Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 16/1/2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.25787 R.G. 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv.TOMMASO SPADA con Parte_1 elezione di domicilio in Roma viale Angelico 35
Contro
rappresentata e Controparte_1 difesa, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., come introdotto dall'art. 42 del d.lgs. 31/03/1998 n° 80 e succ. modif, congiuntamente e/o disgiuntamente, dalla dott.ssa dirigente (c.f. ), dal dr. Controparte_2 C.F._1 CP_3 responsabile del reparto contenzioso del lavoro dell'ufficio affari generali di questa direzione territoriale (c.f. ) e dal dr. C.F._2 Controparte_4 dipendente del medesimo ufficio (c.f. ), elettivamente domiciliati C.F._3 presso il medesimo ufficio affari generali della suddetta direzione dell'
[...]
sita in Roma alla via dei Quattro Cantoni, 50. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. R.G. 25787/2023, conveniva in giudizio Parte_1
chiedendo al giudice adito di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto di ad essere rimesso in servizio Parte_1 presso l'Amministrazione di appartenenza Controparte_1
Ufficio Regione Lazio – Roma, annullando o comunque disapplicando ogni contraria determinazione assunta dall'Amministrazione datoriale e, da ultimo, la nota prot. n. 87 del 4.7.2023, per insussistenza dei presupposti necessari per la permanenza della
e per l'effetto
2.- condannare e dichiarar tenuta l'Amministrazione datoriale resistente,
[...]
a rimettere in servizio il dipendente Controparte_1 Parte_1
3.- condannare e dichiarare tenuta l'Amministrazione datoriale resistente,
[...] alla restitutio in integrum per l'intero periodo di Controparte_1 sospensione facoltativa dal servizio applicata al dipendente, dall'agosto 2017 a luglio 2023, e, quindi, al pagamento in favore del ricorrente delle somme a titolo di differenze retributive, assegni, accessori, 13/esima, nonché TFR ad oggi non percepiti o non riconosciuti al lavoratore per complessivi Euro 96.351,61=, di cui Euro 89.528,08= a titolo di totale differenze ed Euro 6.823,53= a titolo di totale TFR, come risultanti dai conteggi analitici depositati e notificati contestualmente al presente ricorso;
4.- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore che a tal fine si dichiara antistatario.
Esponeva il ricorrete che con nota del 15.9.2014 la Legione Carabinieri Lazio, Stazione di Ariccia, comunicava all' allora Controparte_5
di aver notificato a l' avviso di conclusione delle
[...] Parte_1 indagini preliminari nell' ambito di un procedimento penale instaurato nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri per l' ipotesi di reato di cui all' art. 416 cpc ( associazione per delinquere finalizzata alla truffa ed al riciclaggio ); che nella suddetta nota si precisava che il ricorrente era “ .. risultato essere il capo dell' associazione per delinquere …. Avendo costituito, organizzato l' associazione e mantenuto molteplici contatti finalizzati alla consumazione di truffe in danno delle Società finanziarie attraverso il reclutamento di prestanome, così come nell' avviso di conclusione indagini preliminari “; che con nota prot. N. 79568 del 3.10.2014, veniva avviato procedimento disciplinare e venivano formulate le contestazioni di addebito per presunta violazione degli obblighi di cui all' art. 65 dell' allora vigente ccnl ed alla fattispecie di cui all' art. 67 comma V, del medesimo ccnl, sospendendo contestualmente il medesimo procedimento disciplinare in attesa della definizione del relativo procedimento penale, ai sensi dell' art. 55 ter D.lgs n. 165/2001; che in data 3.3.2017 perveniva all' Amministrazione datoriale copia del decreto che disponeva il rinvio a giudizio del ricorrente per il reato di cui all' art. 416 cod.pen.; che , ai sensi dell' art. 70 comma III dell' allora vigente ccnl, il dipendente rinviato a giudizio per fatti tali da comportare, se accertati, l' applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione;
che con nota n. 3172 del 6.7.2017, il ritenendo Parte_2 necessario, in attesa del definitivo accertamento dei reati contestati al l' Pt_1 allontanamento del dipendente dal luogo di servizio, e ritenendo che la sua permanenza avrebbe potuto provocare un pregiudizio all' immagine dell' Agenzia, disponeva in via cautelare la sospensione dal servizio del lavoratore con decorrenza dal 16.8.2017, ai sensi dell' art. 70, comma III dell' allora vigente ccnl, disponendo in favore del lavoratore una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all' art. 78, comma II, primo aliena dell' allora vigente CCNL, ora art. 64, comma VII ccnl vigente, nonché degli assegni del nucleo familiare e della retribuzione individuale di anzianità ; che ai sensi dell' art. 70, comma X ccnl all' epoca vigente, ora art. 64, comma VI :” Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare, dipendente dal procedimento penale, è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvi i casi in cui, per i reati che comportano l' applicazione delle sanzioni previste ai commi 5 e 6 dell' art. 67 ( codice disciplinare ) del CCNL del 28 maggio 2004, l' ritenga che la permanenza in servizio del CP_1 dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o , comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell' stessa. In tale CP_1 caso può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare comunque, se sospeso, rimane tale sino all' esito del procedimento penale “; che, pertanto, , la sospensione cautelare dal servizio del ricorrente avrebbe dovuto cessare in data 16.8.2022; che con nota del 3.8.2022, la amministrazione Pt_3 datoriale, ritenendo che durante il periodo di sospensione cautelare non sarebbero intervenuti elementi nuovi, in quanto l on si era ancora espressa sulla ipotetica CP_6 responsabilità penale di e ritenendo, altresì, la gravità dei reati a lui Parte_1 ascritti, confermava la sospensione dal servizio, ai sensi dell'art. 70, comma X, del CCNL vigente all'epoca delle condotte addebitate, ora art. 64, comma VI del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 coordinato con il CCNL FC 2016 – 2018 attualmente vigente, nonché ha confermato in favore del dipendente la predetta indennità (doc.n. 2);che il procedimento penale promosso contro Parte_1 veniva definito in primo grado con pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, come risultante dal dispositivo pronunciato il 24.10.2022 dal Tribunale di Velletri (doc. n. 3); che, pertanto, con lettera del 30.11.2022, essendo stato definito il procedimento penale e non risultando alcun accertamento giudiziale e tantomeno alcuna condanna passata in giudicato in relazione ai fatti ab origine contestati, trasmetteva il predetto dispositivo di sentenza Parte_1 penale, nonché chiedeva la riammissione in servizio ed il ripristino del proprio trattamento retributivo oltre alla restituzione/pagamento delle differenze retributive tempo per tempo maturate dal dipendente, atteso che la sospensione cautelare dal servizio e la conseguente decurtazione retributiva, costituendo estrinsecazione di una mera facoltà dell'Amministrazione datoriale, avrebbero potuto essere evitate (doc. n. 4); che stante l'inerzia ingiustificatamente perpetrata dall'Amministrazione datoriale, ribadiva le suddette richieste con lettera del 13.3.2023, allegando Parte_1 altresì copia integrale delle motivazioni della sentenza n. 2663/2022 depositate in data 14.12.2022 dal Tribunale di Velletri (doc. n. 5 - 6); che nella predetta sentenza si legge: “i Fatti contestati, sussumibili nella fattispecie criminosa di cui all'art. 416 c.p., appaiono piuttosto risalenti, collocandosi gli stessi tra il 2011 e il 2013. In realtà, così come si evince dall'esame di tutti i testi escussi, non è emersa con assoluta certezza né la funzione di organizzatore dell'associazione in capo al Pt_1 né, tantomeno, la funzione di reclutatore, così come ipotizzato nel capo di imputazione riferimento agli imputati e della . Giova evidenziare CP_7 CP_8 però che, alla luce della lunga e complessa istruttoria dibattimentale, non sussistono le condizioni per un'assoluzione dei prevenuti, avendo i testi esaminati riferito con dovizia di particolari l'attività posta in essere dagli stessi. Si impone pertanto la declaratoria di improcedibilità per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione, in accoglimento delle richieste dell'accusa e della difesa” (cfr. doc. n. 6); che stante il silenzio serbato dall'Amministrazione datoriale, il ricorrente inoltrava ulteriore sollecito in data 18.5.2023 (doc. n. 7); che per contro con nota prot. n. 87 del 4.7.2023, dopo ben 8 mesi dall'originaria richiesta, l'Amministrazione datoriale respingeva la richiesta di riammissione in servizio di ritenendo Parte_1 persistere le motivazioni poste a giustificazione della protrazione della sospensione cautelare dal servizio anche dopo i primi 5 anni (doc. n. 8); che a fondamento di tale rigetto l'Amministrazione datoriale ha asserito che non sarebbe possibile pervenire alla conclusione del procedimento disciplinare, dovendo pervenire dapprima alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato;
che avendo interposto appello avverso la sentenza di prescrizione, domandando Parte_1
l'assoluzione nel merito, l'eccezione di prescrizione dovrebbe intendersi ormai rinunciata ed il procedimento disciplinare dovrebbe attendere l'esito del giudizio d'appello promosso dal dipendente;
che la pronuncia di prescrizione non sarebbe sufficiente a far venir meno le ragioni, già espresse con nota del 3.8.2022, con Pt_3 cui è stata protratta la sospensione cautelare dal servizio;
che, in particolare, avendo il Tribunale di Velletri ritenuto che “non sussistono le condizioni per un'assoluzione dei prevenuti”, la “riammissione in servizio del dipendente potrebbe verosimilmente provocare “un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell'Agenzia stessa””; che medio tempore Parte_1 ha interposto appello avverso la predetta sentenza penale di prescrizione, proprio al fine di ottenere una pronuncia assolutoria nel merio degli addebiti penali, stante il contenuto contraddittorio e dubitativo di tale pronuncia di primo grado (doc. n. 9).
Tutto quanto premesso, contestava la disposizione emessa da Parte_1 [...]
in quanto manifestamente infondato in fatto Controparte_1 ed in diritto lamentando la violazione e la errata interpretazione dell' art. 55 ter dlgs 30 marzo 2001 n. 161
Al riguardo, faceva rilevare che l' Amministrazione datoriale, con la nota prot. N. 87 del 4.7.2023, nel confermare la misura cautelare, affermava che “ collocandosi i fatti contestati al sig. tra gli anni 2011 e 2013, il Pt_1 riferimento all' art. 55 ter dlgs n. 165/2001, deve intendersi alla stesura ratione temporis vigente, vala a dire introdotta dall' art. 69 del D.lgs n. 150/2009, prima della modifica di cui all' art. 14, comma 1, lett. a) D.Lgs765/2017, che comporta il protrarsi della sospensione del procedimento disciplinare sino alla definitività del processo penale “ evidenziando la “ impossibilità , allo stato attuale, di riaprire il procedimento disciplinare sospeso, per avere il sig. Pt_1 proposto appello contro la sentenza che dichiarava il reato estinto per intervenuta prescrizione - rinunciando in tal modo alla relativa eccezione “; che, però, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte convenuta , il ricorrente , proponendo appello avverso la sentenza penale, non aveva inteso rinunciare alla prescrizione .
La parte ricorrente, inoltre, faceva rilevare che, nonostante la pronuncia di primo grado, la parte convenuta non aveva riattivato il procedimento disciplinare, attendendo erroneamente la definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato , così prolungando la misura cautelare che, invece, doveva intendersi caducata per effetto della violazione del termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza penale.
Il ricorrente eccepiva altresì la violazione del principio di presunzione di non colpevolezza di cui agli artt. 3 e 27 comma II Cost nonché la violazione ed erronea interpretazione dell' art. 70 comma 10 ccnl ratione temporis vigente e dell' art. 69 d.lgs n. 150/2009
Si costituiva in giudizio l' Amministrazione convenuta contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
Osserva il giudice che , non è contestato che , a seguito del suo rinvio a giudizio, il disponeva in via Parte_2 cautelare la sospensione dal servizio nei confronti del ricorrente , con decorrenza dal 16/08/2017, ai sensi dell'art. 70, comma III, dell'allora vigente CCNL prevedendo in suo favore un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 78, comma II, primo alinea, dell'allora vigente CCNL.
Tale sospensione veniva disposta ai sensi dell'art. 70, comma 3, dell'allora CCNL Agenzie fiscali quadriennio normativo 2002 – 2005.
Non essendosi ancora definito il procedimento penale a carico di l' Pt_1
Amministrazione, poco prima della scadenza dei 5 anni previsti, ritenendo, ai sensi dell'art. 70, comma 10, del CCNL Agenzie fiscali quadriennio normativo 2002-2005, come sostituito dal CCNL quadriennio normativo 2006-2009 che: “ la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte di cittadini e /o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell' stessa” ,disponeva CP_1 che la sospensione dal servizio continuasse , anche dopo il 16 agosto 2022, con revisione della misura cautelare con cadenza biennale.
Interveniva, poi, la sentenza del tribunale di Velletri del 24/10/2022 che dichiarava il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Esaminata la sentenza penale, risulta che l' convenuta respingeva la CP_1 richiesta di riammissione in servizio di considerato che la sentenza del Pt_1
Tribunale di Velletri che aveva dichiarato la non sussistenza delle condizioni per un'assoluzione dei prevenuti e una ripresa del servizio del dipendente avrebbe provocato “ un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell stessa”, eventualità prevista dall'art. 70, CP_1 comma 10, del CCNL Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2002-2005, come modificato dal CCNL quadriennio normativo 2006 -2009, vigente all'epoca delle condotte contestate e confermata dall'art. 64, comma 6 del CCNL Comparto Funzioni centrali 2019 – 2021, coordinato con il CCNL Funzioni centrali 2016-2018 attualmente vigente.
Così ricostruiti i fatti, il provvedimento della amministrazione convenuta appare legittimo.
Ed, infatti, come precisato proprio dalla convenuta , in punto di diritto, i CP_1 fatti contestati al ricorrente risalgono agli anni dal 2011 al 2013: a quel tempo, l'art. 55 -ter, (Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale) comma 1, del d.lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni) prevedeva che, in ipotesi di sospensione del procedimento disciplinare per particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non si disponesse di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, la sospensione del procedimento si protraesse sino alla definitività del processo penale.
Il suddetto comma venne modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a) del d.lgs. n° 75/2017 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 165/2001 in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche).
Il d.lgs. 75/2017, all'art. 22, comma 13, dettava una norma transitoria disponendo che la modifica introdotta all'art. 55 -ter, 1 comma, si applicasse agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore di tale decreto, cioè ai fatti commessi a far data dal 22 giugno 2017.
Pertanto, i fatti contestati a cioè violazione degli obblighi del dipendente di Pt_1 cui all'art. 65 del CCNL Comparto Agenzie fiscali, 2002 – 2005, sottoscritto il 28 maggio 2004, ricadenti nella fattispecie di cui all' art. 67, comma 5 del medesimo contratto, collocandosi nel periodo 2011- 2013, ricadono, ratione temporis, nella stesura dell'art. 55 ter, I° comma, prima della modifica apportata dal d.lgs. 75/2017, con la conseguenza del protrarsi della sospensione del procedimento disciplinare sino a sentenza definitiva.
Sulla base di tali principi di diritto, a nulla vale eccepire la violazione del principio di presunzione di non colpevolezza di cui agli artt. 3 27 comma II Cost.
Infatti, sul punto giova richiamare la Corte di Cassazione che, con ordinanza n° 28368 del 15 ottobre 2021 ha affermato che: “ il principio costituzionale della presunzione di innocenza attiene alle garanzie relative all'esercizio dell'azione penale e non può quindi trovare applicazione analogica o estensiva in sede di giurisdizione civile, con riguardo alla materia delle obbligazioni e dei contratti…”.
Orbene, nel caso in esame, va fatto rilevare che l' Amministrazione convenuta ha adottato il provvedimento qui impugnato sulla base di quanto riportato nella sentenza del Tribunale di Velletri che , se è vero che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di e di altri imputati, perché il reato loro ascritto è Pt_1 estinto per intervenuta prescrizione, è altrettanto vero che , nella parte motiva, afferma , da un lato , che:” dall'esame di tutti i testi escussi non è emersa con assoluta certezza né la funzione di organizzatore dell'associazione in capo al Funari né, tantomeno, la funzione di reclutatore…con riferimento agli imputati e CP_7
.”, dall'altro lato, che :” Giova evidenziare però che, alla luce della Parte_4 lunga e complessa istruttoria dibattimentale, non sussistono le condizioni per un' assoluzione dei prevenuti, avendo i testi esaminati riferito con dovizia di particolari l'attività posta in essere dagli stessi”.
Sulla base di tali rilievi, la convenuta ha ritenuto opportuno adottare il CP_1 provvedimento di proroga della sospensione del , valutando la Pt_1 riammissione in servizio del ricorrente potenzialmente pregiudizievole alla credibilità dell'Amministrazione a causa del discredito che avrebbe potuto provocare da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell stessa. CP_1
La correttezza di tale decisione va valutata anche alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella pronuncia del 3 giugno 1999 n° 206 in cui si precisa :….” L'esigenza cautelare è qui collegata all'accusa penale solo in quanto è la pendenza dell'accusa, come tale, che mette in pericolo interessi connessi all'amministrazione, che la espone cioè ad un pregiudizio direttamente derivante dalla permanenza dell'impiegato nell'ufficio. Il pregiudizio possibile concerne in particolare la “credibilità” dell'amministrazione presso il pubblico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione che può rischiare di essere incrinato dall' “ ombra” gravante su di essa a causa dell'accusa da cui è colpita una persona attraverso la quale l'istituzione stessa opera” “ Si tratta certamente, in linea di principio, di un interesse della collettività meritevole di protezione dal punto di vista costituzionale, essendo riconducibile al principio di buon andamento dell'amministrazione e, in definitiva, al rapporto
“politico” che lega gli utenti e i destinatari dell'attività amministrativa a colore che, occupando pubblici uffici, hanno il dovere di adempiere le funzioni pubbliche loro affidate “ con disciplina ed onore” ponendosi “al servizio esclusivo della Nazione”… Si comprende, ancora, come non venga in diretta considerazione, a questo riguardo, la maggiore o minore probabilità che l'imputato risulti colpevole del reato ascrittogli e dunque il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza…ma solo l'esistenza o meno del periculum in mora derivante dalla permanenza nell'ufficio dell'impiegato accusato nonostante la pendenza dell'accusa e nel periodo che precede la verifica di questa in sede penale.” (Pagina 8, punto 4 e 5).
Alla luce dei suddetti princìpi appare perfettamente legittimo il provvedimento di proroga della sospensione di Pt_1
Sulla base di tali ragioni, da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, il ricorso deve essere respinto.
La particolare complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
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Respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Roma, 16.1.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini