Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/01/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 23/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 5230 R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, Avv. VACCARO GAMMONE IRMA Parte_1
ricorrente
E
avv. PAPADIA FRANCESCO VINCENZO Controparte_1
resistente
conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato nell'anno 2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe avanzava le conclusioni nei termini ivi in dettaglio indicate, con vittoria delle spese di lite. Instaurato il giudizio, ritualmente citato, si costituiva la parte intimata, contestando la domanda. Istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza, l'istante dichiarava a verbale di rinunciare all'azione esperita e la causa veniva discussa e decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ritiene il Giudice di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere. All'odierna udienza la parte istante rinunciava all'azione intrapresa. Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse delle parti costituite ad una pronuncia giudiziale con la conseguenza che questo Giudice non può che dichiarare cessata la materia del contendere. Invero, come chiarito dalla Suprema Corte:”
La rinunzia all'azione - che non richiede formule sacramentali, ma può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta - si configura nel
Essa determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio),
l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito in causa che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. “(Cass. Civ. 19 marzo
1990 n.2267).
2. In considerazione del comportamento processuale dell'istante ossia dello spontaneo abbandono dell'azione (che rende pletorica la delibazione nel merito delle domande azionate) nonché della opinabilità delle questioni controverse (anche in presenza di oscillazioni pretorie registratesi in materia) si ritiene equo compensare le spese di causa tra le parti.
P.Q.M
.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
spese compensate.
Bari 23/01/2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Minervini