Articolo 1 della Legge 28 marzo 1962, n. 169
Versione
17 maggio 1962
Art. 1. Articolo unico.

Le disposizioni dell' articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 , convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327 , non si applicano nei casi di installazione e di esercizio dei depositi di gas liquefatti del petrolio in bombole, aventi capacita' di accumulo non superiore a chilogrammi 500 di prodotto.
La installazione e l'esercizio dei depositi di cui al comma precedente sono subordinati al rilascio del certificato di prevenzione incendi del comando dei vigili del fuoco competente per territorio.

Entrata in vigore il 17 maggio 1962
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente