Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 825/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 825/2022 R.G.; promossa da
(C.F. (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Pierluigi Federici, eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, via
Mazzini n. 9;
APPELLANTE contro
(CF: ); Controparte_1 C.F._1
(CF: ; Controparte_2 C.F._2
(CF: , in persona del legale rapprsentante p.t.; CP_3 P.IVA_3
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alessio Orsini;
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ascoli Piceno, Viale Treviri n.202;
APPELLATI pagina 1 di 9
Ascoli Piceno nel giudizio iscritto al n. 288/2020 R.G., pubblicata in data
27.6.2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, in accoglimento dell'odierno appello per tutti i motivi esposti in narrativa ed in riforma e/o revoca e/o nullità e/o annullamento dell'impugnata sentenza,
- in via preliminare e cautelare, con provvedimento inaudita altera parte, ovvero previa fissazione dell'udienza, disporre la sospensione dell'efficacia anche esecutiva in qualsiasi sede della sentenza impugnata, ritenuti sussistenti i gravi motivi indicati in narrativa;
- in via principale, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per i motivi meglio esposti in narrativa;
- nel merito, in riforma e/o revoca e/o nullità e/o annullamento della sentenza impugnata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, adversis reiectis:
In via preliminare: accertare e dichiarare la titolarità del credito vantato nei confronti dei SI e , nella loro Controparte_2 Controparte_1 qualità di garanti della e della stessa Società, in capo ad per CP_3 Parte_2 averlo acquistato giusto contratto del 29 marzo 2019;
In via principale: accertare e dichiarare il diritto di agire esecutivamente da parte di e per essa in forza del contratto di mutuo ipotecario Parte_2 Parte_1 sottoscritto in data 2/08/2007 per Notar Dott. Rep. n. 36219 e Persona_1
Racc. n. 9572 nei confronti dei SI e Controparte_2 _1
, nonché accertare e dichiarare efficace l'atto di precetto nei loro confronti
[...] intimante il pagamento di €.1.419.031,47 a seguito del mancato pagamento delle rate del mutuo fondiario del 02.08.2007 di originari €.1.500.000,00 sottoscritto dalla con la a garanzia Parte_3 Controparte_4 del quale gli opponenti si erano costituiti fideiussori;
- sempre per l'effetto, condannare i SI e al pagamento Controparte_2 Controparte_1
pagina 2 di 9 dell'importo di €.1.419.031,47 (€.1.386.233,09 per K + int. + oneri al
29/03/2019 + €.30.401,04 per int. conv. di mora su K di €.1.327.411,84 +
€.2.397,34 per spese precetto), come da intimazione oltre interessi, a seguito del mancato pagamento delle rate del mutuo fondiario del 02.08.2007 di originari
€.1.500.000,00 sottoscritto dalla con la Parte_3 [...]
a garanzia del quale gli opponenti si erano costituiti fideiussori Controparte_4 ovvero, in via subordinata, nella diversa somma indicata, da risultanze della CTU espletata in primo grado, in €.1.254.707,05 (applicata la decurtazione di
€.131.526,04 dall'importo di €.1.386.233,09) oltre int. + oneri dal 29/03/2019.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del primo e secondo grado di giudizio, ivi comprese le spese di lite liquidate in sentenza, a cui, nel caso, si chiede venga effettuata compensazione con le spese e compensi liquidati nei citati giudizi posti a carico degli odierni appellati pari ad € 25.409,00 oltre oneri di legge, nonché le spese di C.T.U. anticipate dalla società convenuta opposta e poste a definitivamente a Suo carico in forza della sentenza impugnata”.
Per gli appellati: “Si chiede a questa Ecc.ma Corte di Appello di Voler:
In via preliminare per quanto sopra esposto, espunti o meno dal fascicolo telematico i documenti allegati all'atto di citazione in appello indicati ai nn. 5, 6,
7, 8, 20, 21, 22, 23 24, dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc;
In via principale e nel merito, rigettare l'appello in toto per quanto sopra esposto nel merito.
In via subordinata: Nella sola denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, questa difesa, per i motivi sopra esposti CHIEDE che questa Ecc.ma Corte, in rivalutazione delle domande già formulate in primo grado e non trattate o scrutinate dal Tribunale di Ascoli Piceno come da sentenza appellata, Voglia accogliere una delle seguenti domande esposte dalla prima subordinata sino alla più gradata delle subordinate come da seguente elenco:
ACCERTARE E DICHIARARE l'inidoneità del mutuo e delle successive rinegoziazioni a costituire idoneo titolo esecutivo ex art. 474, 2° co. n. 3 c.p.c. e pagina 3 di 9 per l'effetto dichiarare la nullità del precetto e/o comunque l'inesistenza del diritto di procedere esecutivamente in forza del predetto atto di mutuo, con ogni relativa conseguenza e in ogni caso con sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ovvero:
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità/inefficacia dell'atto di precetto ed accogliere la spiegata opposizione per tutti i motivi dedotti in narrativa, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge, ovvero:
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità o comunque l'inefficacia e l'inutilizzabilità delle fideiussioni omnibus per tutti i motivi dedotti nel presente atto e per ciò che concerne la nullità per violazione delle norme sulla concorrenza, come sancito dalla Cass. con ordinanza del 12.12.2017, da dichiararsi anche solo in via incidentale od, in subordine, dichiararsi anche solo in via incidentale la nullità parziale della fideiussione, rispetto alle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. o in ogni caso la nullità della clausola derogativa del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., con dichiarazione di decadenza dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori per decorso del termine ex art. 1957 c.c. e quindi la sua estinzione o comunque inefficacia, in ogni caso con revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto., ovvero:
ACCERTARE E DICHIARARE per i motivi tutti indicati nel presente atto la pattuizione usuraria riferita al contratto di mutuo, ai sensi della normativa antiusura di cui alla l. 108/98, art. 644 c.p., includendo ogni onere e spesa collegato all'erogazione del credito, compresi interessi moratori, commissioni di estinzione anticipata, spese per assicurazioni sugli immobili, fideiussioni ed assicurazioni di altro tipo, escluse solo imposte e tasse, con le conseguenze di cui all'art. 1815 II° co. c.c. ricalcolando l'esatto dare-avere, ovvero:
ACCERTARE E DICHIARARE in via subordinata all'ipotesi di usura l'indeterminatezza del mutuo per tutti i motivi dedotti, nonché l'illegittima pratica anatocistica, con le conseguenze di cui all'art. 1284 III co. c.c. o ex art. 117 del
T.U.B. ricalcolando l'esatto dare-avere.
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittima risoluzione del mutuo e l'illegittima revoca pagina 4 di 9 del beneficio del termine, poiché al momento della risoluzione e revoca del rapporto non sussisteva alcun debito della mutuataria ma un credito in ragione dei maggiori interessi corrisposti a titolo di usura, o indeterminatezza ed anatocismo e quindi
ACCERTARE E DICHIARARE non esigibile la somma richiesta e ricalcolare un piano di ammortamento costituito da rate costituite di solo capitale, o in subordine con i tassi legali o BOT ex art. 117 TUB, o con quelli ritenuti di giustizia, senza capitalizzazione.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di precetto notificato in data 28.1.2020 la società - nella Parte_1 qualità di mandataria della società - intimava a Parte_2 Controparte_2
e il pagamento della somma di €.1.419.031,47, per il
[...] Controparte_1 mancato pagamento delle rate del mutuo fondiario (originariamente ammontante a €.1.500.000,00) sottoscritto in data 2.8.2007 tra la società (già CP_3
e la a garanzia del Parte_3 Controparte_4 quale gli intimati si erano costituiti fideiussori.
e proponevano opposizione avverso il Controparte_2 Controparte_1 predetto precetto, eccependo l'inidoneità del mutuo e delle sue successive rinegoziazioni a costituire un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma
2 n.3, c.p.c., in mancanza di prova del perfezionamento del contratto, dovendosi dichiarare - alla stregua di tale considerazione - la nullità del precetto.
Infine, i medesimi opponenti lamentavano il carattere usurario e indeterminato delle condizioni pattuite nel mutuo de quo.
(già interveniva volontariamente in CP_5 Parte_3 giudizio, aderendo alle conclusioni rassegnate dagli opponenti Controparte_2
e , costituitisi quali garanti della medesima.
[...] Controparte_1
La n.q., si costitutiva in giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le Parte_1 domande avversarie, sussistendo - a suo avviso - la piena legittimità dell'azione esecutiva posta in essere in forza del mutuo ipotecario oggetto di controversia.
pagina 5 di 9 In proposito, con note di udienza in data 8.1.2021, gli opponenti eccepivano il difetto di titolarità del credito in capo alla società opposta.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva l'opposizione, ritenendo che la società precettante - nella sua veste di mandataria Parte_1 di - non avesse assolto all'onere probatorio impostole per legge in Parte_2 ordine alla prova della propria attuale titolarità del diritto di credito opposto, difettando - nella fattispecie - la dimostrazione dei relativi passaggi di titolarità dello stesso.
Infine, in applicazione del principio della soccombenza, il Tribunale poneva integralmente a carico della società opposta le spese di lite e della C.T.U. contabile svolta.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la quale mandataria di Parte_1
chiedendo l'integrale riforma della pronuncia di primo grado. Parte_2
, e la ritualmente Controparte_2 Controparte_1 Controparte_6 costituitisi, hanno eccepito, in rito, l'inammissibilità del gravame, in quanto tardivamente proposto e hanno dedotto, nel merito l'infondatezza - in fatto e in diritto - dell'appello ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma della gravata sentenza.
In data 24.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile, in quanto tardivo.
Ed invero, risulta per tabulas che la sentenza di primo grado è stata notificata all'odierna appellante in data 30.6.2022, mentre l'atto di citazione in appello è stato da questa notificato in data 31.8.2022 e, dunque, oltre il termine - perentorio - di trenta giorni, fissato dall'art. 325, comma 1, c.p.c. (che sarebbe andato a scadere domenica 30 luglio 2022, prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo - lunedì 1 agosto 2022 - ex art. 155, comma 4, c.p.c.).
L'appellante, prendendo posizione sulla questione, ha contestato l'eccezione ex adverso sollevata, osservando che, per effetto della c.d. sospensione feriale dei pagina 6 di 9 termini - operante dal 1 al 31 agosto di ogni anno ed applicabile anche al caso di specie (non essendo l'azione esperita in prime cure qualificabile come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) - il gravame risulterebbe tempestivo.
Com'è noto, nei giudizi di opposizione all'esecuzione non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua “le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969” (e plurimis Cass. Sez. 6-3, ordinanza n.20354 del 28.9.2020).
Pronunciandosi sull'argomento in esame, la Cassazione ha - anche di recente - ribadito che “Trova, infatti, applicazione il principio - del tutto pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte - secondo cui l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre
1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario” (in tal senso: Cass. civ.
20355/2024 e Cass. civ. 4572/2024).
In applicazione del richiamato principio, il Supremo Collegio ha precisato che “ai sensi della l. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 , e del r.d. 30 gennaio 1941, n.
12, art. 92 , la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile” (Cass. civ., ordinanza n. 11780/2020).
L'azione proposta dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno è stata correttamente pagina 7 di 9 qualificata dal primo Giudice come opposizione a precetto.
Ed invero, con la pronuncia impugnata, il Giudice del merito ha accertato la carenza di titolarità del diritto della sedicente creditrice, escludendo la sussistenza
- in capo alla società e, per essa, della mandataria - del Parte_2 Parte_1 diritto di agire in executivis per la riscossione di un credito derivante da un mutuo concluso inter alios.
Tanto basta per ritenere la materia in esame attinente a quella della più ampia categoria delle opposizioni esecutive.
Alla stregua delle considerazioni che precedono e in applicazione del principio della ragione più liquida - che “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass., n.5832/2021) -va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, per la rilevata tardività della notifica ai sensi dell'art. 325 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai valori tabellari minimi, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto dell'attività processuale svolta e con riduzione del 50%, ex art. 4, comma 9, D.M.
55/2014.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1 qualità di mandataria di avverso la sentenza n. 434/2022 emessa Parte_2 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel giudizio iscritto al n. 288/2020 R.G., pubblicata in data 27.6.2022, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere in favore di , Controparte_2 Parte_4
le spese del presente grado, che vengono liquidate in
[...] CP_3 complessivi €.6.016,50 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante- dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 9 di 9