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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
Nelle persone dei magistrati:
Dr. Pasquale Maria Cristiano Presidente
Dr. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Dr. Maria Pia Gigliola Matarrese Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 5129 del ruolo generale degli affari civili contenziosi
della Corte di Appello di AP dell'anno 2019, avverso la sentenza del Tribunale di AP
n.9208/2019 pubblicata il 18.10.2019 e vertente tra
nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e nata a [...] il [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...] (C.F. C.F._2 Parte_3
) e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._3 Parte_4
), residenti in [...], C.F._4
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dall'avv. Luca
Supino di Lorenzo (C.F. ), dall'avv. Biancamaria Carusio (C.F. C.F._5
1
+ altri c/ P.IVA_1 Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. Marcello Micillo (C.F. ), dall'avv. Pasquale C.F._6 C.F._7
Antonacci (C.F. e dall' avv. Enrico Scelzi (C.F. ) ed C.F._8 C.F._9
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Biancamaria Carusio in San Giorgio a Cremano
(AP) alla via Giacomo Matteotti n. 22. ( pec Email_1
Email_2 Email_3
) Email_4 Email_5
Appellanti
e
in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. Controparte_3
) rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ruggiero (C.F. ) ed P.IVA_2 C.F._10
elettivamente domiciliata in AP al Viale A. Grainsci 13 presso lo studio di quest'ultimo,in virtù di procura in atti
Appellata
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, , e , convenivano Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in giudizio, innanzi al Tribunale di AP, l al fine di Controparte_3
sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti a seguito del decesso della
Per_ nascitura in occasione del parto della , avvenuto in data 01/07/11. Parte_2
Denunciavano la condotta omissiva del personale medico per aver tardato le operazioni di taglio cesareo, causa della morte del feto.
Si costituiva ritualmente l'Azienda ospedaliera che senza contestare l'esistenza dell'intervento sanitario, eccepiva tuttavia l'infondatezza sia nell'an che nel quantum della pretesa attorea per insussistenza del nesso eziologico ed insisteva per il rigetto della domanda risarcitoria.
La causa era istruita con l'ammissione di CTU medico legale, con la nomina di un collegio di periti,
e specificatamente il Prof. , Specialista e docente di Clinica Ostetrica di Roma e Persona_2
la Dott.ssa , Specialista in medicina legale. Persona_3
2
5129/2019 + altri c/ est. Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 All'esito delle indagini i CCTTU assumevano che “L'assistenza prestata e le terapie sembrano
essere state concretamente adeguate alle condizioni di salute della paziente….Non si può parlare
di ritardato intervento. La morte del feto è intervenuta per un distacco grave di placenta, evento non
prevedibile.”
Il Tribunale di AP, ritenute convincenti e fatte proprie le risultanze della CTU, con la sentenza qui
gravata, così decideva : “1 ) Rigetta la domanda attorea;
2) Pone definitivamente a carico degli attori
le spese di CTU come liquidate in corso di giudizio;
3) Condanna gli attori al pagamento delle spese
e competenze di giudizio in favore della convenuta Controparte_4
p.l.r.p.t. che liquida in complessivi euro 5.885,00 oltre Iva, Cpa e Spese Generali nella misura del
15%, come per legge.”
Con atto di citazione ritualmente notificato hanno proposto appello , Parte_1 [...]
, e , per ivi sentir integralmente riformare la sentenza Parte_2 Parte_3 Parte_4
impugnata.
Si è costituita in giudizio l che in via preliminare ha Controparte_3
eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cpc, ed in via subordinata, nel merito, ha chiesto respingersi l'appello e confermarsi l'impugnata sentenza.
All'udienza del 06 giugno 2023, svoltasi mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 cpc,
per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti deducono :
a.Ingiustizia della sentenza impugnata in quanto fondata su illogica, infondata e
contraddittoria valutazione della relazione dei CCTTUU .
b. Sull'onere probatorio – sul consenso informato
c. Sulla mancata ammissione della prova testimoniale
In via pregiudiziale l'appellata ha eccepito:
3
5129/2019 + altri c/ est. Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 1. Inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cpc
1.1 Le eccezioni sono infondate e sono rigettate.
L'art. 342 cpc va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, tuttavia, escluso, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
L'appellante che intenda dolersi di un'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare exnovo le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé
l'inammissibilità dell'appello.
E ciò in quanto, sostenere il contrario, significherebbe pretendere dall'appellante di introdurre comunque in appello un quid novi rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che non sarebbe coerente con il divieto di nova prescritto dall'art. 345 c.p.c. (Cass. civ., n. 3115/2018; Cass. civ., n.
24464/2020).
Nel caso di specie, l'atto d'appello contiene la specifica indicazione delle parti della sentenza che si
è inteso impugnare, i motivi di doglianza, le modifiche richieste e le conseguenti domande, tanto da aver consentito alla parte appellata la formulazione di compiute difese con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame.
***********
a.Ingiustizia della sentenza impugnata in quanto fondata su illogica, infondata e
contraddittoria valutazione della relazione dei CCTTUU.
b.Sull'onere probatorio – sul consenso informato
4
5129/2019 + altri c/ est. Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 I su esposti motivi d'appello saranno congiuntamente esaminati per essere accomunati dalle argomentazioni sottese.
Il Tribunale di AP, fatte proprie le conclusioni dei CCTTUU, ha rigettato la domanda risarcitoria invocata da parte attrice, non essendo emersi profili di responsabilità dei sanitari in ordine al decesso della nascitura . Persona_4
Gli appellanti assumono l'erroneità della decisione acriticamente fondata su una consulenza tecnica illogica ed erronea. Da qui la richiesta di “- disporre ctu medico legale nominando uno specialista del
ramo ed un medico legale onde valutare il nesso eziologico tra le condotte dei sanitari e la morte del
feto in utero, senza ciò volere invertire l'onere probatorio che grava sulla convenuta – in via gradata
rinnovare la CTU nominando uno specialista del ramo ed un medico legale onde valutare il nesso
eziologico tra le condotte dei sanitari e la morte del feto in utero, senza ciò volere invertire l'onere
probatorio che grava sulla convenuta”. Nel merito, hanno reiterato la domanda risarcitoria, come prospettata nel primo grado di giudizio.
I motivi sono infondati.
La struttura sanitaria è chiamata a risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per
fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, e
per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si
avvale ( ex plurimis Cass.Ordinanza n. 29711 del 29/12/2020 ).
Peraltro, ogni dubbio in ordine alla qualificazione giuridica della responsabilità della struttura ospedaliera in ipotesi di colpa medica appare superato a seguito dell'intervento del legislatore ed in particolare dell'art. 7 L. 8 marzo 2017, n. 24, laddove si stabilisce che: "La struttura sanitaria o
sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga
dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non
dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle
loro condotte dolose o colpose.".
5
5129/2019 + altri c/ est. Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 La qualificazione giuridica contrattuale della responsabilità incide sul riparto dell'onere probatorio fra le parti, giacché, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento ed il nesso di causalità tra l'insorgenza o l'aggravamento
della patologia, mentre spetta alla struttura sanitaria provare l'esatto adempimento o “ che l'inesatto
adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria
diligenza..." (Cass. Civ., sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).
Nel caso di specie, i fatti posti alla base della affermata responsabilità della convenuta risultano,
nelle loro linee essenziali, pacifici ed incontestati.
Non è infatti in contestazione che la , gravida alla trentottesima (38°) settimana, accusando Parte_2
le tipiche contrazioni pre-parto, in data 30 giugno 2011, alle ore 21,30, si ricoverava presso il
Dipartimento Clinico di Ginecologia, Ostetricia e Fisiopatologia della Riproduzione Umana
dell'A.O.U. "Federico II" di AP.
Come rappresentato dalla nel primo grado di giudizio, nonostante gli inequivocabili Parte_2
parametri della cardiotocografia che avevano evidenziato la sofferenza del feto, i sanitari del presidio ospedaliero in parola avevano prolungato fino alle ore 9,05 del giorno successivo al suo ricovero, il taglio cesareo, quando ormai era troppo tardi.
I CCTTUU, presa visione di tutta la documentazione clinica versata agli atti di causa, e rilevato che
Per_ i genitori della piccola all'epoca dei fatti non avevano consentito l'autopsia, hanno ricostruito analiticamente e dettagliatamente la storia clinica della , rispondendo ai quesiti nei Parte_2
seguenti termini : “1.La gravidanza della sig.ra si presentava, per quel che viene riportato Parte_2
in atti, come una gravidanza a basso rischio. Questa formula, è utilizzata per indicare una gravidanza
decorsa normalmente, ma comunque non esente da rischi. Rischio che, nel caso in esame, si è
presentato verso la fine del percorso del feto lungo il canale da parto, ossia quando sarebbe stato
prossimo alla nascita. E' in quella fase che si è presentata una rotazione sacrale dell'occipite
fetale, una posizione che rende più difficile il parto, a volte molto difficile.
2. Nel caso in
esame la scelta del parto per via vaginale era adeguata fino alle 07:15, ed era poi da
6
5129/2019 + altri c/ est. Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 verificare da lì in avanti. Non vi è mai stato un tracciato che indicasse uno stato pre-agonico
del feto, tale da imporre l'immediato ricorso ad un intervento di taglio cesareo. 3.
L'assistenza e le terapie sembrano essere state concretamente adeguate alle condizioni di
salute della paziente. 4. 5. L'intervallo intercorso fra la fine del monitoraggio
cardiotocografico ed il momento in cui è stato deciso l'intervento chirurgico, è stato
adeguato. Non si può parlare di ritardato intervento.”
Concludevano affermando che : ” La morte del feto è intervenuta per un distacco grave di
placenta, evento non prevedibile.”
Alla bozza di perizia dai CCTTUU inviata alle parti costituite, alcuna delle parti aveva fatto pervenire osservazioni, come riportato nell'elaborato depositato in cancelleria il 15.07.2017.
Il Tribunale di AP, recependo e facendo proprie le conclusioni dei CCTTUU, ha rigettato la domanda risarcitoria.
Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte “Il giudice di merito, quando aderisce alle
conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei
consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei
consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente
disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche
di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si
risolvono in mere argomentazioni difensive.” (Cass. n. 12195 del 6 maggio 2024)
Nel caso di specie, come innanzi evidenziato, i CCTTUU avevano trasmesso alle parti la relazione,
non ricevendo osservazioni.
Quindi, il Tribunale di AP, facendo proprie le conclusioni della CTU, contestate nei successivi scritti difensivi dagli attori, odierni appellanti, solo sotto il mero profilo di non condivisibilità, aveva rigettato la domanda assolvendo il proprio obbligo motivazionale.
7
5129/2019 + altri c/ est. Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 In questo grado di giudizio, gli appellanti, producendo una nuova CTP, sostengono che la causa del decesso della nascitura sia da ascrivere alla somministrazione di “ossitocina”, farmaco comunemente usato per favorire il travaglio, e chiedono il rinnovo e/o la riconvocazione dei precedenti CCTTU, per la rivalutazione dei fatti di causa, ai fini della dedotta responsabilità dei sanitari.
Posto che “le parti possono sollevare rilievi critici sulla CTU – relativi alla valutazione delle risultanze
dell'elaborato peritale e diretti a sollecitare il potere valutativo del giudice – per la prima volta anche
in appello quando non vengano introdotti nuovi fatti costitutivi, modificativi o nuove domande
o nuove prove” ( Cass. SU 5624/2022), nel caso di specie, non sussistono i presupposti per disporre un'integrazione/rinnovo della CTU.
Come dai CCTTUU evidenziato, la paziente era stata correttamente e costantemente monitorata durante il travaglio e “Non vi è mai stato un tracciato che indicasse uno stato pre-agonico del feto,
tale da imporre l'immediato ricorso ad un intervento di taglio cesareo.
3. L'assistenza e le terapie
sembrano essere state concretamente adeguate alle condizioni di salute della paziente. 4. 5.
L'intervallo intercorso fra la fine del monitoraggio cardiotocografico ed il momento in cui è stato
deciso l'intervento chirurgico, è stato adeguato. Non si può parlare di ritardato intervento “
” La morte del feto è intervenuta per un distacco grave di placenta”.
Per_ In altri termini, anche se il decesso della piccola fosse ricollegabile all'assunzione del farmaco,
ma alcuna prova è stata fornita in tal senso, rivelandosi l'affermazione una mera deduzione fondata sui possibili effetti collaterali indicati nel bugiardino del farmaco, alcuna responsabilità potrebbe essere ascritta ai sanitari.
Nelle cause di responsabilità medica è necessaria, ai fini dell'affermazione di responsabilità,
l'allegazione di qualificate inadempienza idonee a porsi quale causa o concausa del danno.
“ Ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della
prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del
danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento
8
5129/2019 + altri c/ est. Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario”(cfr.,
ex plurimis, ordinanza numero 12596.2021, Corte di Cassazione ,Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
18102 del 31/8/2020; Sez. 3 ).
Il CCTTUU avevano chiaramente rappresentato le motivazioni che vedono esclusa la violazione di regole e accorgimenti prescritti dalla scienza medica da parte dei sanitari nell'espletamento dell'attività professionale in argomento, e gli appellanti non hanno fornito prova del nesso eziologico tra il danno lamentato e la condotta dei sanitari, ovvero che l'opera di questi, se correttamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi.
La rinnovazione delle indagini peritali può essere disposta solo quando i risultati della perizia si manifestino come insoddisfacenti o inidonei al raggiungimento dello scopo per cui era stata ordinata l'indagine del c.t.u., oppure allorquando la consulenza sia affetta da vizi di forma tali da aver comportato la lesione del diritto di difesa di una delle parti.
Nel caso di specie, nessuno dei suddetti casi è riscontrabile.
Le conclusioni cui sono pervenuti i Consulenti d'Ufficio, fondate su congrue ed esaurienti motivazioni e argomentazioni di carattere medico–scientifico cui si fa rinvio, hanno fornito un'interpretazione clinica e medico–legale del caso, e vedono esclusi profili di responsabilità della convenuta.
Nessuna anomalia, errore esecutivo, imprudenza o negligenza è stata ravvisata nei confronti dei sanitari che seguirono la nel decorso della gestazione pre parto. Parte_2
Il danno lamentato è, purtroppo, risultato essere una complicanza imprevedibile.
In maniera generica, gli appellanti deducono la non esaustività del modulo di consenso informato.
La doglianza è smentita dalla scheda in atti sottoscritta dalla che, con parole chiare e Parte_2
comprensibili, illustra tutti i probabili esiti dell'intervento e la potenziale rischiosità dello stesso .
c.Sulla mancata ammissione della prova testimoniale
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano il rigetto da parte del Giudice di prime cure della richiesta prova orale.
Il motivo è infondato.
9
5129/2019 + altri c/ II AP est. Parte_1 CP_1 Controparte_2 Parte attrice, al fine di voler provare l'immenso trauma e la sofferenza patita a seguito della perdita della piccola aveva articolato prova per testi. Per_1
La prova testimoniale non ammessa, non era idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie (CTU) che avevano determinato il convincimento del giudice sugli esiti del giudizio stesso.
E' evidente, alla luce delle osservazioni svolte, che la scelta del Giudice di prime cure, di non accogliere la richiesta di prova testimoniale come formulata da parte attrice, non è in alcun modo censurabile né illegittima.
Spese di giudizio
In ragione della peculiarità della materia, della complessità e drammaticità della vicenda, si giustifica,
ex art. 92 cpc, la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU Spese di Giustizia.
P. Q. M.
La Corte di Appello di AP
IX Sezione Civile
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di AP numero
9208/2019, pubblicata il 18 ottobre 2019, proposto da , , Parte_1 Parte_2
e , , nei confronti dell Parte_3 Parte_4 Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., così dispone:
[...]
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
3 ) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti in solido, per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione principale.
10
5129/2019 + altri c/ A.O.U.Federico II AP est. Parte_1 Controparte_2 Così deciso il, 23.01.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Maria Pia Gigliola Matarrese dr. Pasquale Maria Cristiano
11
5129/2019 + altri c/ A.O.U.Federico II AP est. Parte_1 Controparte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
Nelle persone dei magistrati:
Dr. Pasquale Maria Cristiano Presidente
Dr. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Dr. Maria Pia Gigliola Matarrese Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 5129 del ruolo generale degli affari civili contenziosi
della Corte di Appello di AP dell'anno 2019, avverso la sentenza del Tribunale di AP
n.9208/2019 pubblicata il 18.10.2019 e vertente tra
nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e nata a [...] il [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...] (C.F. C.F._2 Parte_3
) e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._3 Parte_4
), residenti in [...], C.F._4
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dall'avv. Luca
Supino di Lorenzo (C.F. ), dall'avv. Biancamaria Carusio (C.F. C.F._5
1
+ altri c/ P.IVA_1 Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. Marcello Micillo (C.F. ), dall'avv. Pasquale C.F._6 C.F._7
Antonacci (C.F. e dall' avv. Enrico Scelzi (C.F. ) ed C.F._8 C.F._9
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Biancamaria Carusio in San Giorgio a Cremano
(AP) alla via Giacomo Matteotti n. 22. ( pec Email_1
Email_2 Email_3
) Email_4 Email_5
Appellanti
e
in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. Controparte_3
) rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ruggiero (C.F. ) ed P.IVA_2 C.F._10
elettivamente domiciliata in AP al Viale A. Grainsci 13 presso lo studio di quest'ultimo,in virtù di procura in atti
Appellata
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, , e , convenivano Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in giudizio, innanzi al Tribunale di AP, l al fine di Controparte_3
sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti a seguito del decesso della
Per_ nascitura in occasione del parto della , avvenuto in data 01/07/11. Parte_2
Denunciavano la condotta omissiva del personale medico per aver tardato le operazioni di taglio cesareo, causa della morte del feto.
Si costituiva ritualmente l'Azienda ospedaliera che senza contestare l'esistenza dell'intervento sanitario, eccepiva tuttavia l'infondatezza sia nell'an che nel quantum della pretesa attorea per insussistenza del nesso eziologico ed insisteva per il rigetto della domanda risarcitoria.
La causa era istruita con l'ammissione di CTU medico legale, con la nomina di un collegio di periti,
e specificatamente il Prof. , Specialista e docente di Clinica Ostetrica di Roma e Persona_2
la Dott.ssa , Specialista in medicina legale. Persona_3
2
5129/2019 + altri c/ est. Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 All'esito delle indagini i CCTTU assumevano che “L'assistenza prestata e le terapie sembrano
essere state concretamente adeguate alle condizioni di salute della paziente….Non si può parlare
di ritardato intervento. La morte del feto è intervenuta per un distacco grave di placenta, evento non
prevedibile.”
Il Tribunale di AP, ritenute convincenti e fatte proprie le risultanze della CTU, con la sentenza qui
gravata, così decideva : “1 ) Rigetta la domanda attorea;
2) Pone definitivamente a carico degli attori
le spese di CTU come liquidate in corso di giudizio;
3) Condanna gli attori al pagamento delle spese
e competenze di giudizio in favore della convenuta Controparte_4
p.l.r.p.t. che liquida in complessivi euro 5.885,00 oltre Iva, Cpa e Spese Generali nella misura del
15%, come per legge.”
Con atto di citazione ritualmente notificato hanno proposto appello , Parte_1 [...]
, e , per ivi sentir integralmente riformare la sentenza Parte_2 Parte_3 Parte_4
impugnata.
Si è costituita in giudizio l che in via preliminare ha Controparte_3
eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cpc, ed in via subordinata, nel merito, ha chiesto respingersi l'appello e confermarsi l'impugnata sentenza.
All'udienza del 06 giugno 2023, svoltasi mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 cpc,
per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti deducono :
a.Ingiustizia della sentenza impugnata in quanto fondata su illogica, infondata e
contraddittoria valutazione della relazione dei CCTTUU .
b. Sull'onere probatorio – sul consenso informato
c. Sulla mancata ammissione della prova testimoniale
In via pregiudiziale l'appellata ha eccepito:
3
5129/2019 + altri c/ est. Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 1. Inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cpc
1.1 Le eccezioni sono infondate e sono rigettate.
L'art. 342 cpc va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, tuttavia, escluso, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
L'appellante che intenda dolersi di un'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare exnovo le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé
l'inammissibilità dell'appello.
E ciò in quanto, sostenere il contrario, significherebbe pretendere dall'appellante di introdurre comunque in appello un quid novi rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che non sarebbe coerente con il divieto di nova prescritto dall'art. 345 c.p.c. (Cass. civ., n. 3115/2018; Cass. civ., n.
24464/2020).
Nel caso di specie, l'atto d'appello contiene la specifica indicazione delle parti della sentenza che si
è inteso impugnare, i motivi di doglianza, le modifiche richieste e le conseguenti domande, tanto da aver consentito alla parte appellata la formulazione di compiute difese con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame.
***********
a.Ingiustizia della sentenza impugnata in quanto fondata su illogica, infondata e
contraddittoria valutazione della relazione dei CCTTUU.
b.Sull'onere probatorio – sul consenso informato
4
5129/2019 + altri c/ est. Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 I su esposti motivi d'appello saranno congiuntamente esaminati per essere accomunati dalle argomentazioni sottese.
Il Tribunale di AP, fatte proprie le conclusioni dei CCTTUU, ha rigettato la domanda risarcitoria invocata da parte attrice, non essendo emersi profili di responsabilità dei sanitari in ordine al decesso della nascitura . Persona_4
Gli appellanti assumono l'erroneità della decisione acriticamente fondata su una consulenza tecnica illogica ed erronea. Da qui la richiesta di “- disporre ctu medico legale nominando uno specialista del
ramo ed un medico legale onde valutare il nesso eziologico tra le condotte dei sanitari e la morte del
feto in utero, senza ciò volere invertire l'onere probatorio che grava sulla convenuta – in via gradata
rinnovare la CTU nominando uno specialista del ramo ed un medico legale onde valutare il nesso
eziologico tra le condotte dei sanitari e la morte del feto in utero, senza ciò volere invertire l'onere
probatorio che grava sulla convenuta”. Nel merito, hanno reiterato la domanda risarcitoria, come prospettata nel primo grado di giudizio.
I motivi sono infondati.
La struttura sanitaria è chiamata a risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per
fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, e
per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si
avvale ( ex plurimis Cass.Ordinanza n. 29711 del 29/12/2020 ).
Peraltro, ogni dubbio in ordine alla qualificazione giuridica della responsabilità della struttura ospedaliera in ipotesi di colpa medica appare superato a seguito dell'intervento del legislatore ed in particolare dell'art. 7 L. 8 marzo 2017, n. 24, laddove si stabilisce che: "La struttura sanitaria o
sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga
dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non
dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle
loro condotte dolose o colpose.".
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5129/2019 + altri c/ est. Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 La qualificazione giuridica contrattuale della responsabilità incide sul riparto dell'onere probatorio fra le parti, giacché, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento ed il nesso di causalità tra l'insorgenza o l'aggravamento
della patologia, mentre spetta alla struttura sanitaria provare l'esatto adempimento o “ che l'inesatto
adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria
diligenza..." (Cass. Civ., sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).
Nel caso di specie, i fatti posti alla base della affermata responsabilità della convenuta risultano,
nelle loro linee essenziali, pacifici ed incontestati.
Non è infatti in contestazione che la , gravida alla trentottesima (38°) settimana, accusando Parte_2
le tipiche contrazioni pre-parto, in data 30 giugno 2011, alle ore 21,30, si ricoverava presso il
Dipartimento Clinico di Ginecologia, Ostetricia e Fisiopatologia della Riproduzione Umana
dell'A.O.U. "Federico II" di AP.
Come rappresentato dalla nel primo grado di giudizio, nonostante gli inequivocabili Parte_2
parametri della cardiotocografia che avevano evidenziato la sofferenza del feto, i sanitari del presidio ospedaliero in parola avevano prolungato fino alle ore 9,05 del giorno successivo al suo ricovero, il taglio cesareo, quando ormai era troppo tardi.
I CCTTUU, presa visione di tutta la documentazione clinica versata agli atti di causa, e rilevato che
Per_ i genitori della piccola all'epoca dei fatti non avevano consentito l'autopsia, hanno ricostruito analiticamente e dettagliatamente la storia clinica della , rispondendo ai quesiti nei Parte_2
seguenti termini : “1.La gravidanza della sig.ra si presentava, per quel che viene riportato Parte_2
in atti, come una gravidanza a basso rischio. Questa formula, è utilizzata per indicare una gravidanza
decorsa normalmente, ma comunque non esente da rischi. Rischio che, nel caso in esame, si è
presentato verso la fine del percorso del feto lungo il canale da parto, ossia quando sarebbe stato
prossimo alla nascita. E' in quella fase che si è presentata una rotazione sacrale dell'occipite
fetale, una posizione che rende più difficile il parto, a volte molto difficile.
2. Nel caso in
esame la scelta del parto per via vaginale era adeguata fino alle 07:15, ed era poi da
6
5129/2019 + altri c/ est. Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 verificare da lì in avanti. Non vi è mai stato un tracciato che indicasse uno stato pre-agonico
del feto, tale da imporre l'immediato ricorso ad un intervento di taglio cesareo. 3.
L'assistenza e le terapie sembrano essere state concretamente adeguate alle condizioni di
salute della paziente. 4. 5. L'intervallo intercorso fra la fine del monitoraggio
cardiotocografico ed il momento in cui è stato deciso l'intervento chirurgico, è stato
adeguato. Non si può parlare di ritardato intervento.”
Concludevano affermando che : ” La morte del feto è intervenuta per un distacco grave di
placenta, evento non prevedibile.”
Alla bozza di perizia dai CCTTUU inviata alle parti costituite, alcuna delle parti aveva fatto pervenire osservazioni, come riportato nell'elaborato depositato in cancelleria il 15.07.2017.
Il Tribunale di AP, recependo e facendo proprie le conclusioni dei CCTTUU, ha rigettato la domanda risarcitoria.
Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte “Il giudice di merito, quando aderisce alle
conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei
consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei
consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente
disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche
di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si
risolvono in mere argomentazioni difensive.” (Cass. n. 12195 del 6 maggio 2024)
Nel caso di specie, come innanzi evidenziato, i CCTTUU avevano trasmesso alle parti la relazione,
non ricevendo osservazioni.
Quindi, il Tribunale di AP, facendo proprie le conclusioni della CTU, contestate nei successivi scritti difensivi dagli attori, odierni appellanti, solo sotto il mero profilo di non condivisibilità, aveva rigettato la domanda assolvendo il proprio obbligo motivazionale.
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5129/2019 + altri c/ est. Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 In questo grado di giudizio, gli appellanti, producendo una nuova CTP, sostengono che la causa del decesso della nascitura sia da ascrivere alla somministrazione di “ossitocina”, farmaco comunemente usato per favorire il travaglio, e chiedono il rinnovo e/o la riconvocazione dei precedenti CCTTU, per la rivalutazione dei fatti di causa, ai fini della dedotta responsabilità dei sanitari.
Posto che “le parti possono sollevare rilievi critici sulla CTU – relativi alla valutazione delle risultanze
dell'elaborato peritale e diretti a sollecitare il potere valutativo del giudice – per la prima volta anche
in appello quando non vengano introdotti nuovi fatti costitutivi, modificativi o nuove domande
o nuove prove” ( Cass. SU 5624/2022), nel caso di specie, non sussistono i presupposti per disporre un'integrazione/rinnovo della CTU.
Come dai CCTTUU evidenziato, la paziente era stata correttamente e costantemente monitorata durante il travaglio e “Non vi è mai stato un tracciato che indicasse uno stato pre-agonico del feto,
tale da imporre l'immediato ricorso ad un intervento di taglio cesareo.
3. L'assistenza e le terapie
sembrano essere state concretamente adeguate alle condizioni di salute della paziente. 4. 5.
L'intervallo intercorso fra la fine del monitoraggio cardiotocografico ed il momento in cui è stato
deciso l'intervento chirurgico, è stato adeguato. Non si può parlare di ritardato intervento “
” La morte del feto è intervenuta per un distacco grave di placenta”.
Per_ In altri termini, anche se il decesso della piccola fosse ricollegabile all'assunzione del farmaco,
ma alcuna prova è stata fornita in tal senso, rivelandosi l'affermazione una mera deduzione fondata sui possibili effetti collaterali indicati nel bugiardino del farmaco, alcuna responsabilità potrebbe essere ascritta ai sanitari.
Nelle cause di responsabilità medica è necessaria, ai fini dell'affermazione di responsabilità,
l'allegazione di qualificate inadempienza idonee a porsi quale causa o concausa del danno.
“ Ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della
prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del
danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento
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5129/2019 + altri c/ est. Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario”(cfr.,
ex plurimis, ordinanza numero 12596.2021, Corte di Cassazione ,Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
18102 del 31/8/2020; Sez. 3 ).
Il CCTTUU avevano chiaramente rappresentato le motivazioni che vedono esclusa la violazione di regole e accorgimenti prescritti dalla scienza medica da parte dei sanitari nell'espletamento dell'attività professionale in argomento, e gli appellanti non hanno fornito prova del nesso eziologico tra il danno lamentato e la condotta dei sanitari, ovvero che l'opera di questi, se correttamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi.
La rinnovazione delle indagini peritali può essere disposta solo quando i risultati della perizia si manifestino come insoddisfacenti o inidonei al raggiungimento dello scopo per cui era stata ordinata l'indagine del c.t.u., oppure allorquando la consulenza sia affetta da vizi di forma tali da aver comportato la lesione del diritto di difesa di una delle parti.
Nel caso di specie, nessuno dei suddetti casi è riscontrabile.
Le conclusioni cui sono pervenuti i Consulenti d'Ufficio, fondate su congrue ed esaurienti motivazioni e argomentazioni di carattere medico–scientifico cui si fa rinvio, hanno fornito un'interpretazione clinica e medico–legale del caso, e vedono esclusi profili di responsabilità della convenuta.
Nessuna anomalia, errore esecutivo, imprudenza o negligenza è stata ravvisata nei confronti dei sanitari che seguirono la nel decorso della gestazione pre parto. Parte_2
Il danno lamentato è, purtroppo, risultato essere una complicanza imprevedibile.
In maniera generica, gli appellanti deducono la non esaustività del modulo di consenso informato.
La doglianza è smentita dalla scheda in atti sottoscritta dalla che, con parole chiare e Parte_2
comprensibili, illustra tutti i probabili esiti dell'intervento e la potenziale rischiosità dello stesso .
c.Sulla mancata ammissione della prova testimoniale
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano il rigetto da parte del Giudice di prime cure della richiesta prova orale.
Il motivo è infondato.
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5129/2019 + altri c/ II AP est. Parte_1 CP_1 Controparte_2 Parte attrice, al fine di voler provare l'immenso trauma e la sofferenza patita a seguito della perdita della piccola aveva articolato prova per testi. Per_1
La prova testimoniale non ammessa, non era idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie (CTU) che avevano determinato il convincimento del giudice sugli esiti del giudizio stesso.
E' evidente, alla luce delle osservazioni svolte, che la scelta del Giudice di prime cure, di non accogliere la richiesta di prova testimoniale come formulata da parte attrice, non è in alcun modo censurabile né illegittima.
Spese di giudizio
In ragione della peculiarità della materia, della complessità e drammaticità della vicenda, si giustifica,
ex art. 92 cpc, la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU Spese di Giustizia.
P. Q. M.
La Corte di Appello di AP
IX Sezione Civile
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di AP numero
9208/2019, pubblicata il 18 ottobre 2019, proposto da , , Parte_1 Parte_2
e , , nei confronti dell Parte_3 Parte_4 Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., così dispone:
[...]
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
3 ) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti in solido, per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione principale.
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5129/2019 + altri c/ A.O.U.Federico II AP est. Parte_1 Controparte_2 Così deciso il, 23.01.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Maria Pia Gigliola Matarrese dr. Pasquale Maria Cristiano
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5129/2019 + altri c/ A.O.U.Federico II AP est. Parte_1 Controparte_2