CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/07/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2043/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. RT AS VI Presidente rel. dr. Anna Mantovani Consigliere dr. Cristina Giannelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA Parte_1 P.IVA_1
GARIBALDI 12, 20851 LISSONE presso lo studio dell'avv. PALLAVICINI
EDOARDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
PALLAVICINI BRUNETTA;
(C.F. , (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), (C.F. C.F._2 Parte_4 C.F._3
elettivamente domiciliati in VIA MASACCIO 16, 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. FONTANA DANIELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTI
pagina 1 di 13 CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in ALZAIA NAVIGLIO GRANDE 46, 20144 MILANO presso lo studio dell'avv. ZAPPIA ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
DI (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), elettivamente domiciliata in VIA ITALIA 50, 20052 MONZA presso lo P.IVA_3
studio dell'avv. CARIMATI FILIPPO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATI
Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 32/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 4/01/2024 e pubblicata il 9/01/2024.
CONCLUSIONI PER Parte_1
“Voglia il Tribunale ora la Corte Ill.ma , contrariis rejectis,
Nel merito, respingere tutte le domande attoree, infondate in fatto ed in diritto, oltre che inammissibili, improcedibili e ferme tutte le pregiudiziali di cui in narrativa di comparsa, qui da intendersi confermate e trascritte;
qualora il Giudice Ill.mo dovesse accogliere le domande attoree, chiede la Parte_1
condanna degli altri convenuti, Sigg.ri ed Parte_2 Parte_4 Parte_3
alla restituzione delle somme Loro versate da per le compravendite e le Parte_1
cessioni quote di cui ai doc. 2 e 3 allegati a comparsa di per un totale di Parte_1
euro 1.012.000,00 per quanto versato da ai Sigg. Parte_1 Parte_2 Pt_4
ed oltre euro 360.000,00, per quanto versato da per
[...] Parte_3 Parte_1
la cessione ai Sigg. ed delle quote I Salici Parte_2 Parte_4 Parte_3
di cui al doc. 3 allegato a comparsa di per un totale, quindi, di euro Parte_1
pagina 2 di 13 1.372.000,00, oltre rimborso imposte di trasferimento corrisposte da oltre Parte_1
rimborso spese ed onorari notarili per la stipula dei doc. 2 e 3, allegati a comparsa di
come da doc. 10 di codesta parte convenuta, per ulteriori euro 94.484,28, Parte_1
per un totale complessivo richiesto di euro 1.468.484,28, oltre risarcimento danni a favore di indicato nella ulteriore misura di euro 500.000,00, ovvero per la Parte_1
diversa somma che il Giudice Ill.mo riterrà. Disporsi, altresì, ordine di cancellazione delle trascrizioni di cui alle note qui allegate, n. Reg. Gen. 7080 e Reg. Part. 5609-
Conservatoria di Savona – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Finale Ligure, del
31.5.2022 n° presentazione 1 e n. Reg. Gen. 78680 e Reg. Part. 52960- Conservatoria di
Milano – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, n° presentazione 104 del
1.6.2022 , gravanti a carico di ed a favore di , a tal fine Parte_1 CP_4
ordinandosi alle competenti Conservatorie, con esenzione di responsabilità per i
Conservatori, spese di cancellazione a carico dell'attrice o da chi ritenuto dal Giudice adito;
tale domanda di cancellazione è conseguente alla comunicazione di avvenuta trascrizione attorea della domanda giudiziale, eseguita, tuttavia, dopo la dichiarazione di interruzione del processo, in data 11.5.2023, costituendo, quindi, non nuova domanda per la ricorrente, bensì domanda conseguente alla trascrizione eseguita dall'attrice a danno dell'odierna ricorrente ed alla causa in essere. con vittoria si spese e compensi di causa, oltre IVA e CPA, 15 %; CP_5
spese distratte;
condanna ex art. 96 cpc di parte attorea, nella misura massima delle spese legali a tariffario vigente , stante la manifesta infondatezza delle domande attoree nei confronti di ingiustamente coinvolta in un processo dove non ha responsabilità e Parte_1
ruolo illegittimo alcuno, oltre che per la condotta, processuale e non, attorea di cui a verbale di causa, del 17.11.2022 ed a quella successiva (nonostante che l' attrice e gli altri convenuti hanno sottoscritto tra loro una transazione, ignota ad , Parte_1
come risulta da verbale di causa del 13.7.2023, parte attrice si è rifiutata di cancellare la trascrizione gravante sugli immobili tutti di Inoltre l'attrice neppure si è Parte_1
pagina 3 di 13 attivata per riassumere la causa interrotta, adempimento eseguito da;
l' Parte_1
attrice, quindi, mantiene comunque la trascrizione, gravante su tutti i beni immobili di
Ed avente ad oggetto la domanda di revocatoria di cui è causa, già di per Parte_1
sé infondata, al solo fine di cautelarsi nel caso di inadempimento degli accordi transattivi, stipulati con gli altri convenuti e di cui non è parte e nulla sa, Parte_1
con evidente danno esclusivo a carico di Che, nei fatti, è privata della Parte_1
libera disponibilità dei cespiti immobiliari di cui è legittima proprietaria)
3. con vittoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi di giudizio, oltre Rimb.
Forf. 15% ed accessori di Legge
4. sentenza esecutiva.
5. Ammettere comunque le produzioni documentali 13-14-15 allegate da questa difesa , ex art. 345 cpc., per quanto argomentato in narrativa di Appello ed ordinare comunque alle controparti tutte l'esibizione, ex art. 210 cpc., della transazione tra le stesse intervenuta e sottoscritta ed a cui si fa riferimento da parte Contr nel verbale di Udienza di I°grado del 13 luglio 2023”.
CONCLUSIONI PER ED Email_1 Email_2 Email_3
“Voglia la Corte d'Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, in parziale riforma della sentenza n. 32/2024 del Tribunale di Monza pubblicata il 9/01/2024, previe le declaratorie tutte di legge e del caso, anche di nullità integrale e/o parziale dei contratti di fideiussione di cui è causa per i motivi indicati in atti, nel merito riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui in dispositivo il Giudice
“1) accoglie la domanda di revocatoria proposta da Parte_5
nei confronti di e ed Parte_1 Pt_2 Pt_4 Parte_3
2) dichiara inefficace tra le parti e, conseguentemente, revoca, ai sensi dell'articolo
2901 cod. civ., gli atti di compravendita e cessione di quote societarie intervenuti in data 18 giugno 2018, aventi ad oggetto beni immobili e quote societarie ivi meglio
pagina 4 di 13 specificati, ciascuno redatto a cura del notaio dr. di Lissone, Rep. Persona_1
68262, Racc. 29868, trascritto in data 21 giugno 2018 presso l'Agenzia del Territorio di
Savona ai nn. 7164 Reg. gen. e 5395 Reg. Part., e Rep. 68261, Racc. 29867, registrato a Monza in data 22 giugno 2018 al n.18065 serie IT;
4) condanna e ed in solido, a rimborsare a Parte_1 Pt_2 Pt_4 Parte_3
le spese di lite che liquida in complessivi Euro Parte_5
32.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo
c.p.a.;
5) compensa le restanti spese;
accogliendo le conclusioni, già formulate in primo grado, come di seguito
In via principale respingere interamente e con qualsiasi statuizione ogni domanda avversaria, anche ai sensi dell'art. 2911 c.c. e/o dell'art. 1957 c.c. per estinzione delle obbligazioni per intervenuta decadenza e/o prescrizione
In ogni caso
- assolvere i comparenti per assenza dei presupposti previsti dall'art. 2901
c.c..
- Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Confermare per il resto la sentenza del Tribunale di Monza nr. 32/2024 pubblicata il
09/01/2024
- respingendo la domanda di di condanna dei convenuti Parte_1
sigg.ri alla restituzione delle somme Loro versate da per le Pt_3 Parte_1
compravendite degli immobili per un totale di euro 1.012.000,00, oltre euro 360.000,00, per la cessione delle quote I Salici, per un totale, quindi, di euro 1.372.000,00, oltre rimborso imposte di trasferimento corrisposte da e rimborso spese ed Parte_1
onorari notarili per la stipula degli atti per ulteriori euro 94.484,28, per un totale complessivo richiesto di euro 1.468.484,28, oltre risarcimento danni a favore di
pagina 5 di 13 indicato nella ulteriore misura di euro 500.000,00, ovvero Parte_1
per la diversa somma che il Giudice Ill.mo riterrà.”
In via istruttoria previa se del caso rimessione della causa sul ruolo, ammettere le istanze istruttorie tutte formulate nella memoria ex art. 183 comma VI nr. 2 cpc del 29/09/2022, depositata in favore dei sigg.ri il 30/09/2022, che devono aversi qui integralmente Pt_3
ritrascritte”.
CONCLUSIONI PER Controparte_1
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
- con ogni miglior motivazione, per i motivi dedotti, rigettare l'appello proposto avverso la Sentenza n. 32/2024, emessa dal Tribunale di Monza in data 4 gennaio 2024
e pubblicata il successivo 9 gennaio 2024 nella causa R.G. n. 10529/2021, con conseguente conferma della stessa.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
CONCLUSIONI PER DOVALUE SPA MANDATARIA DI Controparte_3
:
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni avversa istanza, domanda ed eccezione, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Dichiarare - per le ragioni evidenziate nelle comparse di costituzione, e dunque per la violazione dell'art. 342 c.p.c. - l'inammissibilità degli appelli rispettivamente proposti dai Sigg. e e da Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1
Nel merito:
pagina 6 di 13 Ove ritenuti ammissibili, rigettare integralmente gli appelli avversari e conseguentemente confermare, nei punti investiti dai medesimi appelli, la sentenza n.
32/2024 del Tribunale di Monza.
Con vittoria di spese e competenze”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così disponeva:
- accoglieva la domanda revocatoria sollevata da Controparte_1
nei confronti di e ed Parte_1 Pt_2 Pt_4 Parte_3
- condannava i convenuti alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro
32.000,00, compensando il residuo.
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
Il 30/04/2018 il Tribunale di Monza emetteva il decreto ingiuntivo n. 2272/2018, notificato il 31/05/2018, con cui ingiungeva a ed (di Pt_2 Pt_4 Parte_3
seguito: i Sigg. - in qualità di fideiussori, in solido tra loro e unitamente a Pt_3
Coedil s.r.l., debitrice principale - di pagare una somma di oltre 4.000.000,00 di euro a
(di seguito: la . Controparte_1 Pt_5
Il 9/07/2018 gli ingiunti presentavano opposizione avverso il decreto ingiuntivo così emesso, di cui veniva concessa la provvisoria esecuzione in data 27/12/2018.
Successivamente, la Banca veniva a conoscenza che in data 18/06/2018 i Sigg.ri Pt_3
avevano venduto ad quasi tutte le loro proprietà e ceduto le quote di cui Parte_1
erano titolari nella Società I Salici s.r.l. tramite atti pubblici compiuti dal notaio dr. di Lissone (Rep. 68262, Racc. 29868 e Rep. 68261, Racc. 29867). Persona_1
La Banca specificava, inoltre, che la società I Salici s.r.l. era proprietaria di 12 immobili e 32 terreni siti in provincia di Lecce, a Guagnano e Porto Cesareo.
La creditrice riteneva sussistenti i presupposti dell'actio pauliana.
pagina 7 di 13 In primo luogo, essa allegava che tali atti dispositivi fossero stati compiuti posteriormente rispetto alla nascita del suo credito, verificatasi l'8 settembre 2017 tramite la comunicazione di recesso dai rapporti bancari e l'intimazione di adempimento
(v. doc. n. 6 del fascicolo di primo grado della;
rilevava, altresì, il fatto che tali Pt_5
atti fossero stati posti in essere a pochi giorni di distanza dalla notifica del decreto ingiuntivo, nonché l'inconferenza della pendenza del giudizio di opposizione ai fini della validità dell'azione revocatoria.
In secondo luogo, la riteneva sussistente l'eventus damni, giacché a seguito del Pt_5
compimento degli atti dispositivi i Sigg.ri non risultavano più proprietari di beni Pt_3
immobili su tutto il territorio nazionale (cfr. doc. n. 9 del fascicolo di primo grado della
; inoltre, essa allegava che la vendita immobiliare sarebbe avvenuta ad un prezzo Pt_5
inferiore rispetto al prezzo medio di listino contenuto nella banca dati dell'Agenzia delle entrate.
Per quanto concerne terza acquirente, la creditrice deduceva che tale Parte_1
società fosse stata costituita nel febbraio del 2018 - posteriormente rispetto alla comunicazione di recesso dai rapporti bancari e all'intimazione di pagamento di cui sopra - evidenziando il fatto che tale società è di proprietà della una Controparte_6
società fiduciaria a sua volta di proprietà di CP_7 Controparte_8
in aggiunta, la sosteneva che gli atti dispositivi in questione fossero
[...] Pt_5
connotati da gratuità, in ragione della mancata prova dei pagamenti effettuati da
Parte_1
Oltretutto, la osservava che alcune circostanze erano rimaste invariate anche Pt_5
successivamente alla vendita degli immobili e delle quote societarie, come ad esempio il fatto che continuasse a ricoprire la carica di amministratore unico della CP_9
società I Salici s.r.l., nonché il fatto che i Sigg.ri continuassero a risiedere presso Pt_3
uno degli immobili oggetto di compravendita, quello sito in Lissone, in via Besozzi 34.
pagina 8 di 13 Pertanto, con atto di citazione notificato in data 15/12/2021, Controparte_1
chiedeva al Tribunale di Monza di:
[...]
- in via principale, accertare la simulazione delle vendite immobiliari nonché delle cessioni di quote societarie, datate 18/06/2018, e, per l'effetto, dichiararne la nullità;
- in via subordinata, accertare la natura fiduciaria di tali atti, e, per l'effetto, condannare a ritrasferire i beni ceduti ai Sigg.ri Parte_1 Pt_3
- in via ulteriormente subordinata, dichiarare inefficaci nei confronti della gli Pt_5
atti dispositivi di cui sopra, in conformità all'art. 2901 c.c.;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite.
I signori si costituivano in giudizio e domandavano al Controparte_10
Tribunale il rigetto di ogni domanda avversaria e il rimborso delle spese di lite.
Secondo i convenuti l'azione revocatoria era carente di tutti gli elementi essenziali, in particolare:
- la Banca non vantava alcun credito, in ragione delle nullità delle fideiussioni rilasciate ab origine dai Sigg.ri rilasciate nel 2000 e nel 2009, e rilevando, Pt_3
in ogni caso, l'intervenuta decadenza ex art. 1957 cc.;
- la non aveva subito alcun pregiudizio posto che era garantita da ipoteche di Pt_5
primo grado di ingente valore, in particolare, nel complesso immobiliare di via
Agostoni, sito in Lissone, l'ipoteca ammontava a 5.100.000,00 di euro;
inoltre, veniva evidenziato che Coedil s.r.l., debitrice principale, possedeva alcuni beni il cui valore complessivo variava tra i 350.000,00 e i 400.000,00 euro;
- non sussisteva la scientia damni in quanto le trattative in merito alla vendita dei beni e delle quote societarie dei Sigg.ri erano sorte in epoca antecedente Pt_3
rispetto alla contestazione di inadempimento del 2017 operata dalla Banca;
eccepivano altresì che - che era stato nominato amministratore CP_9
della società I Salici s.r.l. in quanto abitava in Puglia - permaneva in tale carica pagina 9 di 13 anche dopo la cessione delle quote societarie in ragione degli incombenti assembleari di e che aveva chiesto di poter Parte_1 Parte_2
risiedere in locazione in uno degli immobili venduti vista l'età avanzata e comunque per il tempo necessario a trovare una nuova collocazione. Precisavano, inoltre, che il valore dei beni venduti era conforme a delle perizie effettuate da esperti, allegando altresì i bonifici quale prova dell'avvenuto pagamento del prezzo.
A seguito della cancellazione dall'albo professionale del difensore dei signori Pt_3
in data 11/05/2023 il giudice di prime cure dichiarava l'interruzione del giudizio, che in seguito veniva riassunto da Parte_1
All'udienza del 7/09/2023 le parti precisavano le loro conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Il giudice di prime cure in data 4/01/2024 con sentenza n. 32/2024 accoglieva unicamente la domanda di revocatoria proposta dalla Banca, ritenendo integrati gli elementi fondanti richiesti ex art. 2901 c.c.
Avverso la summenzionata sentenza ha proposto appello e Parte_1 Pt_2
ed con due atti distinti poi riuniti all'udienza del 20/03/2025. Pt_3 Parte_4
Gli argomenti degli appellanti possono essere ricondotti a due motivi di appello.
1. Carenza di legittimazione e interesse ad agire da parte di
[...]
afferma che in seguito alla pubblicazione della Controparte_11
sentenza è venuta a conoscenza del fatto che la Banca ha ceduto il credito azionato ai sensi dell'art. 2901 c.c. prima che tuttavia il processo giungesse a termine (v. doc. n. 13-14-15 prodotti ai sensi dell'art. 345 ultimo comma c.p.c.) rilevando, di conseguenza, la mancanza di legittimazione e interesse ad agire da parte della ai sensi dell'art. 81 e 100 c.p.c; Pt_5
2. Insussistenza dei requisiti fondanti l'azione revocatoria, violazione dell'art. 2901
c.c.
pagina 10 di 13 (d'ora in avanti: la cedente) si è costituita in appello Controparte_1
contestando ex adverso tutto quanto dedotto.
(d'ora in avanti: o la cessionaria) è Controparte_3 Controparte_3
intervenuta in appello aderendo alle contestazioni della Banca.
All'udienza del 12/06/2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In primo luogo, la cessione del credito avvenuta nelle more del giudizio di primo grado non ha comportato una mancanza di legittimazione ad agire da parte della Pt_5
cedente, in quanto ai sensi dell'art. 111 primo comma c.p.c.: “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”; inoltre, , cessionaria, non era obbligata a CP_3
intervenirvi posto che il comma 3 del medesimo articolo prevede che: “in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo”.
Per quanto concerne il merito della controversia, il giudice ha correttamente ritenuto presenti i requisiti legittimanti l'azione revocatoria.
In particolare, si rammenta che ai fini della esperibilità di tale azione non è necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile, ma è sufficiente che si tratti di una mera aspettativa;
in ogni caso, si rileva che nelle more del giudizio di appello è intervenuta la sentenza n. 825/2025 (cfr. doc. n. 8 del fascicolo d'appello di la Controparte_3
quale, pur revocando il decreto ingiuntivo emesso nel 2018, non ha ritenuto invalide le fideiussioni prestate dai Sigg. ma si è limitata a rideterminare l'ammontare del Pt_3
credito dovuto alla di oltre 3.000.000,00 di euro. Pt_5
Ai fini della configurabilità del pregiudizio nei confronti della pretesa creditoria della
Banca, occorre far riferimento alla situazione patrimoniale dei signori Pt_3
pagina 11 di 13 fideiussori, e non a quella di Coedil s.r.l., debitrice principale;
date queste premesse, è evidente la sussistenza dell'eventus damni, posto che risulta pacifica la circostanza che i antecedentemente agli atti dispositivi, disponessero di unna garanzia Pt_3
patrimoniale generica composta solo dai beni immobili e dalle quote societarie in seguito ceduti. (cfr. doc. n. 9 del fascicolo di primo grado della . Pt_5
E' evidente altresì il fatto che i debitori fossero consapevoli che ponendo in essere tali atti avrebbero leso il soddisfacimento delle ragioni creditorie della ciò in quanto Pt_5
i negozi erano stati stipulati in data 18/06/2018, dunque, posteriormente rispetto alle fideiussioni sorte nel 2000 e nel 2009 e all'intimazione di pagamento comunicata dalla in data 8/09/2017 e comunque, posti in essere in seguito alla notifica del decreto Pt_5
ingiuntivo n. 2272/2018, avvenuta in data 31/05/2018.
Con specifico riguardo alla scientia damni in capo ad si rammenta che Parte_1
tale società è di proprietà di una società fiduciaria, la la quale è a sua Controparte_6
volta di proprietà di essa, dunque, CP_7 Controparte_8
proprio in ragione delle sue caratteristiche sostanziali, ben avrebbe potuto prevedere che gli atti sub revoca avrebbero compromesso la situazione patrimoniale dei come Pt_3
fondatamente argomentato dal primo giudice.
Secondariamente, occorre rilevare che nipote di ha CP_9 Parte_2
continuato a rivestire la carica di amministratore unico della Società I Salici s.r.l. anche in seguito alla cessione delle quote societarie da parte dei Sigg. così come Pt_3
ha continuato a risiedere in uno degli immobili venduti. Trattasi di Parte_2
ulteriori circostanze da cui inferire la presenza dell'elemento psicologico in capo alla terza acquirente, apparendo condivisibili pienamente, anche a questo riguardo, le valutazioni del primo giudice
Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte ritiene dunque che la sentenza impugnata debba essere confermata.
pagina 12 di 13 Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da e da Parte_1
avverso la sentenza Parte_2 Parte_6
del Tribunale di Monza n. 32/2024, emessa il 4/01/2024 e pubblicata il 9/01/2024, così dispone:
1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti e Parte_1 Parte_2 Pt_3
ed a rimborsare a
[...] Parte_4 Controparte_1
e a
[...] Controparte_12
, appellate, le spese di lite del grado d'appello, liquidate
[...]
in euro 35.668,00, oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte degli appellanti
e ed Parte_1 Parte_2 Parte_7 Pt_4
a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così
[...]
come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 228/2012.
Così deciso in Milano in camera di consiglio in data 18/06/2025
Il Presidente rel. est.
RT AS VI
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. RT AS VI Presidente rel. dr. Anna Mantovani Consigliere dr. Cristina Giannelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA Parte_1 P.IVA_1
GARIBALDI 12, 20851 LISSONE presso lo studio dell'avv. PALLAVICINI
EDOARDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
PALLAVICINI BRUNETTA;
(C.F. , (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), (C.F. C.F._2 Parte_4 C.F._3
elettivamente domiciliati in VIA MASACCIO 16, 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. FONTANA DANIELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTI
pagina 1 di 13 CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in ALZAIA NAVIGLIO GRANDE 46, 20144 MILANO presso lo studio dell'avv. ZAPPIA ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
DI (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), elettivamente domiciliata in VIA ITALIA 50, 20052 MONZA presso lo P.IVA_3
studio dell'avv. CARIMATI FILIPPO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATI
Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 32/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 4/01/2024 e pubblicata il 9/01/2024.
CONCLUSIONI PER Parte_1
“Voglia il Tribunale ora la Corte Ill.ma , contrariis rejectis,
Nel merito, respingere tutte le domande attoree, infondate in fatto ed in diritto, oltre che inammissibili, improcedibili e ferme tutte le pregiudiziali di cui in narrativa di comparsa, qui da intendersi confermate e trascritte;
qualora il Giudice Ill.mo dovesse accogliere le domande attoree, chiede la Parte_1
condanna degli altri convenuti, Sigg.ri ed Parte_2 Parte_4 Parte_3
alla restituzione delle somme Loro versate da per le compravendite e le Parte_1
cessioni quote di cui ai doc. 2 e 3 allegati a comparsa di per un totale di Parte_1
euro 1.012.000,00 per quanto versato da ai Sigg. Parte_1 Parte_2 Pt_4
ed oltre euro 360.000,00, per quanto versato da per
[...] Parte_3 Parte_1
la cessione ai Sigg. ed delle quote I Salici Parte_2 Parte_4 Parte_3
di cui al doc. 3 allegato a comparsa di per un totale, quindi, di euro Parte_1
pagina 2 di 13 1.372.000,00, oltre rimborso imposte di trasferimento corrisposte da oltre Parte_1
rimborso spese ed onorari notarili per la stipula dei doc. 2 e 3, allegati a comparsa di
come da doc. 10 di codesta parte convenuta, per ulteriori euro 94.484,28, Parte_1
per un totale complessivo richiesto di euro 1.468.484,28, oltre risarcimento danni a favore di indicato nella ulteriore misura di euro 500.000,00, ovvero per la Parte_1
diversa somma che il Giudice Ill.mo riterrà. Disporsi, altresì, ordine di cancellazione delle trascrizioni di cui alle note qui allegate, n. Reg. Gen. 7080 e Reg. Part. 5609-
Conservatoria di Savona – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Finale Ligure, del
31.5.2022 n° presentazione 1 e n. Reg. Gen. 78680 e Reg. Part. 52960- Conservatoria di
Milano – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, n° presentazione 104 del
1.6.2022 , gravanti a carico di ed a favore di , a tal fine Parte_1 CP_4
ordinandosi alle competenti Conservatorie, con esenzione di responsabilità per i
Conservatori, spese di cancellazione a carico dell'attrice o da chi ritenuto dal Giudice adito;
tale domanda di cancellazione è conseguente alla comunicazione di avvenuta trascrizione attorea della domanda giudiziale, eseguita, tuttavia, dopo la dichiarazione di interruzione del processo, in data 11.5.2023, costituendo, quindi, non nuova domanda per la ricorrente, bensì domanda conseguente alla trascrizione eseguita dall'attrice a danno dell'odierna ricorrente ed alla causa in essere. con vittoria si spese e compensi di causa, oltre IVA e CPA, 15 %; CP_5
spese distratte;
condanna ex art. 96 cpc di parte attorea, nella misura massima delle spese legali a tariffario vigente , stante la manifesta infondatezza delle domande attoree nei confronti di ingiustamente coinvolta in un processo dove non ha responsabilità e Parte_1
ruolo illegittimo alcuno, oltre che per la condotta, processuale e non, attorea di cui a verbale di causa, del 17.11.2022 ed a quella successiva (nonostante che l' attrice e gli altri convenuti hanno sottoscritto tra loro una transazione, ignota ad , Parte_1
come risulta da verbale di causa del 13.7.2023, parte attrice si è rifiutata di cancellare la trascrizione gravante sugli immobili tutti di Inoltre l'attrice neppure si è Parte_1
pagina 3 di 13 attivata per riassumere la causa interrotta, adempimento eseguito da;
l' Parte_1
attrice, quindi, mantiene comunque la trascrizione, gravante su tutti i beni immobili di
Ed avente ad oggetto la domanda di revocatoria di cui è causa, già di per Parte_1
sé infondata, al solo fine di cautelarsi nel caso di inadempimento degli accordi transattivi, stipulati con gli altri convenuti e di cui non è parte e nulla sa, Parte_1
con evidente danno esclusivo a carico di Che, nei fatti, è privata della Parte_1
libera disponibilità dei cespiti immobiliari di cui è legittima proprietaria)
3. con vittoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi di giudizio, oltre Rimb.
Forf. 15% ed accessori di Legge
4. sentenza esecutiva.
5. Ammettere comunque le produzioni documentali 13-14-15 allegate da questa difesa , ex art. 345 cpc., per quanto argomentato in narrativa di Appello ed ordinare comunque alle controparti tutte l'esibizione, ex art. 210 cpc., della transazione tra le stesse intervenuta e sottoscritta ed a cui si fa riferimento da parte Contr nel verbale di Udienza di I°grado del 13 luglio 2023”.
CONCLUSIONI PER ED Email_1 Email_2 Email_3
“Voglia la Corte d'Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, in parziale riforma della sentenza n. 32/2024 del Tribunale di Monza pubblicata il 9/01/2024, previe le declaratorie tutte di legge e del caso, anche di nullità integrale e/o parziale dei contratti di fideiussione di cui è causa per i motivi indicati in atti, nel merito riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui in dispositivo il Giudice
“1) accoglie la domanda di revocatoria proposta da Parte_5
nei confronti di e ed Parte_1 Pt_2 Pt_4 Parte_3
2) dichiara inefficace tra le parti e, conseguentemente, revoca, ai sensi dell'articolo
2901 cod. civ., gli atti di compravendita e cessione di quote societarie intervenuti in data 18 giugno 2018, aventi ad oggetto beni immobili e quote societarie ivi meglio
pagina 4 di 13 specificati, ciascuno redatto a cura del notaio dr. di Lissone, Rep. Persona_1
68262, Racc. 29868, trascritto in data 21 giugno 2018 presso l'Agenzia del Territorio di
Savona ai nn. 7164 Reg. gen. e 5395 Reg. Part., e Rep. 68261, Racc. 29867, registrato a Monza in data 22 giugno 2018 al n.18065 serie IT;
4) condanna e ed in solido, a rimborsare a Parte_1 Pt_2 Pt_4 Parte_3
le spese di lite che liquida in complessivi Euro Parte_5
32.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo
c.p.a.;
5) compensa le restanti spese;
accogliendo le conclusioni, già formulate in primo grado, come di seguito
In via principale respingere interamente e con qualsiasi statuizione ogni domanda avversaria, anche ai sensi dell'art. 2911 c.c. e/o dell'art. 1957 c.c. per estinzione delle obbligazioni per intervenuta decadenza e/o prescrizione
In ogni caso
- assolvere i comparenti per assenza dei presupposti previsti dall'art. 2901
c.c..
- Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Confermare per il resto la sentenza del Tribunale di Monza nr. 32/2024 pubblicata il
09/01/2024
- respingendo la domanda di di condanna dei convenuti Parte_1
sigg.ri alla restituzione delle somme Loro versate da per le Pt_3 Parte_1
compravendite degli immobili per un totale di euro 1.012.000,00, oltre euro 360.000,00, per la cessione delle quote I Salici, per un totale, quindi, di euro 1.372.000,00, oltre rimborso imposte di trasferimento corrisposte da e rimborso spese ed Parte_1
onorari notarili per la stipula degli atti per ulteriori euro 94.484,28, per un totale complessivo richiesto di euro 1.468.484,28, oltre risarcimento danni a favore di
pagina 5 di 13 indicato nella ulteriore misura di euro 500.000,00, ovvero Parte_1
per la diversa somma che il Giudice Ill.mo riterrà.”
In via istruttoria previa se del caso rimessione della causa sul ruolo, ammettere le istanze istruttorie tutte formulate nella memoria ex art. 183 comma VI nr. 2 cpc del 29/09/2022, depositata in favore dei sigg.ri il 30/09/2022, che devono aversi qui integralmente Pt_3
ritrascritte”.
CONCLUSIONI PER Controparte_1
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
- con ogni miglior motivazione, per i motivi dedotti, rigettare l'appello proposto avverso la Sentenza n. 32/2024, emessa dal Tribunale di Monza in data 4 gennaio 2024
e pubblicata il successivo 9 gennaio 2024 nella causa R.G. n. 10529/2021, con conseguente conferma della stessa.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
CONCLUSIONI PER DOVALUE SPA MANDATARIA DI Controparte_3
:
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni avversa istanza, domanda ed eccezione, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Dichiarare - per le ragioni evidenziate nelle comparse di costituzione, e dunque per la violazione dell'art. 342 c.p.c. - l'inammissibilità degli appelli rispettivamente proposti dai Sigg. e e da Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1
Nel merito:
pagina 6 di 13 Ove ritenuti ammissibili, rigettare integralmente gli appelli avversari e conseguentemente confermare, nei punti investiti dai medesimi appelli, la sentenza n.
32/2024 del Tribunale di Monza.
Con vittoria di spese e competenze”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così disponeva:
- accoglieva la domanda revocatoria sollevata da Controparte_1
nei confronti di e ed Parte_1 Pt_2 Pt_4 Parte_3
- condannava i convenuti alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro
32.000,00, compensando il residuo.
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
Il 30/04/2018 il Tribunale di Monza emetteva il decreto ingiuntivo n. 2272/2018, notificato il 31/05/2018, con cui ingiungeva a ed (di Pt_2 Pt_4 Parte_3
seguito: i Sigg. - in qualità di fideiussori, in solido tra loro e unitamente a Pt_3
Coedil s.r.l., debitrice principale - di pagare una somma di oltre 4.000.000,00 di euro a
(di seguito: la . Controparte_1 Pt_5
Il 9/07/2018 gli ingiunti presentavano opposizione avverso il decreto ingiuntivo così emesso, di cui veniva concessa la provvisoria esecuzione in data 27/12/2018.
Successivamente, la Banca veniva a conoscenza che in data 18/06/2018 i Sigg.ri Pt_3
avevano venduto ad quasi tutte le loro proprietà e ceduto le quote di cui Parte_1
erano titolari nella Società I Salici s.r.l. tramite atti pubblici compiuti dal notaio dr. di Lissone (Rep. 68262, Racc. 29868 e Rep. 68261, Racc. 29867). Persona_1
La Banca specificava, inoltre, che la società I Salici s.r.l. era proprietaria di 12 immobili e 32 terreni siti in provincia di Lecce, a Guagnano e Porto Cesareo.
La creditrice riteneva sussistenti i presupposti dell'actio pauliana.
pagina 7 di 13 In primo luogo, essa allegava che tali atti dispositivi fossero stati compiuti posteriormente rispetto alla nascita del suo credito, verificatasi l'8 settembre 2017 tramite la comunicazione di recesso dai rapporti bancari e l'intimazione di adempimento
(v. doc. n. 6 del fascicolo di primo grado della;
rilevava, altresì, il fatto che tali Pt_5
atti fossero stati posti in essere a pochi giorni di distanza dalla notifica del decreto ingiuntivo, nonché l'inconferenza della pendenza del giudizio di opposizione ai fini della validità dell'azione revocatoria.
In secondo luogo, la riteneva sussistente l'eventus damni, giacché a seguito del Pt_5
compimento degli atti dispositivi i Sigg.ri non risultavano più proprietari di beni Pt_3
immobili su tutto il territorio nazionale (cfr. doc. n. 9 del fascicolo di primo grado della
; inoltre, essa allegava che la vendita immobiliare sarebbe avvenuta ad un prezzo Pt_5
inferiore rispetto al prezzo medio di listino contenuto nella banca dati dell'Agenzia delle entrate.
Per quanto concerne terza acquirente, la creditrice deduceva che tale Parte_1
società fosse stata costituita nel febbraio del 2018 - posteriormente rispetto alla comunicazione di recesso dai rapporti bancari e all'intimazione di pagamento di cui sopra - evidenziando il fatto che tale società è di proprietà della una Controparte_6
società fiduciaria a sua volta di proprietà di CP_7 Controparte_8
in aggiunta, la sosteneva che gli atti dispositivi in questione fossero
[...] Pt_5
connotati da gratuità, in ragione della mancata prova dei pagamenti effettuati da
Parte_1
Oltretutto, la osservava che alcune circostanze erano rimaste invariate anche Pt_5
successivamente alla vendita degli immobili e delle quote societarie, come ad esempio il fatto che continuasse a ricoprire la carica di amministratore unico della CP_9
società I Salici s.r.l., nonché il fatto che i Sigg.ri continuassero a risiedere presso Pt_3
uno degli immobili oggetto di compravendita, quello sito in Lissone, in via Besozzi 34.
pagina 8 di 13 Pertanto, con atto di citazione notificato in data 15/12/2021, Controparte_1
chiedeva al Tribunale di Monza di:
[...]
- in via principale, accertare la simulazione delle vendite immobiliari nonché delle cessioni di quote societarie, datate 18/06/2018, e, per l'effetto, dichiararne la nullità;
- in via subordinata, accertare la natura fiduciaria di tali atti, e, per l'effetto, condannare a ritrasferire i beni ceduti ai Sigg.ri Parte_1 Pt_3
- in via ulteriormente subordinata, dichiarare inefficaci nei confronti della gli Pt_5
atti dispositivi di cui sopra, in conformità all'art. 2901 c.c.;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite.
I signori si costituivano in giudizio e domandavano al Controparte_10
Tribunale il rigetto di ogni domanda avversaria e il rimborso delle spese di lite.
Secondo i convenuti l'azione revocatoria era carente di tutti gli elementi essenziali, in particolare:
- la Banca non vantava alcun credito, in ragione delle nullità delle fideiussioni rilasciate ab origine dai Sigg.ri rilasciate nel 2000 e nel 2009, e rilevando, Pt_3
in ogni caso, l'intervenuta decadenza ex art. 1957 cc.;
- la non aveva subito alcun pregiudizio posto che era garantita da ipoteche di Pt_5
primo grado di ingente valore, in particolare, nel complesso immobiliare di via
Agostoni, sito in Lissone, l'ipoteca ammontava a 5.100.000,00 di euro;
inoltre, veniva evidenziato che Coedil s.r.l., debitrice principale, possedeva alcuni beni il cui valore complessivo variava tra i 350.000,00 e i 400.000,00 euro;
- non sussisteva la scientia damni in quanto le trattative in merito alla vendita dei beni e delle quote societarie dei Sigg.ri erano sorte in epoca antecedente Pt_3
rispetto alla contestazione di inadempimento del 2017 operata dalla Banca;
eccepivano altresì che - che era stato nominato amministratore CP_9
della società I Salici s.r.l. in quanto abitava in Puglia - permaneva in tale carica pagina 9 di 13 anche dopo la cessione delle quote societarie in ragione degli incombenti assembleari di e che aveva chiesto di poter Parte_1 Parte_2
risiedere in locazione in uno degli immobili venduti vista l'età avanzata e comunque per il tempo necessario a trovare una nuova collocazione. Precisavano, inoltre, che il valore dei beni venduti era conforme a delle perizie effettuate da esperti, allegando altresì i bonifici quale prova dell'avvenuto pagamento del prezzo.
A seguito della cancellazione dall'albo professionale del difensore dei signori Pt_3
in data 11/05/2023 il giudice di prime cure dichiarava l'interruzione del giudizio, che in seguito veniva riassunto da Parte_1
All'udienza del 7/09/2023 le parti precisavano le loro conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Il giudice di prime cure in data 4/01/2024 con sentenza n. 32/2024 accoglieva unicamente la domanda di revocatoria proposta dalla Banca, ritenendo integrati gli elementi fondanti richiesti ex art. 2901 c.c.
Avverso la summenzionata sentenza ha proposto appello e Parte_1 Pt_2
ed con due atti distinti poi riuniti all'udienza del 20/03/2025. Pt_3 Parte_4
Gli argomenti degli appellanti possono essere ricondotti a due motivi di appello.
1. Carenza di legittimazione e interesse ad agire da parte di
[...]
afferma che in seguito alla pubblicazione della Controparte_11
sentenza è venuta a conoscenza del fatto che la Banca ha ceduto il credito azionato ai sensi dell'art. 2901 c.c. prima che tuttavia il processo giungesse a termine (v. doc. n. 13-14-15 prodotti ai sensi dell'art. 345 ultimo comma c.p.c.) rilevando, di conseguenza, la mancanza di legittimazione e interesse ad agire da parte della ai sensi dell'art. 81 e 100 c.p.c; Pt_5
2. Insussistenza dei requisiti fondanti l'azione revocatoria, violazione dell'art. 2901
c.c.
pagina 10 di 13 (d'ora in avanti: la cedente) si è costituita in appello Controparte_1
contestando ex adverso tutto quanto dedotto.
(d'ora in avanti: o la cessionaria) è Controparte_3 Controparte_3
intervenuta in appello aderendo alle contestazioni della Banca.
All'udienza del 12/06/2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In primo luogo, la cessione del credito avvenuta nelle more del giudizio di primo grado non ha comportato una mancanza di legittimazione ad agire da parte della Pt_5
cedente, in quanto ai sensi dell'art. 111 primo comma c.p.c.: “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”; inoltre, , cessionaria, non era obbligata a CP_3
intervenirvi posto che il comma 3 del medesimo articolo prevede che: “in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo”.
Per quanto concerne il merito della controversia, il giudice ha correttamente ritenuto presenti i requisiti legittimanti l'azione revocatoria.
In particolare, si rammenta che ai fini della esperibilità di tale azione non è necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile, ma è sufficiente che si tratti di una mera aspettativa;
in ogni caso, si rileva che nelle more del giudizio di appello è intervenuta la sentenza n. 825/2025 (cfr. doc. n. 8 del fascicolo d'appello di la Controparte_3
quale, pur revocando il decreto ingiuntivo emesso nel 2018, non ha ritenuto invalide le fideiussioni prestate dai Sigg. ma si è limitata a rideterminare l'ammontare del Pt_3
credito dovuto alla di oltre 3.000.000,00 di euro. Pt_5
Ai fini della configurabilità del pregiudizio nei confronti della pretesa creditoria della
Banca, occorre far riferimento alla situazione patrimoniale dei signori Pt_3
pagina 11 di 13 fideiussori, e non a quella di Coedil s.r.l., debitrice principale;
date queste premesse, è evidente la sussistenza dell'eventus damni, posto che risulta pacifica la circostanza che i antecedentemente agli atti dispositivi, disponessero di unna garanzia Pt_3
patrimoniale generica composta solo dai beni immobili e dalle quote societarie in seguito ceduti. (cfr. doc. n. 9 del fascicolo di primo grado della . Pt_5
E' evidente altresì il fatto che i debitori fossero consapevoli che ponendo in essere tali atti avrebbero leso il soddisfacimento delle ragioni creditorie della ciò in quanto Pt_5
i negozi erano stati stipulati in data 18/06/2018, dunque, posteriormente rispetto alle fideiussioni sorte nel 2000 e nel 2009 e all'intimazione di pagamento comunicata dalla in data 8/09/2017 e comunque, posti in essere in seguito alla notifica del decreto Pt_5
ingiuntivo n. 2272/2018, avvenuta in data 31/05/2018.
Con specifico riguardo alla scientia damni in capo ad si rammenta che Parte_1
tale società è di proprietà di una società fiduciaria, la la quale è a sua Controparte_6
volta di proprietà di essa, dunque, CP_7 Controparte_8
proprio in ragione delle sue caratteristiche sostanziali, ben avrebbe potuto prevedere che gli atti sub revoca avrebbero compromesso la situazione patrimoniale dei come Pt_3
fondatamente argomentato dal primo giudice.
Secondariamente, occorre rilevare che nipote di ha CP_9 Parte_2
continuato a rivestire la carica di amministratore unico della Società I Salici s.r.l. anche in seguito alla cessione delle quote societarie da parte dei Sigg. così come Pt_3
ha continuato a risiedere in uno degli immobili venduti. Trattasi di Parte_2
ulteriori circostanze da cui inferire la presenza dell'elemento psicologico in capo alla terza acquirente, apparendo condivisibili pienamente, anche a questo riguardo, le valutazioni del primo giudice
Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte ritiene dunque che la sentenza impugnata debba essere confermata.
pagina 12 di 13 Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da e da Parte_1
avverso la sentenza Parte_2 Parte_6
del Tribunale di Monza n. 32/2024, emessa il 4/01/2024 e pubblicata il 9/01/2024, così dispone:
1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti e Parte_1 Parte_2 Pt_3
ed a rimborsare a
[...] Parte_4 Controparte_1
e a
[...] Controparte_12
, appellate, le spese di lite del grado d'appello, liquidate
[...]
in euro 35.668,00, oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte degli appellanti
e ed Parte_1 Parte_2 Parte_7 Pt_4
a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così
[...]
come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 228/2012.
Così deciso in Milano in camera di consiglio in data 18/06/2025
Il Presidente rel. est.
RT AS VI
pagina 13 di 13