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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/05/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1512/2022
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 15/05/2025 alle ore 11.4900, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per compare l'avv. CAVALIERE MAURIZIO oggi sostituito dall'avv. BABBINI Parte_1
Per compare l'avv. Controparte_1 NANNOTTI FABIO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opponente conclude, nel merito, come da atto di citazione in opposizione.; in via istruttoria come da memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.
Parte opposta conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 17.10.2024; osserva che la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 15 del 3.1.2025, e la Suprema
Corte, con ordinanza del 19.3.2025 n. 7382/2025, si sono pronunciata favorevolmente sulla applicabilità dei principi affermati dalle Sezioni Unite con sentenza del 29/05/2024 n. 15130 anche ai mutui a tasso variabile
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive autorizzate.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1512/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ) con Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
l'avv.CAVALIERE MAURIZIO (C.F. C.F._3
PARTE OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA Controparte_1
), con l'avv. NANNOTTI FABIO ) . P.IVA_1 C.F._4
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 328/2022 (r.g.n.
656/2022) emesso dal Tribunale di Pistoia in data 14.3.2022 e notificato il 27.4.2022 i sig.ri e Parte_1 hanno convenuto in giudizio rappresentata da deducendo Parte_2 Controparte_1 Controparte_1 che la società opposta ha ingiunto loro il pagamento della somma di euro 16.353,88 in virtù di contratto di mutuo stipulato il 12.7.1999; che la convenuta sarebbe priva della legittimazione attiva per mancata prova del contratto di cessione, da cui ricavare che il credito azionato in via monitoria abbia formato oggetto di cessione, non essendo stato prodotto in giudizio;
che il mutuo è nullo per illegittimità del parametro di riferimento “Euribor”; che il tasso di interesse è nullo per sua indeterminatezza, non essendo stato indicato pagina 2 di 12 nel contratto di mutuo il criterio di capitalizzazione adottato nel piano di ammortamento alla francese (se semplice o composto), con conseguente invocata sostituzione degli interessi pattuiti (nella clausola 'nulla') al tasso legale. Hanno, quindi, chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto nonché l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione
e per gli effetti: in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva della convenuta per i motivi indicati in narrativa, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o inefficace;
nel merito accertare e dichiarare che le somme richieste nel decreto opposto non sono dovute per i motivi indicati in narrativa, accertando conseguentemente le somme eventualmente effettivamente dovute dall'una parte all'altra a seguito dell'accoglimento delle eccezioni svolte dagli opponenti, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o inefficace;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio rappresentata da deducendo: di Controparte_1 Controparte_1 aver dato prova fin dalla fase monitoria di essere titolare del credito oggetto di causa e di avere, dunque, la legittimazione attiva a richiederne il pagamento;
che il mero riferimento al parametro “Euribor” non costituisce indice di nullità del tasso pattuito tanto più che la decisione con cui la Corte di Giustizia
Europea ne ha sancito la nullità si riferisce ai mutui ed ai finanziamenti concessi nel periodo 2005 – 2009, mentre il mutuo di cui si discute è stato concesso il 12.7.1999; che neppure l'eccezione di nullità del tasso di interesse per sua indeterminatezza dovuta alla mancata indicazione del criterio di capitalizzazione adottato nel piano di ammortamento alla francese sottoscritto è fondata, posto che il suddetto piano non comporta alcuna capitalizzazione degli interessi. L'opposta ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni così come precisate nelle note conclusive del 17.10.2023: “Perché Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di
Pistoia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, rigettare integralmente, perché del tutto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, l'opposizione e le domande tutte proposte dai Sig.ri e sia on atto di Parte_2 Parte_1 citazione notificato in data 23/05/2022, che a verbale di prima udienza del 25.10.2022, che in prima memoria autorizzata, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti da rappresentata da con Controparte_1 Controparte_1 integrale conferma del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 328/2022, emesso dal Tribunale di Pistoia il
14/03/2022, depositato il 15/03/2022, munito di formula esecutiva il 01/04/2022 e notificato ai Sig.ri e Parte_2 il 27/04/2022. Con vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio”. Parte_1
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, assolta la condizione di procedibilità della domanda proposta dalla opposta mediante esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in corso di causa, svolta istruttoria documentale, precisate le conclusioni e la causa è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sulle questioni preliminari
1.1 In via preliminare, parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire in executivis da parte pagina 3 di 12 di la quale, a suo dire, non avrebbe dato prova dell'avvenuta cessione in proprio favore Controparte_1 del credito derivante dal contratto di mutuo del 12.7.1999, concesso dalla mutuante-cedente Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia s.p.a., poi denominata Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia s.p.a.
In relazione a tale doglianza, merita rappresentare, in via generale, come in tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
D. Lgs. n. 385 del 1993, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. ex multis Cass.
22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688).
Tale prova, quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, può essere soddisfatta tramite la pubblicazione da parte della società cessionaria sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione contenente l'indicazione precisa delle caratteristiche dei crediti ceduti in modo tale che si possa ricondurre con certezza il credito in questione tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco;
la prova della cessione di un credito non è, infatti, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. Qualora, invece, non sia possibile ricondurre con certezza il credito ceduto nell'alveo dei crediti di cui all'operazione di trasferimento in blocco, sarà necessaria la produzione del contratto ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. “(…) Diverso è, però, il caso in cui
(come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito
e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (cfr. pagina 4 di 12 Cass. civ. n. 5478 del 29.2.2024).
Giova, peraltro, rammentare che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari formalità non richiedendo neppure la forma scritta ad probationem (si veda, ex multis, Cass. civ. n. 7919 del
26.4.2024).
Nel caso di specie, sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti tali da ritenere che la Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia s.p.a., poi denominata Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia s.p.a., abbia ceduto il credito a Controparte_1
Quest'ultima, infatti, ha ben ricostruito in via documentale l'avvenuta cessione del credito portato dal contratto di mutuo ipotecario stipulato il 12.7.1999. A tal proposito, infatti, occorre osservare come, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, la convenuta opposta abbia prodotto:
- quale doc. n. 5, il fascicolo del procedimento monitorio contenente:
▪ l'avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda n. 52 del 5.5.2018, nel quale viene esplicitato che oggetto della cessione sono “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i “Crediti”)”, così ricomprendendosi pure il rapporto scaturente dall'attività di concessione di mutuo ipotecario di cui all'atto del 12.7.1999. Dunque, il credito portato dal decreto ingiuntivo derivava per l'appunto da contratto di mutuo nel periodo ricompreso tra il 1955 ed il 2017 (doc. n. 4 fascicolo monitorio);
▪ la visura camerale di da cui risulta l'iscrizione della stessa nel registro delle Controparte_1 imprese come società esercente l'attività di recupero credito e di operazioni di cartolarizzazione a far data dal 20.4.2018 (doc. 5 fascicolo monitorio).
▪ l'atto di precetto e l'atto di pignoramento immobiliare azionati dalla banca mutuante (doc. n. 7 e 8 fascicolo monitorio) nonché la lettera di messa in mora inviata, a ministero del proprio procuratore, dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia s.p.a. ai debitori in data 2.3.2018 (doc. n. 13 fascicolo monitorio), documenti la cui disponibilità non può diversamente spiegarsi se non presupponendo l'avvenuta cessione e, dunque, la configurazione dello scenario prospettato dalla norma di cui all'art. 1264 c.c.
- quale doc. n. 7, la dichiarazione di cessione ove si attesta che l'operazione di cartolarizzazione posta in essere ha avuto ad oggetto anche il rapporto contrattuale di cui si discute nel presente giudizio. A tal proposito, si ravvisa che, sebbene si tratti di una dichiarazione di parte, proveniente dalla cedente, in ogni caso tale documentazione, unitamente agli ulteriori elementi citati, può essere valutata come indizio dell'avvenuta cessione.
A ciò si aggiunga che l'avviso in Gazzetta Ufficiale conteneva l'indicazione di un link al sito internet ove rinvenire in dettaglio l'elenco dei crediti oggetto di cessione.
Peraltro, mette conto osservare che, come correttamente rilevato dalla opposta, nel giudizio di merito, pagina 5 di 12 introdotto da (r.g. n. 3945/2018) a seguito dell'intervento dalla stessa operato nella Controparte_1 procedura esecutiva immobiliare (r.g.e. 149/2018) azionata dalla banca e successiva opposizione ex art. 615
c.p.c. promossa dagli odierni attori, questi ultimi nulla hanno eccepito in merito alla legittimazione attiva dell'odierna opposta (si veda doc. n. 9 parte opposta).
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, può ritenersi raggiunta la prova della esistenza del contratto di cessione del credito dedotto in via monitoria intercorso tra l'originaria mutuante cedente e la cessionaria
Controparte_1
1.2 Non risultano neppure fondate l'eccezione di nullità del contratto di cessione, formulata dagli opponenti all'udienza del 25.10.2022, secondo cui la cessione sarebbe nulla in quanto perfezionatasi in data precedente all'iscrizione di nell'albo delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia, né Controparte_1
l'eccezione di nullità “virtuale” ex art. 1418 co. 1 c.c. del suddetto contratto per violazione della norma imperativa di cui all'art. 106 TUB (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. di parte opponente), non essendo la società opposta iscritta nell'Albo degli intermediari finanziari di cui al citato articolo.
In altri termini, secondo la prospettazione attorea, non avrebbe potuto validamente Controparte_1 stipulare il contratto di cessione dei crediti in blocco, trattandosi di un'attività di intermediazione finanziaria alla stessa preclusa, e, ad ogni modo, posta in essere prima dell'iscrizione nell'albo tenuto dalla Banca
d'Italia.
Invero, mette conto osservare che l'art. 3 della Legge n. 130/1999, che disciplina le cessioni a titolo oneroso in blocco di crediti, prevede quale unico requisito per le società cessionarie quello di avere “per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti”. Tali società sono, quindi, tenute ad iscriversi nell'apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia, ma non hanno alcun obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari ex art. 106 TUB, non svolgendo attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
A tal proposito la Suprema Corte ha chiarito che gli atti di recupero dei crediti cartolarizzati posti in essere da un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999, a mente del quale i servizi di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB, non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (cfr. Cass. civ. n. 7243 del 18.3.2024). A ciò si aggiunga che le società cessionarie non elargiscono alcun servizio di finanziamento nei confronti dei mutuatari, limitandosi ad acquisire la titolarità del credito pagina 6 di 12 per procedere al suo incasso. Occorre infatti distinguere “la semplice operazione di cessione del credito dalla vera e propria prestazione di servizi di finanziamento, solo al cospetto della quale sorge l'obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari”, conseguentemente “non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità derivata” (cfr.
Cass. civ. decreto n. 13749 del 17.5.2024).
Neppure è necessaria ai fini della validità della cessione l'iscrizione di nell'Elenco delle Controparte_1 società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia. Come correttamente rilevato dall'opposta, infatti, tale elenco non ha valenza costitutiva ma meramente statistica, come indicato sia nel Regolamento (UE) n. 1075/2013 della
Banca Centrale Europea del 18 Ottobre 2013 sia nel Provvedimento della Banca d'Italia del 7 Giugno 2017
“Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”, attuativo di detto Regolamento (doc. n. 15 e 16 fascicolo opposta).
Nel caso di specie, risulta provato per tabulas che svolge operazioni di cartolarizzazione Controparte_1 di crediti ed a tal fine è iscritta nell'Elenco delle società veicolo tenuto da Banca d'Italia, che, come supra rilevato, ha funzione unicamente statistica.
Anche tali doglianze devono, dunque, essere disattese.
2. Sul merito
2.1 Quanto al merito, parte opponente ha eccepito la nullità del contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile del 12.7.1999 (cfr. doc. 6 fasc. mon.), da cui deriva il credito opposto, sulla base dell'illegittimità del tasso di riferimento vale a dire Euribor, in quanto “(…) nel periodo di cui si discute il tasso euribor sia stato dichiarato nullo dalla Corte di Giustizia Europea, come da copia decisione che si allega (doc.1)” (cfr. pag. 3 atto di citazione).
Tale doglianza è infondata.
Mette conto rilevare, in primis, che il citato provvedimento non costituisce una pronuncia del giudice sovranazionale ma una decisione della Commissione europea e come tale “(…) non vincolante per soggetti diversi dalla persona o dalle persone che essa designa come destinatari” (cfr. Corte di Giustizia dell'UE Sentenza del 14 aprile
2011, causa C-327/09, Mensch und Natur AG). La citata decisione era rivolta, dunque, solo agli istituti bancari che, in violazione dell'art. 101(1) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e dell'art. 53(1) dell'Accordo sull'Area Economica Europea (Accordo EEA), avevano posto in essere nel periodo 2005 – 2009 un accordo di cartello volto a manipolare il tasso Euribor così alterando la concorrenza all'interno del mercato europeo. Tale decisione, dunque, non investe la Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia s.p.a., poi denominata Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia s.p.a., mutuante-
pagina 7 di 12 cedente, né l'odierna cessionaria, anche in considerazione del fatto che il contratto di mutuo di cui si discute è stato sottoscritto il 12.7.1999 e, quindi, in data antecedente alla decisione della Commissione.
Ciò posto, in materia di illegittimità del tasso Euribor, è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 12007 del 3.5.2024, a cui questo giudice ritiene di aderire e che ha enucleato i seguenti principi di diritto: “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE"; "le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità
(originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice;
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse"; "in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata l'alterazione con-creta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento".
In conclusione, dunque, in caso di contratti di mutuo, come quello al vaglio dell'intestato Tribunale, contenenti clausole che, per determinare la misura del tasso di interesse, facciano riferimento all'Euribor, stipulati con istituti estranei alle intese e alle pratiche anticoncorrenziali censurate dalla Commissione
Europea, non sussiste nullità, salvo la prova della conoscenza di tali accordi illeciti e dell'intento di conformarvi oggettivamente il regolamento contrattuale. Per ritenere la clausola determinativa degli interessi viziata per impossibilità di determinazione dell'oggetto, deve essere fornita compiuta prova della manipolazione del parametro Euribor.
Nel caso di specie, gli opponenti non hanno fornito alcuna prova a supporto del proprio assunto, di talché la domanda deve essere rigettata. pagina 8 di 12 2.2 Gli opponenti hanno poi eccepito la nullità della clausola afferente il tasso di interesse, in quanto non espliciterebbe il regime di capitalizzazione adottato per lo sviluppo del piano di ammortamento alla francese ossia se semplice o composto con la conseguenza che la clausola nulla debba essere sostituita con gli interessi al tasso previsto dalla legge. Hanno, peraltro, rilevato che la divergenza tra e in Pt_3 CP_2 difetto di previsione pattizia del T.A.E. e del regime finanziario applicato, renderebbe indeterminata la clausola relativa al tasso di interesse, rimettendone l'individuazione “ad un artificioso ed occulto incremento del tasso pattuito conseguente all'applicazione della formula dell'interesse composto nella fase di elaborazione del piano di ammortamento e dunque in un momento successivo alla conclusione del mutuo ed applicando l'interesse composto non previsto in contratto” (cfr. pag. 5 atto di citazione); ciò in contrasto con la disposizione di cui all'art. 821 c.c. a mente della quale i frutti civili maturano giorno per giorno: con tale norma la legge ha optato per un regime finanziario a capitalizzazione semplice e non composta come, invece, applicata, a parere degli attori, dall'istituto bancario.
Premesso che alla data di sottoscrizione del contratto di mutuo (12.7.1999) non vi era obbligo per gli istituti bancari di indicare il T.A.E., posto che la delibera CICR che ne ha disposto la menzione è stata emanata solo successivamente (9.2.2000), dirimente nel caso che ci occupa è la pronuncia n. 15130 del 29.5.2024 della Corte di Cassazione, che, a Sezioni Unite, ha risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in materia nel corso del tempo.
La Corte, dopo aver ricordato le caratteristiche del piano di ammortamento alla francese (il rimborso del capitale e degli interessi secondo “rate costanti” comprensive di una quota capitale crescente e di una quota interessi decrescente, calcolo degli interessi sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo), ha chiarito che, sebbene le somme dovute a titolo di interessi diventino esigibili prima del capitale, ciò non contrasta con il disposto di cui all'art. 821 c.c. (“I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto”): “(…) lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi
"maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto" del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore. Se è vero che la maturazione (o il sorgere) del credito per interessi e la sua esigibilità non coincidono poiché gli interessi maturano già al momento della consegna del bene fruttifero ma diventano esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale (salvo, appunto, diverso accordo tra le parti), si deve inoltre considerare che ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati
"in ragione d'anno" (art. 1284, comma 1, c.c.) e parametrati -per accordo tra le parti sancito nel contratto cui il piano è allegato - al debito (capitale) residuo, come accade anche nel sistema di ammortamento c.d. "all'italiana". (…) La natura compensativa degli interessi fa sì che essi decorrano sul capitale "anche se questo non è ancora (o non interamente) esigibile"
(cfr. art. 1499 c.c.). Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè pagina 9 di 12 del debito residuo ("sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia", art.
820, comma 3, c.c.). (…) Che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c. che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale. (…) E' quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt.
1815 e 1820 c.c.)”.
A ciò si aggiunga che, in punto di omessa indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi e della modalità di ammortamento “alla francese”, la Corte ha escluso che tale mancanza comporti l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità parziale del contratto di mutuo bancario qualora quest'ultimo contenga la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato;
tali elementi, infatti, consentono al mutuatario di conoscere l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria.
Sulla base delle valutazioni appena sintetizzate, le Sezioni Unite sono giunte al seguente principio di diritto:
“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. Cass. civ. SS UU n. 15130/2024 cit.).
Le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito, dunque, la piena validità dei contratti di mutuo con ammortamento “alla francese” senza specifica indicazione della modalità di calcolo dell'interesse.
Gli esposti principi sono stati recentemente ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità applicabili anche nel caso, come nella specie, in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile,
l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.
Più precisamente, la Suprema Corte, con ordinanza n. 7382 del 19.3.2025, ha affermato quanto segue:
“Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non pagina 10 di 12 si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”.
Questo giudice, non ravvedendo ragioni per discostarsi dagli argomenti di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, ritiene di dover concludere affermando la piena validità del contratto di mutuo oggetto di causa, risultando infondate le doglianze di parte attrice, tanto più che, a bene vedere, nel caso che ci occupa, la determinazione del tasso non appare affatto generica se si considerano l'art. 2 del contratto di mutuo secondo cui “il mutuo avrà durata massima quindicennale e dovrà essere rimborsato dalla parte mutuataria con il sistema dell'ammortamento, insieme con il pagamento degli interessi a mezzo rate mensili costanti, posticipate e comprensive di quote di capitale progressivamente crescenti, e degli interessi, scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese solare, con inizio dell'ammortamento dal primo giorno del mese successivo a quello dell'erogazione e dal giorno dell'erogazione a quello dell'inizio dell'ammortamento dovranno essere pagati solo gli interessi sulla somma mutuata” e l'art. 3 a norma del quale “la parte mutuataria si obbliga a corrispondere sulla somma mutuata a un tasso pari al 3,875% (tre virgola ottocentosettantacinque percento) nominale annuo che rimane fisso per il periodo di preammortamento per le prime 24
(ventiquattro) rate di ammortamento”, clausole meglio specificate nell'allegato A) del contratto di cui si discute
(cfr. doc n. 6 fascicolo monitorio).
Va, peraltro, osservato che le eccezioni sollevate dagli opponenti si appalesano generiche e sfornite di prova, non avendo gli stessi provveduto a produrre una perizia econometrica a sostegno dei propri assunti.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, i profili di illegittimità delineati dalla parte opponente vanno ritenuti infondati. pagina 11 di 12 In conclusione, stante la mancanza – in atto di citazione in opposizione – di tempestiva e specifica contestazione sotto il profilo del quantum debeatur, in applicazione dei chiari principi posti da Cass. Sez. Un.
31.10.2001 n. 13533, la domanda avanzata in via monitoria va accolta, in quanto l'attrice sostanziale ha fornito idonea prova dei fatti costitutivi del credito vantato nei confronti della opponente, mentre – per
contro
- quest'ultima non ha dimostrato la sussistenza dei fatti modificativi ed estintivi allegati.
L'opposizione è dunque infondata e va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulle spese di lite
In ragione della natura controversa delle questioni trattate, in relazione alle quali, prima del pronunciamento delle Sezioni Unite intervenuto in corso di causa, si sono registrati contrasti soprattutto nella giurisprudenza di merito, si ritiene congruo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 328/2022 (r.g.n. 656/2022) emesso dal Tribunale di Pistoia in data 14.3.2022;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 15 maggio 2025
Il giudice
Emanuele Venzo
pagina 12 di 12
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 15/05/2025 alle ore 11.4900, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per compare l'avv. CAVALIERE MAURIZIO oggi sostituito dall'avv. BABBINI Parte_1
Per compare l'avv. Controparte_1 NANNOTTI FABIO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opponente conclude, nel merito, come da atto di citazione in opposizione.; in via istruttoria come da memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.
Parte opposta conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 17.10.2024; osserva che la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 15 del 3.1.2025, e la Suprema
Corte, con ordinanza del 19.3.2025 n. 7382/2025, si sono pronunciata favorevolmente sulla applicabilità dei principi affermati dalle Sezioni Unite con sentenza del 29/05/2024 n. 15130 anche ai mutui a tasso variabile
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive autorizzate.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1512/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ) con Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
l'avv.CAVALIERE MAURIZIO (C.F. C.F._3
PARTE OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA Controparte_1
), con l'avv. NANNOTTI FABIO ) . P.IVA_1 C.F._4
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 328/2022 (r.g.n.
656/2022) emesso dal Tribunale di Pistoia in data 14.3.2022 e notificato il 27.4.2022 i sig.ri e Parte_1 hanno convenuto in giudizio rappresentata da deducendo Parte_2 Controparte_1 Controparte_1 che la società opposta ha ingiunto loro il pagamento della somma di euro 16.353,88 in virtù di contratto di mutuo stipulato il 12.7.1999; che la convenuta sarebbe priva della legittimazione attiva per mancata prova del contratto di cessione, da cui ricavare che il credito azionato in via monitoria abbia formato oggetto di cessione, non essendo stato prodotto in giudizio;
che il mutuo è nullo per illegittimità del parametro di riferimento “Euribor”; che il tasso di interesse è nullo per sua indeterminatezza, non essendo stato indicato pagina 2 di 12 nel contratto di mutuo il criterio di capitalizzazione adottato nel piano di ammortamento alla francese (se semplice o composto), con conseguente invocata sostituzione degli interessi pattuiti (nella clausola 'nulla') al tasso legale. Hanno, quindi, chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto nonché l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione
e per gli effetti: in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva della convenuta per i motivi indicati in narrativa, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o inefficace;
nel merito accertare e dichiarare che le somme richieste nel decreto opposto non sono dovute per i motivi indicati in narrativa, accertando conseguentemente le somme eventualmente effettivamente dovute dall'una parte all'altra a seguito dell'accoglimento delle eccezioni svolte dagli opponenti, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o inefficace;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio rappresentata da deducendo: di Controparte_1 Controparte_1 aver dato prova fin dalla fase monitoria di essere titolare del credito oggetto di causa e di avere, dunque, la legittimazione attiva a richiederne il pagamento;
che il mero riferimento al parametro “Euribor” non costituisce indice di nullità del tasso pattuito tanto più che la decisione con cui la Corte di Giustizia
Europea ne ha sancito la nullità si riferisce ai mutui ed ai finanziamenti concessi nel periodo 2005 – 2009, mentre il mutuo di cui si discute è stato concesso il 12.7.1999; che neppure l'eccezione di nullità del tasso di interesse per sua indeterminatezza dovuta alla mancata indicazione del criterio di capitalizzazione adottato nel piano di ammortamento alla francese sottoscritto è fondata, posto che il suddetto piano non comporta alcuna capitalizzazione degli interessi. L'opposta ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni così come precisate nelle note conclusive del 17.10.2023: “Perché Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di
Pistoia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, rigettare integralmente, perché del tutto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, l'opposizione e le domande tutte proposte dai Sig.ri e sia on atto di Parte_2 Parte_1 citazione notificato in data 23/05/2022, che a verbale di prima udienza del 25.10.2022, che in prima memoria autorizzata, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti da rappresentata da con Controparte_1 Controparte_1 integrale conferma del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 328/2022, emesso dal Tribunale di Pistoia il
14/03/2022, depositato il 15/03/2022, munito di formula esecutiva il 01/04/2022 e notificato ai Sig.ri e Parte_2 il 27/04/2022. Con vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio”. Parte_1
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, assolta la condizione di procedibilità della domanda proposta dalla opposta mediante esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in corso di causa, svolta istruttoria documentale, precisate le conclusioni e la causa è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sulle questioni preliminari
1.1 In via preliminare, parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire in executivis da parte pagina 3 di 12 di la quale, a suo dire, non avrebbe dato prova dell'avvenuta cessione in proprio favore Controparte_1 del credito derivante dal contratto di mutuo del 12.7.1999, concesso dalla mutuante-cedente Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia s.p.a., poi denominata Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia s.p.a.
In relazione a tale doglianza, merita rappresentare, in via generale, come in tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
D. Lgs. n. 385 del 1993, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. ex multis Cass.
22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688).
Tale prova, quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, può essere soddisfatta tramite la pubblicazione da parte della società cessionaria sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione contenente l'indicazione precisa delle caratteristiche dei crediti ceduti in modo tale che si possa ricondurre con certezza il credito in questione tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco;
la prova della cessione di un credito non è, infatti, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. Qualora, invece, non sia possibile ricondurre con certezza il credito ceduto nell'alveo dei crediti di cui all'operazione di trasferimento in blocco, sarà necessaria la produzione del contratto ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. “(…) Diverso è, però, il caso in cui
(come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito
e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (cfr. pagina 4 di 12 Cass. civ. n. 5478 del 29.2.2024).
Giova, peraltro, rammentare che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari formalità non richiedendo neppure la forma scritta ad probationem (si veda, ex multis, Cass. civ. n. 7919 del
26.4.2024).
Nel caso di specie, sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti tali da ritenere che la Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia s.p.a., poi denominata Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia s.p.a., abbia ceduto il credito a Controparte_1
Quest'ultima, infatti, ha ben ricostruito in via documentale l'avvenuta cessione del credito portato dal contratto di mutuo ipotecario stipulato il 12.7.1999. A tal proposito, infatti, occorre osservare come, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, la convenuta opposta abbia prodotto:
- quale doc. n. 5, il fascicolo del procedimento monitorio contenente:
▪ l'avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda n. 52 del 5.5.2018, nel quale viene esplicitato che oggetto della cessione sono “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i “Crediti”)”, così ricomprendendosi pure il rapporto scaturente dall'attività di concessione di mutuo ipotecario di cui all'atto del 12.7.1999. Dunque, il credito portato dal decreto ingiuntivo derivava per l'appunto da contratto di mutuo nel periodo ricompreso tra il 1955 ed il 2017 (doc. n. 4 fascicolo monitorio);
▪ la visura camerale di da cui risulta l'iscrizione della stessa nel registro delle Controparte_1 imprese come società esercente l'attività di recupero credito e di operazioni di cartolarizzazione a far data dal 20.4.2018 (doc. 5 fascicolo monitorio).
▪ l'atto di precetto e l'atto di pignoramento immobiliare azionati dalla banca mutuante (doc. n. 7 e 8 fascicolo monitorio) nonché la lettera di messa in mora inviata, a ministero del proprio procuratore, dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia s.p.a. ai debitori in data 2.3.2018 (doc. n. 13 fascicolo monitorio), documenti la cui disponibilità non può diversamente spiegarsi se non presupponendo l'avvenuta cessione e, dunque, la configurazione dello scenario prospettato dalla norma di cui all'art. 1264 c.c.
- quale doc. n. 7, la dichiarazione di cessione ove si attesta che l'operazione di cartolarizzazione posta in essere ha avuto ad oggetto anche il rapporto contrattuale di cui si discute nel presente giudizio. A tal proposito, si ravvisa che, sebbene si tratti di una dichiarazione di parte, proveniente dalla cedente, in ogni caso tale documentazione, unitamente agli ulteriori elementi citati, può essere valutata come indizio dell'avvenuta cessione.
A ciò si aggiunga che l'avviso in Gazzetta Ufficiale conteneva l'indicazione di un link al sito internet ove rinvenire in dettaglio l'elenco dei crediti oggetto di cessione.
Peraltro, mette conto osservare che, come correttamente rilevato dalla opposta, nel giudizio di merito, pagina 5 di 12 introdotto da (r.g. n. 3945/2018) a seguito dell'intervento dalla stessa operato nella Controparte_1 procedura esecutiva immobiliare (r.g.e. 149/2018) azionata dalla banca e successiva opposizione ex art. 615
c.p.c. promossa dagli odierni attori, questi ultimi nulla hanno eccepito in merito alla legittimazione attiva dell'odierna opposta (si veda doc. n. 9 parte opposta).
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, può ritenersi raggiunta la prova della esistenza del contratto di cessione del credito dedotto in via monitoria intercorso tra l'originaria mutuante cedente e la cessionaria
Controparte_1
1.2 Non risultano neppure fondate l'eccezione di nullità del contratto di cessione, formulata dagli opponenti all'udienza del 25.10.2022, secondo cui la cessione sarebbe nulla in quanto perfezionatasi in data precedente all'iscrizione di nell'albo delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia, né Controparte_1
l'eccezione di nullità “virtuale” ex art. 1418 co. 1 c.c. del suddetto contratto per violazione della norma imperativa di cui all'art. 106 TUB (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. di parte opponente), non essendo la società opposta iscritta nell'Albo degli intermediari finanziari di cui al citato articolo.
In altri termini, secondo la prospettazione attorea, non avrebbe potuto validamente Controparte_1 stipulare il contratto di cessione dei crediti in blocco, trattandosi di un'attività di intermediazione finanziaria alla stessa preclusa, e, ad ogni modo, posta in essere prima dell'iscrizione nell'albo tenuto dalla Banca
d'Italia.
Invero, mette conto osservare che l'art. 3 della Legge n. 130/1999, che disciplina le cessioni a titolo oneroso in blocco di crediti, prevede quale unico requisito per le società cessionarie quello di avere “per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti”. Tali società sono, quindi, tenute ad iscriversi nell'apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia, ma non hanno alcun obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari ex art. 106 TUB, non svolgendo attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
A tal proposito la Suprema Corte ha chiarito che gli atti di recupero dei crediti cartolarizzati posti in essere da un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999, a mente del quale i servizi di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB, non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (cfr. Cass. civ. n. 7243 del 18.3.2024). A ciò si aggiunga che le società cessionarie non elargiscono alcun servizio di finanziamento nei confronti dei mutuatari, limitandosi ad acquisire la titolarità del credito pagina 6 di 12 per procedere al suo incasso. Occorre infatti distinguere “la semplice operazione di cessione del credito dalla vera e propria prestazione di servizi di finanziamento, solo al cospetto della quale sorge l'obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari”, conseguentemente “non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità derivata” (cfr.
Cass. civ. decreto n. 13749 del 17.5.2024).
Neppure è necessaria ai fini della validità della cessione l'iscrizione di nell'Elenco delle Controparte_1 società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia. Come correttamente rilevato dall'opposta, infatti, tale elenco non ha valenza costitutiva ma meramente statistica, come indicato sia nel Regolamento (UE) n. 1075/2013 della
Banca Centrale Europea del 18 Ottobre 2013 sia nel Provvedimento della Banca d'Italia del 7 Giugno 2017
“Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”, attuativo di detto Regolamento (doc. n. 15 e 16 fascicolo opposta).
Nel caso di specie, risulta provato per tabulas che svolge operazioni di cartolarizzazione Controparte_1 di crediti ed a tal fine è iscritta nell'Elenco delle società veicolo tenuto da Banca d'Italia, che, come supra rilevato, ha funzione unicamente statistica.
Anche tali doglianze devono, dunque, essere disattese.
2. Sul merito
2.1 Quanto al merito, parte opponente ha eccepito la nullità del contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile del 12.7.1999 (cfr. doc. 6 fasc. mon.), da cui deriva il credito opposto, sulla base dell'illegittimità del tasso di riferimento vale a dire Euribor, in quanto “(…) nel periodo di cui si discute il tasso euribor sia stato dichiarato nullo dalla Corte di Giustizia Europea, come da copia decisione che si allega (doc.1)” (cfr. pag. 3 atto di citazione).
Tale doglianza è infondata.
Mette conto rilevare, in primis, che il citato provvedimento non costituisce una pronuncia del giudice sovranazionale ma una decisione della Commissione europea e come tale “(…) non vincolante per soggetti diversi dalla persona o dalle persone che essa designa come destinatari” (cfr. Corte di Giustizia dell'UE Sentenza del 14 aprile
2011, causa C-327/09, Mensch und Natur AG). La citata decisione era rivolta, dunque, solo agli istituti bancari che, in violazione dell'art. 101(1) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e dell'art. 53(1) dell'Accordo sull'Area Economica Europea (Accordo EEA), avevano posto in essere nel periodo 2005 – 2009 un accordo di cartello volto a manipolare il tasso Euribor così alterando la concorrenza all'interno del mercato europeo. Tale decisione, dunque, non investe la Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia s.p.a., poi denominata Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia s.p.a., mutuante-
pagina 7 di 12 cedente, né l'odierna cessionaria, anche in considerazione del fatto che il contratto di mutuo di cui si discute è stato sottoscritto il 12.7.1999 e, quindi, in data antecedente alla decisione della Commissione.
Ciò posto, in materia di illegittimità del tasso Euribor, è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 12007 del 3.5.2024, a cui questo giudice ritiene di aderire e che ha enucleato i seguenti principi di diritto: “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE"; "le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità
(originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice;
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse"; "in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata l'alterazione con-creta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento".
In conclusione, dunque, in caso di contratti di mutuo, come quello al vaglio dell'intestato Tribunale, contenenti clausole che, per determinare la misura del tasso di interesse, facciano riferimento all'Euribor, stipulati con istituti estranei alle intese e alle pratiche anticoncorrenziali censurate dalla Commissione
Europea, non sussiste nullità, salvo la prova della conoscenza di tali accordi illeciti e dell'intento di conformarvi oggettivamente il regolamento contrattuale. Per ritenere la clausola determinativa degli interessi viziata per impossibilità di determinazione dell'oggetto, deve essere fornita compiuta prova della manipolazione del parametro Euribor.
Nel caso di specie, gli opponenti non hanno fornito alcuna prova a supporto del proprio assunto, di talché la domanda deve essere rigettata. pagina 8 di 12 2.2 Gli opponenti hanno poi eccepito la nullità della clausola afferente il tasso di interesse, in quanto non espliciterebbe il regime di capitalizzazione adottato per lo sviluppo del piano di ammortamento alla francese ossia se semplice o composto con la conseguenza che la clausola nulla debba essere sostituita con gli interessi al tasso previsto dalla legge. Hanno, peraltro, rilevato che la divergenza tra e in Pt_3 CP_2 difetto di previsione pattizia del T.A.E. e del regime finanziario applicato, renderebbe indeterminata la clausola relativa al tasso di interesse, rimettendone l'individuazione “ad un artificioso ed occulto incremento del tasso pattuito conseguente all'applicazione della formula dell'interesse composto nella fase di elaborazione del piano di ammortamento e dunque in un momento successivo alla conclusione del mutuo ed applicando l'interesse composto non previsto in contratto” (cfr. pag. 5 atto di citazione); ciò in contrasto con la disposizione di cui all'art. 821 c.c. a mente della quale i frutti civili maturano giorno per giorno: con tale norma la legge ha optato per un regime finanziario a capitalizzazione semplice e non composta come, invece, applicata, a parere degli attori, dall'istituto bancario.
Premesso che alla data di sottoscrizione del contratto di mutuo (12.7.1999) non vi era obbligo per gli istituti bancari di indicare il T.A.E., posto che la delibera CICR che ne ha disposto la menzione è stata emanata solo successivamente (9.2.2000), dirimente nel caso che ci occupa è la pronuncia n. 15130 del 29.5.2024 della Corte di Cassazione, che, a Sezioni Unite, ha risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in materia nel corso del tempo.
La Corte, dopo aver ricordato le caratteristiche del piano di ammortamento alla francese (il rimborso del capitale e degli interessi secondo “rate costanti” comprensive di una quota capitale crescente e di una quota interessi decrescente, calcolo degli interessi sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo), ha chiarito che, sebbene le somme dovute a titolo di interessi diventino esigibili prima del capitale, ciò non contrasta con il disposto di cui all'art. 821 c.c. (“I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto”): “(…) lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi
"maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto" del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore. Se è vero che la maturazione (o il sorgere) del credito per interessi e la sua esigibilità non coincidono poiché gli interessi maturano già al momento della consegna del bene fruttifero ma diventano esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale (salvo, appunto, diverso accordo tra le parti), si deve inoltre considerare che ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati
"in ragione d'anno" (art. 1284, comma 1, c.c.) e parametrati -per accordo tra le parti sancito nel contratto cui il piano è allegato - al debito (capitale) residuo, come accade anche nel sistema di ammortamento c.d. "all'italiana". (…) La natura compensativa degli interessi fa sì che essi decorrano sul capitale "anche se questo non è ancora (o non interamente) esigibile"
(cfr. art. 1499 c.c.). Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè pagina 9 di 12 del debito residuo ("sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia", art.
820, comma 3, c.c.). (…) Che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c. che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale. (…) E' quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt.
1815 e 1820 c.c.)”.
A ciò si aggiunga che, in punto di omessa indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi e della modalità di ammortamento “alla francese”, la Corte ha escluso che tale mancanza comporti l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità parziale del contratto di mutuo bancario qualora quest'ultimo contenga la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato;
tali elementi, infatti, consentono al mutuatario di conoscere l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria.
Sulla base delle valutazioni appena sintetizzate, le Sezioni Unite sono giunte al seguente principio di diritto:
“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. Cass. civ. SS UU n. 15130/2024 cit.).
Le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito, dunque, la piena validità dei contratti di mutuo con ammortamento “alla francese” senza specifica indicazione della modalità di calcolo dell'interesse.
Gli esposti principi sono stati recentemente ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità applicabili anche nel caso, come nella specie, in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile,
l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.
Più precisamente, la Suprema Corte, con ordinanza n. 7382 del 19.3.2025, ha affermato quanto segue:
“Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non pagina 10 di 12 si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”.
Questo giudice, non ravvedendo ragioni per discostarsi dagli argomenti di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, ritiene di dover concludere affermando la piena validità del contratto di mutuo oggetto di causa, risultando infondate le doglianze di parte attrice, tanto più che, a bene vedere, nel caso che ci occupa, la determinazione del tasso non appare affatto generica se si considerano l'art. 2 del contratto di mutuo secondo cui “il mutuo avrà durata massima quindicennale e dovrà essere rimborsato dalla parte mutuataria con il sistema dell'ammortamento, insieme con il pagamento degli interessi a mezzo rate mensili costanti, posticipate e comprensive di quote di capitale progressivamente crescenti, e degli interessi, scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese solare, con inizio dell'ammortamento dal primo giorno del mese successivo a quello dell'erogazione e dal giorno dell'erogazione a quello dell'inizio dell'ammortamento dovranno essere pagati solo gli interessi sulla somma mutuata” e l'art. 3 a norma del quale “la parte mutuataria si obbliga a corrispondere sulla somma mutuata a un tasso pari al 3,875% (tre virgola ottocentosettantacinque percento) nominale annuo che rimane fisso per il periodo di preammortamento per le prime 24
(ventiquattro) rate di ammortamento”, clausole meglio specificate nell'allegato A) del contratto di cui si discute
(cfr. doc n. 6 fascicolo monitorio).
Va, peraltro, osservato che le eccezioni sollevate dagli opponenti si appalesano generiche e sfornite di prova, non avendo gli stessi provveduto a produrre una perizia econometrica a sostegno dei propri assunti.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, i profili di illegittimità delineati dalla parte opponente vanno ritenuti infondati. pagina 11 di 12 In conclusione, stante la mancanza – in atto di citazione in opposizione – di tempestiva e specifica contestazione sotto il profilo del quantum debeatur, in applicazione dei chiari principi posti da Cass. Sez. Un.
31.10.2001 n. 13533, la domanda avanzata in via monitoria va accolta, in quanto l'attrice sostanziale ha fornito idonea prova dei fatti costitutivi del credito vantato nei confronti della opponente, mentre – per
contro
- quest'ultima non ha dimostrato la sussistenza dei fatti modificativi ed estintivi allegati.
L'opposizione è dunque infondata e va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulle spese di lite
In ragione della natura controversa delle questioni trattate, in relazione alle quali, prima del pronunciamento delle Sezioni Unite intervenuto in corso di causa, si sono registrati contrasti soprattutto nella giurisprudenza di merito, si ritiene congruo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 328/2022 (r.g.n. 656/2022) emesso dal Tribunale di Pistoia in data 14.3.2022;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 15 maggio 2025
Il giudice
Emanuele Venzo
pagina 12 di 12