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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/08/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
3Appello Sentenza Tribunale Brindisi
n. 1109 dell'11.7.2024
Oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo e avvisi di addebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 29/2025 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Carbotta, in virtù di procura in Parte_1
atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresenta e difesa dall'Avv. Leonardo Contessa, come da procura in atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliata
APPELLATA nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 25.6.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO Con ricorso depositato in data 29.10.2022, proponeva opposizione innanzi al Parte_1
Giudice del lavoro presso il Tribunale di Brindisi avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02480202200001468000, notificata in data 27.9.2022, limitatamente alle somme portate dagli avvisi di addebito n. 32420180002242719000 e n. 32420190001910225000.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'inesistenza/nullità della notifica del preavviso di fermo amministrativo in quanto effettuata da un indirizzo non risultante dai pubblici registri, nonché
l'omessa notifica dei titoli.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti, Controparte_1
insistendo per il rigetto del ricorso.
Alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia dell' , che successivamente si costituiva, CP_2 eccependo l'inammissibilità della censura concernente l'asserita omessa notifica dei titoli poiché effettuata oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, comunque, evidenziando che gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati e che alcuna prescrizione sopravvenuta era maturata al momento della notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Si costituiva tempestivamente l' che, a sua volta, contestava il Controparte_3
ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 1109/2024, depositata in data 11.07.2024, il Tribunale di Brindisi rigettava il ricorso, compensava per metà le spese di giudizio e condannava l'opponente al pagamento in favore delle controparti dell'ulteriore metà.
Avverso la predetta sentenza, , con ricorso del 14.1.2025, ha proposto appello. Parte_1
A sostegno del gravame, l'appellante ho formulato due motivi.
Con il primo motivo, rubricato “Violazione o falsa applicazione di norma di diritto - Erroneità della motivazione per quel che concerne la notifica della comunicazione preventiva da indirizzo pec non presente nei pubblici registri”, l'appellante insiste nel sostenere l'inesistenza della notifica del fermo amministrativo eseguita a mezzo posta elettronica certificata inviata da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri, richiamando giurisprudenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia.
Con il secondo motivo, l'appellante ha sostenuto la violazione o falsa applicazione di norma di diritto
- Erroneità della motivazione per quel che concerne la inammissibilità dell'eccezione relativa all'omessa notifica degli avvisi di addebito nn. 32420180002242719000 e 32420190001910225000.
Più in particolare, il sostiene che il primo Giudice sarebbe caduto in contraddizione Pt_1 nell'affermare che “…lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato per 'recuperare' l'opposizione per ragioni di merito di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, che non si sia potuto esercitare per omessa notifica della cartella o dell'avviso di addebito, oppure per fare valere con azione di accertamento negativo eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica di detti atti, quale la prescrizione, precisando che si tratta di 'azioni distinte, benché cumulabili, ciascuna delle quali ha caratteristiche proprie, tra le quali il relativo interesse ad agire, la cui sussistenza deve essere vagliata dal giudice di merito”, per poi negare l'ammissibilità dell'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito inglobati nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
In conclusione, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo.
Con memoria depositata il 4.4.2025, si è costituita in giudizio l' che ha Controparte_1 contestato l'appello e ne ha chiesto il rigetto.
Non si è costituito l' per cui ne va dichiarata la contumacia. CP_2
All'odierna udienza, la causa, dopo la discussione orale, è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato, per cui va integralmente respinto.
In relazione al primo motivo di gravame, questa Corte è a conoscenza di un indirizzo giurisprudenziale di merito, di natura tributaria, che nega la validità delle notifiche degli atti tributari eseguite dall' e/o dagli enti impositori a mezzo di posta elettronica certificata Controparte_1
utilizzando indirizzi diversi da quelli indicati nei pubblici registri.
Senonchè, di diverso avviso, con un orientamento ormai consolidato, è l'opinione della S.C., che ancora di recente ha affermato che “in tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell' ), non risultante nei pubblici Controparte_4
elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 28/02/2023, n. 6015),
Neppure nell'atto di appello, il ha indicato le ragioni per cui la notifica così come eseguita Pt_1
avrebbe pregiudicato il suo diritto di difesa, sicchè il motivo di appello deve essere rigettato. Il secondo motivo, inerente la ricorribilità ex art. 615 c.p.c. piuttosto che nei più ristretti limiti temporali di cui all'art. 617 c.p.c., dei provvedimenti impositivi, allorchè siano fatti valere motivi inerenti l'omessa notificazione, appare superato dalla tempestiva produzione da parte dell'
[...]
degli atti notificati da cui emerge che entrambi gli avvisi di addebito di cui al ricorso CP_1 introduttivo risultano notificati a cura dell' presso la residenza del in Mesagne CP_2 Parte_1 alla Via Florentia n. 50, e quindi restituiti all'ente medesimo per compiuta giacenza.
La notifica risulta eseguita in data 12.2.2019 (avviso di addebito n. 324 2018 00022427 19) e il
13.1.2020 (avviso dio addebito n. 324 2019 00019102 25), con riferimento a crediti maturati al più tardi nel 2017, sicchè appare infondata nel merito l'eccezione di prescrizione, a prescindere dalla possibilità o meno dell'appellante di fare valere la prescrizione medesima nelle forme di cui all'art. 615 cpc.
A ciò si aggiunga che, come sostenuto in primo grado dall' , senza che sul punto sia intervenuta CP_2 contestazione da parte dell'odierno appellante, tra la data di insorgenza di ogni singolo credito recato dagli avvisi di addebito n. 324 2018 00022427 19 e n. 324 2019 00019102 25 e la data di notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo (27 settembre 2022), non è trascorso il termine quinquennale di prescrizione ex art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, invocato dall'opponente.
Deve invero tenersi conto, tra l'altro, della sospensione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) di cui all'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella L. n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, il quale dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Invero, i crediti di cui all'avviso di addebito n. 324 2018 00022427 19 riguarda contributi con cadenza
16.5.2017, 20.8.2017, 16.11.2017 e 16.2.2018.
Orbene, aggiungendo al termine di scadenza più risalente (16.5.2017) i 129 giorni di cui alla citata sospensione COVID ne discende che i contributi scadevano 25.9.2017, laddove la notifica della comunicazione di preavviso di esecuzione del fermo amministrativo qui opposto è data 22.9.2022, quindi entro il termine quinquennale. Nessun problema si pone ovviamente per i contributi con scadenza successiva, compresi quelli di cui all'altro avviso di addebito.
L'appello dunque va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, così determinata sulla scorta dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma
1 bis del dell'art. 13 del DPR n. 115/2012
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14.1.2025, da Pt_1
, nei confronti di e , avverso la
[...] Controparte_3 CP_2 sentenza dell'11.7.2024 n. 1109 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese di Controparte_3 questo grado, liquidate in € 2.697,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge.
-ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto;
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 25.6.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi Dott.ssa Caterina Mainolfi
n. 1109 dell'11.7.2024
Oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo e avvisi di addebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 29/2025 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Carbotta, in virtù di procura in Parte_1
atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresenta e difesa dall'Avv. Leonardo Contessa, come da procura in atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliata
APPELLATA nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 25.6.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO Con ricorso depositato in data 29.10.2022, proponeva opposizione innanzi al Parte_1
Giudice del lavoro presso il Tribunale di Brindisi avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02480202200001468000, notificata in data 27.9.2022, limitatamente alle somme portate dagli avvisi di addebito n. 32420180002242719000 e n. 32420190001910225000.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'inesistenza/nullità della notifica del preavviso di fermo amministrativo in quanto effettuata da un indirizzo non risultante dai pubblici registri, nonché
l'omessa notifica dei titoli.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti, Controparte_1
insistendo per il rigetto del ricorso.
Alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia dell' , che successivamente si costituiva, CP_2 eccependo l'inammissibilità della censura concernente l'asserita omessa notifica dei titoli poiché effettuata oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, comunque, evidenziando che gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati e che alcuna prescrizione sopravvenuta era maturata al momento della notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Si costituiva tempestivamente l' che, a sua volta, contestava il Controparte_3
ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 1109/2024, depositata in data 11.07.2024, il Tribunale di Brindisi rigettava il ricorso, compensava per metà le spese di giudizio e condannava l'opponente al pagamento in favore delle controparti dell'ulteriore metà.
Avverso la predetta sentenza, , con ricorso del 14.1.2025, ha proposto appello. Parte_1
A sostegno del gravame, l'appellante ho formulato due motivi.
Con il primo motivo, rubricato “Violazione o falsa applicazione di norma di diritto - Erroneità della motivazione per quel che concerne la notifica della comunicazione preventiva da indirizzo pec non presente nei pubblici registri”, l'appellante insiste nel sostenere l'inesistenza della notifica del fermo amministrativo eseguita a mezzo posta elettronica certificata inviata da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri, richiamando giurisprudenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia.
Con il secondo motivo, l'appellante ha sostenuto la violazione o falsa applicazione di norma di diritto
- Erroneità della motivazione per quel che concerne la inammissibilità dell'eccezione relativa all'omessa notifica degli avvisi di addebito nn. 32420180002242719000 e 32420190001910225000.
Più in particolare, il sostiene che il primo Giudice sarebbe caduto in contraddizione Pt_1 nell'affermare che “…lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato per 'recuperare' l'opposizione per ragioni di merito di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, che non si sia potuto esercitare per omessa notifica della cartella o dell'avviso di addebito, oppure per fare valere con azione di accertamento negativo eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica di detti atti, quale la prescrizione, precisando che si tratta di 'azioni distinte, benché cumulabili, ciascuna delle quali ha caratteristiche proprie, tra le quali il relativo interesse ad agire, la cui sussistenza deve essere vagliata dal giudice di merito”, per poi negare l'ammissibilità dell'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito inglobati nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
In conclusione, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo.
Con memoria depositata il 4.4.2025, si è costituita in giudizio l' che ha Controparte_1 contestato l'appello e ne ha chiesto il rigetto.
Non si è costituito l' per cui ne va dichiarata la contumacia. CP_2
All'odierna udienza, la causa, dopo la discussione orale, è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato, per cui va integralmente respinto.
In relazione al primo motivo di gravame, questa Corte è a conoscenza di un indirizzo giurisprudenziale di merito, di natura tributaria, che nega la validità delle notifiche degli atti tributari eseguite dall' e/o dagli enti impositori a mezzo di posta elettronica certificata Controparte_1
utilizzando indirizzi diversi da quelli indicati nei pubblici registri.
Senonchè, di diverso avviso, con un orientamento ormai consolidato, è l'opinione della S.C., che ancora di recente ha affermato che “in tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell' ), non risultante nei pubblici Controparte_4
elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 28/02/2023, n. 6015),
Neppure nell'atto di appello, il ha indicato le ragioni per cui la notifica così come eseguita Pt_1
avrebbe pregiudicato il suo diritto di difesa, sicchè il motivo di appello deve essere rigettato. Il secondo motivo, inerente la ricorribilità ex art. 615 c.p.c. piuttosto che nei più ristretti limiti temporali di cui all'art. 617 c.p.c., dei provvedimenti impositivi, allorchè siano fatti valere motivi inerenti l'omessa notificazione, appare superato dalla tempestiva produzione da parte dell'
[...]
degli atti notificati da cui emerge che entrambi gli avvisi di addebito di cui al ricorso CP_1 introduttivo risultano notificati a cura dell' presso la residenza del in Mesagne CP_2 Parte_1 alla Via Florentia n. 50, e quindi restituiti all'ente medesimo per compiuta giacenza.
La notifica risulta eseguita in data 12.2.2019 (avviso di addebito n. 324 2018 00022427 19) e il
13.1.2020 (avviso dio addebito n. 324 2019 00019102 25), con riferimento a crediti maturati al più tardi nel 2017, sicchè appare infondata nel merito l'eccezione di prescrizione, a prescindere dalla possibilità o meno dell'appellante di fare valere la prescrizione medesima nelle forme di cui all'art. 615 cpc.
A ciò si aggiunga che, come sostenuto in primo grado dall' , senza che sul punto sia intervenuta CP_2 contestazione da parte dell'odierno appellante, tra la data di insorgenza di ogni singolo credito recato dagli avvisi di addebito n. 324 2018 00022427 19 e n. 324 2019 00019102 25 e la data di notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo (27 settembre 2022), non è trascorso il termine quinquennale di prescrizione ex art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, invocato dall'opponente.
Deve invero tenersi conto, tra l'altro, della sospensione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) di cui all'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella L. n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, il quale dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Invero, i crediti di cui all'avviso di addebito n. 324 2018 00022427 19 riguarda contributi con cadenza
16.5.2017, 20.8.2017, 16.11.2017 e 16.2.2018.
Orbene, aggiungendo al termine di scadenza più risalente (16.5.2017) i 129 giorni di cui alla citata sospensione COVID ne discende che i contributi scadevano 25.9.2017, laddove la notifica della comunicazione di preavviso di esecuzione del fermo amministrativo qui opposto è data 22.9.2022, quindi entro il termine quinquennale. Nessun problema si pone ovviamente per i contributi con scadenza successiva, compresi quelli di cui all'altro avviso di addebito.
L'appello dunque va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, così determinata sulla scorta dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma
1 bis del dell'art. 13 del DPR n. 115/2012
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14.1.2025, da Pt_1
, nei confronti di e , avverso la
[...] Controparte_3 CP_2 sentenza dell'11.7.2024 n. 1109 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese di Controparte_3 questo grado, liquidate in € 2.697,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge.
-ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto;
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 25.6.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi Dott.ssa Caterina Mainolfi