Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/05/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Pietro Mastrorilli Presidente relatore
Dott. Ernesta Tarantino Consigliere
Dott. Maria Giovanna Deceglie Consigliere alla pubblica udienza del 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1118/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. PIEPOLI GIACOMO Parte_1
APPELLANTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata in data 11.6.2024 il Giudice del Lavoro di Bari, all'esito delle espletate prove testimoniali, rigettava l'opposizione proposta dalla
[...]
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 28798 notificatale il 15.9.2022 Parte_1
dall' con cui si ingiungeva alla predetta Controparte_2
società il pagamento della somma complessiva pari a € 4.340,00 a titolo di sanzione
, e .
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4
In sostanza, il primo giudice accertava che non era stata regolarmente comunicata la chiamata dei suddetti lavoratori in relazione al giorno 7.8.2020 in relazione al periodo lavorativo dalle ore 23:00 alle ore 24:00, mentre essi risultavano regolarmente assunti dalle ore 00:00 alle ore 5:00 della giornata successiva (8.8.2020).
Avverso tale sentenza, con ricorso del 9.12.2024, proponeva appello la Pt_1
mentre resisteva l' . Controparte_2
Con l' odierno atto di gravame la suddetta società lamenta in sintesi un malgoverno delle risultanze istruttorie raccolte in prime cure contestando la conclusione cui è pervenuto il primo giudice, laddove ha ritenuto che il materiale probatorio prodotto dall'Amministrazione sarebbe stato sufficiente a dimostrare la sussistenza delle violazioni amministrative ascritte.
Si evidenzia in particolare:
- che era stato provato con le prove testimoniali di tre lavoratori, indifferenti al processo, che la serata non era iniziata e che essi non stavano lavorando prima della mezzanotte;
- che il Lgt. avrebbe redatto un verbale falso in quanto, come risultava dalla Per_5
riprese dalle telecamere di videosorveglianza depositate in atti, non vi erano lavoratori con la divisa fino all'effettivo inizio delle attività e delle proprie mansioni alla mezzanotte. Per tale falsa testimonianza era stata sporta formale denuncia - querela per falsa testimonianza;
-che non si comprendeva per quale ragione il primo giudice abbia ritenuto come più
“genuine” e “veritiere” le dichiarazioni rese dai lavoratore in sede di ispezione, in luogo di quelle raccolte durante la prova testimoniale;
-che in caso di radicale difformità tra le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva e quelle rese in sede testimoniale, il quadro probatorio sui fatti rilevanti ai
2 fini del decidere deve ritenersi del tutto incerto, con applicazione del criterio residuale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.;
-che quanto alla condanna al pagamento delle spese processuali “la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento (si veda anche l'ordinanza n. 9900 del 15 aprile
2021) precisando che gli enti pubblici non possono chiedere il pagamento dei compensi e dei diritti dei procuratori e degli avvocati se si sono difesi da propri dipendenti”;
- che la sentenza impugnata presentava la violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché vizio di motivazione per avere il Giudice di prime cure
“dettato una motivazione gravemente carente, senza alcun richiamo a giurisprudenza e, soprattutto, senza neanche uno articolo di legge” per cui “non è dato sapersi né la normativa di riferimento né la corrente giurisprudenziale cui il magistrato di prime cure abbia dato rilievo” (sul punto va detto fin d'ora che eventuali lacune in questo senso si prestano ad essere emendate in sede di sentenza di appello e che, in ogni caso, la questione trattata, involgendo essenzialmente questioni di fatto, non abbisognava di particolari approfondimenti normativi e/o giurisprudenziali).
L'appello è infondato.
Si rammenta in primo luogo che (v. tra le altre Cass. n. 17054/2013) i verbali di accertamento dell'ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti previdenziali, in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso, sulla loro provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonché sui fatti che il medesimo attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e possono, altresì, fornire utili elementi di giudizio, liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver desunto o attinto dall'inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 14158 del 02/10/2002).
Inoltre, come già rilevato da questa Corte (sentenza n. 7554/2011), non v'è dubbio che le dichiarazioni rese in sede ispettiva, senza preavviso, siano più genuine e
3 sincere, in quanto non inquinate dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro, sicchè si connotano per un superiore grado di attendibilità, con la conseguenza che, in caso di contrasto, si ritiene debbano essere senz'altro privilegiate le dichiarazioni rese in sede ispettiva;
tale spontaneità e genuinità non si rinviene, infatti, nelle dichiarazioni rese in un momento successivo, in quanto frutto di inevitabili ripensamenti ed influenzate da fattori esterni.
Tanto premesso, qui risulta per tabulas che l'accertamento ispettivo racchiude circostanze verificate direttamente ed in prima persona dagli operanti, i quali hanno constatato direttamente che alcuni lavoratori (v. elenco di cui sopra) erano impegnati al lavoro ben prima della mezzanotte e tale accertamento che, come è noto fa fede fino a querela di falso, risulta altresì confermato dalle dichiarazioni raccolte nell'immediatezza dei fatti da tutti i suddetti lavoratori interessati (a tale ultimo riguardo va pure rilevato che, quanto alle prestazioni lavorative “propedeutiche” rese tra le 23 e le 24 – ovvero prima dell'inizio della serata – in sede ispettiva, il lavoratore ha specificato che, nella fattispecie, si è occupato di “sistemare Parte_2
i tavoli” mentre il che si è occupato di “preparare il bar prima dell'apertura”). Per_2
In siffatto (chiaro) contesto probatorio assume scarsa rilevanza, poi, la circostanza, sulla quale si concentrano le contestazioni dell'appellante, che i ridetti lavoratori indossassero e meno le “divise da lavoro” e quindi il contenuto delle riprese raccolte dalle telecamere;
parimenti poco rilevante risulta la circostanza che l'intervento ispettivo all'interno del locale risalga effettivamente alle 23.00 (come risulta dal verbale e come confermato in sede di prova testimoniale dall'ispettore ) o alle Per_5
23.20 circa (considerando il tempo impiegato all'esterno con i “buttafuori” all'inizio dell'ispezione).
E' poi di tutta evidenza che tali convergenti dichiarazioni (come detto avvalorate dal riscontro diretto dei verbalizzanti), risultano proprio per questo particolarmente attendibili in quanto rese, tra l'altro, nell'immediatezza dei fatti per cui non appaiono, anche secondo la Corte, smentite in modo convincente dal materiale probatorio raccolto tramite l'espletamento delle prove testimoniali assunte nel giudizio di primo
4 grado (e in particolare dalla sostanziale ritrattazione di alcuni lavoratori circa l'orario di inizio della prestazione lavorativa, specie ove si consideri che i lavoratori interessati, in modo sintomatico, in sede di escussione testimoniale non hanno poi affatto chiarito le ragioni di tale palese divergenza circa i contenuti delle loro dichiarazioni).
Quanto alle generica censura in punto di liquidazione delle spese di lite (in favore del funzionario delegato ex art. 6, comma 9, D. lgs. n. 150 del 2011, avv. Angela
Alberotanza), il Tribunale si è attenuto, quanto alle spese di prime cure, al disposto dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c., quale introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, secondo il quale “nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto…..”.
Ciò premesso, parte appellante, tramite la generica censura di cui sopra, a ben vedere non ha qui specificamente censurato, in relazione al valore della contesa (rientrante nello scaglione fino ad € 5.200,00 e con l'espletamento di attività istruttoria) la violazione di tale parametro.
In ogni caso, vi è che il primo giudice ha ampiamente rispettato la tariffa professionale, laddove ha contenuto la liquidazione in ragione di € 2.200,00
(prendendo le mosse da compenso di poco superiore a quello medio di € 2.600,00 per poi di fatto applicare la prescritta riduzione del venti per cento;
si consideri all'uopo che il giudizio di primo grado ha comportato un interrogatorio e l'escussione di numerosi testi, nonché il deposito di comparse conclusionali autorizzate con ordinanza del 20.2.2024).
5 Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti dell' Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 9.12.2024 avverso la Controparte_2
sentenza resa in data 11.6.2024 dal Tribunale di Bari, giudice del lavoro, così provvede: rigetta l'appello confermando l'impugnata sentenza;
condanna la società appellante al pagamento in favore dell' delle spese CP_2
processuali del presente grado del giudizio che quantifica in ragione di € 2.500,00, oltre accessori di legge;
dichiara che parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari il 29/04/2025
Il Presidente relatore Dott. Pietro Mastrorilli
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