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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/02/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 27.6.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21.1.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA
Nei giudizi riuniti iscritti ai numeri 2568/2022 e 7290/2023 del ruolo generale lavoro, vertenti
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Guglielmotti, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Agropoli, alla via San Felice 4, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
PEC: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona l.r. pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Salerno, C.so Garibaldi 38, presso l'Avvocatura Distrettuale
dell' rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Bove giusta procura generale notarile alle CP_1
liti in atti;
PEC: t Email_2
1 E
, in persona del l.r. p.t., rappresentata e Controparte_2
difesa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, dell'avv. Fausta Matteo,
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Potenza, alla piazza A. De
Gasperi, n. 17;
PEC: Email_3
RESTISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in opposizione, notificato il 21 ottobre 2022, introduttivo del giudizio n.
2568/22 RG, parte ricorrente conveniva in giudizio l e l CP_1 Controparte_2
chiedendo la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento n.
[...]
10020229001763422, oltre che l'estinzione delle obbligazioni oggetto di titoli esecutivi in essa richiamati. Nello specifico, il sig. lamentava di aver ricevuto, in data 8 marzo Pt_1
CP_ 2022, da parte dell' e per conto dell' , un'intimazione Controparte_2
relativa al pagamento di contributi IVS per le annualità dal 2014 al 2018 pari ad euro
18.026,47, comprensiva di sanzioni ed interessi., la quale era da giudicare affetta da nullità
in ragione dalla precedente eliminazione del ricorrente dalla gestione speciale per coltivatori diretti con decorrenza dal 31 dicembre 2002. A dimostrazione di ciò allegava il provvedimento di cancellazione emesso dal dirigente dell'ufficio in data 11 marzo 2003. Per
tali ragioni oltre a chiedere la nullità dell'intimazione e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento in essa contenuta, domandava anche la condanna dei resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite da liquidarsi ex D.M. 55/14, oltre spese generali al 15% e cap al 4% come per legge, con distrazione in favore del proc.re antistatario costituito, anche alla luce dell'art. 96 c.p.c.
2 2. Con memoria di costituzione del 10 novembre 2022 si costituiva l Controparte_2
, la quale preliminarmente richiedeva accertarsi la nullità della vocatio in ius,
[...]
avendo il ricorrente notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza in violazione dei termini ex art. 415, commi 4 e 5 c.p.c. La resistente rilevava poi l'inammissibilità del ricorso vista la natura vincolata dell'intimazione di pagamento che, ai sensi dell'art. 50 d.p.r.
n. 602 del 1973, è redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze. Pertanto, non avendo il ricorrente contestato alcun vizio dell'atto de quo, si richiedeva il rigetto della pretesa. L' rilevava poi il difetto Controparte_2
di giurisdizione del giudice adito per la natura dei crediti contestati (relativi a diritti camerali
- Registro - Tasse Gov., per i quali il giudice competente andava individuato nella
Commissione Tributaria territorialmente competente). Infine, chiedeva accertarsi il difetto di legittimazione passiva, trattandosi di un ricorso riferibile esclusivamente al merito della
CP_ pretesa dell' , essendo il suddetto Ente Impositore l'unico titolare dei diritti impositivi contributivi.
3. Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo all' , quest'ultimo restava CP_1
contumace (e tale condizione processuale veniva dichiarata con provvedimento del 25
maggio 2023).
4. Con distinto ricorso del 29 dicembre 2023 – introduttivo del proc. n. 7290/23 RG – il medesimo ricorrente rappresentava di aver ricevuto un'ulteriore intimazione di pagamento di euro 16.410,96, relativa agli avvisi di addebito n. 40020170006851824,
40020180006587561, 40020190009144741 e 40020210000342657, tutti nulli, a detta del ricorrente, per avvenuta cancellazione dall' , formalizzata con delibera del dirigente CP_1
dell'11 marzo 2003. Si indicava, poi, che l'avviso di addebito n. 40020210000342657,
indicato nell'intimazione oggetto del giudizio, era stato già oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale di Salerno, il quale con sentenza n. 885/2023 del 26.05.2023, in pari data
3 depositata, a definizione del relativo giudizio iscritto al n. RG 6827/2021, aveva provveduto al suo annullamento.
5. Con memoria di costituzione del 10 novembre 2022, l si costituiva anche in tale CP_3
secondo giudizio, chiedendo, oltre all'inammissibilità dell'impugnazione per l'assenza di contestazione dei vizi dell'intimazione di pagamento, anche l'accertamento del difetto di legittimazione passiva.
6. Con memoria difensiva dell'8 maggio 2024 si costituiva l , il quale rappresentava di CP_1
aver provveduto, a seguito di un riesame della posizione assicurativa del ricorrente e del suo coniuge coadiuvante, alla cancellazione della posizione Coltivatori Diretti di CP_4
e dell'intero nucleo titolare con decorrenza 31 dicembre 2002. Si
[...] Parte_1
impegnava, pertanto, nel prosieguo, allo sgravio di tutti gli AVA successivi al periodo indicato.
Concludeva chiedendo la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
7. Con ordinanza del 27 giugno 2024 veniva disposta la riunione dei due giudizi stante l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva tra le cause, le quali venivano, di seguito,
rinviate per la discussione all'udienza del 21.1.2025; udienza che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza e, in particolare, parte ricorrente non si opponeva alla richiesta dell' volta alla CP_1
declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo, però, provvedersi alla condanna delle convenute al pagamento delle spese di giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale, dal momento che il provvedimento di sgravio era stato adottato dall' non in autotutela ma a seguito di una sentenza di condanna con cui il Tribunale di CP_1
Salerno aveva annullato, in un diverso giudizio, altre cartelle di pagamento, notificate in danno dell'odierno ricorrente e aventi il medesimo oggetto, sebbene relative ad altre
4 annualità. In ultimo, impugnava la sollevata carenza di legittimazione passiva del concessionario.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale di rito deve essere rigettata l'eccezione dell' Controparte_2
relativa al difetto di giurisdizione di codesto giudice.
[...]
Come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, infatti, rientra nella giurisdizione del g.o. e non di quello tributario la controversia relativa a diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio, anche se originata da una pretesa azionata dall'ente previdenziale. Ciò non solo per la natura del rapporto, ma anche perché l'art. 24 d.lgs.
46/1999, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta dei contributi de quibus, possa proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro (sul punto, cfr. Cass. Sez. 5, sentenza n. 14077 del 22 maggio 2023; Sez
U. Ordinanza n. 19523 del 23 luglio 2018, secondo cui: “Appartengono alla giurisdizione del
giudice ordinario - e non di quello tributario - le controversie in cui si discuta della legittimità
o meno d'un avviso di addebito per contributi previdenziali IVS emesso dall' (avviso CP_1
che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif.,
dalla l n. 122 del 2010, la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
istituto), giacché le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad
un rapporto previdenziale nell'ambito del quale, in presenza di richiesta del versamento
dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente, ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999,
può proporre opposizione innanzi al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la mera
5 occasione che ha dato origine alla pretesa creditoria dell' sia nata da un CP_1
accertamento tributario da parte dell' ”). Controparte_2
Ebbene nel caso in esame il ricorrente ha adeguatamente chiarito nella parte espositiva degli atti di opposizione che le proprie domande si riferivano esclusivamente agli AVA
oggetto delle intimazioni di pagamento, cioè ai soli titoli esecutivi aventi ad oggetto crediti contributivi (omesso versamento contributi IVS), e non a quelli concernenti debiti erariali per altre causali, con la conseguente sicura sussistenza sia della giurisdizione ordinaria che dell'attribuzione della causa al G.d.L.
2. L' , sempre in via pregiudiziale, ha posto, poi, l'ulteriore Controparte_2
questione relativa alla sua carenza di legittimazione passiva nei giudizi odierni.
Al riguardo, occorre precisare che l'originaria previsione di cui al quinto comma dell'art. 24,
d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che obbligava il ricorrente a notificare l'atto introduttivo del giudizio, oltre che all'ente impositore, anche al concessionario per la riscossione, è venuta meno in virtù del disposto di cui all' art. 4 comma 2 quater d.l. 24 settembre 2002 n. 209,
convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265. A fronte del dettato normativo che sembrava indicare la necessaria presenza del solo ente impositore nei giudizi afferenti al merito della pretesa contributiva e del concessionario nei giudizi aventi ad oggetto solo i vizi della cartella, la giurisprudenza individuava spazi applicativi alle ipotesi di litisconsorzio nei procedimenti promossi avverso l'estratto di ruolo, sul presupposto della mancata notifica dell'atto impositivo sotteso. In effetti, si riteneva esistente la legittimazione passiva necessaria del concessionario ogniqualvolta si deducesse un vizio di notifica degli atti che,
in caso di accoglimento, avrebbe potuto incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi (Cass.
civ. Sez. Lav., 15 gennaio 2016 n. 594). L'orientamento indicato, tuttavia, veniva successivamente rimeditato, ritenendo non configurabile “un'ipotesi di litisconsorzio
necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi
6 attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall' art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, il valore di una mera “litis denuntiatio”, intesa a rendere nota la pendenza
della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l' art. 39
del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del
concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi
formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria...”, laddove la chiamata di cui all' art. 39 d.lgs. n. 112/1999 poteva essere ricondotta al più “...all' art. 106
c.p.c., ed essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio
non è censurabile né sindacabile in sede d'impugnazione” ( Cass. civ., Sez. I, 22 maggio
2019, n. 13929).
Il conflitto giurisprudenziale, così come riportato, ha reso opportuna la rimessione della questione all'esame delle sezioni unite, le quali, con pronuncia dell'8 marzo 2022, n. 7514,
hanno ritenuto che “In materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a
contraddire compete al solo ente impositore, anche quando si sostenga l'omessa
notificazione della cartella recante il credito di cui si faccia valere l'inesistenza; la
proposizione dell'azione nei confronti del concessionario non dà quindi luogo ai meccanismi
di cui all'art. 107 o 102 c.p.c. ma determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione
passiva, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.” Le Sezioni Unite, in estrema sintesi, affermano l'esclusiva legittimazione passiva dell'ente impositore, non potendo trovare applicazione la disciplina relativa alla riscossione dei crediti tributari ex art. 39 d.lgs. n. 112/1999, dovendosi invece far riferimento all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/1999.
Del resto, l'eventuale annullamento dell'avviso di addebito e del ruolo esattoriale per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del concessionario, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma 1, c.c.,
soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento,
7 vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, senza necessità della partecipazione dello stesso al processo.
Residua, comunque, al di fuori di tali ipotesi, la possibilità della compresenza in giudizio di entrambi i soggetti, ente impositore ed ente riscossore, posto che l'art. 39 del d.lgs. 13 aprile
1999 n. 112 obbliga il concessionario, che non voglia vedersi accollato l'esito della lite, a chiamare in causa l'ente impositore quante volte l'opposizione non investa solo profili attinenti alla regolarità o validità degli atti esecutivi.
Tanto premesso, negli odierni giudizi riuniti emerge il difetto di legittimazione passiva dell' : nel caso di specie, infatti, la pretesa del ricorrente ha ad oggetto l'annullamento CP_3
delle cartelle e degli avvisi di addebito oggetto delle intimazioni di pagamento per inesistenza dell'obbligo contributivo, cioè per un motivo esclusivamente attinente al merito della pretesa contributiva e non riferibile alla susseguente attività di riscossione, sicché,
applicando i canoni esegetici esplicati dai condivisibili precedenti appena menzionati, può
essere immediatamente colta la carenza di legittimazione passiva in capo all'Agente della riscossione.
3. Fatte queste premesse di ordine pregiudiziale e preliminare, e venendo al merito dell'opposizione, occorre dire che va recepita la richiesta l , non opposta da CP_1
controparte, volta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
E, difatti, l , a seguito del riesame della posizione assicurativa del ricorrente e del suo CP_1
coniuge coadiuvante, ha dato atto di aver provveduto alla cancellazione della posizione
Coltivatori Diretti di e dell'intero nucleo titolare , con Controparte_4 Parte_1
decorrenza 31 dicembre 2002. Per tale ragione, l ha successivamente provveduto allo CP_1
sgravio di tutti gli AVA successivi a tale periodo.
La cessazione della materia del contendere, così come formulata dalle parti, è valida,
essendo anche venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio. In effetti, secondo la giurisprudenza l'interesse al procedimento deve “concretarsi nella possibilità di conseguire
8 un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, che presuppone la proposizione di richieste
il cui integrale accoglimento procurerebbe un'utilità maggiore di quella che si conseguirebbe
con l'estinzione del processo” (C. 11384/1999).
Da ciò deriva, inoltre, la non necessaria accettazione del convenuto privo della legittimazione a partecipare al giudizio.
Ne consegue che, quanto alle ragioni sostanziali a fondamento delle opposizioni riunite ci si può limitare a prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
4. Quanto, infine, al regime delle spese, bisogna procedere secondo il criterio della soccombenza virtuale, rivolgendo dunque attenzione alle ragioni addotte dalla parte attrice e del loro originario fondamento e tenendo conto di quello che sarebbe stato l'esito del processo ove detta declaratoria di cessazione della materia del contendere non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria deliberazione del merito della pretesa azionata.
Sul punto, il ricorrente chiedeva la nullità e l'infondatezza delle intimazioni di pagamento ut
supra in virtù della non debenza delle somme indicate, circostanza nella sostanza non contestata dall' che, come detto, ha provveduto al riconoscimento della cancellazione CP_1
del ricorrente dai registri. Nei riguardi dell' , dunque, la pretesa di parte ricorrente, CP_1
almeno per quanto concerne l'AVA tempestivamente impugnato ed annullato in via giudiziale in altro giudizio, era da ritenere fondata e il ricorso, per ciò che riguarda i costi della lite, sarebbe stato in parte qua da accogliere. Nondimeno deve tenersi conto del fatto che tutti gli altri titoli opposti, non impugnati in altra sede, pur se relativi a posizione previdenziale poi annullata, erano ormai divenuti irretrattabili per mancata tempestiva opposizione da parte del ricorrente, sicché può dirsi che l abbia sua sponte provveduto CP_1
alla cancellazione del debito, e che, comunque, non vi sarebbe stata soccombenza dell' sul punto in questo giudizio. CP_1
9 Ne consegue che nei rapporti tra il ricorrente e l , le spese di giudizio, regolamentate CP_1
secondo il principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., vanno poste a carico dell' solo per un terzo, nella misura determinata in dispositivo ai sensi CP_1
del D.M. n. 55/2014 mod. dal successivo D.M. n. 147/2022, mentre per i restanti due terzi vanno compensate tra le parti.
Quanto alla posizione dell' , invece, il difetto di legittimazione passiva avrebbe dovuto CP_3
condurre a pronuncia di rigetto della domanda nei confronti di tale soggetto, con la conseguente soccombenza virtuale a carico del ricorrente.
Nondimeno, in ragione dell'oggettiva problematicità della questione relativa all'individuazione dei casi in cui sussiste o meno la legittimazione passiva dell' CP_5
in caso di opposizione ex artt. 615 c.p.c. avverso le esecuzioni promosse da
[...]
quest'ultimo ma aventi ad oggetto titoli esecutivi riguardanti crediti contributivi, essendo stata detta questione nel tempo oggetto di pronunce di segno contrastante, non soltanto nella giurisprudenza di merito ma anche in sede di legittimità, si impone la totale compensazione delle spese nel rapporto tra il ricorrente e l Controparte_2
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi n. 2568/2022 e 7290/2023 del ruolo generale del lavoro promosso da Parte_1
contro e così provvede: CP_1 Controparte_6
1) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione ad entrambe le opposizioni oggetto dei giudizi riuniti suddetti per intervenuto sgravio dei titoli opposti;
2) condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, di un terzo delle spese CP_1
processuali, che liquida, nella loro interezza, in complessivi € 3.000,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione
10 al difensore dichiaratosi antistatario, dichiarando compensate dette spese tra le parti per due terzi;
3) dichiara interamente compensate le spese di lite nel rapporto tra il ricorrente ed
[...]
. Controparte_2
Salerno, 14.2.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del , dott. Aldo Di Dario. Controparte_7
Il Magistrato affidatario
Dott. Antonio Cantillo
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