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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/11/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario della Sezione Civile, dott.ssa Rosita Cosentino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1936 - 2023 R.G.C.
promossa da
CF: con l'Avv. BRIGANTI ANTONIO Parte_1 C.F._1
parte attrice
PI , in persona del l.r.p.t., con l'Avv. ESPOSITO GIACOMO RAFFAELE CP_1 P.IVA_1
parte convenuta
Conclusioni delle parti
Come da note depositate da parte attrice il 15.7.2025 e da parte convenuta il 14.7.2025
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Signora conveniva in giudizio la società Pt_1
Con
rappresentando quanto segue:
1 che in data 14/07/2021, alle ore 12.45 circa, … si trovava in Marsala (TP), all'interno del locale
denominato Gipsi, un megastore di casalinghi della società sito alla via Mazara, 224, in CP_1
compagnia della figlia, sig.ra ; Persona_1
che mentre … percorreva uno dei corridoi del locale commerciale, situato nel reparto “prodotti per
bucato”, a causa di un supporto di plastica trasparente per l'esposizione dei prezzi mal posizionato sul
pavimento, è scivolata, perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente al suolo;
che in conseguenza di tale caduta … ha avvertito un dolore fortissimo al ginocchio sinistro, che si è
acuito ancor più con il passare delle ore, sicché la stessa è stata trasportata al vicino Pronto Soccorso
dell'Ospedale “Paolo Borsellino”, in Marsala, laddove le è stata diagnosticata una «frattura completa
del polo inferiore della rotula sinistra».
Concludeva chiedendo:
dichiarare la in persona del legale rappresentante pro tempore, esclusiva responsabile CP_1
dell'evento dannoso occorso alla sig.ra , per cui è causa e, per l'effetto, Parte_1
condannare la predetta società al pagamento, in favore della sig.ra , a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni fisici subiti dalla medesima in conseguenza dell'evento dannoso de quo, della
somma di € 23.102,02 o di quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre
alla rivalutazione monetaria e agli interessi, da calcolarsi a partire dalla data dell'evento dannoso sino
a quella dell'effettivo soddisfo;
condannare la società convenuta al pagamento delle spese processuali, comprensive delle spese
generali, come per legge, e delle competenze del presente giudizio.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la società convenuta che contestava le domande attoree, sia in ordine all'an sia in ordine al quantum debeatur e ne chiedeva
2 l'integrale rigetto concludendo come segue: “Vorrà il Tribunale adito rigettare la domanda perché
infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese e gli onorari”.
Ammessa la documentazione allegata dalle parti ai rispettivi atti la causa veniva istruita con l'escussione dei testi di parte attrice e di parte convenuta e con l'espletamento della CTU medico-
legale.
Il giudizio concessi i termini di legge per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle repliche, è stata assunta in decisione in data 15.10.2025
IN DIRITTO
Le domande formulate da pare attrice sono fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Anzitutto deve rilevarsi la correttezza della ricostruzione del sinistro effettuata dalla . Pt_1
Ciò si evince:
a- dalla produzione documentale allegata dalla stessa ai propri atti di causa (copia referto PS):
parte attrice nell'immediatezza dei fatti ha rappresentato la dinamica del sinistro come segue:
b- dalle dichiarazioni rese dalla teste (cfr. verbale udienza del 17.7.2025) aventi il Tes_1
seguente contenuto:
a) «è vero che in data 14/07/2021, alle ore 12.45 circa, la sig.ra si trovava in Parte_1
Marsala (TP), all'interno del locale denominato Gipsi, un megastore di casalinghi della società
sito alla via Mazara, 224, in compagnia della figlia, sig.ra ?»; Era il CP_1 Persona_1
3 mese di luglio mi pare il giorno 15 alle ore 12.45 verso la chiusura mi trovavo nel megastore e ho visto una signora in compagnia della figlia. Non so come si chiamasse. Lavoravo lì la ricorda perché
l'ho vista cadere;
b) «è vero che mentre la sig.ra percorreva uno dei corridoi del locale commerciale, Pt_1
situato nel reparto “prodotti per bucato”, è scivolata su un supporto di plastica trasparente per l'esposizione dei prezzi appoggiato sul pavimento, perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente al suolo?»; io stavo andando in bagno. A terra c'era una striscia porta battenti. La
signora è caduta nel lato opposto rispetto a quello dove mi trovavo io. Ho visto la signora cadere.
E' inciampata su questa fascia ed è caduta in avanti;
c) «è vero che detto supporto di platica era collocato per terra in modo perpendicolare allo scaffale al quale avrebbe dovuto essere attaccato, senza alcuna segnalazione della sua presenza e posizionato proprio nella zona di passaggio della clientela?»; era una fascia trasparente collocata a terra in modo perpendicolare rispetto allo scaffale la cui presenza non era segnalata e che era posizionata nella zona di passaggio della clientela;
c) dalle dichiarazioni rese dalla teste (cfr. verbale udienza del 17.7.2025) che pur Tes_2
specificando “ho visto la signora nel corridoio reparto detersivi. Ho sentito un rumore strano. Mi
sono girata e ho visto la signora a terra. Non l'ho vista cadere. Non l'ho vista scivolare” alla domanda sub c) «è vero che detto supporto di platica era collocato per terra in modo perpendicolare allo scaffale al quale avrebbe dovuto essere attaccato, senza alcuna segnalazione della sua presenza e posizionato proprio nella zona di passaggio della clientela?»; risponde come segue “ho visto un striscetta su cui si mettono i prezzi a terra perché mi trovavo lì all'altezza del luogo in cui è caduta la signora”.
4 Tali testimonianze sono ricche di particolari e sono pertanto da valorizzare rispetto a quella resa dalla teste di parte convenuta (cfr. verbale udienza 2.10.2024) mentre nulla Testimone_3
aggiunge la testimonianza della teste di parte convenuta (cfr. medesimo verbale) la quale Tes_4
si limita a rappresentare di non avere nell'occorso passato un panno bagnato;
per non dire anzi che anche lei che nell'occorso si trovava nell'altro corridoio e si è avvicinata dopo avere sentito il rumore ha visto detersivi a terra, battenti a terra e un'asta di plastica (pur aggiungendo “credo si sia sradicata insieme a quello che è caduto”).
Quanto alla responsabilità da individuarsi nel caso di specie è quella derivante dall'art. 2051 c.c. in cui l'honus probandi posto a carico dell'attore-danneggiato deve fornire la dimostrazione del fatto costitutivo della responsabilità oggettiva (composto da fatto lesivo, danno ingiusto e rapporto di causalità) cioè provare che il danno derivi da fatto della cosa in custodia o, in altri termini, che la cosa,
per le sue caratteristiche, abbia assunto il ruolo di condicio necessaria al prodursi del danno, senza necessità di provare altresì la condotta omissiva del custode, produttrice del danno, mentre il convenuto dovrebbe fornire la prova liberatoria del fortuito, accertando volta a volta che la cosa fosse uno strumento nelle mani del danneggiato, così che il fattore esterno abbia interrotto il legame cosa-
custode.
Ebbene mentre parte attrice ha assolto all'onere su di essa incombente tale prova non è stata raggiunta da parte convenuta donde l'accoglimento delle domande formulate in citazione.
Ciò premesso con riguardo all'an debeatur, occorre osservare relativamente al quantum debeatur:
a- che parte attrice con gli allegati alla citazione ha prodotto documentazione medica da cui si evincono tipologia ed entità del danno patito;
b- che all'esito dell'esame della documentazione prodotta, della visita diretta del danneggiato e sulla scorta di un percorso argomentativo scevro da incongruenze, il CTU ha appurato
5 l'esistenza di TRAUMA DEL CON LIMITAZIONE FUNZIONALE E Persona_2
FRATTURA DEL POLO INFERIORE DELLA ROTULA SOTTOPOSTA A INTERVENTO DI CP_2
ON MEZZI DI SINTESI METALLICI; ha precisato inoltre: che questa infermità è CP_3
un'entità patologica post-traumatica legata da nesso causale diretto con l'infortunio subìto,
da , il 14.07.2021; che il nesso di causalità, dunque, è diretto e soddisfa tutti Parte_1
i criteri medico-legali utili al riguardo: 1) il rapporto cronologico: istantaneità fra l'evento
traumatico e l'assistenza sanitaria;
2) il rapporto topografico: per la corrispondenza fra le sedi
delle lesioni e il luogo di applicazione della vis vulnerandi;
3) il rapporto di compatibilità
qualitativa e quantitativa per la capacità dell'evento traumatico di produrre le lesioni di
; che a queste lesioni sono residuati postumi invalidanti di una certa entità. Parte_1
Ha infine attribuito alla danneggiata un danno biologico del 7% (sette per cento) stabilendo che La ITT è quantificabile in giorni 34 (trentaquattro); che la ITP è quantificabile in gg 40 al
75%, gg 40 al 50% e gg 40 al 25%; che le spese mediche sostenute dalla ricorrente sono state necessarie e congrue e assommano a euro 719,91.
Trattandosi di postumi da danno biologico micropermanente essi vanno liquidati come di seguito:
Età del danneggiato alla data del sinistro 69 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 34
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40
Indennità giornaliera € 56,18
6 Danno biologico permanente € 9.033,32
Invalidità temporanea totale € 1.910,12
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.685,40
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.123,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 561,80
Totale danno biologico temporaneo € 5.280,92
TOTALE GENERALE: € 14.314,24
Spese congrue per € 719,91.
A detto importo andranno aggiunti gli interessi legali sulla minor somma di anno in anno rivalutata dalla data del sinistro a quella di effettivo pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione del valore effettivo della controversia nonché dell'attività effettivamente posta in essere, si liquidano ex D.M. n.
55/14 al minimo in complessivi E 2.540 (di cui € 460 per Fase Studio, € 389 per Fase
introduttiva, € 840 per Fase Istruttoria/Trattazione ed € 852 per Fase Decisoria), oltre oneri ed accessori ex lege dovuti.
Le spese di ctu -liquidate come da separato provvedimento- vanno poste integralmente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala –in composizione monocratica– nella persona del Giudice onorario dott.ssa Rosita Cosentino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe specificata,
7 ogni diversa eccezione e difesa disattesa, accoglie le domande formulate da parte attrice nei termini sopra specificati e per l'effetto:
- condanna parte convenuta a versare in favore di parte attrice la somma di € 15.034,15 (E
14.314,24 + E 719,91) per i titoli sopra specificati;
- condanna parte convenuta a versare in favore di parte attrice (e per essa in favore dell'Erario), la somma di E 2.540,00, quali compensi del giudizio, oltre gli oneri e gli accessori di legge.
Spese della CTU a carico della parte convenuta liquidate come da separato decreto
Così deciso in Marsala, 14/11/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rosita Cosentino
8
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario della Sezione Civile, dott.ssa Rosita Cosentino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1936 - 2023 R.G.C.
promossa da
CF: con l'Avv. BRIGANTI ANTONIO Parte_1 C.F._1
parte attrice
PI , in persona del l.r.p.t., con l'Avv. ESPOSITO GIACOMO RAFFAELE CP_1 P.IVA_1
parte convenuta
Conclusioni delle parti
Come da note depositate da parte attrice il 15.7.2025 e da parte convenuta il 14.7.2025
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Signora conveniva in giudizio la società Pt_1
Con
rappresentando quanto segue:
1 che in data 14/07/2021, alle ore 12.45 circa, … si trovava in Marsala (TP), all'interno del locale
denominato Gipsi, un megastore di casalinghi della società sito alla via Mazara, 224, in CP_1
compagnia della figlia, sig.ra ; Persona_1
che mentre … percorreva uno dei corridoi del locale commerciale, situato nel reparto “prodotti per
bucato”, a causa di un supporto di plastica trasparente per l'esposizione dei prezzi mal posizionato sul
pavimento, è scivolata, perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente al suolo;
che in conseguenza di tale caduta … ha avvertito un dolore fortissimo al ginocchio sinistro, che si è
acuito ancor più con il passare delle ore, sicché la stessa è stata trasportata al vicino Pronto Soccorso
dell'Ospedale “Paolo Borsellino”, in Marsala, laddove le è stata diagnosticata una «frattura completa
del polo inferiore della rotula sinistra».
Concludeva chiedendo:
dichiarare la in persona del legale rappresentante pro tempore, esclusiva responsabile CP_1
dell'evento dannoso occorso alla sig.ra , per cui è causa e, per l'effetto, Parte_1
condannare la predetta società al pagamento, in favore della sig.ra , a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni fisici subiti dalla medesima in conseguenza dell'evento dannoso de quo, della
somma di € 23.102,02 o di quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre
alla rivalutazione monetaria e agli interessi, da calcolarsi a partire dalla data dell'evento dannoso sino
a quella dell'effettivo soddisfo;
condannare la società convenuta al pagamento delle spese processuali, comprensive delle spese
generali, come per legge, e delle competenze del presente giudizio.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la società convenuta che contestava le domande attoree, sia in ordine all'an sia in ordine al quantum debeatur e ne chiedeva
2 l'integrale rigetto concludendo come segue: “Vorrà il Tribunale adito rigettare la domanda perché
infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese e gli onorari”.
Ammessa la documentazione allegata dalle parti ai rispettivi atti la causa veniva istruita con l'escussione dei testi di parte attrice e di parte convenuta e con l'espletamento della CTU medico-
legale.
Il giudizio concessi i termini di legge per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle repliche, è stata assunta in decisione in data 15.10.2025
IN DIRITTO
Le domande formulate da pare attrice sono fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Anzitutto deve rilevarsi la correttezza della ricostruzione del sinistro effettuata dalla . Pt_1
Ciò si evince:
a- dalla produzione documentale allegata dalla stessa ai propri atti di causa (copia referto PS):
parte attrice nell'immediatezza dei fatti ha rappresentato la dinamica del sinistro come segue:
b- dalle dichiarazioni rese dalla teste (cfr. verbale udienza del 17.7.2025) aventi il Tes_1
seguente contenuto:
a) «è vero che in data 14/07/2021, alle ore 12.45 circa, la sig.ra si trovava in Parte_1
Marsala (TP), all'interno del locale denominato Gipsi, un megastore di casalinghi della società
sito alla via Mazara, 224, in compagnia della figlia, sig.ra ?»; Era il CP_1 Persona_1
3 mese di luglio mi pare il giorno 15 alle ore 12.45 verso la chiusura mi trovavo nel megastore e ho visto una signora in compagnia della figlia. Non so come si chiamasse. Lavoravo lì la ricorda perché
l'ho vista cadere;
b) «è vero che mentre la sig.ra percorreva uno dei corridoi del locale commerciale, Pt_1
situato nel reparto “prodotti per bucato”, è scivolata su un supporto di plastica trasparente per l'esposizione dei prezzi appoggiato sul pavimento, perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente al suolo?»; io stavo andando in bagno. A terra c'era una striscia porta battenti. La
signora è caduta nel lato opposto rispetto a quello dove mi trovavo io. Ho visto la signora cadere.
E' inciampata su questa fascia ed è caduta in avanti;
c) «è vero che detto supporto di platica era collocato per terra in modo perpendicolare allo scaffale al quale avrebbe dovuto essere attaccato, senza alcuna segnalazione della sua presenza e posizionato proprio nella zona di passaggio della clientela?»; era una fascia trasparente collocata a terra in modo perpendicolare rispetto allo scaffale la cui presenza non era segnalata e che era posizionata nella zona di passaggio della clientela;
c) dalle dichiarazioni rese dalla teste (cfr. verbale udienza del 17.7.2025) che pur Tes_2
specificando “ho visto la signora nel corridoio reparto detersivi. Ho sentito un rumore strano. Mi
sono girata e ho visto la signora a terra. Non l'ho vista cadere. Non l'ho vista scivolare” alla domanda sub c) «è vero che detto supporto di platica era collocato per terra in modo perpendicolare allo scaffale al quale avrebbe dovuto essere attaccato, senza alcuna segnalazione della sua presenza e posizionato proprio nella zona di passaggio della clientela?»; risponde come segue “ho visto un striscetta su cui si mettono i prezzi a terra perché mi trovavo lì all'altezza del luogo in cui è caduta la signora”.
4 Tali testimonianze sono ricche di particolari e sono pertanto da valorizzare rispetto a quella resa dalla teste di parte convenuta (cfr. verbale udienza 2.10.2024) mentre nulla Testimone_3
aggiunge la testimonianza della teste di parte convenuta (cfr. medesimo verbale) la quale Tes_4
si limita a rappresentare di non avere nell'occorso passato un panno bagnato;
per non dire anzi che anche lei che nell'occorso si trovava nell'altro corridoio e si è avvicinata dopo avere sentito il rumore ha visto detersivi a terra, battenti a terra e un'asta di plastica (pur aggiungendo “credo si sia sradicata insieme a quello che è caduto”).
Quanto alla responsabilità da individuarsi nel caso di specie è quella derivante dall'art. 2051 c.c. in cui l'honus probandi posto a carico dell'attore-danneggiato deve fornire la dimostrazione del fatto costitutivo della responsabilità oggettiva (composto da fatto lesivo, danno ingiusto e rapporto di causalità) cioè provare che il danno derivi da fatto della cosa in custodia o, in altri termini, che la cosa,
per le sue caratteristiche, abbia assunto il ruolo di condicio necessaria al prodursi del danno, senza necessità di provare altresì la condotta omissiva del custode, produttrice del danno, mentre il convenuto dovrebbe fornire la prova liberatoria del fortuito, accertando volta a volta che la cosa fosse uno strumento nelle mani del danneggiato, così che il fattore esterno abbia interrotto il legame cosa-
custode.
Ebbene mentre parte attrice ha assolto all'onere su di essa incombente tale prova non è stata raggiunta da parte convenuta donde l'accoglimento delle domande formulate in citazione.
Ciò premesso con riguardo all'an debeatur, occorre osservare relativamente al quantum debeatur:
a- che parte attrice con gli allegati alla citazione ha prodotto documentazione medica da cui si evincono tipologia ed entità del danno patito;
b- che all'esito dell'esame della documentazione prodotta, della visita diretta del danneggiato e sulla scorta di un percorso argomentativo scevro da incongruenze, il CTU ha appurato
5 l'esistenza di TRAUMA DEL CON LIMITAZIONE FUNZIONALE E Persona_2
FRATTURA DEL POLO INFERIORE DELLA ROTULA SOTTOPOSTA A INTERVENTO DI CP_2
ON MEZZI DI SINTESI METALLICI; ha precisato inoltre: che questa infermità è CP_3
un'entità patologica post-traumatica legata da nesso causale diretto con l'infortunio subìto,
da , il 14.07.2021; che il nesso di causalità, dunque, è diretto e soddisfa tutti Parte_1
i criteri medico-legali utili al riguardo: 1) il rapporto cronologico: istantaneità fra l'evento
traumatico e l'assistenza sanitaria;
2) il rapporto topografico: per la corrispondenza fra le sedi
delle lesioni e il luogo di applicazione della vis vulnerandi;
3) il rapporto di compatibilità
qualitativa e quantitativa per la capacità dell'evento traumatico di produrre le lesioni di
; che a queste lesioni sono residuati postumi invalidanti di una certa entità. Parte_1
Ha infine attribuito alla danneggiata un danno biologico del 7% (sette per cento) stabilendo che La ITT è quantificabile in giorni 34 (trentaquattro); che la ITP è quantificabile in gg 40 al
75%, gg 40 al 50% e gg 40 al 25%; che le spese mediche sostenute dalla ricorrente sono state necessarie e congrue e assommano a euro 719,91.
Trattandosi di postumi da danno biologico micropermanente essi vanno liquidati come di seguito:
Età del danneggiato alla data del sinistro 69 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 34
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40
Indennità giornaliera € 56,18
6 Danno biologico permanente € 9.033,32
Invalidità temporanea totale € 1.910,12
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.685,40
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.123,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 561,80
Totale danno biologico temporaneo € 5.280,92
TOTALE GENERALE: € 14.314,24
Spese congrue per € 719,91.
A detto importo andranno aggiunti gli interessi legali sulla minor somma di anno in anno rivalutata dalla data del sinistro a quella di effettivo pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione del valore effettivo della controversia nonché dell'attività effettivamente posta in essere, si liquidano ex D.M. n.
55/14 al minimo in complessivi E 2.540 (di cui € 460 per Fase Studio, € 389 per Fase
introduttiva, € 840 per Fase Istruttoria/Trattazione ed € 852 per Fase Decisoria), oltre oneri ed accessori ex lege dovuti.
Le spese di ctu -liquidate come da separato provvedimento- vanno poste integralmente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala –in composizione monocratica– nella persona del Giudice onorario dott.ssa Rosita Cosentino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe specificata,
7 ogni diversa eccezione e difesa disattesa, accoglie le domande formulate da parte attrice nei termini sopra specificati e per l'effetto:
- condanna parte convenuta a versare in favore di parte attrice la somma di € 15.034,15 (E
14.314,24 + E 719,91) per i titoli sopra specificati;
- condanna parte convenuta a versare in favore di parte attrice (e per essa in favore dell'Erario), la somma di E 2.540,00, quali compensi del giudizio, oltre gli oneri e gli accessori di legge.
Spese della CTU a carico della parte convenuta liquidate come da separato decreto
Così deciso in Marsala, 14/11/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rosita Cosentino
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