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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 274/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
assistito e difeso dall'Avv. DE LUTIIS ROCCO Parte_1
APPELLANTE E
assistito e difeso dall'Avv. SONNINI MICHELE CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 174/2024 in data 16 maggio 2024 del
Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice del lavoro di Vasto, in accoglimento della domanda proposta da per effetto del passaggio diretto dalla società ARAP CP_1
Servizi srl, a seguito di cessione di ramo d'azienda alla ed in forza dell'accordo Pt_1 sindacale del 29 luglio 2019, accessorio al contratto di cessione, ha così statuito: “Dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele in conseguenza del trasferimento diretto alle dipendenze di parte resistente e del passaggio dal CCNL FISE Assoambiente al CCNL Settore Unico Gas–
Acqua, a titolo di superminimo non riassorbibile, per complessivi € 3.592,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del diritto al soddisfo;
- condanna parte resistente alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto spettante a parte ricorrente in conseguenza del trasferimento diretto alle dipendenze di parte resistente e del passaggio dal CCNL FISE
Assoambiente al CCNL Settore Unico Gas–Acqua, a titolo di superminimo non riassorbibile, per complessivi € 3.592,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del diritto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.445,40 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, a carico di parte resistente e con responsabilità solidale di entrambe le parti, per l'intero, nei confronti del CTU”.
Il giudice di primo grado, dato atto del diverso CCNL applicato rispettivamente dalla società cedente Arap srl e dalla cessionaria dell'accordo sindacale integrativo del 29 luglio Pt_1
2019, avente forza cogente tra tutte le parti, in cui al punto 4 è previsto “ “Nell'ipotesi in cui la retribuzione lorda derivante dall'applicazione del CCNL Settore Unico Gas – Acqua risultasse inferiore a quello preesistente, al personale trasferito verrà riconosciuta la differenza mediante assegno (mensile) ad personam riassorbibile”, nel verificare se il trattamento economico maturato e percepito dal ricorrente, dopo il trasferimento era deteriore o superiore rispetto a quello percepito in precedenza, ha escluso dal raffronto il premio di risultato erogato dalla legato al raggiungimento di obiettivi imprenditoriali e non Pt_1 integrante una voce fissa della retribuzione, ha tenuto conto delle voci espressamente menzionate nell'accordo del 29 luglio 2019 (retribuzione mensile, EDR, indennità integrativa, scatti di anzianità, indennità disagio depurazione), ha tenuto conto della presenza in servizio del dipendente e, secondo le risultanze della CTU contabile espletata, ha accertato che la retribuzione lorda spettante in applicazione del CCNL FISE Assoambiente era superiore rispetto a quella percepita in applicazione del CCNL Unico Gas Acqua, applicato dalla cessionaria, indicando per il periodo considerato una differenza pari a € 3.592,99, condannando la resistente società al pagamento del suddetto importo.
Avverso la suindicata sentenza pubblicata in data 16 maggio 2024 e notificata in pari data, ha proposto appello la con ricorso depositato in data 14 giugno 2024, chiedendone la Pt_1 riforma ed in particolare il rigetto delle domande formulate in primo grado.
Si è costituito in giudizio il lavoratore appellato, contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la motivazione della sentenza di primo grado perché basata su una non corretta applicazione della disciplina contrattuale e dell'art. 2112 comma 3 c.c. Ribadito il principio espresso dalla Suprema Corte (Cass.
37291/21) per cui “in caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, ai rapporti di
pag. 2/5 lavoro dei dipendenti ceduti si applica la contrattazione collettiva dell'impresa cedente solo se manca, presso il cessionario, un contratto collettivo di pari livello. Altrimenti si verifica, fra contratti del medesimo livello, una sostituzione automatica delle norme di fonte collettiva in vigore presso l'impresa cessionaria, fatti salvi i diritti quesiti. Il medesimo principio regolatore trova applicazione in materia di usi aziendali, anch'essi, secondo la Corte di
Cassazione, al pari dei contratti collettivi, fonti eteronome di regolamento dei rapporti individuali di lavoro” e, tenuto conto dell'accordo di armonizzazione sottoscritto in data 29 luglio 2019, avente la finalità di sostituire la disciplina collettiva del cedente con le nuove regole concordate per mezzo dell'accordo stesso, ha evidenziato che la previsione di cui al punto 2 della clausola 4, di applicazione della contrattazione collettiva della cessionaria, imponeva che qualsiasi trattamento economico applicabile ai dipendenti doveva essere previsto nell'ambito della contrattazione collettiva della cessionaria, comprese le previsioni di ancorare l'erogazione dei trattamenti economici all'effettiva presenza in servizio, con la conseguenza che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il lavoratore non poteva lamentarsi di aver maturato una retribuzione inferiore a quella a cui astrattamente avrebbe avuto diritto, se avesse prestato servizio con maggiore continuità.
In particolare – ha spiegato l'appellante – il ricorrente in primo grado come dipendente di
ARAP srl, godeva di una retribuzione annua di € 29.006,38 per 13 mensilità, corrispondente ad una retribuzione mensile di € 2231,26 e globale di fatto di € 2417,19. Come dipendente aveva diritto ad una retribuzione annua di € 29506,68 per 14 mensilità (oltre Pt_1 aumenti negli anni successivi) e comprensiva di premio di risultato, corrispondente ad una retribuzione mensile globale di fatto di € 2773,89 (oltre aumenti negli anni successivi), dunque superiore a quella precedente.
Secondo l'appellante il raffronto avrebbe dovuto essere condotto tra retribuzione lorda derivante dall'applicazione rispettivamente dell'uno e dell'altro CCNL e contratti integrativi e non tra retribuzione effettivamente goduta, rispetto alla quale non figurava il premio di produttività, voce fissa e continuativa, legata alla presenza in servizio, solo perché il lavoratore aveva reso una prestazione quantitativamente inferiore. Il confronto, in definitiva, avrebbe dovuto operarsi tra trattamenti economici diversamente disciplinati e non fra buste paga mensili, tra retribuzioni astrattamente disciplinate e non tra quelle effettivamente erogate.
Il motivo non è fondato e va rigettato.
Nel verbale di accordo sindacale del 29 luglio 2019 – come sopra indicato – si legge nelle premesse che “viene trattato l'argomento relativo alla differenza retributiva del personale ARAP Servizi in virtù dell'applicazione del contratto del Settore Unico Gas-Acqua in luogo del FISE ASSOAMBIENTE” . e, nella parte dispositiva che “ […] 2) Al personale trasferito verrà applicato il CCNL Settore Unico Gas Acqua in vigore. 3) L'operazione assicura il mantenimento integrale degli attuali livelli occupazionali, non comportando rilievi economici
pag. 3/5 per i lavoratori. 4) Nell'ipotesi in cui la retribuzione lorda derivante dall'applicazione del
CCNL Settore Unico Gas – Acqua risultasse inferiore a quello preesistente, al personale trasferito verrà riconosciuta la differenza mediante assegno (mensile) ad personam riassorbibile.” […] 7) Il personale che sarà trasferito con il prospetto comparativa delle retribuzioni è quello indicato nell'allegato A al presente verbale.
All'accordo è infatti allegato un prospetto con l'indicazione per ciascun lavoratore, accanto al nominativo, della qualifica, del livello ARAP, del livello SASI e della retribuzione lorda mensile percepita presso ARAP srl e di quella presso con le singole voci retributive Pt_1
e la specificazione dell'importo derivante dalla differenza lorda mensile tra le stesse.
Se l'art. 1362 c.c. impone che il contratto deve essere interpretato indagando quale sia stata la comune intenzione delle parti e l'art. 1363 che le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, nel caso in esame, la lettura dell'accordo di armonizzazione del 29 luglio 2019 non lascia spazio alcuno per interpretazioni difformi da quella accordata dal giudice di primo grado, avendo le parti inteso espressamente salvaguardare i lavoratori, a fronte della problematica delle differenze retributive conseguenti all'applicazione di un diverso CCNL, rispetto a quello precedentemente loro applicato, così da “non comportare rilievi economici”, prevedendo un assegno ad personam mensile riassorbibile, individuando nell'allegato A, che accompagna l'accordo e ne è parte integrante, il personale trasferito, con la qualifica e il livello di provenienza, secondo il CCNL della cedente, e il nuovo inquadramento secondo il CCNL della cessionaria, infine con il prospetto comparativo delle retribuzioni.
