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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/09/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2091/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2091 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 30/7/2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI MEO DONATA presso il cui studio, sito in Parte_1
Trani alla via Bovio n. 49, elettivamente domicilia;
E
rappresentata e difesa dall'Avv. DI MEO DONATA presso il cui studio, sito Controparte_1 in Trani alla via Bovio n. 49, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trani il 12/09/1998 (reg. atto n. 355 parte II serie A anno 1998) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 31/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 13/11/2024.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi, pronunciata con sentenza del Tribunale di Trani n. 177/2013 del 5/2/2013, pubblicata il 21/2/2013, passata in giudicato, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi non hanno chiesto di recepire accordi accessori.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Trani il
12/09/1998 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 355 parte II serie A anno 1998).
Così deciso in Trani, il 16/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2091 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 30/7/2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI MEO DONATA presso il cui studio, sito in Parte_1
Trani alla via Bovio n. 49, elettivamente domicilia;
E
rappresentata e difesa dall'Avv. DI MEO DONATA presso il cui studio, sito Controparte_1 in Trani alla via Bovio n. 49, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trani il 12/09/1998 (reg. atto n. 355 parte II serie A anno 1998) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 31/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 13/11/2024.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi, pronunciata con sentenza del Tribunale di Trani n. 177/2013 del 5/2/2013, pubblicata il 21/2/2013, passata in giudicato, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi non hanno chiesto di recepire accordi accessori.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Trani il
12/09/1998 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 355 parte II serie A anno 1998).
Così deciso in Trani, il 16/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia