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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/02/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
P.U. 20/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il Tribunale di Enna, composto dai magistrati
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Davide Naldi Giudice (relatore/estensore)
Dott. Davide Palazzo Giudice udita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CARMELO SALAMONE (c.f. ) C.F._2
Premesso che:
➢ con ricorso depositato il 10.12.2024 ha proposto ai sensi dell'art. Parte_1
268, comma 1 di aprirsi nei propri confronti la procedura di liquidazione controllata, chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- dichiarare, ai sensi dell'art 270 co.1 CCII, l'apertura della procedura di liquidazione controllata del signor
e per l'effetto nominare un Liquidatore, confermando l'O.C.C., nella persona del Dott. Controparte_1 [...]
disponendo che lo stesso provveda agli adempimenti previsti dall'art. 270 CCII;
Persona_1
- disporre che non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e per l'effetto disporre la sospensione e/o inefficacia delle procedure esecutive presso terzi del Tribunale di AL – Sezione Esecuzioni Mobiliari annotate rispettivamente ai nn. 791/2016 R.G. Es e 102/2017 R.G. Es.;
CP_
- disporre che il nominando Liquidatore notifichi la sentenza all' evidenziando l'inefficacia nei confronti della procedura dei pagamenti eseguiti in favore del creditore che ha pignorato il quinto e del creditore cessionario del quinto;
- disporre la sospensione con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi
convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno
o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749,2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile;
- escludere dalla procedura di liquidazione controllata l'autovettura Mercedes modello classe C (TG MB210K) di proprietà del ricorrente poiché necessaria per le esigenze del nucleo familiare o comunque autorizzare l'utilizzo della predetta autovettura da parte del ricorrente sino alla vendita e dichiarare, altresì, sottratti alla liquidazione i beni mobili del ricorrente di cui all'art 514 c.p.c.;
1 - fissare il limite dell'importo necessario per il sostentamento mensile in € 1.500,00 o nella diversa somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia o secondo equità.
Salvo ogni altro diritto”
➢ per la presentazione del ricorso il debitore si è avvalso dell'assistenza dell'Avv. Carmelo
Salomone (C.F. ;) nonché dell'Organismo di Composizione della C.F._2
Crisi di che ha nominato quale Gestore della Crisi il dott. il Per_2 Persona_1
quale ha allegato la relazione di cui all'art. 269 CCII esponendo la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
➢ sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015, nonché la competenza del Tribunale di Enna, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché il ricorrente risiede nel Comune di Villarosa;
Considerato che:
A) in ordine alla documentazione in atti:
➢ il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
➢ qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore trova applicazione l'art. 39 CCII, trattandosi anche questa di norma generale, con la conseguenza che, nel caso in cui il ricorso sia presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, l'istante deve, a pena di inammissibilità depositare:
1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) nonché della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII;
4) idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno,
l'esito della richiesta effettuata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice;
5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
2 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del G.D. del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 3, lett. b) CCII);
Nel caso in esame, il “ricorrente risulta inoltre ricoprire delle cariche in società di capitali come sotto descritto:
A tal proposito si precisa che il Cerchio soc. coop. sociale è stata avviata in data 06/11/2000 e svolge attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili, la è registrata Controparte_3
inattiva, la e la in attività rispettivamente dal 15/04/2009 e dal 11/06/2010 CP_4 CP_5
svolgono attività di altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.
Si rappresenta altresì che il ricorrente in data 11/06/2019 ha avviato attività di commercio con partita Iva e avvalendosi del regime forfetario (art. 1, commi 54 - 89, della legge 23 P.IVA_1
dicembre 2014, n. 190)
È comunque presente in atti la dichiarazione dei redditi (modello PF) attestante i redditi percepiti dall'attività di lavoratore autonomo.
L'esame della documentazione ha consentito l'emersione di un quadro completo della situazione del debitore.
