavoro straordinario. Tuttavia, in tal caso,
l'onere probatorio relativo all'osservanza di un orario eccedente rispetto a quello normale di lavoro incombe sul lavoratore (vedi Cass. cit.n.16157/04) il quale è tenuto a provare rigorosamente la relativa prestazione ed in termini sufficientemente realistici, i suoi termini quantitativi (vedi fra le tante, Cass. 29 gennaio 2003 n.1389,Cass. 12 maggio 2001 n.6623), essendo poi rimessa la valutazione dell'attendibilità e congruenza dei dati probatori forniti, al prudente apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. 19299 del 2014).
Il teste escusso, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare in quanto collega del ricorrente e a diretta conoscenza dei fatti di causa, ha riferito, seppur genericamente, di non avere mai lavorato oltre le 8 ore giornaliere, di non aver mai lavorato di sabato e di aver lavorato con il ricorrente per soli tre giorni sul cantiere di Pomigliano D'Arco.
Il teste, dato anche il breve periodo di lavoro svolto con il ricorrente, nessun dato ha fornito circa il maggior orario di lavoro asseritamente osservato dal , né che lo stesso abbia prestato la Parte_1 propria attività lavorativa anche nelle giornate di sabato e domenica.
Alla luce di tali dichiarazioni, la domanda diretta all'accertamento dello svolgimento di un orario superiore a quello contrattualmente previso, non merita accoglimento e, pertanto, deve essere respinta la domanda relativa al pagamento delle differenze retributive basata sull'asserito lavoro straordinario svolto. Analoga considerazione va fatta per quanto concerne il pagamento delle indennità per ferie e permessi non goduti, stante l'assenza di qualsiasi allegazione e prova sul punto.
Resta da analizzare la domanda del ricorrente relativamente alle differenze retributive rivendicate in ricorso a titolo di retribuzione ordinaria, tredicesima, TFR e mensilità di settembre 2021. Va detto, al riguardo, che costituisce principio generale, applicabile anche al caso in esame, quello in base al quale il creditore di una prestazione (nel caso di specie il lavoratore creditore del pagamento) deve allegare e provare il titolo del credito, lo svolgimento della propria controprestazione (nel caso di specie lo svolgimento dell'attività lavorativa) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. Spetta a quest'ultimo (nel caso di specie il datore di lavoro) dedurre e fornire la prova di avere esattamente adempiuto la prestazione richiesta.
Nel caso in esame, la parte ricorrente ha chiesto il pagamento della retribuzione di settembre 2021, ratei tredicesima, e del Tfr, deducendo il pagamento di somme non corrisposte rispetto a quelle spettanti. Parte resistente, sulla quale ricadeva il relativo onere, ha fornito la prova dell'intervenuto adempimento della propria obbligazione, producendo prospetti paga quietanzati e copia dei bonifici bancari attestanti l'avvenuto pagamento delle somme riportate nei prospetti paga, in linea con il corretto inquadramento contrattuale e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato. Né ha rilievo la tardiva costituzione di parte resistente, posto che l'eccezione di pagamento, in quanto eccezione in senso lato, può essere rilevata dal giudice, in ogni stato e grado del processo e non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte. (in tal senso, ex plurimis, Cass., n.
17196 del 2018).
Parte resistente, tuttavia, non ha provato l'avvenuto pagamento della tredicesima mensilità.
Al riguardo, costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello in base al quale “Le somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla quali accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività Parte_3 infrasettimanali costituiscono somme spettanti a titolo retributivo ai lavoratori, i quali, in mancanza del pagamento da parte del datore alla e quindi del sorgere dell'obbligazione di quest'ultima Pt_3
a titolo di delegazione, possono agire nei confronti del datore per il pagamento delle relative somme;
in tali casi l'onere di provare l'avvenuto adempimento incombe sul datore di lavoro”
(Sez. L, Sentenza n. 14658 del 01/10/2003 ).
