Ordinanza cautelare 29 luglio 2024
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 4209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4209 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04209/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03084/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 3084 del 2024, proposto da:
-OMISSIS- Istituto di Vigilanza Privata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della nota prot. -OMISSIS-, trasmessa a mezzo pec, con la quale la -OMISSIS- ha rigettato la richiesta di revisione prezzi formulata dalla ricorrente relativamente alla convenzione rep. n. -OMISSIS- avente ad oggetto il “Servizio di Vigilanza armata e Guardiania territorio regionale della Campania – -OMISSIS-”;
b) della nota prot. -OMISSIS-recante il preavviso di rigetto dell’istanza di revisione prezzi, se ed in quanto lesiva;
c) del disciplinare di gara e della convenzione ove intesi nel senso di escludere la revisione del corrispettivo in ipotesi e per importi ulteriori rispetto a quelli previsti;
d) di ogni ulteriore atto preordinato, presupposto, consequenziale e connesso se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Rilevato che parte ricorrente impugnava gli atti e provvedimenti specificati in epigrafe, avverso i quali articolava varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto plurimi profili sintomatici;
Rilevato che si costituiva in giudizio la -OMISSIS-, resistendo al gravame;
Rilevato che con ordinanza n. 1489 del 29.07.2024 la Sezione accoglieva la domanda cautelare di parte ricorrente, con la seguente motivazione: “Premesso che è oggetto di giudizio la nota prot. -OMISSIS-, trasmessa a mezzo pec, con la quale la -OMISSIS- ha rigettato la richiesta di revisione prezzi formulata dalla ricorrente relativamente alla convenzione rep. n. -OMISSIS- avente ad oggetto il “Servizio di Vigilanza armata e Guardiania territorio regionale della Campania – -OMISSIS-”;
Ritenuto, alla sommaria cognitio tipica della presente fase cautelare, che il gravame sia sostenuto da sufficiente fumus di fondatezza e che pertanto l’amministrazione debba riesaminare le sue determinazioni alla luce dei motivi di ricorso.
Ritenuto che le spese di fase possano compensarsi tra le parti, per la peculiarità della specie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) Accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame e per l'effetto:
a) sospende le determinazioni impugnate.
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'Udienza pubblica del 28 maggio 2025.
Compensa le spese della presente fase cautelare”;
Rilevato che con note difensive depositate in data 17.04 e 27.05.2025, parte ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite;
Rilevato che all’odierna udienza pubblica il ricorso era trattenuto in decisione;
DIRITTO
Rilevato che, stante quanto dichiarato da parte ricorrente nelle note conclusive, citate in narrativa, il ricorso va dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, conformemente all’orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui: “Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso” (Consiglio di Stato, Sez. II, 16/07/2024, n. 6379);
Rilevato che le spese di lite, per il tenore formale della decisione, possono essere compensate tra le parti, con espressa declaratoria d’irripetibilità del contributo unificato ove versato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.