Sentenza 3 agosto 2005
Massime • 1
Il rischio elettivo, configurato come l'unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l'essenziale requisito della "occasione di lavoro", con riferimento all'"infortunio in itinere" assume una nozione più ampia, rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso della attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. (Nella fattispecie, nella quale l'infortunio era occorso ad un ferroviere mentre - attraversando il passaggio a raso, piuttosto che utilizzando il sottopassaggio - scendeva da un treno-merci, fermo presso una stazione, per raggiungere il binario di partenza del treno per altra stazione, ove prestava servizio, la Corte ha ritenuto la decisione di merito adeguatamente sorretta dal concorrente accertamento che la scelta di attraversare il treno-merci, lungi dall'essere necessitata, costituiva la conseguenza di una autonoma iniziativa, slegata da qualsiasi esigenza di percorso per raggiungere il luogo di lavoro).
Commentari • 2
- 1. L’infortunio in itinere: rassegna giurisprudenzialeRinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 11 luglio 2012
Nozioni generali e definizione Prima di esaminare alcune delle pronunce che si sono occupate del c.d. infortunio in itinere occorre effettuare alcune considerazioni di ordine generale, anzitutto definendo l'istituto di cui trattasi. Per infortunio in itinere si intende l'infortunio che occorra al lavoratore sul percorso per andare al lavoro o durante uno spostamento per ragioni di lavoro. La definizione normativa è contenuta nell'art. 12 del d.lgs. 38/2000, il quale dispone che: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di …
Leggi di più… - 2. Infortunio in itinere: quando la sosta voluttuaria non esclude la tutelaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2005, n. 16282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16282 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT OR, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dagli avvocati STANZIOLA NADIA, CHIARA LAVAGNINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE DELL'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, GIUSEPPE DE FERRÀ, EMILIA FAVATA, giusta procura speciale atto notar Carlo Federico Tuccarti di Roma del 22/11/02, rep. 61405;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 343/02 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 26/04/02 r.g.n. 743/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/05 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato RITA RASPANTI per delega DE FERRÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Genova - in riforma della sentenza del Tribunale di Massa in data 27 novembre 2000 - rigettava la domanda proposta da IN ET contro l'INAIL per ottenere la rendita per inabilità permanente - in dipendenza delle lesioni personali subite (l'11 novembre 1996) mentre scendeva da un treno-merci, fermo presso la stazione di Carrara- Avenza, per raggiungere il binario di partenza del treno per la stazione di Massa, ove prestava sevizio in qualità di ferroviere - essenzialmente in base al rilievo che non era configurabile, nella specie, un infortunio in itinere, in quanto è "discutibile" che il LI "avesse la facoltà di attraversare il passaggio a raso, piuttosto che utilizzare il sottopassaggio come previsto per tutti i viaggiatori, dato che il passaggio a raso è consentito solo ai ferrovieri in servizio presso la relativa stazione per esigenze lavorative" ed, "in ogni caso, è da escludere che il predetto passaggio a raso fosse obbligatorio, con la conseguente necessità di utilizzarlo ad ogni costo, anche in presenza di convoglio che impedisce il transito", per cui, "una volta constatata la presenza del treno merci, il ET avrebbe dovuto utilizzare, come tutti i passeggeri, l'apposito passaggio pedonale e la scelta di attraversare il treno merci, lungi dall'essere necessitata, costituisce la conseguenza di autonoma iniziativa (dello stesso ET), slegata da qualsiasi esigenza di percorso per raggiungere il luogo di lavoro, frutto dell'erroneo convincimento che l'attività lavorativa di ferroviere abiliti, in qualunque impianto ferroviario, l'adozione di comportamenti rischiosi e normalmente vietati in quanto non connessi con lo svolgimento di attività lavorativa".
Avverso la sentenza d'appello, IN ET propone ricorso per ZI, affidato a due motivi ed illustrato da memoria. L'Istituto intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2 DPR n. 1124/65) - IN ET censura la sentenza impugnata - per avere negato la copertura assicurativa al dedotto infortunio in itinere, in quanto dovuto ad un proprio comportamento configurato come rischio elettivo -sebbene l'infortunio stesso si fosse verificato durante il "normale percorso, effettuato giornalmente" - per raggiungere, presso la stazione di Carrara- Avenza, il binario di partenza del treno per la stazione di Massa, ove prestava sevizio in qualità di ferroviere - in quanto era autorizzato, al pari di ogni altro ferroviere, al parcheggio dell'auto, nell'area, a ciò destinata, ed al successivo "attraversamento del passaggio a raso" - reso necessario, peraltro, dall'inesistenza di un sottopassaggio in quel punto - con la conseguenza che si era venuto a trovare nella necessità di "scavalcare" il treno-merci fermo su uno dei binari da attraversare a raso.
Con il secondo motivo - denunciando vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) - il ricorrente censura la sentenza impugnata - per avere negato la copertura assicurativa al dedotto infortunio in itinere, in quanto dovuto ad un proprio comportamento configurato come rischio elettivo - omettendo di considerare che era "materialmente impossibile (...) evitare di salire e scendere dal merci in sosta (...), in quanto, in quel punto, non esistono passaggi pedonali".
Il ricorso non è fondato.
2. In tema di infortunio in itinere - nel regime precedente alla riforma (di cui) all'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38), inapplicabile ratione temporis alla dedotta fattispecie, ma adottata, tuttavia, in attuazione della delega, conferita al Governo, in base al principio direttivo della "previsione di una specifica disposizione perla tutela dell'infortunio in itinere che recepisca i principi giurisprudenziali consolidati in materia" (di cui all'articolo 55, lettera u, della legge 17 gennaio 1999, n. 144) - il rischio elettivo - cioè dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore infortunato, che interrompa ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento - è configurato, bensì, come l'unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l'essenziale requisito della occasione di lavoro (di cui all'articolo del TU n. 1124/65) - secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte (vedine per tutte, le sentenze n. 3885, 5419/99, 13447/2000, 3363/2001, 7222/2002, 11885/2003, 5525/2004) - ma, con riferimento all'infortunio in itinere appunto, assume, tuttavia, una nozione più ampia - rispetto all'infortunio, che si verifichi nel corso dell'attività lavorativa vera e propria - in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato, di per sè non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza (vedi, per tutte, Cass. n. 11885/2003, 5525/2004, cit.). La sentenza impugnata non si discosta, tuttavia, dal principio di diritto enunciato, laddove nega la copertura assicurativa al dedotto infortunio (incontrovertibilmente) in itinere - in dipendenza della configurazione, come rischio elettivo appunto, del comportamento del lavoratore che lo ha determinato - all'esito di accertamento di fatto che, peraltro, risulta incensurabile, sotto l'unico profilo, deducibile in sede di legittimità, del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).
3. Invero la denuncia di un vizio di motivazione in fatto della sentenza, impugnata con ricorso per ZI (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.) - vizio nel quale si traduce anche la mancata ammissione di un mezzo istruttorio (vedi, per tutte, Cass. n. 13730, 9290/2004), nonché l'omessa od erronea vantazione di alcune risultanze probatorie (vedi, per tutte, Cass. n. 3004/2004, 3284/2003, cit.) - non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e vantazione della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13045/97 delle sezioni unite e n. 19306, 21377/2004, 16213, 16063, 11936, 11918, 7635, 6753, 5595/2003, 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti, ne', comunque, una diversa vantazione dei medesimi fatti.
In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.
Pertanto, al giudice di legittimità non compete il potere di adottare una propria motivazione in fatto (arg. ex art. 384, 2 comma, c.p.c.) ne', quindi, di scegliere la motivazione più convincente -
tra quelle astrattamente configurabili e, segnatamente, tra la motivazione della sentenza impugnata e quella prospettata dal ricorrente - ma deve limitarsi a verificare se - nella motivazione in fatto della sentenza impugnata, appunto - siano stati dal ricorrente denunciati specificamente - ed esistano effettivamente - vizi che, per quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità. Lungi dal denunciare vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) - nell'accertamento di fatto del giudice d'appello - il ricorrente sembra prospettare - inammissibilmente - una ricostruzione diversa dei medesimi fatti.
A prescindere dalle superiori considerazioni e conclusioni - peraltro assorbenti - l'accertamento di fatto della sentenza impugnata non pare, comunque, inficiato da vizio di motivazione.
4. Infatti non è controverso che il dedotto infortunio si è verificato mentre l'attuale ricorrente scendeva da un treno-merci, fermo presso la stazione di Carrara-Avenza, per raggiungere il binario di partenza del treno per la stazione di Massa, ove prestava sevizio in qualità di ferroviere.
Ora - anche a volere ammettere che lo stesso ricorrente avesse la facoltà, se non addirittura la necessità, di attraversare il passaggio a raso (come deduce e intende dimostrare, anche mediante le produzioni documentali, peraltro inammissibili ai sensi dell'art. 372 c.p.c., depositate insieme al ricorso) - la decisione impugnata risulta, tuttavia, adeguatamente sorretta dal concorrente accertamento che, in ogni caso, "la scelta di attraversare il treno merci, lungi dall'essere necessitata, costituisce la conseguenza di autonoma iniziativa (dello stesso ET), slegata da qualsiasi esigenza di percorso per raggiungere il luogo di lavoro". Infatti, alla luce del principio di diritto enunciato, tanto basta - per configurare, nella dedotta fattispecie, il rischio elettivo - e per rigettare, di conseguenza, il ricorso.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Il ricorrente non può essere condannato, tuttavia, alla rifusione delle spese di questo giudizio di ZI (ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., applicabile, ratione temporis, allo stesso giudizio).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Nulla per spese di questo giudizio di ZI.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2005