Sentenza 22 aprile 1987
Massime • 1
Ove il lavoratore assicurato goda di un'unica pensione a carico dell'INPS calcolata cumulando (secondo il disposto degli artt. 45 e 46 del regolamento CEE n. 1408 del 14 giugno 1971) l'anzianità assicurativa e contributiva maturata sia in un Paese della CEE che in Italia, anche la pensione di reversibilità in favore del coniuge superstite - prevista dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965 nella misura del 60% della pensione già liquidata - deve essere calcolata tenendo conto - al pari della pensione diretta - non solo della contribuzione italiana ma anche di quella estera, non rilevando in senso contrario il divieto di integrazione al minimo ex art. 2 legge 12 agosto 1962 n. 1338 (sentenza n. 34 del 1981 della Corte costituzionale). Pertanto anche per la Determinazione della pensione di reversibilità vige il principio della totalizzazione (sancito dall'art. 51 del trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della CEE, ratificato con legge 14 ottobre 1957 n. 1203), principio secondo cui si cumulano tutti i periodi assicurativi e contributivi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali. ( V 4953/80, mass n 408829).*
Commentario • 1
- 1. Pensione, reversibilità, regime internazionale, anzianità contributivaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 luglio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/1987, n. 3908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3908 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1987 |
Testo completo
Ove il lavoratore assicurato goda di un'unica pensione a carico dell'INPS calcolata cumulando (secondo il disposto degli artt. 45 e 46 del regolamento CEE n. 1408 del 14 giugno 1971) l'anzianità assicurativa e contributiva maturata sia in un Paese della CEE che in Italia, anche la pensione di reversibilità in favore del coniuge superstite - prevista dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965 nella misura del 60% della pensione già liquidata - deve essere calcolata tenendo conto - al pari della pensione diretta - non solo della contribuzione italiana ma anche di quella estera, non rilevando in senso contrario il divieto di integrazione al minimo ex art. 2 legge 12 agosto 1962 n. 1338 (sentenza n. 34 del 1981 della Corte costituzionale). Pertanto anche per la Determinazione della pensione di reversibilità vige il principio della totalizzazione (sancito dall'art. 51 del trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della CEE, ratificato con legge 14 ottobre 1957 n. 1203), principio secondo cui si cumulano tutti i periodi assicurativi e contributivi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali. ( V 4953/80, mass n 408829).*