B) sulla legittimazione a richiedere l'apertura della liquidazione controllata
Stabilisce l'art. 268 CCII che “il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni”.
L'art. 65 comma 1 CCII prevede che “i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX”, capo, quest'ultimo che disciplina appunto la liquidazione controllata del patrimonio.
3 L'art. 2 comma 1 lett. c) si riferisce allo “stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”
Il debitore istante risulta quindi legittimato al ricorso.
Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.
C) sulla situazione di sovraindebitamento
La situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente risulta sintetizzabile come da prospetto dell'OCC
ATTIVO: Importo Osservazioni
Descrizione
€ 6.312,06 Saldo al Disponibilità liquide c/c n. 31/03/2024
14316
€ 270,15 Saldo al Disponibilità liquide c/c n. 31/03/2024
3158402
€ 55.000,00 Stima quota ½ immobile AL (TP)
€ 1.500,00 In uso al ricorrente Stima autovettura targa BG637VM
€ 27.000,00 Versamenti eccedenze mensili (euro 750 * 12 mesi * 3 anni)1
€ 0,00 Apporto eventuale finanza esterna Totale attivo € 90.082,21
PASSIVO: Importo Osservazioni
Descrizione
€ 8.343,00 Debiti in prededuzione e privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. Debiti ipotecari € 27.023,75 Debiti privilegiati € 66.533,16 Debiti chirografari € 181.129,07
€ 0,00 Debiti derivanti da fidejussioni Totale Passivo € 283.028,98 È evidente che ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento posto che dai dati esposti nella domanda, successivamente verificati dal Gestore della Crisi, risulta che a fronte della esposizione debitoria del soggetto per la complessiva somma di euro 274.685,98 (cfr. p. 14 relazione OCC) il patrimonio immobiliare del soggetto (peraltro di cui è proprietario solo per ½) e il reddito medio netto di euro 2.250,00 derivanti dalla pensione, già gravato da pignoramenti e dall'obbligo di mantenimento dell'ex coniuge, non consentono al debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, dovendosi quindi ammettere il suo stato di insolvenza.
D) Sulla relazione dell'OCC (art. 269 CCII)
L'OCC ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo della domanda, documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del debitore, nonché l'ammontare dei debiti, ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Inoltre, la relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, sebbene le valutazioni in ordine al futuro provvedimento di esdebitazione non debbano essere contemplate al momento dell'apertura della liquidazione controllata.
La relazione contiene inoltre l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo, che è possibile acquisire attivo dai creditori.
Conclusioni
• Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente ed, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'OCC deve essere nominato liquidatore.
• Può invece essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dalla stessa debitrice ed i documenti sono già stati depositati.
• Deve considerarsi poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.
• Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata deve osservarsi che l'art. 272 comma 3 CCII, per come novellato dall'ultimo correttivo prevede che “3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire”. Pertanto, l'indicazione del ricorrente e dell'OCC di versare una parte delle somme percepite mensilmente per 3 anni 5 è solo indicativa, in quanto, nel caso in cui occorra ancora procedere alla liquidazione di beni del debitore, la procedura dovrà rimanere aperta, salvi gli effetti dell'eventuale provvedimento di esdebitazione relativamente a beni sopravvenuti;
• deve essere accolta l'istanza del debitore di essere autorizzato ad utilizzare, per tutta la durata della procedura, l'autovettura di sua proprietà modello classe C (TG MB210K), necessario per gli spostamenti quotidiani. All'esito della procedura di liquidazione controllata sarà rimessa alla valutazione del liquidatore la scelta in ordine alla vendita di tale bene ovvero all'abbandono dello stesso nell'ipotesi in cui la vendita dovesse risultare antieconomica in considerazione del modesto valore del bene e della vetustà già attuale dello stesso;
• quanto alle somme derivanti dalla retribuzione mensile che possono essere lasciate ai resistenti per il mantenimento del nucleo familiare, salva diversa determinazione che potrà essere effettuata dal giudice delegato alla procedura all'esito di ulteriori approfondimenti, trova applicazione l'art. 268 CCII comma 4 e si ritiene opportuno, sin da ora, fissare il limite di conferimento dei redditi sopravvenuti.
Sul punto si osserva che il ricorrente ha autocertificato il proprio fabbisogno nei seguenti termini:
Importo spesa mensile
Voce Alimentare Non alimentare
Alimentari e bevande analcoliche € 450,00 Abbigliamento e calzature € 50,00
€ 200,00 Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili Servizi sanitari e spese per la salute € 200,00 Trasporti € 100,00 Comunicazione € 50,00 Ricreazione, spettacoli e cultura € 100,00 Mantenimento ex moglie € 250,00 Totale € 450,00 € 1.050,00
affermando che tale importo è in linea con la spesa media mensile familiare nel mezzogiorno nel periodo 2021 secondo i parametri ISTAT di una coppia senza figli con persona di riferimento 65 anni o più.
Tuttavia, il ricorrente non ha offerto adeguata documentazione a supporto delle spese mensili sostenute.
L'art. 68 CCII, seppur con riferimento alla valutazione del merito creditizio, prevede che l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita vadano calcolate in misura “non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.
6 Tenuto conto che l'importo dell'assegno sociale per il 2025 è pari ad euro 538,68 e che il nucleo familiare è composto da due membri (coefficiente di 1,57), il minimo vitale corrisponderebbe ad euro
845,72.
Preso atto che il coniuge percepisce una pensione media di euro 1.900,00, si ritiene che le spese personali del soggetto, che può beneficiare dell'apporto contributivo dell'altro coniuge, possa essere fissato in euro 650,00, peraltro oltre l'importo dell'assegno sociale nel caso di persona senza alcun altro familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di (c.f. Parte_1
) C.F._1
2) nomina Giudice Delegato per la procedura il dott. Davide Naldi;
3) nomina liquidatore il Dott. (C.F. ), dottore Persona_1 CodiceFiscale_3
commercialista, con studio in Troina (EN) Via Aldo Moro n. 4, PEC: Email_1 iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di al n 215/A; Per_2
4) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;
5) ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e in particolare ordina all' di corrispondere al liquidatore, su un conto dedicato intestato alla procedura, l'intero CP_2
importo dovuto mensilmente al sig. (c.f. ) a titolo di Parte_1 C.F._1 pensione ed ogni altro eventuale emolumento spettante a quest'ultimo, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, con contestuale obbligo del liquidatore di riversare immediatamente al debitore l'importo di euro 650,00. Evidenzia, che ogni altro vincolo gravante sull'importo dovuto a titolo di pensione è da ritenersi inefficace.
6) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni di;
Parte_1
8) dispone che il liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Enna o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
7 - trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento alle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.
Dispone, inoltre, che il liquidatore provveda con relazioni semestrali a dare adeguata informativa al
G.D. in ordine:
a) ai redditi dell'intero nucleo familiare, nonché alle variazioni dello stesso, e a formulare eventuale proposta per l'attrazione alla procedura liquidatoria della quota di reddito eventualmente eccedente rispetto al fabbisogno;
b) alle attività svolte, accompagnando la relazione al conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
c) al comportamento del debitore, per verificare se questi stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento, ivi compreso quanto detto sopra in ordine ai redditi del nucleo e alle eventuali variazioni nella composizione dello stesso;
d) ad ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
Invita il liquidatore, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, c.
3 CCII, provvedendo, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, corredando tale istanza da una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione.
8 Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato.
Onera il ricorrente di notificare la sentenza entro quindici giorni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni
Enna, 10/02/2025
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Dott. Davide Naldi dott.ssa Marika Motta
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale voce è solo indicativa e non può ritenersi vincolante ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, per come chiarito anche nel presente provvedimento nella parte dedicata alla durata della procedura
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il Tribunale di Enna, composto dai magistrati
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Davide Naldi Giudice (relatore/estensore)
Dott. Davide Palazzo Giudice udita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CARMELO SALAMONE (c.f. ) C.F._2
Premesso che:
➢ con ricorso depositato il 10.12.2024 ha proposto ai sensi dell'art. Parte_1
268, comma 1 di aprirsi nei propri confronti la procedura di liquidazione controllata, chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- dichiarare, ai sensi dell'art 270 co.1 CCII, l'apertura della procedura di liquidazione controllata del signor
e per l'effetto nominare un Liquidatore, confermando l'O.C.C., nella persona del Dott. Controparte_1 [...]
disponendo che lo stesso provveda agli adempimenti previsti dall'art. 270 CCII;
Persona_1
- disporre che non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e per l'effetto disporre la sospensione e/o inefficacia delle procedure esecutive presso terzi del Tribunale di AL – Sezione Esecuzioni Mobiliari annotate rispettivamente ai nn. 791/2016 R.G. Es e 102/2017 R.G. Es.;
CP_
- disporre che il nominando Liquidatore notifichi la sentenza all' evidenziando l'inefficacia nei confronti della procedura dei pagamenti eseguiti in favore del creditore che ha pignorato il quinto e del creditore cessionario del quinto;
- disporre la sospensione con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi
convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno
o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749,2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile;
- escludere dalla procedura di liquidazione controllata l'autovettura Mercedes modello classe C (TG MB210K) di proprietà del ricorrente poiché necessaria per le esigenze del nucleo familiare o comunque autorizzare l'utilizzo della predetta autovettura da parte del ricorrente sino alla vendita e dichiarare, altresì, sottratti alla liquidazione i beni mobili del ricorrente di cui all'art 514 c.p.c.;
1 - fissare il limite dell'importo necessario per il sostentamento mensile in € 1.500,00 o nella diversa somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia o secondo equità.
Salvo ogni altro diritto”
➢ per la presentazione del ricorso il debitore si è avvalso dell'assistenza dell'Avv. Carmelo
Salomone (C.F. ;) nonché dell'Organismo di Composizione della C.F._2
Crisi di che ha nominato quale Gestore della Crisi il dott. il Per_2 Persona_1
quale ha allegato la relazione di cui all'art. 269 CCII esponendo la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
➢ sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015, nonché la competenza del Tribunale di Enna, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché il ricorrente risiede nel Comune di Villarosa;
Considerato che:
A) in ordine alla documentazione in atti:
➢ il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
➢ qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore trova applicazione l'art. 39 CCII, trattandosi anche questa di norma generale, con la conseguenza che, nel caso in cui il ricorso sia presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, l'istante deve, a pena di inammissibilità depositare:
1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) nonché della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII;
4) idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno,
l'esito della richiesta effettuata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice;
5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
2 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del G.D. del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 3, lett. b) CCII);
Nel caso in esame, il “ricorrente risulta inoltre ricoprire delle cariche in società di capitali come sotto descritto:
A tal proposito si precisa che il Cerchio soc. coop. sociale è stata avviata in data 06/11/2000 e svolge attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili, la è registrata Controparte_3
inattiva, la e la in attività rispettivamente dal 15/04/2009 e dal 11/06/2010 CP_4 CP_5
svolgono attività di altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.
Si rappresenta altresì che il ricorrente in data 11/06/2019 ha avviato attività di commercio con partita Iva e avvalendosi del regime forfetario (art. 1, commi 54 - 89, della legge 23 P.IVA_1
dicembre 2014, n. 190)
È comunque presente in atti la dichiarazione dei redditi (modello PF) attestante i redditi percepiti dall'attività di lavoratore autonomo.
L'esame della documentazione ha consentito l'emersione di un quadro completo della situazione del debitore.
B) sulla legittimazione a richiedere l'apertura della liquidazione controllata
Stabilisce l'art. 268 CCII che “il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni”.
L'art. 65 comma 1 CCII prevede che “i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX”, capo, quest'ultimo che disciplina appunto la liquidazione controllata del patrimonio.
3 L'art. 2 comma 1 lett. c) si riferisce allo “stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”
Il debitore istante risulta quindi legittimato al ricorso.
Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.
C) sulla situazione di sovraindebitamento
La situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente risulta sintetizzabile come da prospetto dell'OCC
ATTIVO: Importo Osservazioni
Descrizione
€ 6.312,06 Saldo al Disponibilità liquide c/c n. 31/03/2024
14316
€ 270,15 Saldo al Disponibilità liquide c/c n. 31/03/2024
3158402
€ 55.000,00 Stima quota ½ immobile AL (TP)
€ 1.500,00 In uso al ricorrente Stima autovettura targa BG637VM
€ 27.000,00 Versamenti eccedenze mensili (euro 750 * 12 mesi * 3 anni)1
€ 0,00 Apporto eventuale finanza esterna Totale attivo € 90.082,21
PASSIVO: Importo Osservazioni
Descrizione
€ 8.343,00 Debiti in prededuzione e privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. Debiti ipotecari € 27.023,75 Debiti privilegiati € 66.533,16 Debiti chirografari € 181.129,07
€ 0,00 Debiti derivanti da fidejussioni Totale Passivo € 283.028,98 È evidente che ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento posto che dai dati esposti nella domanda, successivamente verificati dal Gestore della Crisi, risulta che a fronte della esposizione debitoria del soggetto per la complessiva somma di euro 274.685,98 (cfr. p. 14 relazione OCC) il patrimonio immobiliare del soggetto (peraltro di cui è proprietario solo per ½) e il reddito medio netto di euro 2.250,00 derivanti dalla pensione, già gravato da pignoramenti e dall'obbligo di mantenimento dell'ex coniuge, non consentono al debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, dovendosi quindi ammettere il suo stato di insolvenza.
D) Sulla relazione dell'OCC (art. 269 CCII)
L'OCC ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo della domanda, documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del debitore, nonché l'ammontare dei debiti, ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Inoltre, la relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, sebbene le valutazioni in ordine al futuro provvedimento di esdebitazione non debbano essere contemplate al momento dell'apertura della liquidazione controllata.
La relazione contiene inoltre l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo, che è possibile acquisire attivo dai creditori.
Conclusioni
• Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente ed, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'OCC deve essere nominato liquidatore.
• Può invece essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dalla stessa debitrice ed i documenti sono già stati depositati.
• Deve considerarsi poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.
• Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata deve osservarsi che l'art. 272 comma 3 CCII, per come novellato dall'ultimo correttivo prevede che “3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire”. Pertanto, l'indicazione del ricorrente e dell'OCC di versare una parte delle somme percepite mensilmente per 3 anni 5 è solo indicativa, in quanto, nel caso in cui occorra ancora procedere alla liquidazione di beni del debitore, la procedura dovrà rimanere aperta, salvi gli effetti dell'eventuale provvedimento di esdebitazione relativamente a beni sopravvenuti;
• deve essere accolta l'istanza del debitore di essere autorizzato ad utilizzare, per tutta la durata della procedura, l'autovettura di sua proprietà modello classe C (TG MB210K), necessario per gli spostamenti quotidiani. All'esito della procedura di liquidazione controllata sarà rimessa alla valutazione del liquidatore la scelta in ordine alla vendita di tale bene ovvero all'abbandono dello stesso nell'ipotesi in cui la vendita dovesse risultare antieconomica in considerazione del modesto valore del bene e della vetustà già attuale dello stesso;
• quanto alle somme derivanti dalla retribuzione mensile che possono essere lasciate ai resistenti per il mantenimento del nucleo familiare, salva diversa determinazione che potrà essere effettuata dal giudice delegato alla procedura all'esito di ulteriori approfondimenti, trova applicazione l'art. 268 CCII comma 4 e si ritiene opportuno, sin da ora, fissare il limite di conferimento dei redditi sopravvenuti.
Sul punto si osserva che il ricorrente ha autocertificato il proprio fabbisogno nei seguenti termini:
Importo spesa mensile
Voce Alimentare Non alimentare
Alimentari e bevande analcoliche € 450,00 Abbigliamento e calzature € 50,00
€ 200,00 Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili Servizi sanitari e spese per la salute € 200,00 Trasporti € 100,00 Comunicazione € 50,00 Ricreazione, spettacoli e cultura € 100,00 Mantenimento ex moglie € 250,00 Totale € 450,00 € 1.050,00
affermando che tale importo è in linea con la spesa media mensile familiare nel mezzogiorno nel periodo 2021 secondo i parametri ISTAT di una coppia senza figli con persona di riferimento 65 anni o più.
Tuttavia, il ricorrente non ha offerto adeguata documentazione a supporto delle spese mensili sostenute.
L'art. 68 CCII, seppur con riferimento alla valutazione del merito creditizio, prevede che l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita vadano calcolate in misura “non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.
6 Tenuto conto che l'importo dell'assegno sociale per il 2025 è pari ad euro 538,68 e che il nucleo familiare è composto da due membri (coefficiente di 1,57), il minimo vitale corrisponderebbe ad euro
845,72.
Preso atto che il coniuge percepisce una pensione media di euro 1.900,00, si ritiene che le spese personali del soggetto, che può beneficiare dell'apporto contributivo dell'altro coniuge, possa essere fissato in euro 650,00, peraltro oltre l'importo dell'assegno sociale nel caso di persona senza alcun altro familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di (c.f. Parte_1
) C.F._1
2) nomina Giudice Delegato per la procedura il dott. Davide Naldi;
3) nomina liquidatore il Dott. (C.F. ), dottore Persona_1 CodiceFiscale_3
commercialista, con studio in Troina (EN) Via Aldo Moro n. 4, PEC: Email_1 iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di al n 215/A; Per_2
4) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;
5) ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e in particolare ordina all' di corrispondere al liquidatore, su un conto dedicato intestato alla procedura, l'intero CP_2
importo dovuto mensilmente al sig. (c.f. ) a titolo di Parte_1 C.F._1 pensione ed ogni altro eventuale emolumento spettante a quest'ultimo, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, con contestuale obbligo del liquidatore di riversare immediatamente al debitore l'importo di euro 650,00. Evidenzia, che ogni altro vincolo gravante sull'importo dovuto a titolo di pensione è da ritenersi inefficace.
6) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni di;
Parte_1
8) dispone che il liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Enna o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
7 - trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento alle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.
Dispone, inoltre, che il liquidatore provveda con relazioni semestrali a dare adeguata informativa al
G.D. in ordine:
a) ai redditi dell'intero nucleo familiare, nonché alle variazioni dello stesso, e a formulare eventuale proposta per l'attrazione alla procedura liquidatoria della quota di reddito eventualmente eccedente rispetto al fabbisogno;
b) alle attività svolte, accompagnando la relazione al conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
c) al comportamento del debitore, per verificare se questi stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento, ivi compreso quanto detto sopra in ordine ai redditi del nucleo e alle eventuali variazioni nella composizione dello stesso;
d) ad ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
Invita il liquidatore, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, c.
3 CCII, provvedendo, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, corredando tale istanza da una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione.
8 Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato.
Onera il ricorrente di notificare la sentenza entro quindici giorni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni
Enna, 10/02/2025
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Dott. Davide Naldi dott.ssa Marika Motta
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale voce è solo indicativa e non può ritenersi vincolante ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, per come chiarito anche nel presente provvedimento nella parte dedicata alla durata della procedura
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