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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 09/06/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1961/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il BU, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1961/2022 promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1 moni duale (P. IVA ) con sede in P.IVA_1
Castelmarte (Co), via delle Marcite n. 4, rappresentato e difeso cura unita al presente atto, dall'avv. Luca Fontana (C.F. ), con Studio in Cantù C.F._2
(Co), via Giulio Carcano n. 14, il quale elegge domicilio digitale, ai sensi dell'art. 16-sexies, D.L. 179/2012, alla PEC a cui dichiara di voler ricevere Email_1 comunicazioni e notificaz P.IVA_2
ATTORE/I contro con sede in Piazza Salimbeni Controparte_1 CP_1
iscritta nel R delle Imprese di CP_2
al , stesso numero di codice fiscale - banca iscritta all'Albo delle CP_1 P.IVA_3
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, codice banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6, in persona in persona del dott. nella qualità di Deliberante con funzione "Credito Problematico" della CP_3 con livello di procura E5 a quanto in appresso Controparte_1 legittimata giusta procura del 15/06/2021 ai rogiti del Dott. Notaio in Persona_1 CP_1
(rep. n. 40.124 – racc. n. 20.466), domiciliata in via n. 4, pre CP_1 studio dell'Avv. Marco Bianchini che la rappres difende giusta procura in atti e che dichiara voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti - Email_2
- – fax 0577208352 Email_3
CONVENUTO/I
pagina 1 di 24 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta rese alla udienza cartolare del 14.2.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Sig. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
aver intrattenuto con la st
[...]
1996 e fino al 9.1.2019, e significativamente il conto corrente ordinario affidato 5600.22 fino a tutto il 20.11.2017, poi successivamente rubricato al n. 631039.47, il conto partitario anticipi sbf recante n. 5811.00 con collegato conto partitario presentazioni sbf recante n. 5305.50.
Rimasta priva di riscontro la richiesta ex art. 119 TUB effettuata con lettere raccomandate in data 3.5.2017 e 2.8.2017, e relativa tanto alla documentazione contrattuale dei conti di cui sopra quanto ai relativi estratti conti, l'odierna parte attrice otteneva dal BU di Como l'emissione del decreto ingiuntivo n. 340/18 ing. – 131/18 R.G. avente ad oggetto l'intimazione a di consegna della documentazione di cui sopra. CP_4
Documentazione che solo in data 7.3.2018 veniva consegnata ( cfr docc. da 5 a 12 fascicolo attoreo pagg. 2 e 3 della citazione).
All'esito della stessa, con specifica allegazione di consulenza econometrica di parte, l'odierno attore deducendo l'applicazione di interessi anatocistici, l'applicazione di oneri e commissioni illegittimi, nonché ancora di interessi usurai o comunque ultralegali concludeva affinchè il BU di Siena Adito, volesse “Nel merito ed in via principale: 1) Previa ogni statuizione sulla nullità e/o invalidità e/o inesistenza delle clausole di cui al contratto di conto corrente ordinario n. 5600.22 (e successiva modifica di numerazione), ai contratti di apertura di conto corrente e di apertura di credito riferiti al medesimo rapporto di conto corrente e al conto anticipi sbf n. 5800.11, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiararea) l'illegittima applicazione, da parte di della capitalizzazione trimestrale degli Controparte_1 interessi passivi e dei tas el corso del rapporto di conto corrente ordinario n. 5600.22, anche per effetto della capitalizzazione degli interessi passivi ed oneri rivenienti dal conto anticipi sbf n. 5800.11; b) l'illegittima applicazione, da parte di Controparte_1
nel corso del rapporto di conto corrente ordinario n. 5600.22 e
[...] commissione di massimo scoperto, in quanto non validamente pattuita e/o, comunque, indeterminata ed illegittima ex art. 1346 c.c. e 1418, comma 2, c.c.; nonché delle ulteriori commissioni di cui in atti, perché non validamente pattuite;
c) l'illegittima applicazione, da parte di Controparte_1
di interessi ultralegali in violazione dell'art. 117 TUB, per le moti
[...] rto di conto corrente ordinario n. 5600.22 e del conto anticipi sbf n. 5800.11; d) la nullità delle variazioni non concordate avvenute in costanza del rapporto di conto corrente ordinario n. 5600.22 e del conto anticipi n. 5800.11; e) l'illegittima applicazione, da parte di Controparte_1 nel corso del rapporto di conto corrente ordinario n. 5600.22 e del c usurari in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 644 c.p., con applicazione di tassi di interesse superiori al c.d. “tasso soglia”, a titolo di usura oggettiva, e/o tassi di interesse integranti usura soggettiva;
2) rideterminare/rettificare il saldo effettivo del rapporto bancario di conto corrente n. 5600.22 e del conto pagina 2 di 24 anticipi sbf n. 5800.11 ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale) con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto e delle ulteriori commissioni di cui in atti, con declaratoria di inefficacia degli effetti delle variazioni nulle;
3) condannare la convenuta Controparte_1 alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate all'Attor
[...] Parte_1 ivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
4) ordinare la ca tutte le segnalazioni “a sofferenza” illegittimamente effettuate dalla convenuta Controparte_1 nella Centrale Rischi della Banca d'Italia a carico del sig. . In ogni caso: Col favore
[...] Parte_1 pese e degli emolumenti di causa. In via istruttoria: Ammett tecnica d'ufficio contabile al fine di confermare le risultanze peritali fonte di prova e fondamento della pretesa creditoria dell'Attore verso la convenuta in relazione ad entrambi i rapporti contrattuali per cui Controparte_1
è causa. Con riserva di ogni altra produzione, deduzione ed istanza, nei termini di legge previsti ex art. 183, 6° comma, c.p.c., “.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito la prescrizione della pretesa CP_4 restitutoria attorea, avent restituzione delle somme versate sui conti con funzione solutoria, nonché l'omessa prova e infondatezza delle avverse doglianze.
Concludeva quindi “ Affinché l'Ecc.mo BU adito, per le motivazioni tutte sopra esposte, “accolte le eccezioni preliminari tutte espletate, voglia rigettare le domande formulate ex parte adversa, comprese quelle richieste in via istruttoria, perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa”. Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, anche in relazione alle difese assunte dalla controparte, di richiedere interrogatorio formale, CTU, di indicare testi anche in controprova, di formulare prove per testi, di opporsi alle richieste istruttorie di parte attrice e quant'altro, nei termini che saranno concessi.”
Concessi termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante la sola consulenza econometrica di ufficio, il cui quesito in punto di dies a quo dal quale computare il decorso del termine prescrizionale ante decennio veniva integrato con una terza ipotesi che ne prevedeva il computo a far data dalla domanda di media conciliazione obbligatoria.
All'esito, già fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, il processo veniva assegnato alla scrivente come da variazione tabellare 18/24 e nuovamente calendarizzato per la diversa udienza cartolare del 14.2.25.
Sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta, la stessa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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La domanda è procedibile avendo assolto la parte attrice il relativo incombente mediante introduzione avanti all'organismo di conciliazione competente per territorio del procedimento previsto dagli artt.4 comma 1 e 5 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.l. 69/2013 ( cfr verbale udienza del 13.12.2023).
Sempre in via preliminare deve anche osservarsi che la domanda di ripetizione di indebito formulata dall'attore deve considerarsi ammissibile posto che è incontestato (art. 115 c.p.c.) pagina 3 di 24 che i rapporti contrattuali su cui essa si fonda sono stati chiusi ed estinti prima dell'introduzione del presente giudizio.
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Nel merito, la domanda formulata è parzialmente fondata e merita, pertanto, accoglimento, nei limiti che di seguito si espongono.
In punto di onere della prova, va rammentato che nei giudizi promossi dal “cliente” – correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. n. 11294/2020). Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
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Ciò chiarito, si dà conto che nel corso del giudizio sono stati depositati:
1.- C/C ORDINARIO N. 5600.22 -contratto di c/c nr. 5600.22 del 30/10/1996, a firma del cliente, composto di 4 pagine (all. nr. 3); -estratti conto trimestrali c/c 5600.22 dal
01/10/2000 (saldo iniziale a debito del cliente di € 35.744.776) al 31/10/2017 (saldo €
2.720,20 a debito del cliente); -lettera di credito del 14/03/2001 (all. nr. 4) con i seguenti affidamenti: • lire 40.000.000, a revoca, per apertura di credito in c/c n. 5600.22, tasso a debito 11,75% + cms 0,5%; tasso per sconfinamento: tasso a debito 12,025% + cms 0,5%;
• lire 250.000.000, a revoca, per anticipo sbf: tasso a debito 8% + cms 0,375%; -lettera di credito del 18/06/2004 (all. nr. 5) con i seguenti affidamenti, a revoca, senza indicazione di tasso e cms: • € 30.000, per apertura di credito regolata in c/c n. 5600.22 • € 36.000, per apertura di credito regolata in c/c n. 7235.23 (estraneo alla presente causa) • € 200.000, per anticipi s.b.f. -raccomandata del 23/01/2019 per trasferimento a sofferenza e CP_4 chiusura del c/c (all. nr. 6) - e del 02/10/2018 e 02/08/2017 ex Parte_1 art. 119 tub (all. nr. 7) ( cfr CTU in atti e fascicoli di parte).
2. - N. 5811.00 -partitari anticipi sbf trimestrali c/c 5811.00 Controparte_5 dal ito del cliente di lire 89.300.400) al 31/03/2017 (saldo a debito del Cliente € 64,64 per competenze).
Dunque, sulla base della documentazione prodotta, l'ausiliare del giudice – sulla scorta di pagina 4 di 24 argomentazioni che appaiono adeguatamente motivate, pienamente condivisibili e scevre da errori – ha operato il ricalcolo richiesto dal quesito formulato dal precedente giudicante.
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Premesso che per i vari rapporti bancari l'attore ha tratteggiato pressochè identiche doglianze, appare opportuno, anche ai fini di una miglior comprensione del percorso decisionale seguito da questa giudicante onoraria, dar conto delle più recenti posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità in tema di l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, di mancata pattuizione di tassi debitori, di l'illegittimo esercizio dello ius variandi e l'addebito sul conto di altre competenze non pattuite;
infine l'usurarietà del tasso di interessi applicato.
1. Quanto alla doglianza concernente l'illegittima applicazione dell'anatocismo, giova rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
È quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 T.U.B., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza. Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Il quadro normativo risulta ulteriormente mutato dall'1.1.2014, per effetto dell'entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano pagina 5 di 24 produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. In seguito, è intervenuto il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, T.U.B. La nuova disposizione recita espressamente che: “Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno […]”. La delibera del C.I.C.R. è stata emanata solo in data 3.8.2016.
Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente. In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del ai sensi dell'art. 120 T.U.B. come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo.
La modifica introdotta con la Legge n. 147/2013 è invero di infelice formulazione e di dubbia interpretazione, sia in relazione alla sua effettiva portata, in quanto da un lato la norma è chiaramente volta ad escludere il fenomeno dell'anatocismo e dall'altro fa riferimento ad "interessi periodicamente capitalizzati" ed a "successive operazioni di capitalizzazione" e, in ogni caso, nulla dice sulle modalità di pagamento degli interessi, sia in relazione alla sua immediata efficacia;
sotto quest'ultimo profilo, parte della giurisprudenza ha sostenuto che la norma medesima, in quanto sufficientemente dettagliata, sarebbe immediatamente applicabile e, di conseguenza, vieterebbe l'anatocismo a partire dall'1.1.2014, data della sua entrata in vigore secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 749 legge cit.
Tuttavia, come evidenziato da altra parte della giurisprudenza, tale interpretazione appare in contrasto rispetto al dato letterale, in particolare col fatto che, per come appena evidenziato, la norma demanda al C.I.C.R. di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria;
essa cioè, dopo avere fissato dei principi generali cui il C.I.C.R. deve attenersi, tra i quali in particolare il divieto di pagina 6 di 24 capitalizzazione degli interessi, delega al C.I.C.R. medesimo il compito di dettare la disciplina di dettaglio e, in questo senso, non ha portata immediatamente precettiva perchè presuppone che il C.I.C.R. abbia proceduto ad emanare la relativa normativa;
ciò si spiega, probabilmente, da un lato per l'elevato tecnicismo della materia, che necessita l'intervento da parte di un organo tecnico, e dall'altro per la necessità di prevedere un periodo transitorio, anche al fine di consentire alle banche di aggiornare la propria modulistica ed il proprio software di calcolo rispetto all'intervenuto mutamento legislativo.
In questa prospettiva, il fatto che il C.I.C.R. non abbia emanato alcuna disposizione sino a quando lo stesso legislatore è ulteriormente intervenuto modificando ancora l'art. 120 T.U.B., induce a ritenere che il testo dell'art. 120 T.U.B. citato supra - contenente il divieto di anatocismo - non sia immediatamente applicabile e, di fatto, non sia mai entrato concretamente in vigore. Ciò non determina alcun vuoto normativo ma, piuttosto, l'ultrattività del principio della capitalizzazione a condizione di reciprocità stabilito dalla delibera C.I.C.R. 9.2.2000.
In senso contrario, infatti, non vale evidenziare che l'abrogazione del precedente art. 120 T.U.B. determinerebbe il venir meno della norma che autorizzava il C.I.C.R. all'emanazione della delibera 9.2.2000, in quanto l'art. 161 comma 5° T.U.B., disposizione introdotta sin dall'approvazione dell'originario testo normativo e rimasta immutata nel corso del tempo, dispone che "Le disposizioni emanate dalle autorita' creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo". Conseguentemente, l'anatocismo non deve essere eliminato nel periodo dall'1.01.2014 all' 1.10.2016 ove sia stato applicato con la medesima periodicità (trimestrale, anziché annuale come previsto dalla delibera del 3.8.2016), perché l'art. 120 T.U.B. di cui alla Legge di Stabilità 2014, non era norma immediatamente esecutiva atteso il rimando, nella disposizione stessa, ad una delibera C.I.C.R. volta a stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi.
Pertanto, sino all'adozione della delibera C.I.C.R. Delibera 3 agosto 2016, che ha previsto, quale termine d'attuazione, il 1° ottobre 2016, il novellato art. 120 T.U.B. non ha dunque avuto efficacia applicativa concreta (cfr. Corte d'Appello di Torino, 20.03.2019, n. 509), con conseguente applicazione di quanto previsto dalla Delibera C.I.C.R. del 2000. Deve, oltretutto precisarsi che la violazione persiste anche per il tratto successivo all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.000 che prevede la regola della pari periodicità alla chiusura, se non sono presenti in atti variazioni delle condizioni contrattuali ex art. 118 T.U.B., né espresse pattuizioni del regime di capitalizzazione, né, infine, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la successiva comunicazione per iscritto al cliente ex art. 7, comma 2 Delib.
CP_6
Venendo al caso di specie tanto relativamente al contratto di c/c nr. 5600.22, quanto al conto partitario n. 5811.00 ( le cui competenze trimestrali venivano girocontate nel c/c ordinario 5 2) non risultano depositate in atti, per il periodo successivo al 30.6.2000, pattuizioni per l'adeguamento alla capitalizzazione trimestrale in reciprocità, né la comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento all'anatocismo.
pagina 7 di 24 Mentre per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016 non è depositata in atti l'espressa autorizzazione del Cliente all'applicazione dell'anatocismo.
Conclusivamente e correttamente il CTU ha provveduto alla disapplicazione dell'anatocismo per l'intero periodo e al ricalcolo in capitalizzazione semplice.
2. Quanto all'accertamento del tasso di interesse passivo il CTU ha accertato che il contratto di c/c nr. 5600.22 del 30/10/1996 prevedeva esclusivamente il tasso passivo in ipotesi di sconfinamenti autorizzati;
Conseguentemente, ed in applicazione dei principi esposti nella parte motiva, sono stati applicati i seguenti tassi:
-fino al 14/03/2001: tassi banca risultanti dagli estratti conto, con disapplicazione dello ius variandi peggiorativo;
-dal 14/03/2001 condizioni previste dalla lettera di credito, con disapplicazione dello ius variandi peggiorativo;
-dal 18/06/2004 (lettera di credito senza indicazione di tasso e cms): tassi banca previsti nella precedente lettera di credito, con disapplicazione dello ius variandi peggiorativo (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10).
Lo ius variandi peggiorativo è stato pertanto disconosciuto.
Alla medesima conclusioni è giunto anche in relazione al conto partitario sbf n. nr. 5811.00 posto che:
- la lettera di credito del 14/03/2001 ( con affidamento di lire 250.000.000, a revoca, per anticipo sbf: prevedeva un tasso a debito 8% + cms 0,375%);
-la lettera di credito del 18/06/2004 ( con affidamento di € 200.000, per anticipi s.b.f., a revoca, risulta priva di indicazione di tasso e cms).
Non essendo depositati in atti contratti di affidamento sino al 14/03/2001; sono stati pertanto applicati i seguenti tassi:
-fino al 14/03/2001: tasso legale -dal 14/03/2001: condizioni previste dalla lettera di credito, senza applicazione dello ius variandi peggiorativo;
-dal 18/06/2004 (lettera di credito senza indicazione di tasso e cms): tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB (nel testo antecedente il d.lgs.141/10).
Lo ius variandi peggiorativo è stato disconosciuto, non essendo stato applicato nel rispetto pagina 8 di 24 della normativa e non essendo valido ai fini delle pattuizioni.
3. Quanto all'usura lamentata dall'attore, in via generale si rammenta che il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia e delle Finanze, aumentato della metà.
Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM).
Le Istruzioni della provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 16303/2018, secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C.M.S.) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la C.M.S. soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C.M.S. media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della C.M.S. rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di pagina 9 di 24 interesse ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stata scorretta la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Il principio consolidatosi in giurisprudenza secondo cui non rileva se il tasso d'interesse ha superato la cd. soglia usuraria nel corso del rapporto si applica, secondo questa giudicante onoraria, anche al contratto di conto corrente quando la misura del tasso di interessi variabile fosse sotto soglia al momento della sottoscrizione, trattandosi pur sempre di un principio di portata generale applicabile a tutti i rapporti contrattuali (cfr. in senso conforme BU Perugia sez. II, 03/08/2021, n.1126; Corte appello, Milano , sez. I , 26/07/2021, n. 2429; BU , AD , sez. II , 07/07/2021 , n. 1369; BU , IA , sez. I , 20/01/2021 , n. 64; BU , EZ , 16/04/2020 , n. 277, tutte su dejure).
E, infatti, “una volta valorizzato l'esclusivo dato normativo dell'art. 644 c.p., non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente la ravvisabilità di profili usurari.
L'unicità del dato normativo, e la sua strutturazione ermeneutica ancorata al solo momento genetico del rapporto, preclude la possibilità di valorizzare l'usura c.d. “sopravvenuta” nei rapporti di conto corrente (salvo che si tratti di usura derivante da modifica delle condizioni originaria, nel quale caso, più che di usura sopravvenuta, si è in presenza di una “nuova” usura originaria).
L'usura si presenta dunque suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie, ed al momento delle stesse” (Trib. EZ cit).
Nel caso che qui occupa il CTU, con motivazione logica, aderente ai su cennati principi, ha accertato l'assenza di usura pattizia sia con riferimento al contratto di c/c nr. 5600.22 del 30/10/1996, sia con riferimento al conto partitario sbf n. nr. 5811.00.
4. Sull'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della Banca.
Sul punto è solo il caso di ricordare che l'istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.
E' importante sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso. pagina 10 di 24 Un problema che si pone è se –al fine di valutare se la modifica sia peggiorativa o migliorativa per il correntista- il raffronto debba essere sempre effettuato con riferimento alle originarie pattuizioni contrattuali ovvero con le condizioni praticate nell'ultima variazione antecedente.
Si ritiene di poter optare per la prima delle due soluzioni.
La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle NUB (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato al piano normativo, per la prima volta con la L. n. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi trasfuso nel T.U.B., e poi con una serie di modifiche successive, la più importante delle quali è stata quella del D.L.
4.7.2006 n. 223 (cosiddetto Decreto Bersani) convertito nella L.
4.8.2006 n. 248.
Il percorso registra, quindi, un progressivo rafforzamento della posizione del cliente rispetto a quella dell'intermediario, con conseguente riequilibrio delle stesse mediante: - obblighi informativi posti a carico dell'intermediario; -facoltà di recesso riconosciuta al cliente che non accetti la modifica unilaterale;
-imposizione di requisiti formali e sostanziali come condizioni di efficacia dello ius variandi.
In applicazione ai cennati principi il CTU, stante l'assenza di idonee pattuizioni sul punto, ha infatti escluso l'applicazione dello ius variandi per quanto concerne le condizioni peggiorative
5. Commissione massimo scoperto ed in generale di ogni onere non contrattualmente pattuito
Si deve esaminare adesso la doglianza concernente la nullità della commissione di massimo scoperto, in particolare per indeterminatezza e difetto di causa. Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Deve subito rilevarsi che, la è espressione dell'autonomia contrattuale delle parti, le quali convengono una remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento;
proprio per questa sua funzione non può essere considerata priva di causa, né illegittima, ove siano rispettati i requisiti della forma scritta, determinatezza e determinabilità, di cui agli art. 117 T.U.B. e art. 1346 c.c. (percentuale, base di calcolo, criteri di calcolo e periodicità di addebito).
In mancanza di tali requisiti, gli addebiti annotati a tale titolo dalla banca nel conto corrente de quo devono ritenersi illegittimi (cfr. ex multis Trib. Milano, Sez. VI, 03.10.2018, n. 9694, Trib. Firenze, Sez. III, 26.11.2018, n. 3202, Trib. Bari, Sez. IV, 07.01.2019, n. 41, Trib. Termini Imerese, 22.01.2019, n. 75, Corte di Appello di Reggio Calabria, Sez. I, 29.01.2019, pagina 11 di 24 n. 74) ed essere espunti in sede di rideterminazione del saldo, stante la nullità parziale della clausola per indeterminatezza del suo oggetto ex artt. 1346 e 1419 c.c..
Orbene con riferimento al contratto di apertura del c/c e la lettera di credito del 14/03/2001, l'ausiliare ha accertato come gli stessi prevedano l'applicazione della cms indicandone la percentuale, senza però che la pattuizione contenga i criteri indicati dal quesito (“criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito)”.
Per i periodi successivi, la non ha stipulato clausole conformi o adeguato le clausole CP_1 sulla c.m.s. alle previsioni protempore vigenti.
Conseguentemente “ La CMS è stata enucleata a causa dell'indeterminatezza.” ( cfr CTU in atti pagg.23).
Anche per il conto partitario sbf n. nr. 5811.00 l'ausiliare è giunto alle medesime conclusioni.
Infatti la lettera di credito del 14/03/2001 prevedeva l'applicazione della cms indicandone la percentuale, senza che la pattuizione contenga i criteri indicati dal quesito (“criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito)”.
Per i periodi successivi, la non ha stipulato clausole conformi o adeguato le clausole CP_1 sulla c.m.s. alle previsioni protempore vigenti.
Conseguentemente la CMS non è stata enucleata perché indeterminata.
Venendo alla ulteriore questione oggetto di osservazioni ad opera della parte attrice per il tramite del proprio CTP quanto alla omessa analisi da parte dell'ausiliare del CTU in ordine agli ulteriori addebiti illegittimi praticati e quindi di ogni ulteriore onere e/o spesa e/o addebito operato dalla convenuta, come tale da intendersi implicito nello stesso quesito peritale, ritiene la giudicante onoraria che il ragionamento seguito dal precedente assegnatario del fascicolo, nel negare l'ulteriore integrazione della disposta CTU, altri non possa essere che quella della insufficiente allegazione di tali “ ulteriori oneri”.
Infatti all'esito dell'esame della parte iniziale della citazione, ed in particolare dalla pag. 5, può serenamente affermarsi che parte attrice non ha specificamente indicato le singole e specifiche “ ulteriori commissioni” per le quali assume di aver pagato importi maggiori di quelli dovuti o non dovuti affatto, con la conseguenza che l'allegazione generica rende già ex se la richiesta di integrazione dell'elaborato peritale meramente esplorativa ed infondata la relativa domanda.
Deve peraltro escludersi che a tali carenze dell'allegazione, riscontrate nell'atto introduttivo e determinante il thema decidendum, possa aver supplito la circostanza che la medesima citazione richiami le consulenze econometriche sui rapporti bancari oggetto del presente giudizio.
Sul punto, deve infatti innanzitutto premettersi che l'onere di specifica allegazione non può essere superato mediante un generico riferimento, nella citazione, ai documenti prodotti dalla parte attrice , atteso che questi ultimi hanno la diversa funzione di strumento di prova pagina 12 di 24 di fatti già acquisiti al giudizio per effetto della loro previa e compiuta allegazione, per cui non possono supplire al difetto delle deduzioni della parte, pena l'inammissibile inversione dell'ordine, logico e cronologico, prima ancora che giuridico, della successione tra cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum.
Ritenuto che, nel caso di specie, la difesa attorea ha fondato la propria domanda di accertamento negativo delle ulteriori commissioni, deducendone l'illegittimità, richiamando genericamente come allegazione i risultati delle due perizie econometriche (doc. 13 e 14), ritiene la giudicante onoraria che non avendo la stessa soddisfatto il relativo onere di specifica allegazione sul punto, alcuna illegittima pretermissione può essere ravvisabile ad opera de CTU, che correttamente si è attenuto al quesito formulato.
6. Sulla eccezione di prescrizione sollevata dall e sulla individuazione del CP_1 dies a quo dal quale computarlo
A tal proposito, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, componendo un precedente contrasto ha affermato il seguente principio di diritto: “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie” (Cass., Sez. Un., n. 15895/2019; ma già Cass., n. 4372/2018, secondo la quale alla banca che ha eccepito nel giudizio di ripetizione dell'indebito promosso dal correntista la prescrizione delle rimesse effettuate sul conto, non incombe l'onere di provarne la natura solutoria, né di allegazione specifica delle stesse.
La distinzione concettuale tra versamenti solutori e ripristinatori impone al giudice di selezionare, anche tramite l'ausilio di consulenza tecnica contabile, le rimesse che assumono concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebito e della prescrizione. Più di recente, v. Cass. n. 7013/2020).
Ciò posto, in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità del contratto o della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (così, Cass., Sez. Un., n. 24418/2010).
pagina 13 di 24 Dunque l'azione di ripetizione (ovvero quella di accertamento, cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza del 27.11.2019: “In tema di azione di accertamento del saldo, con riferimento alla prescrizione dell'azione di ripetizione di pagamenti indebiti, si applica la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini del decorso del termine decennale di prescrizione”, su dejure) soggiace al termine di prescrizione decennale, che decorre dai singoli pagamenti indebiti e cioè dalle singole rimesse solutorie, mentre la rimessa ripristinatoria non è un vero e proprio pagamento in quanto non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista. In altre parole, solo ove – sulla base degli accertamenti contabili – si ravvisi un pagamento (rimessa) avente natura solutoria potrà affermarsi che la prescrizione decennale del diritto alla restituzione decorre (non già dalla chiusura del rapporto, ma) dalla data in cui quel pagamento (rimessa) è stato eseguito.
Nel caso di specie, prima di riportare le conclusioni cui è giunto il C.T.U, va esaminata la questione relativa alla corretta individuazione del dies a quo rilevante ai fini dell'efficacia interruttiva ex art. 2943, comma 4, c.c.
Occorre osservare che l'atto interruttivo della prescrizione, “affinché abbia efficacia, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'intento sostanziale di costituirlo in mora” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24677 del 14/09/2021).
Pertanto, “l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15714 del 14/06/201).
Poiché nella fattispecie, le lettere ex art. 119 TUB inviate dall'attore alla convenuta CP_1
e dalla stessa ricevute in data 5.5.17 e 9.8.17 non contengo alcuna int o richiesta scritta di adempimento di obbligazione di restituzione di somme indebite, ma solo la richiesta di ottenere la documentazione relativa ai conti per cui è lite (e segnatamente copia dei contratti di apertura di conto corrente ed eventuali aperture di credito, degli estratti conto e riassunti scalari trimestrali) le stesse non possono costituire espressione di una costituzione in mora.
Posto che è indubitabile che l'atto di citazione sia atto idoneo ex art. 2934 c.c. a sortire l'effetto interruttivo della prescrizione, ciò che in questa sede occorre ulteriormente confutare è se alla medesima finalità possa e debba essere equiparato la domanda di introduzione del procedimento di media conciliazione obbligatoria.
Ritiene la giudicante onoraria che al quesito sopra formulato debba darsi risposta positiva pagina 14 di 24 costituendo l'attivazione del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 6 D. Lgs 28/2010 (secondo cui “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”) atto interruttivo della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione degli importi illegittimamente addebitati sul conto, pur non essendo annoverato, tra gli atti idonei allo scopo, dall'art. 2943 c.c.
Il termine di prescrizione, dunque, deve farsi maturare dal 19.12.2018 ( data di ricezione della PEC da parte della Banca Convenuta cfr allegato 15 di parte attrice) andando a ritroso per dieci anni sino al 19.12.2018.
L'analisi dei conti correnti oggetto del presente giudizio
Nel caso di specie, chiarito che il primo atto interruttivo del decorso della prescrizione risale al 19.12.2018, l'ausiliare del magistrato, ha posto in luce, come ai fini della verifica della prescrizione, l' analisi ha interessato:
“i trimestri anteriori il decennio antecedente l'interruzione dei termini prescrizionali;
-sulla base della documentazione in atti è stato possibile individuare l'affidamento pro tempore concesso;
-le competenze banca trimestrali addebitate nel periodo precedente il decennio anteriore alla data di interruzione dei termini prescrizionali, risultano parzialmente pagate da rimesse solutorie;
-l'importo delle competenze ante decennio, risulta parzialmente ripetibile e pertanto ricalcolabile;
-l'analisi della prescrizione nel c/c ordinario è comprensiva della verifica del partitario sbf, con separata indicazione delle rispettive competenze;
-sono state analizzate le rimesse del periodo ante decennio, che risultano come suddivise tra competenze pagate da rimesse solutorie e competenze ripetibili;
-la prosecuzione della verifica è stata svolta per le sole competenze non prescritte relativamente al periodo ante decennio, oltre a quelle del periodo rientrante nel decennio:” ( cfr CTU in atti pagg. 37 e ss ).
Quanto al saldo da prendersi come riferimento per il calcolo delle rimesse solutorie, la scrivente, conformemente all'orientamento già manifestato da questo BU (Trib. Siena, 28 novembre 2020, n. 802), ritiene di doversi discostare dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 9141 del 19.5.2020 (e successiva conforme n. 3858/2021) posto che, partendo dal c.d. “saldo ricalcolato” si andrebbe a ricostruire l'andamento del conto non quale è stato ma quale avrebbe dovuto essere, limitando l'operatività della prescrizione non a quanto effettivamente pagato in più - cioè a quanto legittimamente e materialmente ripetibile - ma a quanto avrebbe dovuto essere pagato, sulla base di un ricalcolo che eliderebbe in concreto l'operatività della prescrizione già maturata per la differenza tra il versato e quanto effettivamente dovuto(ex multis cfr. Trib. Torino 31 dicembre 2020).
Assumere quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi, e relativi al periodo precedente, verrebbe a vanificare l'effetto della prescrizione che comporta l'intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in tale periodo.
La possibilità di impugnare la nullità del contratto o di sue singole clausole, facendo valere pagina 15 di 24 l'illegittimità di taluni addebiti, e di portare alla luce un saldo rettificato a credito o entro i limiti del fido, non restituisce al versamento su conto “scoperto” lo “scopo ed effetto di ripristinare la disponibilità”, anziché di ridurre puramente e semplicemente l'esposizione debitoria, poiché la nullità del titolo non toglie che il denaro sia uscito dalla sfera di controllo del cliente (cfr. Trib. Torino, 28 gennaio 2021, n. 408).
Dunque, è chiaro che, utilizzando il cd. saldo contabile, si eluderebbe la funzione dell'eccezione di prescrizione, atteso che se si procedesse alla preventiva depurazione del conto dalle competenze illegittimamente applicate dalla banca, e solo successivamente si procedesse alla verifica del carattere delle singole rimesse, non esisterebbe più alcuna pretesa illegittima a monte e quindi non opererebbe mai la prescrizione (cfr. tra le molte Trib. AD, 24.2.2021 n. 318; v. anche recente sent. del Trib. Torino, n. 3821/2022: “le operazioni contabili richieste da Cass. 9141/20 paiono essere le seguenti: 1) declaratoria di nullità delle clausole contra legem;
2) conseguente depurazione del saldo dalle somme indebitamente annotate;
3) raffronto tra saldo rettificato e affidamento, al fine di rilevare un eventuale superamento dei limiti del fido;
4) identificazione dei pagamenti (rimesse solutorie) che, se e in quanto indebiti, sono ripetibili con il limite della prescrizione decennale. La schematizzazione evidenzia una contraddizione logica nella motivazione, consistente nel fatto che la rimessa solutoria (4), calcolata sul saldo rettificato (3), non può mai pagare le competenze indebitamente annotate, che sono state stralciate dal saldo (2) senza essere nuovamente addebitate, ma andrà soltanto a pagare capitale interessi e spese che, nondimeno, proprio perché “legittimi” non possono dare luogo a ripetizione alcuna ai sensi dell'art. 2033 c.c.. In secondo luogo, poiché l'ordine logico delle operazioni prevede anzitutto lo stralcio dal saldo delle competenze indebitamente annotate (2) perché conseguenti a un titolo nullo o assente (1) e solo in seguito l'identificazione dei pagamenti prescrittibili (4), la motivazione appare altresì in contraddizione con l'art. 1422 c.c., secondo il quale è la prescrizione dell'azione di indebito a costituire un limite all'azione di accertamento della nullità, e non viceversa”).
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni questa giudicante onoraria ritiene che la ipotesi da prendersi in considerazione sia quella indicata come ipotesi 3 e meglio descritta nella integrazione alla CTU econometrica depositata in data 27 maggio 2024.
Le competenze ante decennio, risultano come di seguito indicato dall'ausiliare del CP_1 magistrato suddivise tra competenze pagate da rimesse solutorie e competenze ripetibili:
Le sole competenze non prescritte relativamente al periodo ante decennio, oltre a quelle del periodo rientrante nel decennio sono quelle individuabili nella colonna B3.
pagina 16 di 24 Relativamente al conto partitario sbf n.5811.00 La verifica della prescrizione è stata svolta nel c/c ordinario, in cui venivano trimestralmente girate le competenze del partitario sbf;
la distinzione tra competenze ante decennio e nel decennio è quella indicata dal CTU nella colonna 3 di seguito riportata
Le competenze Banca ante decennio, risultano come di seguito indicato al punto A3 suddivise tra competenze pagate da rimesse solutorie e competenze ripetibili:
Le sole competenze non prescritte relativamente al periodo ante decennio, oltre a quelle del periodo rientrante nel decennio sono quindi quelle indicate nella seguente tabella al punto A3
pagina 17 di 24 Conclusivamente i saldi dei conti correnti oggetto del presente giudizio alla data della chiusura sono quelli indicati nell'ultima colonna indicante la prescrizione al 12.9.2018 di seguito riportati nelle successiva tabella:
Pertanto alla data di chiusura dei rapporti di conto corrente in oggetto i saldi debbono essere così ricalcolati:
- Conto corrente ordinario n. 5066.22 saldo a favore del correntista pari a + € 29.650,56
- Conto partitario sbf n. 5811.00 saldo a favore del correntista pari a + 11.849,15.
La somma complessiva cui la banca va condannata all'esito del parziale accoglimento della promossa azione di ripetizione dell'indebito è pari quindi ad € 41.499,71.
Su detti importi competono gli interessi al tasso legale vigente per tempo dalla data di notifica della citazione al soddisfo, dovendosi, in difetto di contrarie allegazioni, presumere la buona fede della banca all'atto delle singole annotazioni in conto, poi stornate dal C.T.U. in sede di ricalcolo.
Ed invero, per costante giurisprudenza, in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'”accipiens”, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "solvens", che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della pagina 18 di 24 somma non dovuta, quale consapevolezza dell'insussistenza di un suo diritto a conseguirla (cfr. ex multis, Cass. n. 23543/16)
Sulla Richiesta di cancellazione della segnalazione a sofferenza dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia a carico dell'Attore ( ndr segnalazione di passaggio a Sofferenza)
Ritiene questa giudicante onoraria che sia infondata la domanda definita dall'attore consequenziale quanto alla dedotta illegittimità della segnalazione in CR.
Appare innanzitutto opportuno premettere alcuni brevi cenni sulla natura e sulla funzione della Centrale dei Rischi.
In proposito si deve evidenziare che La Centrale dei Rischi è stata istituita con la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 16 maggio 1962, adottata su proposta dell'Organo di Vigilanza, al fine di creare un sistema di centralizzazione dei rischi e consentire alle Banche di gestire razionalmente il cumulo degli affidamenti concessi da una pluralità di intermediari a un medesimo soggetto (pluriaffidamento). Successivamente il CICR, con delibera del 29 marzo 1994 (GU n. 91 del 20.4.1994), assunta ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b), e 107, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), è intervenuto per disciplinare nuovamente la materia dettando i principi fondamentali a cui il sistema di centralizzazione dei rischi deve attenersi.
Dall'esame di tale normativa emerge chiaramente che la Centrale Rischi è stata costituita allo scopo di raccogliere le informazioni provenienti dalle banche su profili di anomalia dei rapporti con determinati clienti, e di consentire agli stessi istituti di credito di valutare la solvibilità di coloro che aspirano a godere di concessioni di credito, e, in definitiva, di tutelare il complesso dei risparmiatori;
attraverso tale strumento, infatti, la fornisce alle singole banche le informazioni necessarie per il contenimento dei rischi derivanti dalla prassi dei “fidi multipli”, ossia dal cumulo di affidamenti concessi da una pluralità di intermediari in capo ad un medesimo soggetto.
La funzione della Centrale dei Rischi è dunque quella di accentrare le informazioni sugli affidamenti concessi da ciascun istituto di credito ai propri clienti, al fine di controllare la gestione del rischio creditizio, e di accrescere in tal modo la stabilità del sistema bancario nel suo complesso, così tutelando un interesse pubblico.
In tale disciplina viene infatti posto in primo piano l'obiettivo di “fornire agli intermediari partecipanti un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela e, in generale, per l'analisi e la gestione del rischio di credito” (cfr. capitolo I, sezione I, § 2), obiettivo strettamente correlato al compito della Centrale di censire “informazioni di carattere individuale concernenti i rapporti di credito e di garanzia che il sistema creditizio intrattiene con la propria clientela” (cfr. capitolo II, sezione I, § 1). Ed è proprio l'esistenza di questo interesse pubblico che giustifica il sacrificio del diritto del soggetto segnalato all'immagine ed alla reputazione. pagina 19 di 24 Da questo complessivo sistema deriva che la banca, o comunque l'intermediario finanziario, deve valutare molto attentamente la situazione del correntista, ai fini della eventuale segnalazione presso la Centrale dei Rischi istituita presso la , e quindi non deve procedere a siffatta segnalazione, in assenza dei presupposti e delle condizioni necessarie perché tale segnalazione sia operata.
Ciò detto, deve verificarsi la sussistenza del presupposto sostanziale per la segnalazione, costituito dalla “insolvenza”.
In questa prospettiva, tenuto conto di quanto precede, si deve anzitutto rilevare che la natura della responsabilità della banca per erronea segnalazione è qualificabile come responsabilità contrattuale, derivante dagli obblighi di correttezza e di diligenza gravanti sull'istituto bancario ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., se la segnalazione è avvenuta nell'ambito di un rapporto negoziale tra le parti o, altrimenti, quale responsabilità extracontrattuale, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. che ai sensi dell'art. 9 legge 675/1996 in tema di tutela della riservatezza dei dati personali.
Scendendo quindi a valutare la correttezza dell'operato della per quanto CP_4 interessa in questa sede, il testo delle istruzioni della (cfr. capitolo II, sezione 2, §. 1.5) stabilisce che “nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti.
Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.
L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore”; nel medesimo paragrafo è poi aggiunto: “La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando viene a cessare lo stato d'insolvenza o la situazione ad esso equiparabile. Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse”.
L'interpretazione della normativa sopra richiamata, e in particolare del concetto di
“insolvenza” e di “situazione ad essa equiparabile”, ha dato luogo ad un ampio dibattito in dottrina ed in giurisprudenza.
In proposito, non può essere accolta la tesi secondo la quale qualsiasi mero inadempimento dovrebbe essere considerato come sinonimo di “insolvenza” o comunque di una
“situazione ad essa equiparabile”, in quanto un'interpretazione di tal genere si porrebbe in evidente contrasto col dato normativo supra richiamato.
D'altro canto, tuttavia, non può essere accolto neanche il diverso orientamento, secondo il pagina 20 di 24 quale solo uno stato di insolvenza del soggetto segnalato ex art. 5 L.Fall., e dunque solo la cronica incapacità di far fronte alle obbligazioni con mezzi normali di pagamento, legittimerebbe la segnalazione del nominativo del debitore quale credito a sofferenza. In effetti, l'ordinamento giuridico contempla l'insolvenza in una molteplicità di contesti profondamente diversi tra loro, e l'insolvenza assume in ciascuno di questi contesti uno specifico significato in relazione alle particolari finalità che di volta in volta si intendono perseguire e tutelare.
Così, mentre la legge fallimentare tende a fronteggiare lo stato di crisi in cui versa l'impresa attraverso la liquidazione dell'impresa medesima e pertanto è ragionevole ritenere che in quell'ambito la nozione di insolvenza presupponga una cronica incapacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni, viceversa la normativa sulla Centrale Rischi ha la diversa finalità di tutelare il mercato del credito: ed allora se la nozione di insolvenza in questa sede coincidesse con quella fallimentare, se cioè il debitore potesse essere legittimamente segnalato soltanto in caso di decozione, sarebbe frustrata l'utilità del servizio di centralizzazione dei rischi, poiché gli altri intermediari, in particolare quelli che hanno già concesso affidamenti al soggetto segnalato, si troverebbero nell'impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione, ormai pregiudicata in maniera irreversibile dal prossimo fallimento del debitore (in questo senso, cfr. altresì Cassazione civile, sez. III, 16 dicembre 2014, n. 26361).
Dunque, per accertare il significato dell'espressione “insolvenza” in quest'ambito si deve tenere presente che le istruzioni diramate dalla stabiliscono che l'apposizione a sofferenza: non può essere conseguenza automatica di un mero ritardo nel pagamento del debito (capitolo II, sezione II, § 1.5); prescinde dall'esistenza di garanzie che assistano il credito (capitolo II, sezione II, § 1.5); non implica una previsione di perdita, ossia di irrecuperabilità del credito ed anzi, ove la previsione di irrecuperabilità divenisse attuale (rispetto al credito nella sua interezza, ovvero ad una parte soltanto di essa), il credito, già segnalato a sofferenza, dovrebbe essere in tutto o in parte spostato nella categoria dei “crediti passati a perdita” (capitolo II, sezione 2, § 5.5); non è più dovuta quando venga a cessare lo stato di difficoltà economico-finanziaria del cliente, oppure quando il credito venga ceduto a terzi o venga rimborsato dal debitore o da terzi (capitolo II, sezione I, § 8).
Ed allora, dal complessivo esame di queste disposizioni si deduce che il presupposto minimo per la segnalazione a sofferenza di un credito è costituito da uno stato oggettivo di difficoltà economico-finanziaria del cliente, che si presenti - ad un giudizio prognostico della banca - tale da rendere serio, concreto ed attuale il pericolo di una irrecuperabilità della prestazione dovuta (cfr. Cassazione civile, sez. I, 29 gennaio 2015, n. 1725, secondo cui si ha “insolvenza” quando il debitore versa in condizioni che, pur non potendo qualificarsi di totale incapacità economica, denotano una sensibile difficoltà nella gestione e nel controllo dell'equilibrio economico-finanziario del soggetto e fanno temere la possibilità, anche non immediata, di un futuro dissesto).
Recentemente la S.C. ha stabilito che “per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l'inadempimento d'una obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all'esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi frapposte all'adempimento dei pagina 21 di 24 propri obblighi si siano rivelate infondate;
è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l'adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede. L'onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi” (Cass. 3130/21).
Alla luce di ciò, appare evidente che al fine di comprendere la legittimità o meno della segnalazione effettuata dalla banca opposta, sarebbe stata necessaria l'allegazione della segnalazione al fine di poter verificare le modalità ed i contenuti della segnalazione stessa.
Ma parte attrice non ha allegato alcunchè.
Né l'illegittimità della segnalazione – come contrariamente sostenuto può evincersi dalle comunicazioni della banca relativa al passaggio a contenzioso delle posizioni oggetto delle lettere (cfr. doc. n. 16 e 17) né tanto meno dagli esiti postumi del presente giudizio.
Ciò che infatti continua a non essere dimostrato, in assenza di allegazione della segnalazione, è la tipologia di operazione segnalata.
Alla luce di quanto sopra esposto la domanda va reietta.
Sulla mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione obbligatoria
Al proposito si rileva che non vi è alcuna prova che la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria da parte della banca convenuta non fosse sorretta da alcun giustificato motivo ed in ipotesi che avrebbe comportato un diverso esito del processo, o avrebbe consentito alla parte attrice di non proseguire in un'azione che l'ha vista parzialmente vittoriosa.
In disparte il fatto che gli elementi di complessità tecnico giuridica posti alla base della mancata partecipazione sono insiti proprio nelle stesse domande attoree poste a fondamento del presente giudizio, tant'è che è stata disposta CTU econometria ( non foss'altro per il contrasto ancora in essere nella stessa giurisprudenza di merito quanto al saldo banca ovvero ancora al saldo ricalcolato) la parte attrice non ha allegato alcun elemento specifico per ritenere provata una violazione dell'obbligo di lealtà rilevante ai sensi dell'art. 88 c.p.c. come richiamato dall'art. 92 c.p.c., che non può neanche desumersi dalla semplice mancata partecipazione alla mediazione, per la quale il legislatore prevede una disciplina specifica, secondo la quale, se è vero che il D.Lgs. n. 28 del 2010 art. 8, comma 4- bis dispone che “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio”, si tratta pur sempre di un potere discrezionale del giudice e non certo di un suo obbligo.
Inoltre, se la mancata partecipazione alla mediazione può costituire un elemento da valutare ai sensi dell'art. 116 c.p.c,, tale disposizione si colloca sul piano della valutazione della fondatezza della domanda proposta, e non sul diverso piano della disciplina delle spese, il cui principio cardine è comunque quello della soccombenza.
Conseguentemente non vi sono elementi allo stato a che la scrivente ritenga la mancata pagina 22 di 24 partecipazione al procedimento di mediazione ad opera della banca una violazione del dovere di lealtà processuale.
Sul governo delle spese processuali
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda attorea e della conseguente parziale reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate per 1/3; per l'effetto deve essere condannata a rimborsare alla parte attrice le CP_4 spese per 2/3 ch ate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M 147/22.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata, per come liquidate con separato decreto, nei rapporti interni, devono essere poste a carico di in quanto CP_4
l'espletamento della consulenza medesima è stato reso necessar ccertate e dalla conseguente esigenza di ricalcolare il saldo dare-avere tra le parti.
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II, 12 novembre 2015, n. 23133).
PQM
Il BU, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE parzialmente, per quanto in motivazione, la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara che il saldo dei conti correnti intestati all'attore è il seguente:
- quanto al Conto corrente ordinario n. 5066.22 il saldo è a favore del correntista pari a + € 29.650,56;
- Quanto al Conto partitario sbf n. 5811.00 il saldo è a favore del correntista pari a + 11.849,15.
DA per le causali di cui in Controparte_1 narrativa al pag somma di €41.499,71 oltre interessi al tasso legale dal dì della domanda sino al saldo.
RIGETTA la domanda di accertamento della violazione dei canoni di diligenza e buona fede e quella di accertamento dell'illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca di Italia;
RIGETTA la domanda di accertamento di ingiustificata mancata adesione della convenuta al tentativo di mediazione;
pagina 23 di 24 DICHIARA compensate per 1/3 le spese di lite e, per l'effetto, DA
[...]
rimborsare alla parte attrice i 2/3 dell Controparte_1
per - l'intero - in € 518,00 per spese ed € 10.860,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata, per come liquidate con separato decreto, nei rapporti interni, a carico di Controparte_1
Siena, 9 giugno 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il BU, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1961/2022 promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1 moni duale (P. IVA ) con sede in P.IVA_1
Castelmarte (Co), via delle Marcite n. 4, rappresentato e difeso cura unita al presente atto, dall'avv. Luca Fontana (C.F. ), con Studio in Cantù C.F._2
(Co), via Giulio Carcano n. 14, il quale elegge domicilio digitale, ai sensi dell'art. 16-sexies, D.L. 179/2012, alla PEC a cui dichiara di voler ricevere Email_1 comunicazioni e notificaz P.IVA_2
ATTORE/I contro con sede in Piazza Salimbeni Controparte_1 CP_1
iscritta nel R delle Imprese di CP_2
al , stesso numero di codice fiscale - banca iscritta all'Albo delle CP_1 P.IVA_3
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, codice banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6, in persona in persona del dott. nella qualità di Deliberante con funzione "Credito Problematico" della CP_3 con livello di procura E5 a quanto in appresso Controparte_1 legittimata giusta procura del 15/06/2021 ai rogiti del Dott. Notaio in Persona_1 CP_1
(rep. n. 40.124 – racc. n. 20.466), domiciliata in via n. 4, pre CP_1 studio dell'Avv. Marco Bianchini che la rappres difende giusta procura in atti e che dichiara voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti - Email_2
- – fax 0577208352 Email_3
CONVENUTO/I
pagina 1 di 24 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta rese alla udienza cartolare del 14.2.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Sig. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
aver intrattenuto con la st
[...]
1996 e fino al 9.1.2019, e significativamente il conto corrente ordinario affidato 5600.22 fino a tutto il 20.11.2017, poi successivamente rubricato al n. 631039.47, il conto partitario anticipi sbf recante n. 5811.00 con collegato conto partitario presentazioni sbf recante n. 5305.50.
Rimasta priva di riscontro la richiesta ex art. 119 TUB effettuata con lettere raccomandate in data 3.5.2017 e 2.8.2017, e relativa tanto alla documentazione contrattuale dei conti di cui sopra quanto ai relativi estratti conti, l'odierna parte attrice otteneva dal BU di Como l'emissione del decreto ingiuntivo n. 340/18 ing. – 131/18 R.G. avente ad oggetto l'intimazione a di consegna della documentazione di cui sopra. CP_4
Documentazione che solo in data 7.3.2018 veniva consegnata ( cfr docc. da 5 a 12 fascicolo attoreo pagg. 2 e 3 della citazione).
All'esito della stessa, con specifica allegazione di consulenza econometrica di parte, l'odierno attore deducendo l'applicazione di interessi anatocistici, l'applicazione di oneri e commissioni illegittimi, nonché ancora di interessi usurai o comunque ultralegali concludeva affinchè il BU di Siena Adito, volesse “Nel merito ed in via principale: 1) Previa ogni statuizione sulla nullità e/o invalidità e/o inesistenza delle clausole di cui al contratto di conto corrente ordinario n. 5600.22 (e successiva modifica di numerazione), ai contratti di apertura di conto corrente e di apertura di credito riferiti al medesimo rapporto di conto corrente e al conto anticipi sbf n. 5800.11, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiararea) l'illegittima applicazione, da parte di della capitalizzazione trimestrale degli Controparte_1 interessi passivi e dei tas el corso del rapporto di conto corrente ordinario n. 5600.22, anche per effetto della capitalizzazione degli interessi passivi ed oneri rivenienti dal conto anticipi sbf n. 5800.11; b) l'illegittima applicazione, da parte di Controparte_1
nel corso del rapporto di conto corrente ordinario n. 5600.22 e
[...] commissione di massimo scoperto, in quanto non validamente pattuita e/o, comunque, indeterminata ed illegittima ex art. 1346 c.c. e 1418, comma 2, c.c.; nonché delle ulteriori commissioni di cui in atti, perché non validamente pattuite;
c) l'illegittima applicazione, da parte di Controparte_1
di interessi ultralegali in violazione dell'art. 117 TUB, per le moti
[...] rto di conto corrente ordinario n. 5600.22 e del conto anticipi sbf n. 5800.11; d) la nullità delle variazioni non concordate avvenute in costanza del rapporto di conto corrente ordinario n. 5600.22 e del conto anticipi n. 5800.11; e) l'illegittima applicazione, da parte di Controparte_1 nel corso del rapporto di conto corrente ordinario n. 5600.22 e del c usurari in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 644 c.p., con applicazione di tassi di interesse superiori al c.d. “tasso soglia”, a titolo di usura oggettiva, e/o tassi di interesse integranti usura soggettiva;
2) rideterminare/rettificare il saldo effettivo del rapporto bancario di conto corrente n. 5600.22 e del conto pagina 2 di 24 anticipi sbf n. 5800.11 ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale) con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto e delle ulteriori commissioni di cui in atti, con declaratoria di inefficacia degli effetti delle variazioni nulle;
3) condannare la convenuta Controparte_1 alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate all'Attor
[...] Parte_1 ivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
4) ordinare la ca tutte le segnalazioni “a sofferenza” illegittimamente effettuate dalla convenuta Controparte_1 nella Centrale Rischi della Banca d'Italia a carico del sig. . In ogni caso: Col favore
[...] Parte_1 pese e degli emolumenti di causa. In via istruttoria: Ammett tecnica d'ufficio contabile al fine di confermare le risultanze peritali fonte di prova e fondamento della pretesa creditoria dell'Attore verso la convenuta in relazione ad entrambi i rapporti contrattuali per cui Controparte_1
è causa. Con riserva di ogni altra produzione, deduzione ed istanza, nei termini di legge previsti ex art. 183, 6° comma, c.p.c., “.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito la prescrizione della pretesa CP_4 restitutoria attorea, avent restituzione delle somme versate sui conti con funzione solutoria, nonché l'omessa prova e infondatezza delle avverse doglianze.
Concludeva quindi “ Affinché l'Ecc.mo BU adito, per le motivazioni tutte sopra esposte, “accolte le eccezioni preliminari tutte espletate, voglia rigettare le domande formulate ex parte adversa, comprese quelle richieste in via istruttoria, perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa”. Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, anche in relazione alle difese assunte dalla controparte, di richiedere interrogatorio formale, CTU, di indicare testi anche in controprova, di formulare prove per testi, di opporsi alle richieste istruttorie di parte attrice e quant'altro, nei termini che saranno concessi.”
Concessi termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante la sola consulenza econometrica di ufficio, il cui quesito in punto di dies a quo dal quale computare il decorso del termine prescrizionale ante decennio veniva integrato con una terza ipotesi che ne prevedeva il computo a far data dalla domanda di media conciliazione obbligatoria.
All'esito, già fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, il processo veniva assegnato alla scrivente come da variazione tabellare 18/24 e nuovamente calendarizzato per la diversa udienza cartolare del 14.2.25.
Sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta, la stessa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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La domanda è procedibile avendo assolto la parte attrice il relativo incombente mediante introduzione avanti all'organismo di conciliazione competente per territorio del procedimento previsto dagli artt.4 comma 1 e 5 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.l. 69/2013 ( cfr verbale udienza del 13.12.2023).
Sempre in via preliminare deve anche osservarsi che la domanda di ripetizione di indebito formulata dall'attore deve considerarsi ammissibile posto che è incontestato (art. 115 c.p.c.) pagina 3 di 24 che i rapporti contrattuali su cui essa si fonda sono stati chiusi ed estinti prima dell'introduzione del presente giudizio.
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Nel merito, la domanda formulata è parzialmente fondata e merita, pertanto, accoglimento, nei limiti che di seguito si espongono.
In punto di onere della prova, va rammentato che nei giudizi promossi dal “cliente” – correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. n. 11294/2020). Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
****
Ciò chiarito, si dà conto che nel corso del giudizio sono stati depositati:
1.- C/C ORDINARIO N. 5600.22 -contratto di c/c nr. 5600.22 del 30/10/1996, a firma del cliente, composto di 4 pagine (all. nr. 3); -estratti conto trimestrali c/c 5600.22 dal
01/10/2000 (saldo iniziale a debito del cliente di € 35.744.776) al 31/10/2017 (saldo €
2.720,20 a debito del cliente); -lettera di credito del 14/03/2001 (all. nr. 4) con i seguenti affidamenti: • lire 40.000.000, a revoca, per apertura di credito in c/c n. 5600.22, tasso a debito 11,75% + cms 0,5%; tasso per sconfinamento: tasso a debito 12,025% + cms 0,5%;
• lire 250.000.000, a revoca, per anticipo sbf: tasso a debito 8% + cms 0,375%; -lettera di credito del 18/06/2004 (all. nr. 5) con i seguenti affidamenti, a revoca, senza indicazione di tasso e cms: • € 30.000, per apertura di credito regolata in c/c n. 5600.22 • € 36.000, per apertura di credito regolata in c/c n. 7235.23 (estraneo alla presente causa) • € 200.000, per anticipi s.b.f. -raccomandata del 23/01/2019 per trasferimento a sofferenza e CP_4 chiusura del c/c (all. nr. 6) - e del 02/10/2018 e 02/08/2017 ex Parte_1 art. 119 tub (all. nr. 7) ( cfr CTU in atti e fascicoli di parte).
2. - N. 5811.00 -partitari anticipi sbf trimestrali c/c 5811.00 Controparte_5 dal ito del cliente di lire 89.300.400) al 31/03/2017 (saldo a debito del Cliente € 64,64 per competenze).
Dunque, sulla base della documentazione prodotta, l'ausiliare del giudice – sulla scorta di pagina 4 di 24 argomentazioni che appaiono adeguatamente motivate, pienamente condivisibili e scevre da errori – ha operato il ricalcolo richiesto dal quesito formulato dal precedente giudicante.
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Premesso che per i vari rapporti bancari l'attore ha tratteggiato pressochè identiche doglianze, appare opportuno, anche ai fini di una miglior comprensione del percorso decisionale seguito da questa giudicante onoraria, dar conto delle più recenti posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità in tema di l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, di mancata pattuizione di tassi debitori, di l'illegittimo esercizio dello ius variandi e l'addebito sul conto di altre competenze non pattuite;
infine l'usurarietà del tasso di interessi applicato.
1. Quanto alla doglianza concernente l'illegittima applicazione dell'anatocismo, giova rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
È quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 T.U.B., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza. Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Il quadro normativo risulta ulteriormente mutato dall'1.1.2014, per effetto dell'entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano pagina 5 di 24 produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. In seguito, è intervenuto il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, T.U.B. La nuova disposizione recita espressamente che: “Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno […]”. La delibera del C.I.C.R. è stata emanata solo in data 3.8.2016.
Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente. In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del ai sensi dell'art. 120 T.U.B. come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo.
La modifica introdotta con la Legge n. 147/2013 è invero di infelice formulazione e di dubbia interpretazione, sia in relazione alla sua effettiva portata, in quanto da un lato la norma è chiaramente volta ad escludere il fenomeno dell'anatocismo e dall'altro fa riferimento ad "interessi periodicamente capitalizzati" ed a "successive operazioni di capitalizzazione" e, in ogni caso, nulla dice sulle modalità di pagamento degli interessi, sia in relazione alla sua immediata efficacia;
sotto quest'ultimo profilo, parte della giurisprudenza ha sostenuto che la norma medesima, in quanto sufficientemente dettagliata, sarebbe immediatamente applicabile e, di conseguenza, vieterebbe l'anatocismo a partire dall'1.1.2014, data della sua entrata in vigore secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 749 legge cit.
Tuttavia, come evidenziato da altra parte della giurisprudenza, tale interpretazione appare in contrasto rispetto al dato letterale, in particolare col fatto che, per come appena evidenziato, la norma demanda al C.I.C.R. di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria;
essa cioè, dopo avere fissato dei principi generali cui il C.I.C.R. deve attenersi, tra i quali in particolare il divieto di pagina 6 di 24 capitalizzazione degli interessi, delega al C.I.C.R. medesimo il compito di dettare la disciplina di dettaglio e, in questo senso, non ha portata immediatamente precettiva perchè presuppone che il C.I.C.R. abbia proceduto ad emanare la relativa normativa;
ciò si spiega, probabilmente, da un lato per l'elevato tecnicismo della materia, che necessita l'intervento da parte di un organo tecnico, e dall'altro per la necessità di prevedere un periodo transitorio, anche al fine di consentire alle banche di aggiornare la propria modulistica ed il proprio software di calcolo rispetto all'intervenuto mutamento legislativo.
In questa prospettiva, il fatto che il C.I.C.R. non abbia emanato alcuna disposizione sino a quando lo stesso legislatore è ulteriormente intervenuto modificando ancora l'art. 120 T.U.B., induce a ritenere che il testo dell'art. 120 T.U.B. citato supra - contenente il divieto di anatocismo - non sia immediatamente applicabile e, di fatto, non sia mai entrato concretamente in vigore. Ciò non determina alcun vuoto normativo ma, piuttosto, l'ultrattività del principio della capitalizzazione a condizione di reciprocità stabilito dalla delibera C.I.C.R. 9.2.2000.
In senso contrario, infatti, non vale evidenziare che l'abrogazione del precedente art. 120 T.U.B. determinerebbe il venir meno della norma che autorizzava il C.I.C.R. all'emanazione della delibera 9.2.2000, in quanto l'art. 161 comma 5° T.U.B., disposizione introdotta sin dall'approvazione dell'originario testo normativo e rimasta immutata nel corso del tempo, dispone che "Le disposizioni emanate dalle autorita' creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo". Conseguentemente, l'anatocismo non deve essere eliminato nel periodo dall'1.01.2014 all' 1.10.2016 ove sia stato applicato con la medesima periodicità (trimestrale, anziché annuale come previsto dalla delibera del 3.8.2016), perché l'art. 120 T.U.B. di cui alla Legge di Stabilità 2014, non era norma immediatamente esecutiva atteso il rimando, nella disposizione stessa, ad una delibera C.I.C.R. volta a stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi.
Pertanto, sino all'adozione della delibera C.I.C.R. Delibera 3 agosto 2016, che ha previsto, quale termine d'attuazione, il 1° ottobre 2016, il novellato art. 120 T.U.B. non ha dunque avuto efficacia applicativa concreta (cfr. Corte d'Appello di Torino, 20.03.2019, n. 509), con conseguente applicazione di quanto previsto dalla Delibera C.I.C.R. del 2000. Deve, oltretutto precisarsi che la violazione persiste anche per il tratto successivo all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.000 che prevede la regola della pari periodicità alla chiusura, se non sono presenti in atti variazioni delle condizioni contrattuali ex art. 118 T.U.B., né espresse pattuizioni del regime di capitalizzazione, né, infine, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la successiva comunicazione per iscritto al cliente ex art. 7, comma 2 Delib.
CP_6
Venendo al caso di specie tanto relativamente al contratto di c/c nr. 5600.22, quanto al conto partitario n. 5811.00 ( le cui competenze trimestrali venivano girocontate nel c/c ordinario 5 2) non risultano depositate in atti, per il periodo successivo al 30.6.2000, pattuizioni per l'adeguamento alla capitalizzazione trimestrale in reciprocità, né la comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento all'anatocismo.
pagina 7 di 24 Mentre per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016 non è depositata in atti l'espressa autorizzazione del Cliente all'applicazione dell'anatocismo.
Conclusivamente e correttamente il CTU ha provveduto alla disapplicazione dell'anatocismo per l'intero periodo e al ricalcolo in capitalizzazione semplice.
2. Quanto all'accertamento del tasso di interesse passivo il CTU ha accertato che il contratto di c/c nr. 5600.22 del 30/10/1996 prevedeva esclusivamente il tasso passivo in ipotesi di sconfinamenti autorizzati;
Conseguentemente, ed in applicazione dei principi esposti nella parte motiva, sono stati applicati i seguenti tassi:
-fino al 14/03/2001: tassi banca risultanti dagli estratti conto, con disapplicazione dello ius variandi peggiorativo;
-dal 14/03/2001 condizioni previste dalla lettera di credito, con disapplicazione dello ius variandi peggiorativo;
-dal 18/06/2004 (lettera di credito senza indicazione di tasso e cms): tassi banca previsti nella precedente lettera di credito, con disapplicazione dello ius variandi peggiorativo (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10).
Lo ius variandi peggiorativo è stato pertanto disconosciuto.
Alla medesima conclusioni è giunto anche in relazione al conto partitario sbf n. nr. 5811.00 posto che:
- la lettera di credito del 14/03/2001 ( con affidamento di lire 250.000.000, a revoca, per anticipo sbf: prevedeva un tasso a debito 8% + cms 0,375%);
-la lettera di credito del 18/06/2004 ( con affidamento di € 200.000, per anticipi s.b.f., a revoca, risulta priva di indicazione di tasso e cms).
Non essendo depositati in atti contratti di affidamento sino al 14/03/2001; sono stati pertanto applicati i seguenti tassi:
-fino al 14/03/2001: tasso legale -dal 14/03/2001: condizioni previste dalla lettera di credito, senza applicazione dello ius variandi peggiorativo;
-dal 18/06/2004 (lettera di credito senza indicazione di tasso e cms): tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB (nel testo antecedente il d.lgs.141/10).
Lo ius variandi peggiorativo è stato disconosciuto, non essendo stato applicato nel rispetto pagina 8 di 24 della normativa e non essendo valido ai fini delle pattuizioni.
3. Quanto all'usura lamentata dall'attore, in via generale si rammenta che il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia e delle Finanze, aumentato della metà.
Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM).
Le Istruzioni della provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 16303/2018, secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C.M.S.) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la C.M.S. soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C.M.S. media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della C.M.S. rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di pagina 9 di 24 interesse ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stata scorretta la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Il principio consolidatosi in giurisprudenza secondo cui non rileva se il tasso d'interesse ha superato la cd. soglia usuraria nel corso del rapporto si applica, secondo questa giudicante onoraria, anche al contratto di conto corrente quando la misura del tasso di interessi variabile fosse sotto soglia al momento della sottoscrizione, trattandosi pur sempre di un principio di portata generale applicabile a tutti i rapporti contrattuali (cfr. in senso conforme BU Perugia sez. II, 03/08/2021, n.1126; Corte appello, Milano , sez. I , 26/07/2021, n. 2429; BU , AD , sez. II , 07/07/2021 , n. 1369; BU , IA , sez. I , 20/01/2021 , n. 64; BU , EZ , 16/04/2020 , n. 277, tutte su dejure).
E, infatti, “una volta valorizzato l'esclusivo dato normativo dell'art. 644 c.p., non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente la ravvisabilità di profili usurari.
L'unicità del dato normativo, e la sua strutturazione ermeneutica ancorata al solo momento genetico del rapporto, preclude la possibilità di valorizzare l'usura c.d. “sopravvenuta” nei rapporti di conto corrente (salvo che si tratti di usura derivante da modifica delle condizioni originaria, nel quale caso, più che di usura sopravvenuta, si è in presenza di una “nuova” usura originaria).
L'usura si presenta dunque suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie, ed al momento delle stesse” (Trib. EZ cit).
Nel caso che qui occupa il CTU, con motivazione logica, aderente ai su cennati principi, ha accertato l'assenza di usura pattizia sia con riferimento al contratto di c/c nr. 5600.22 del 30/10/1996, sia con riferimento al conto partitario sbf n. nr. 5811.00.
4. Sull'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della Banca.
Sul punto è solo il caso di ricordare che l'istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.
E' importante sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso. pagina 10 di 24 Un problema che si pone è se –al fine di valutare se la modifica sia peggiorativa o migliorativa per il correntista- il raffronto debba essere sempre effettuato con riferimento alle originarie pattuizioni contrattuali ovvero con le condizioni praticate nell'ultima variazione antecedente.
Si ritiene di poter optare per la prima delle due soluzioni.
La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle NUB (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato al piano normativo, per la prima volta con la L. n. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi trasfuso nel T.U.B., e poi con una serie di modifiche successive, la più importante delle quali è stata quella del D.L.
4.7.2006 n. 223 (cosiddetto Decreto Bersani) convertito nella L.
4.8.2006 n. 248.
Il percorso registra, quindi, un progressivo rafforzamento della posizione del cliente rispetto a quella dell'intermediario, con conseguente riequilibrio delle stesse mediante: - obblighi informativi posti a carico dell'intermediario; -facoltà di recesso riconosciuta al cliente che non accetti la modifica unilaterale;
-imposizione di requisiti formali e sostanziali come condizioni di efficacia dello ius variandi.
In applicazione ai cennati principi il CTU, stante l'assenza di idonee pattuizioni sul punto, ha infatti escluso l'applicazione dello ius variandi per quanto concerne le condizioni peggiorative
5. Commissione massimo scoperto ed in generale di ogni onere non contrattualmente pattuito
Si deve esaminare adesso la doglianza concernente la nullità della commissione di massimo scoperto, in particolare per indeterminatezza e difetto di causa. Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Deve subito rilevarsi che, la è espressione dell'autonomia contrattuale delle parti, le quali convengono una remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento;
proprio per questa sua funzione non può essere considerata priva di causa, né illegittima, ove siano rispettati i requisiti della forma scritta, determinatezza e determinabilità, di cui agli art. 117 T.U.B. e art. 1346 c.c. (percentuale, base di calcolo, criteri di calcolo e periodicità di addebito).
In mancanza di tali requisiti, gli addebiti annotati a tale titolo dalla banca nel conto corrente de quo devono ritenersi illegittimi (cfr. ex multis Trib. Milano, Sez. VI, 03.10.2018, n. 9694, Trib. Firenze, Sez. III, 26.11.2018, n. 3202, Trib. Bari, Sez. IV, 07.01.2019, n. 41, Trib. Termini Imerese, 22.01.2019, n. 75, Corte di Appello di Reggio Calabria, Sez. I, 29.01.2019, pagina 11 di 24 n. 74) ed essere espunti in sede di rideterminazione del saldo, stante la nullità parziale della clausola per indeterminatezza del suo oggetto ex artt. 1346 e 1419 c.c..
Orbene con riferimento al contratto di apertura del c/c e la lettera di credito del 14/03/2001, l'ausiliare ha accertato come gli stessi prevedano l'applicazione della cms indicandone la percentuale, senza però che la pattuizione contenga i criteri indicati dal quesito (“criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito)”.
Per i periodi successivi, la non ha stipulato clausole conformi o adeguato le clausole CP_1 sulla c.m.s. alle previsioni protempore vigenti.
Conseguentemente “ La CMS è stata enucleata a causa dell'indeterminatezza.” ( cfr CTU in atti pagg.23).
Anche per il conto partitario sbf n. nr. 5811.00 l'ausiliare è giunto alle medesime conclusioni.
Infatti la lettera di credito del 14/03/2001 prevedeva l'applicazione della cms indicandone la percentuale, senza che la pattuizione contenga i criteri indicati dal quesito (“criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito)”.
Per i periodi successivi, la non ha stipulato clausole conformi o adeguato le clausole CP_1 sulla c.m.s. alle previsioni protempore vigenti.
Conseguentemente la CMS non è stata enucleata perché indeterminata.
Venendo alla ulteriore questione oggetto di osservazioni ad opera della parte attrice per il tramite del proprio CTP quanto alla omessa analisi da parte dell'ausiliare del CTU in ordine agli ulteriori addebiti illegittimi praticati e quindi di ogni ulteriore onere e/o spesa e/o addebito operato dalla convenuta, come tale da intendersi implicito nello stesso quesito peritale, ritiene la giudicante onoraria che il ragionamento seguito dal precedente assegnatario del fascicolo, nel negare l'ulteriore integrazione della disposta CTU, altri non possa essere che quella della insufficiente allegazione di tali “ ulteriori oneri”.
Infatti all'esito dell'esame della parte iniziale della citazione, ed in particolare dalla pag. 5, può serenamente affermarsi che parte attrice non ha specificamente indicato le singole e specifiche “ ulteriori commissioni” per le quali assume di aver pagato importi maggiori di quelli dovuti o non dovuti affatto, con la conseguenza che l'allegazione generica rende già ex se la richiesta di integrazione dell'elaborato peritale meramente esplorativa ed infondata la relativa domanda.
Deve peraltro escludersi che a tali carenze dell'allegazione, riscontrate nell'atto introduttivo e determinante il thema decidendum, possa aver supplito la circostanza che la medesima citazione richiami le consulenze econometriche sui rapporti bancari oggetto del presente giudizio.
Sul punto, deve infatti innanzitutto premettersi che l'onere di specifica allegazione non può essere superato mediante un generico riferimento, nella citazione, ai documenti prodotti dalla parte attrice , atteso che questi ultimi hanno la diversa funzione di strumento di prova pagina 12 di 24 di fatti già acquisiti al giudizio per effetto della loro previa e compiuta allegazione, per cui non possono supplire al difetto delle deduzioni della parte, pena l'inammissibile inversione dell'ordine, logico e cronologico, prima ancora che giuridico, della successione tra cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum.
Ritenuto che, nel caso di specie, la difesa attorea ha fondato la propria domanda di accertamento negativo delle ulteriori commissioni, deducendone l'illegittimità, richiamando genericamente come allegazione i risultati delle due perizie econometriche (doc. 13 e 14), ritiene la giudicante onoraria che non avendo la stessa soddisfatto il relativo onere di specifica allegazione sul punto, alcuna illegittima pretermissione può essere ravvisabile ad opera de CTU, che correttamente si è attenuto al quesito formulato.
6. Sulla eccezione di prescrizione sollevata dall e sulla individuazione del CP_1 dies a quo dal quale computarlo
A tal proposito, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, componendo un precedente contrasto ha affermato il seguente principio di diritto: “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie” (Cass., Sez. Un., n. 15895/2019; ma già Cass., n. 4372/2018, secondo la quale alla banca che ha eccepito nel giudizio di ripetizione dell'indebito promosso dal correntista la prescrizione delle rimesse effettuate sul conto, non incombe l'onere di provarne la natura solutoria, né di allegazione specifica delle stesse.
La distinzione concettuale tra versamenti solutori e ripristinatori impone al giudice di selezionare, anche tramite l'ausilio di consulenza tecnica contabile, le rimesse che assumono concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebito e della prescrizione. Più di recente, v. Cass. n. 7013/2020).
Ciò posto, in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità del contratto o della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (così, Cass., Sez. Un., n. 24418/2010).
pagina 13 di 24 Dunque l'azione di ripetizione (ovvero quella di accertamento, cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza del 27.11.2019: “In tema di azione di accertamento del saldo, con riferimento alla prescrizione dell'azione di ripetizione di pagamenti indebiti, si applica la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini del decorso del termine decennale di prescrizione”, su dejure) soggiace al termine di prescrizione decennale, che decorre dai singoli pagamenti indebiti e cioè dalle singole rimesse solutorie, mentre la rimessa ripristinatoria non è un vero e proprio pagamento in quanto non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista. In altre parole, solo ove – sulla base degli accertamenti contabili – si ravvisi un pagamento (rimessa) avente natura solutoria potrà affermarsi che la prescrizione decennale del diritto alla restituzione decorre (non già dalla chiusura del rapporto, ma) dalla data in cui quel pagamento (rimessa) è stato eseguito.
Nel caso di specie, prima di riportare le conclusioni cui è giunto il C.T.U, va esaminata la questione relativa alla corretta individuazione del dies a quo rilevante ai fini dell'efficacia interruttiva ex art. 2943, comma 4, c.c.
Occorre osservare che l'atto interruttivo della prescrizione, “affinché abbia efficacia, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'intento sostanziale di costituirlo in mora” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24677 del 14/09/2021).
Pertanto, “l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15714 del 14/06/201).
Poiché nella fattispecie, le lettere ex art. 119 TUB inviate dall'attore alla convenuta CP_1
e dalla stessa ricevute in data 5.5.17 e 9.8.17 non contengo alcuna int o richiesta scritta di adempimento di obbligazione di restituzione di somme indebite, ma solo la richiesta di ottenere la documentazione relativa ai conti per cui è lite (e segnatamente copia dei contratti di apertura di conto corrente ed eventuali aperture di credito, degli estratti conto e riassunti scalari trimestrali) le stesse non possono costituire espressione di una costituzione in mora.
Posto che è indubitabile che l'atto di citazione sia atto idoneo ex art. 2934 c.c. a sortire l'effetto interruttivo della prescrizione, ciò che in questa sede occorre ulteriormente confutare è se alla medesima finalità possa e debba essere equiparato la domanda di introduzione del procedimento di media conciliazione obbligatoria.
Ritiene la giudicante onoraria che al quesito sopra formulato debba darsi risposta positiva pagina 14 di 24 costituendo l'attivazione del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 6 D. Lgs 28/2010 (secondo cui “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”) atto interruttivo della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione degli importi illegittimamente addebitati sul conto, pur non essendo annoverato, tra gli atti idonei allo scopo, dall'art. 2943 c.c.
Il termine di prescrizione, dunque, deve farsi maturare dal 19.12.2018 ( data di ricezione della PEC da parte della Banca Convenuta cfr allegato 15 di parte attrice) andando a ritroso per dieci anni sino al 19.12.2018.
L'analisi dei conti correnti oggetto del presente giudizio
Nel caso di specie, chiarito che il primo atto interruttivo del decorso della prescrizione risale al 19.12.2018, l'ausiliare del magistrato, ha posto in luce, come ai fini della verifica della prescrizione, l' analisi ha interessato:
“i trimestri anteriori il decennio antecedente l'interruzione dei termini prescrizionali;
-sulla base della documentazione in atti è stato possibile individuare l'affidamento pro tempore concesso;
-le competenze banca trimestrali addebitate nel periodo precedente il decennio anteriore alla data di interruzione dei termini prescrizionali, risultano parzialmente pagate da rimesse solutorie;
-l'importo delle competenze ante decennio, risulta parzialmente ripetibile e pertanto ricalcolabile;
-l'analisi della prescrizione nel c/c ordinario è comprensiva della verifica del partitario sbf, con separata indicazione delle rispettive competenze;
-sono state analizzate le rimesse del periodo ante decennio, che risultano come suddivise tra competenze pagate da rimesse solutorie e competenze ripetibili;
-la prosecuzione della verifica è stata svolta per le sole competenze non prescritte relativamente al periodo ante decennio, oltre a quelle del periodo rientrante nel decennio:” ( cfr CTU in atti pagg. 37 e ss ).
Quanto al saldo da prendersi come riferimento per il calcolo delle rimesse solutorie, la scrivente, conformemente all'orientamento già manifestato da questo BU (Trib. Siena, 28 novembre 2020, n. 802), ritiene di doversi discostare dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 9141 del 19.5.2020 (e successiva conforme n. 3858/2021) posto che, partendo dal c.d. “saldo ricalcolato” si andrebbe a ricostruire l'andamento del conto non quale è stato ma quale avrebbe dovuto essere, limitando l'operatività della prescrizione non a quanto effettivamente pagato in più - cioè a quanto legittimamente e materialmente ripetibile - ma a quanto avrebbe dovuto essere pagato, sulla base di un ricalcolo che eliderebbe in concreto l'operatività della prescrizione già maturata per la differenza tra il versato e quanto effettivamente dovuto(ex multis cfr. Trib. Torino 31 dicembre 2020).
Assumere quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi, e relativi al periodo precedente, verrebbe a vanificare l'effetto della prescrizione che comporta l'intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in tale periodo.
La possibilità di impugnare la nullità del contratto o di sue singole clausole, facendo valere pagina 15 di 24 l'illegittimità di taluni addebiti, e di portare alla luce un saldo rettificato a credito o entro i limiti del fido, non restituisce al versamento su conto “scoperto” lo “scopo ed effetto di ripristinare la disponibilità”, anziché di ridurre puramente e semplicemente l'esposizione debitoria, poiché la nullità del titolo non toglie che il denaro sia uscito dalla sfera di controllo del cliente (cfr. Trib. Torino, 28 gennaio 2021, n. 408).
Dunque, è chiaro che, utilizzando il cd. saldo contabile, si eluderebbe la funzione dell'eccezione di prescrizione, atteso che se si procedesse alla preventiva depurazione del conto dalle competenze illegittimamente applicate dalla banca, e solo successivamente si procedesse alla verifica del carattere delle singole rimesse, non esisterebbe più alcuna pretesa illegittima a monte e quindi non opererebbe mai la prescrizione (cfr. tra le molte Trib. AD, 24.2.2021 n. 318; v. anche recente sent. del Trib. Torino, n. 3821/2022: “le operazioni contabili richieste da Cass. 9141/20 paiono essere le seguenti: 1) declaratoria di nullità delle clausole contra legem;
2) conseguente depurazione del saldo dalle somme indebitamente annotate;
3) raffronto tra saldo rettificato e affidamento, al fine di rilevare un eventuale superamento dei limiti del fido;
4) identificazione dei pagamenti (rimesse solutorie) che, se e in quanto indebiti, sono ripetibili con il limite della prescrizione decennale. La schematizzazione evidenzia una contraddizione logica nella motivazione, consistente nel fatto che la rimessa solutoria (4), calcolata sul saldo rettificato (3), non può mai pagare le competenze indebitamente annotate, che sono state stralciate dal saldo (2) senza essere nuovamente addebitate, ma andrà soltanto a pagare capitale interessi e spese che, nondimeno, proprio perché “legittimi” non possono dare luogo a ripetizione alcuna ai sensi dell'art. 2033 c.c.. In secondo luogo, poiché l'ordine logico delle operazioni prevede anzitutto lo stralcio dal saldo delle competenze indebitamente annotate (2) perché conseguenti a un titolo nullo o assente (1) e solo in seguito l'identificazione dei pagamenti prescrittibili (4), la motivazione appare altresì in contraddizione con l'art. 1422 c.c., secondo il quale è la prescrizione dell'azione di indebito a costituire un limite all'azione di accertamento della nullità, e non viceversa”).
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni questa giudicante onoraria ritiene che la ipotesi da prendersi in considerazione sia quella indicata come ipotesi 3 e meglio descritta nella integrazione alla CTU econometrica depositata in data 27 maggio 2024.
Le competenze ante decennio, risultano come di seguito indicato dall'ausiliare del CP_1 magistrato suddivise tra competenze pagate da rimesse solutorie e competenze ripetibili:
Le sole competenze non prescritte relativamente al periodo ante decennio, oltre a quelle del periodo rientrante nel decennio sono quelle individuabili nella colonna B3.
pagina 16 di 24 Relativamente al conto partitario sbf n.5811.00 La verifica della prescrizione è stata svolta nel c/c ordinario, in cui venivano trimestralmente girate le competenze del partitario sbf;
la distinzione tra competenze ante decennio e nel decennio è quella indicata dal CTU nella colonna 3 di seguito riportata
Le competenze Banca ante decennio, risultano come di seguito indicato al punto A3 suddivise tra competenze pagate da rimesse solutorie e competenze ripetibili:
Le sole competenze non prescritte relativamente al periodo ante decennio, oltre a quelle del periodo rientrante nel decennio sono quindi quelle indicate nella seguente tabella al punto A3
pagina 17 di 24 Conclusivamente i saldi dei conti correnti oggetto del presente giudizio alla data della chiusura sono quelli indicati nell'ultima colonna indicante la prescrizione al 12.9.2018 di seguito riportati nelle successiva tabella:
Pertanto alla data di chiusura dei rapporti di conto corrente in oggetto i saldi debbono essere così ricalcolati:
- Conto corrente ordinario n. 5066.22 saldo a favore del correntista pari a + € 29.650,56
- Conto partitario sbf n. 5811.00 saldo a favore del correntista pari a + 11.849,15.
La somma complessiva cui la banca va condannata all'esito del parziale accoglimento della promossa azione di ripetizione dell'indebito è pari quindi ad € 41.499,71.
Su detti importi competono gli interessi al tasso legale vigente per tempo dalla data di notifica della citazione al soddisfo, dovendosi, in difetto di contrarie allegazioni, presumere la buona fede della banca all'atto delle singole annotazioni in conto, poi stornate dal C.T.U. in sede di ricalcolo.
Ed invero, per costante giurisprudenza, in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'”accipiens”, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "solvens", che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della pagina 18 di 24 somma non dovuta, quale consapevolezza dell'insussistenza di un suo diritto a conseguirla (cfr. ex multis, Cass. n. 23543/16)
Sulla Richiesta di cancellazione della segnalazione a sofferenza dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia a carico dell'Attore ( ndr segnalazione di passaggio a Sofferenza)
Ritiene questa giudicante onoraria che sia infondata la domanda definita dall'attore consequenziale quanto alla dedotta illegittimità della segnalazione in CR.
Appare innanzitutto opportuno premettere alcuni brevi cenni sulla natura e sulla funzione della Centrale dei Rischi.
In proposito si deve evidenziare che La Centrale dei Rischi è stata istituita con la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 16 maggio 1962, adottata su proposta dell'Organo di Vigilanza, al fine di creare un sistema di centralizzazione dei rischi e consentire alle Banche di gestire razionalmente il cumulo degli affidamenti concessi da una pluralità di intermediari a un medesimo soggetto (pluriaffidamento). Successivamente il CICR, con delibera del 29 marzo 1994 (GU n. 91 del 20.4.1994), assunta ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b), e 107, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), è intervenuto per disciplinare nuovamente la materia dettando i principi fondamentali a cui il sistema di centralizzazione dei rischi deve attenersi.
Dall'esame di tale normativa emerge chiaramente che la Centrale Rischi è stata costituita allo scopo di raccogliere le informazioni provenienti dalle banche su profili di anomalia dei rapporti con determinati clienti, e di consentire agli stessi istituti di credito di valutare la solvibilità di coloro che aspirano a godere di concessioni di credito, e, in definitiva, di tutelare il complesso dei risparmiatori;
attraverso tale strumento, infatti, la fornisce alle singole banche le informazioni necessarie per il contenimento dei rischi derivanti dalla prassi dei “fidi multipli”, ossia dal cumulo di affidamenti concessi da una pluralità di intermediari in capo ad un medesimo soggetto.
La funzione della Centrale dei Rischi è dunque quella di accentrare le informazioni sugli affidamenti concessi da ciascun istituto di credito ai propri clienti, al fine di controllare la gestione del rischio creditizio, e di accrescere in tal modo la stabilità del sistema bancario nel suo complesso, così tutelando un interesse pubblico.
In tale disciplina viene infatti posto in primo piano l'obiettivo di “fornire agli intermediari partecipanti un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela e, in generale, per l'analisi e la gestione del rischio di credito” (cfr. capitolo I, sezione I, § 2), obiettivo strettamente correlato al compito della Centrale di censire “informazioni di carattere individuale concernenti i rapporti di credito e di garanzia che il sistema creditizio intrattiene con la propria clientela” (cfr. capitolo II, sezione I, § 1). Ed è proprio l'esistenza di questo interesse pubblico che giustifica il sacrificio del diritto del soggetto segnalato all'immagine ed alla reputazione. pagina 19 di 24 Da questo complessivo sistema deriva che la banca, o comunque l'intermediario finanziario, deve valutare molto attentamente la situazione del correntista, ai fini della eventuale segnalazione presso la Centrale dei Rischi istituita presso la , e quindi non deve procedere a siffatta segnalazione, in assenza dei presupposti e delle condizioni necessarie perché tale segnalazione sia operata.
Ciò detto, deve verificarsi la sussistenza del presupposto sostanziale per la segnalazione, costituito dalla “insolvenza”.
In questa prospettiva, tenuto conto di quanto precede, si deve anzitutto rilevare che la natura della responsabilità della banca per erronea segnalazione è qualificabile come responsabilità contrattuale, derivante dagli obblighi di correttezza e di diligenza gravanti sull'istituto bancario ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., se la segnalazione è avvenuta nell'ambito di un rapporto negoziale tra le parti o, altrimenti, quale responsabilità extracontrattuale, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. che ai sensi dell'art. 9 legge 675/1996 in tema di tutela della riservatezza dei dati personali.
Scendendo quindi a valutare la correttezza dell'operato della per quanto CP_4 interessa in questa sede, il testo delle istruzioni della (cfr. capitolo II, sezione 2, §. 1.5) stabilisce che “nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti.
Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.
L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore”; nel medesimo paragrafo è poi aggiunto: “La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando viene a cessare lo stato d'insolvenza o la situazione ad esso equiparabile. Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse”.
L'interpretazione della normativa sopra richiamata, e in particolare del concetto di
“insolvenza” e di “situazione ad essa equiparabile”, ha dato luogo ad un ampio dibattito in dottrina ed in giurisprudenza.
In proposito, non può essere accolta la tesi secondo la quale qualsiasi mero inadempimento dovrebbe essere considerato come sinonimo di “insolvenza” o comunque di una
“situazione ad essa equiparabile”, in quanto un'interpretazione di tal genere si porrebbe in evidente contrasto col dato normativo supra richiamato.
D'altro canto, tuttavia, non può essere accolto neanche il diverso orientamento, secondo il pagina 20 di 24 quale solo uno stato di insolvenza del soggetto segnalato ex art. 5 L.Fall., e dunque solo la cronica incapacità di far fronte alle obbligazioni con mezzi normali di pagamento, legittimerebbe la segnalazione del nominativo del debitore quale credito a sofferenza. In effetti, l'ordinamento giuridico contempla l'insolvenza in una molteplicità di contesti profondamente diversi tra loro, e l'insolvenza assume in ciascuno di questi contesti uno specifico significato in relazione alle particolari finalità che di volta in volta si intendono perseguire e tutelare.
Così, mentre la legge fallimentare tende a fronteggiare lo stato di crisi in cui versa l'impresa attraverso la liquidazione dell'impresa medesima e pertanto è ragionevole ritenere che in quell'ambito la nozione di insolvenza presupponga una cronica incapacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni, viceversa la normativa sulla Centrale Rischi ha la diversa finalità di tutelare il mercato del credito: ed allora se la nozione di insolvenza in questa sede coincidesse con quella fallimentare, se cioè il debitore potesse essere legittimamente segnalato soltanto in caso di decozione, sarebbe frustrata l'utilità del servizio di centralizzazione dei rischi, poiché gli altri intermediari, in particolare quelli che hanno già concesso affidamenti al soggetto segnalato, si troverebbero nell'impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione, ormai pregiudicata in maniera irreversibile dal prossimo fallimento del debitore (in questo senso, cfr. altresì Cassazione civile, sez. III, 16 dicembre 2014, n. 26361).
Dunque, per accertare il significato dell'espressione “insolvenza” in quest'ambito si deve tenere presente che le istruzioni diramate dalla stabiliscono che l'apposizione a sofferenza: non può essere conseguenza automatica di un mero ritardo nel pagamento del debito (capitolo II, sezione II, § 1.5); prescinde dall'esistenza di garanzie che assistano il credito (capitolo II, sezione II, § 1.5); non implica una previsione di perdita, ossia di irrecuperabilità del credito ed anzi, ove la previsione di irrecuperabilità divenisse attuale (rispetto al credito nella sua interezza, ovvero ad una parte soltanto di essa), il credito, già segnalato a sofferenza, dovrebbe essere in tutto o in parte spostato nella categoria dei “crediti passati a perdita” (capitolo II, sezione 2, § 5.5); non è più dovuta quando venga a cessare lo stato di difficoltà economico-finanziaria del cliente, oppure quando il credito venga ceduto a terzi o venga rimborsato dal debitore o da terzi (capitolo II, sezione I, § 8).
Ed allora, dal complessivo esame di queste disposizioni si deduce che il presupposto minimo per la segnalazione a sofferenza di un credito è costituito da uno stato oggettivo di difficoltà economico-finanziaria del cliente, che si presenti - ad un giudizio prognostico della banca - tale da rendere serio, concreto ed attuale il pericolo di una irrecuperabilità della prestazione dovuta (cfr. Cassazione civile, sez. I, 29 gennaio 2015, n. 1725, secondo cui si ha “insolvenza” quando il debitore versa in condizioni che, pur non potendo qualificarsi di totale incapacità economica, denotano una sensibile difficoltà nella gestione e nel controllo dell'equilibrio economico-finanziario del soggetto e fanno temere la possibilità, anche non immediata, di un futuro dissesto).
Recentemente la S.C. ha stabilito che “per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l'inadempimento d'una obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all'esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi frapposte all'adempimento dei pagina 21 di 24 propri obblighi si siano rivelate infondate;
è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l'adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede. L'onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi” (Cass. 3130/21).
Alla luce di ciò, appare evidente che al fine di comprendere la legittimità o meno della segnalazione effettuata dalla banca opposta, sarebbe stata necessaria l'allegazione della segnalazione al fine di poter verificare le modalità ed i contenuti della segnalazione stessa.
Ma parte attrice non ha allegato alcunchè.
Né l'illegittimità della segnalazione – come contrariamente sostenuto può evincersi dalle comunicazioni della banca relativa al passaggio a contenzioso delle posizioni oggetto delle lettere (cfr. doc. n. 16 e 17) né tanto meno dagli esiti postumi del presente giudizio.
Ciò che infatti continua a non essere dimostrato, in assenza di allegazione della segnalazione, è la tipologia di operazione segnalata.
Alla luce di quanto sopra esposto la domanda va reietta.
Sulla mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione obbligatoria
Al proposito si rileva che non vi è alcuna prova che la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria da parte della banca convenuta non fosse sorretta da alcun giustificato motivo ed in ipotesi che avrebbe comportato un diverso esito del processo, o avrebbe consentito alla parte attrice di non proseguire in un'azione che l'ha vista parzialmente vittoriosa.
In disparte il fatto che gli elementi di complessità tecnico giuridica posti alla base della mancata partecipazione sono insiti proprio nelle stesse domande attoree poste a fondamento del presente giudizio, tant'è che è stata disposta CTU econometria ( non foss'altro per il contrasto ancora in essere nella stessa giurisprudenza di merito quanto al saldo banca ovvero ancora al saldo ricalcolato) la parte attrice non ha allegato alcun elemento specifico per ritenere provata una violazione dell'obbligo di lealtà rilevante ai sensi dell'art. 88 c.p.c. come richiamato dall'art. 92 c.p.c., che non può neanche desumersi dalla semplice mancata partecipazione alla mediazione, per la quale il legislatore prevede una disciplina specifica, secondo la quale, se è vero che il D.Lgs. n. 28 del 2010 art. 8, comma 4- bis dispone che “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio”, si tratta pur sempre di un potere discrezionale del giudice e non certo di un suo obbligo.
Inoltre, se la mancata partecipazione alla mediazione può costituire un elemento da valutare ai sensi dell'art. 116 c.p.c,, tale disposizione si colloca sul piano della valutazione della fondatezza della domanda proposta, e non sul diverso piano della disciplina delle spese, il cui principio cardine è comunque quello della soccombenza.
Conseguentemente non vi sono elementi allo stato a che la scrivente ritenga la mancata pagina 22 di 24 partecipazione al procedimento di mediazione ad opera della banca una violazione del dovere di lealtà processuale.
Sul governo delle spese processuali
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda attorea e della conseguente parziale reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate per 1/3; per l'effetto deve essere condannata a rimborsare alla parte attrice le CP_4 spese per 2/3 ch ate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M 147/22.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata, per come liquidate con separato decreto, nei rapporti interni, devono essere poste a carico di in quanto CP_4
l'espletamento della consulenza medesima è stato reso necessar ccertate e dalla conseguente esigenza di ricalcolare il saldo dare-avere tra le parti.
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II, 12 novembre 2015, n. 23133).
PQM
Il BU, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE parzialmente, per quanto in motivazione, la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara che il saldo dei conti correnti intestati all'attore è il seguente:
- quanto al Conto corrente ordinario n. 5066.22 il saldo è a favore del correntista pari a + € 29.650,56;
- Quanto al Conto partitario sbf n. 5811.00 il saldo è a favore del correntista pari a + 11.849,15.
DA per le causali di cui in Controparte_1 narrativa al pag somma di €41.499,71 oltre interessi al tasso legale dal dì della domanda sino al saldo.
RIGETTA la domanda di accertamento della violazione dei canoni di diligenza e buona fede e quella di accertamento dell'illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca di Italia;
RIGETTA la domanda di accertamento di ingiustificata mancata adesione della convenuta al tentativo di mediazione;
pagina 23 di 24 DICHIARA compensate per 1/3 le spese di lite e, per l'effetto, DA
[...]
rimborsare alla parte attrice i 2/3 dell Controparte_1
per - l'intero - in € 518,00 per spese ed € 10.860,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata, per come liquidate con separato decreto, nei rapporti interni, a carico di Controparte_1
Siena, 9 giugno 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
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