Nel caso in esame, non avendo parte resistente provato l'accantonamento in favore della Parte_3 delle somme spettanti al ricorrente a titolo di tredicesima mensilità, è tuttora obbligato nei confronti del ricorrente al pagamento della relativa indennità pari ad euro 758,80, oltre accessori come per legge..
Va, invece, rigettata la domanda concernente l'indennità di mancato preavviso richiesta dal ricorrente come conseguenza delle rassegnate dimissioni per giusta causa per ritardato pagamento delle retribuzioni, giacchè, come risulta dalla documentazione di parte resistente e acquisita agli atti, le retribuzioni venivano corrisposte a mezzo bonifici bancari senza eccessivi ritardi e l'ultimo stipendio del mese di settembre e il TFR sono stati da subito messi a disposizione del ricorrente, come si evince dalla comunicazione del 5 ottobre 2021, nonché successiva del 20 ottobre 2021 acquisita agli atti di causa nell'esercizio dei poteri istruttori ex art. 421 c.p.c.. Per le medesime motivazioni, non spettano al ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma corrisposta a titolo di mensilità di settembre 2021 e TFR.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda va solo in parte accolta e per l'effetto, parte resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma complessiva lorda di € 758,80 a titolo di ratei di 13 ^ mensilità, oltre accessori come per legge.
Le spese di lite, considerato l'esito della stessa, sono compensate per metà. Il residuo segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
- Accertata l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 29.03.2021 al
30.09.2021, condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma complessiva pari ad € 758,80 a titolo di rateo di 13^ mensilità, oltre interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dal dì della cessazione del rapporto di lavoro al soddisfo effettivo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento del residuo, liquidato in complessivi euro 481,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi
Nola lì 17 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 17 settembre 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 1005/2022 R.G. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Porcaro e Annunziata Parte_1
Porcaro ed elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
E Cont
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Enrico Maria Lupoli ed elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
Avente ad oggetto: differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.02.2022 il ricorrente ha dedotto di avere svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente dal 29.03.2021 al 30.09.2021, con contratto a tempo determinato fino al 28.06.2021, convertito in contratto a tempo indeterminato dal 29.06.2021 fino alla cessazione per dimissioni per giusta causa;
di essere stato inquadrato nel 2° livello” del C.C.N.L.
“settore Imprese Edili” con qualifica di operaio e mansioni di manovale;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal 29.03.2021 al 12.09.2021 dalle ore 6:30 alle 17:00, con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì; dal 13.09.2021 alla cessazione del rapporto, dalle ore 7:00 alle 19:00 con un'ora di pausa dal lunedì al sabato e dalle ore 7:00 alle 14:00 la domenica;
di aver sempre osservato un orario maggiore rispetto a quello previsto contrattualmente;
di aver ricevuto la retribuzione giornaliera di €
60,00; di non aver goduto, per tutta la durata del rapporto di lavoro, di ferie e indennità per lavoro straordinario;
di non aver ricevuto la 13^ e, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il CP_3
e la mensilità di settembre 2021, nonché l'indennità di mancato preavviso. Su tali premesse, ha chiesto la condanna della società resistente al pagamento della complessiva somma di euro 9267,62 a titolo di differenze retributive, oltre accessori di legge. Spese vinte, con attribuzione.
La società resistente, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto, con articolate argomentazioni,
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Fallite le trattative di bonario componimento, istruita la causa mediante escussione dell'unico teste di parte ricorrente, acquisita la documentazione versata in atti, autorizzato il deposito di note difensive, all'esito, sulle conclusioni, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini segnati dalla presente motivazione.
Costituisce circostanza pacifica tra le parti e, comunque, emergente dai documenti depositati (estratto contributivo, prospetti paga, comunicazione di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro),
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti con inquadramento nel 2° livello del CCNL
Edilizia -Industria, con mansioni di operaio generico dal 29.03.2021 al 30.09.2021 data dell'avvenuta cessazione del rapporto a seguito di dimissioni per giusta causa.
Le doglianze del ricorrente investono l'accertamento e il riconoscimento del diritto alla percezione di una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, sia per quanto concerne la retribuzione straordinaria, sia per quella ordinaria, in particolare ferie, tredicesima, TFR
e indennità di mancato preavviso, avendo allegato di avere continuativamente osservato un orario di lavoro mediamente superiore alle 40 ore settimanali come stabilite in contratto.
Fatte tali premesse, deve essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti.
Occorre, pertanto, riportare i tratti salienti della testimonianza espletata.
Il teste di parte ricorrente, , escusso all'udienza del 25 settembre 2024, ha Testimone_1 dichiarato: “ ADr: Sono stat dipendnete della resistente epr circa due anni e mezzo . Non ricordo con precisione il perido. Ricordo che fino al 2022 ho lavroato, ma non ricordo il mese. Non ho mai atto causa nei confronti della resstente.
ADr: Ero muratore. Sono stato assunto presso l'ufficio amministrativo non ricordo di chi si trattasse.
Il mio rapporto di lavoro era formalizzato. Il rapporto di lavoro è cessato in quanto sono stato collocato in pensione.
ADR: Lavoravo dal lunedì la venerdì. Non ricordo l'orario preciso, ma non ho mai lavorato oltre le otto ore giornaliere. Il sabato non ho mai lavorato. ADr: Mi ricordo del ricorrente qui presente. Ricordo che anche lui ha lavorato per la . Io e lui Pt_2 abbiamo lavorato insieme per tre giorni a Pomigliano D'Arco per la ristrutturazione di un appartamento.
ADR: Durante questi tre giorni lo vidi occuparsi dell'intonaco se ben ricordo. Dopo questi tre giorni lui è stato trasferito presso altro cantiere e non l'ho più visto.
ADR: Non ricordo altri dipendenti che abbiano lavorato insieme a noi in questi tre giorni”.
Orbene, a parere del Giudicante, dalla testimonianza espletata, non può ritenersi raggiunta la prova dell'orario di lavoro così come dedotto in ricorso.
A tal riguardo, è necessario evidenziare che il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per un numero di ore superiore a quello corrispondente all'orario prestabilito ha diritto per l'eccedenza, a che gli sia riconosciuto il compenso maggiorato per il lavoro straordinario. Tuttavia, in tal caso,
l'onere probatorio relativo all'osservanza di un orario eccedente rispetto a quello normale di lavoro incombe sul lavoratore (vedi Cass. cit.n.16157/04) il quale è tenuto a provare rigorosamente la relativa prestazione ed in termini sufficientemente realistici, i suoi termini quantitativi (vedi fra le tante, Cass. 29 gennaio 2003 n.1389,Cass. 12 maggio 2001 n.6623), essendo poi rimessa la valutazione dell'attendibilità e congruenza dei dati probatori forniti, al prudente apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. 19299 del 2014).
Il teste escusso, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare in quanto collega del ricorrente e a diretta conoscenza dei fatti di causa, ha riferito, seppur genericamente, di non avere mai lavorato oltre le 8 ore giornaliere, di non aver mai lavorato di sabato e di aver lavorato con il ricorrente per soli tre giorni sul cantiere di Pomigliano D'Arco.
Il teste, dato anche il breve periodo di lavoro svolto con il ricorrente, nessun dato ha fornito circa il maggior orario di lavoro asseritamente osservato dal , né che lo stesso abbia prestato la Parte_1 propria attività lavorativa anche nelle giornate di sabato e domenica.
Alla luce di tali dichiarazioni, la domanda diretta all'accertamento dello svolgimento di un orario superiore a quello contrattualmente previso, non merita accoglimento e, pertanto, deve essere respinta la domanda relativa al pagamento delle differenze retributive basata sull'asserito lavoro straordinario svolto. Analoga considerazione va fatta per quanto concerne il pagamento delle indennità per ferie e permessi non goduti, stante l'assenza di qualsiasi allegazione e prova sul punto.
Resta da analizzare la domanda del ricorrente relativamente alle differenze retributive rivendicate in ricorso a titolo di retribuzione ordinaria, tredicesima, TFR e mensilità di settembre 2021. Va detto, al riguardo, che costituisce principio generale, applicabile anche al caso in esame, quello in base al quale il creditore di una prestazione (nel caso di specie il lavoratore creditore del pagamento) deve allegare e provare il titolo del credito, lo svolgimento della propria controprestazione (nel caso di specie lo svolgimento dell'attività lavorativa) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. Spetta a quest'ultimo (nel caso di specie il datore di lavoro) dedurre e fornire la prova di avere esattamente adempiuto la prestazione richiesta.
Nel caso in esame, la parte ricorrente ha chiesto il pagamento della retribuzione di settembre 2021, ratei tredicesima, e del Tfr, deducendo il pagamento di somme non corrisposte rispetto a quelle spettanti. Parte resistente, sulla quale ricadeva il relativo onere, ha fornito la prova dell'intervenuto adempimento della propria obbligazione, producendo prospetti paga quietanzati e copia dei bonifici bancari attestanti l'avvenuto pagamento delle somme riportate nei prospetti paga, in linea con il corretto inquadramento contrattuale e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato. Né ha rilievo la tardiva costituzione di parte resistente, posto che l'eccezione di pagamento, in quanto eccezione in senso lato, può essere rilevata dal giudice, in ogni stato e grado del processo e non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte. (in tal senso, ex plurimis, Cass., n.
17196 del 2018).
Parte resistente, tuttavia, non ha provato l'avvenuto pagamento della tredicesima mensilità.
Al riguardo, costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello in base al quale “Le somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla quali accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività Parte_3 infrasettimanali costituiscono somme spettanti a titolo retributivo ai lavoratori, i quali, in mancanza del pagamento da parte del datore alla e quindi del sorgere dell'obbligazione di quest'ultima Pt_3
a titolo di delegazione, possono agire nei confronti del datore per il pagamento delle relative somme;
in tali casi l'onere di provare l'avvenuto adempimento incombe sul datore di lavoro”
(Sez. L, Sentenza n. 14658 del 01/10/2003 ).
Nel caso in esame, non avendo parte resistente provato l'accantonamento in favore della Parte_3 delle somme spettanti al ricorrente a titolo di tredicesima mensilità, è tuttora obbligato nei confronti del ricorrente al pagamento della relativa indennità pari ad euro 758,80, oltre accessori come per legge..
Va, invece, rigettata la domanda concernente l'indennità di mancato preavviso richiesta dal ricorrente come conseguenza delle rassegnate dimissioni per giusta causa per ritardato pagamento delle retribuzioni, giacchè, come risulta dalla documentazione di parte resistente e acquisita agli atti, le retribuzioni venivano corrisposte a mezzo bonifici bancari senza eccessivi ritardi e l'ultimo stipendio del mese di settembre e il TFR sono stati da subito messi a disposizione del ricorrente, come si evince dalla comunicazione del 5 ottobre 2021, nonché successiva del 20 ottobre 2021 acquisita agli atti di causa nell'esercizio dei poteri istruttori ex art. 421 c.p.c.. Per le medesime motivazioni, non spettano al ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma corrisposta a titolo di mensilità di settembre 2021 e TFR.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda va solo in parte accolta e per l'effetto, parte resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma complessiva lorda di € 758,80 a titolo di ratei di 13 ^ mensilità, oltre accessori come per legge.
Le spese di lite, considerato l'esito della stessa, sono compensate per metà. Il residuo segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
- Accertata l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 29.03.2021 al
30.09.2021, condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma complessiva pari ad € 758,80 a titolo di rateo di 13^ mensilità, oltre interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dal dì della cessazione del rapporto di lavoro al soddisfo effettivo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento del residuo, liquidato in complessivi euro 481,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi
Nola lì 17 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini