Art. 121.
II Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1966, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
II Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1966, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.