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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/11/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 3280/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.7.2024 da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TI SA, con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Corso
Cairoli 96;
e
(Cod. Fis. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. MARTELLO PANNO VERONICA, con domicilio eletto presso il suo studio in Pieve Emanuele, via dei Pini 47;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pieve Emanuele, in data 25/03/1984,
(atto n.6, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984);
separati consensualmente con sentenza n. 130/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 13.3.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
pag. 1 di 3 “Dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto con rito concordatario a Pieve Emanuele 25 marzo 1984, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 8, parte II serie A.
Ordinare alla Cancelleria di procedere alle comunicazioni alla competente Autorità di
Stato Civile
Ferme le altre condizioni di separazione cui non sia già stata data attuazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.7.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 c.p.c.
Con sentenza n. 130/2025, emessa dal Tribunale di Pavia, passata in giudicato il
13.3.2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno indicato le condizioni di divorzio ed hanno precisato di non volersi riconciliare;
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutato che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Trattandosi di ricorso congiuntamente depositato dalle Parti, nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
pag. 2 di 3 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Pieve Emanuele, in data 25/03/1984, Pt_1 Controparte_1
(atto n.6, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 05.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 3280/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.7.2024 da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TI SA, con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Corso
Cairoli 96;
e
(Cod. Fis. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. MARTELLO PANNO VERONICA, con domicilio eletto presso il suo studio in Pieve Emanuele, via dei Pini 47;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pieve Emanuele, in data 25/03/1984,
(atto n.6, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984);
separati consensualmente con sentenza n. 130/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 13.3.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
pag. 1 di 3 “Dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto con rito concordatario a Pieve Emanuele 25 marzo 1984, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 8, parte II serie A.
Ordinare alla Cancelleria di procedere alle comunicazioni alla competente Autorità di
Stato Civile
Ferme le altre condizioni di separazione cui non sia già stata data attuazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.7.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 c.p.c.
Con sentenza n. 130/2025, emessa dal Tribunale di Pavia, passata in giudicato il
13.3.2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno indicato le condizioni di divorzio ed hanno precisato di non volersi riconciliare;
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutato che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Trattandosi di ricorso congiuntamente depositato dalle Parti, nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
pag. 2 di 3 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Pieve Emanuele, in data 25/03/1984, Pt_1 Controparte_1
(atto n.6, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 05.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3