In detto prospetto riepilogativo, debitamente sottoscritto dalle parti, è indicata nell'ultima colonna una differenza stipendiale su base mensile, calcolata applicando i due diversi contratti collettivi, quello della cedente e quello della cessionaria, significativa anzitutto di quali fossero, per le parti contraenti, i termini da porre a confronto, vale a dire i differenti importi delle retribuzioni - indicate rispettivamente nelle precedenti colonne, come “retribuzione lorda mese ARAP” e “retribuzione lorda mese - conteggiate l'una e l'altra sulla scorta degli Pt_1 elementi che le compongono, sempre su base mensile, ovvero paga base, EDR, indennità integrativa e scatti d'anzianità, pure indicati analiticamente.
E' chiaro dunque che la retribuzione cui le parti, sottoscrivendo il prospetto, hanno voluto fare riferimento è quella mensile indicata nel prospetto, per le voci menzionate e non già quella complessiva annua, integrata da voci ulteriori, come il premio di produzione o i ticket, indicate nell'atto di appello.
In ogni caso, con riferimento a dette ultime voci, neppure è corretto il conteggio elaborato dall'appellante, che, nella determinazione della retribuzione secondo il CCNL della cessionaria, introduce appunto gli importi annui per i ticket o buoni pasto (€ 2.080) e del premio di produzione (€ 1.700), tenuto conto che, come correttamente evidenziato dal primo pag. 4/5 giudice, è principio ormai consolidato quello per cui il buono pasto non ha natura retributiva, costituendo una erogazione a carattere assistenziale (Cass. n. 31137/2019) e il premio di risultato o di produzione, legato al raggiungimento di obiettivi, non è parte della retribuzione ordinaria (Cass. 16928/22). Né infine è esatto il conteggio della retribuzione secondo il CCNL della cedente, risultando espunta la voce della 14° mensilità, che invece è prevista dall'art. 32 del detto CCNL.
In definitiva, la decisione di primo grado è corretta e pertanto deve essere confermata, salvo precisare che, per evidente errore materiale, nella sentenza impugnata il superminimo è stato definito come “non riassorbibile”, anziché “riassorbibile”.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado, secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 962, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 274/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
assistito e difeso dall'Avv. DE LUTIIS ROCCO Parte_1
APPELLANTE E
assistito e difeso dall'Avv. SONNINI MICHELE CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 174/2024 in data 16 maggio 2024 del
Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice del lavoro di Vasto, in accoglimento della domanda proposta da per effetto del passaggio diretto dalla società ARAP CP_1
Servizi srl, a seguito di cessione di ramo d'azienda alla ed in forza dell'accordo Pt_1 sindacale del 29 luglio 2019, accessorio al contratto di cessione, ha così statuito: “Dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele in conseguenza del trasferimento diretto alle dipendenze di parte resistente e del passaggio dal CCNL FISE Assoambiente al CCNL Settore Unico Gas–
Acqua, a titolo di superminimo non riassorbibile, per complessivi € 3.592,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del diritto al soddisfo;
- condanna parte resistente alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto spettante a parte ricorrente in conseguenza del trasferimento diretto alle dipendenze di parte resistente e del passaggio dal CCNL FISE
Assoambiente al CCNL Settore Unico Gas–Acqua, a titolo di superminimo non riassorbibile, per complessivi € 3.592,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del diritto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.445,40 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, a carico di parte resistente e con responsabilità solidale di entrambe le parti, per l'intero, nei confronti del CTU”.
Il giudice di primo grado, dato atto del diverso CCNL applicato rispettivamente dalla società cedente Arap srl e dalla cessionaria dell'accordo sindacale integrativo del 29 luglio Pt_1
2019, avente forza cogente tra tutte le parti, in cui al punto 4 è previsto “ “Nell'ipotesi in cui la retribuzione lorda derivante dall'applicazione del CCNL Settore Unico Gas – Acqua risultasse inferiore a quello preesistente, al personale trasferito verrà riconosciuta la differenza mediante assegno (mensile) ad personam riassorbibile”, nel verificare se il trattamento economico maturato e percepito dal ricorrente, dopo il trasferimento era deteriore o superiore rispetto a quello percepito in precedenza, ha escluso dal raffronto il premio di risultato erogato dalla legato al raggiungimento di obiettivi imprenditoriali e non Pt_1 integrante una voce fissa della retribuzione, ha tenuto conto delle voci espressamente menzionate nell'accordo del 29 luglio 2019 (retribuzione mensile, EDR, indennità integrativa, scatti di anzianità, indennità disagio depurazione), ha tenuto conto della presenza in servizio del dipendente e, secondo le risultanze della CTU contabile espletata, ha accertato che la retribuzione lorda spettante in applicazione del CCNL FISE Assoambiente era superiore rispetto a quella percepita in applicazione del CCNL Unico Gas Acqua, applicato dalla cessionaria, indicando per il periodo considerato una differenza pari a € 3.592,99, condannando la resistente società al pagamento del suddetto importo.
Avverso la suindicata sentenza pubblicata in data 16 maggio 2024 e notificata in pari data, ha proposto appello la con ricorso depositato in data 14 giugno 2024, chiedendone la Pt_1 riforma ed in particolare il rigetto delle domande formulate in primo grado.
Si è costituito in giudizio il lavoratore appellato, contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la motivazione della sentenza di primo grado perché basata su una non corretta applicazione della disciplina contrattuale e dell'art. 2112 comma 3 c.c. Ribadito il principio espresso dalla Suprema Corte (Cass.
37291/21) per cui “in caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, ai rapporti di
pag. 2/5 lavoro dei dipendenti ceduti si applica la contrattazione collettiva dell'impresa cedente solo se manca, presso il cessionario, un contratto collettivo di pari livello. Altrimenti si verifica, fra contratti del medesimo livello, una sostituzione automatica delle norme di fonte collettiva in vigore presso l'impresa cessionaria, fatti salvi i diritti quesiti. Il medesimo principio regolatore trova applicazione in materia di usi aziendali, anch'essi, secondo la Corte di
Cassazione, al pari dei contratti collettivi, fonti eteronome di regolamento dei rapporti individuali di lavoro” e, tenuto conto dell'accordo di armonizzazione sottoscritto in data 29 luglio 2019, avente la finalità di sostituire la disciplina collettiva del cedente con le nuove regole concordate per mezzo dell'accordo stesso, ha evidenziato che la previsione di cui al punto 2 della clausola 4, di applicazione della contrattazione collettiva della cessionaria, imponeva che qualsiasi trattamento economico applicabile ai dipendenti doveva essere previsto nell'ambito della contrattazione collettiva della cessionaria, comprese le previsioni di ancorare l'erogazione dei trattamenti economici all'effettiva presenza in servizio, con la conseguenza che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il lavoratore non poteva lamentarsi di aver maturato una retribuzione inferiore a quella a cui astrattamente avrebbe avuto diritto, se avesse prestato servizio con maggiore continuità.
In particolare – ha spiegato l'appellante – il ricorrente in primo grado come dipendente di
ARAP srl, godeva di una retribuzione annua di € 29.006,38 per 13 mensilità, corrispondente ad una retribuzione mensile di € 2231,26 e globale di fatto di € 2417,19. Come dipendente aveva diritto ad una retribuzione annua di € 29506,68 per 14 mensilità (oltre Pt_1 aumenti negli anni successivi) e comprensiva di premio di risultato, corrispondente ad una retribuzione mensile globale di fatto di € 2773,89 (oltre aumenti negli anni successivi), dunque superiore a quella precedente.
Secondo l'appellante il raffronto avrebbe dovuto essere condotto tra retribuzione lorda derivante dall'applicazione rispettivamente dell'uno e dell'altro CCNL e contratti integrativi e non tra retribuzione effettivamente goduta, rispetto alla quale non figurava il premio di produttività, voce fissa e continuativa, legata alla presenza in servizio, solo perché il lavoratore aveva reso una prestazione quantitativamente inferiore. Il confronto, in definitiva, avrebbe dovuto operarsi tra trattamenti economici diversamente disciplinati e non fra buste paga mensili, tra retribuzioni astrattamente disciplinate e non tra quelle effettivamente erogate.
Il motivo non è fondato e va rigettato.
Nel verbale di accordo sindacale del 29 luglio 2019 – come sopra indicato – si legge nelle premesse che “viene trattato l'argomento relativo alla differenza retributiva del personale ARAP Servizi in virtù dell'applicazione del contratto del Settore Unico Gas-Acqua in luogo del FISE ASSOAMBIENTE” . e, nella parte dispositiva che “ […] 2) Al personale trasferito verrà applicato il CCNL Settore Unico Gas Acqua in vigore. 3) L'operazione assicura il mantenimento integrale degli attuali livelli occupazionali, non comportando rilievi economici
pag. 3/5 per i lavoratori. 4) Nell'ipotesi in cui la retribuzione lorda derivante dall'applicazione del
CCNL Settore Unico Gas – Acqua risultasse inferiore a quello preesistente, al personale trasferito verrà riconosciuta la differenza mediante assegno (mensile) ad personam riassorbibile.” […] 7) Il personale che sarà trasferito con il prospetto comparativa delle retribuzioni è quello indicato nell'allegato A al presente verbale.
All'accordo è infatti allegato un prospetto con l'indicazione per ciascun lavoratore, accanto al nominativo, della qualifica, del livello ARAP, del livello SASI e della retribuzione lorda mensile percepita presso ARAP srl e di quella presso con le singole voci retributive Pt_1
e la specificazione dell'importo derivante dalla differenza lorda mensile tra le stesse.
Se l'art. 1362 c.c. impone che il contratto deve essere interpretato indagando quale sia stata la comune intenzione delle parti e l'art. 1363 che le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, nel caso in esame, la lettura dell'accordo di armonizzazione del 29 luglio 2019 non lascia spazio alcuno per interpretazioni difformi da quella accordata dal giudice di primo grado, avendo le parti inteso espressamente salvaguardare i lavoratori, a fronte della problematica delle differenze retributive conseguenti all'applicazione di un diverso CCNL, rispetto a quello precedentemente loro applicato, così da “non comportare rilievi economici”, prevedendo un assegno ad personam mensile riassorbibile, individuando nell'allegato A, che accompagna l'accordo e ne è parte integrante, il personale trasferito, con la qualifica e il livello di provenienza, secondo il CCNL della cedente, e il nuovo inquadramento secondo il CCNL della cessionaria, infine con il prospetto comparativo delle retribuzioni.
In detto prospetto riepilogativo, debitamente sottoscritto dalle parti, è indicata nell'ultima colonna una differenza stipendiale su base mensile, calcolata applicando i due diversi contratti collettivi, quello della cedente e quello della cessionaria, significativa anzitutto di quali fossero, per le parti contraenti, i termini da porre a confronto, vale a dire i differenti importi delle retribuzioni - indicate rispettivamente nelle precedenti colonne, come “retribuzione lorda mese ARAP” e “retribuzione lorda mese - conteggiate l'una e l'altra sulla scorta degli Pt_1 elementi che le compongono, sempre su base mensile, ovvero paga base, EDR, indennità integrativa e scatti d'anzianità, pure indicati analiticamente.
E' chiaro dunque che la retribuzione cui le parti, sottoscrivendo il prospetto, hanno voluto fare riferimento è quella mensile indicata nel prospetto, per le voci menzionate e non già quella complessiva annua, integrata da voci ulteriori, come il premio di produzione o i ticket, indicate nell'atto di appello.
In ogni caso, con riferimento a dette ultime voci, neppure è corretto il conteggio elaborato dall'appellante, che, nella determinazione della retribuzione secondo il CCNL della cessionaria, introduce appunto gli importi annui per i ticket o buoni pasto (€ 2.080) e del premio di produzione (€ 1.700), tenuto conto che, come correttamente evidenziato dal primo pag. 4/5 giudice, è principio ormai consolidato quello per cui il buono pasto non ha natura retributiva, costituendo una erogazione a carattere assistenziale (Cass. n. 31137/2019) e il premio di risultato o di produzione, legato al raggiungimento di obiettivi, non è parte della retribuzione ordinaria (Cass. 16928/22). Né infine è esatto il conteggio della retribuzione secondo il CCNL della cedente, risultando espunta la voce della 14° mensilità, che invece è prevista dall'art. 32 del detto CCNL.
In definitiva, la decisione di primo grado è corretta e pertanto deve essere confermata, salvo precisare che, per evidente errore materiale, nella sentenza impugnata il superminimo è stato definito come “non riassorbibile”, anziché “riassorbibile”.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado, secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 962, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5