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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. PI AO RE, all'udienza del 18/12/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1154/2025 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] Controparte_1 cf: , rappresentato e difeso dall'avv. BONINA CARMELA, giusta procura in C.F._1 atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO, elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: indebito su prestazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 15/04/2025, adiva codesto Controparte_1
Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola/o, e di aver svolto attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Qualiter per gli anni 2019 e 2020 per 102 giornate lavorative.
Lamentava che l' , con note del 7/2/2025, lo aveva informato della indebita erogazione CP_2 di svariate somme a titolo di indennità di DS agricola, chiedendone la restituzione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando e chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, a seguito del deposito di note ex art.127 ter c.p.c. , la causa veniva decisa con la presente sentenza. agisce per l'accertamento negativo del diritto Controparte_1 dell' a ripetere l'indennità di disoccupazione agricola relativa al 2019 e 2020. CP_2
Nel merito, occorre osservare che l' è parte solo formalmente resistente nel presente CP_2 giudizio, avente ad oggetto l'opposizione della parte ricorrente ad un provvedimento con il quale l' chiede la restituzione di una somma, a proprio dire indebitamente erogata alla stessa. CP_2
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
È, peraltro, pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10).
Ciò posto, parte opponente nega di aver ricevuto il pagamento della somma oggi richiesta dall' a titolo di DS agricola. CP_2
L' , dal canto suo, non ha dimostrato documentalmente di aver effettivamente effettuato CP_2 il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente.
La domanda va, sol per questo, accolta, con annullamento dell'impugnato provvedimento di indebito e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione CP_2 del suddetto provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex D.M. n.
55/2014, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso Controparte_1 CP_2 depositato il 15/04/2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Annulla i provvedimenti di indebito impugnati, ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all' la restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di detto CP_2 provvedimento;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_2 liquida in euro 1.312,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 18/12/2025.
Il Giudice
PI AO RE