Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 31/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 315/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto in data 25.01.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ELENA PETTINICCHIO e l'Avv. CINZIA MARTINONI, nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA CARDIROLI e l'Avv. LAURA SARA MOSSOLANI, con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come congiuntamente precisate dalle parti private all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 27.03.2025 (accettando la proposta formulata dal giudice istruttore all'udienza celebrata in data 20.03.2025).
Per entrambi i coniugi:
“In ottemperanza all'ordinanza del 20.3.2025 i procuratori delle parti dichiarano congiuntamente di aderire alla proposta ivi formulata che prevede: la conferma dei provvedimenti vigenti con l'impegno a proseguire i percorsi avviati anche per il benessere di , apertura di procedimento di vigilanza a favore della minore dinanzi al GT, compensazione Per_1
delle spese di lite della fase istruttoria e decisoria, corresponsione da parte del resistente dell'importo di €
Si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi e con Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto con rito Civile, in data 30.06.2007 nel Comune di Somma Lombardo (con atto
Iscritto nei registri dello Stato Civile Comune di Somma Lombardo al n.10 parte 1 Serie A).
2) Affido super esclusivo di alla madre per gli aspetti sanitari e per l'istruzione e l'affido Per_1
all'TE del potere/dovere di regolamentare i rapporti padre/figlia minore (individuando i tempi, la durata, la frequenza e le modalità di incontro e monitorandone l'andamento);
3) Collocamento prevalente della figlia minorenne presso la madre che trasferirà a breve la residenza in
Sesto Calende;
4) Obbligo del resistente di versare alla ricorrente, a titolo di contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario e straordinario di , l'importo mensile di € 400,00, rivalutato come per legge, Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e di partecipare alle spese straordinarie da sostenere per nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
Per_1
5) Integrale percezione dell'assegno unico e universale spettante per la prole da parte della madre;
6) Dichiarare i coniugi autosufficienti;
7) Porre a carico del signor la corresponsione dell'importo di € 5.000,00, oltre accessori di CP_1
legge (cpa, spese generali), a titolo di refusione delle spese di lite: detto importo dovrà essere corrisposto a favore della signora entro 7 giorni dalla data del rogito notarile avente ad oggetto la Parte_1
vendita della casa coniugale fissato per il giorno 10 aprile 2025”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 30.06.2007 nel Comune di Somma
Lombardo, sono genitori di (nata il [...] in [...]) e hanno fissato la Per_1
loro residenza familiare nell'immobile, di cui sono comproprietari, sito in Golasecca, Via
Verdi n. 26, acquistato nell'anno 2017, gravato da mutuo parimenti cointestato (avente rata mensile dell'importo di circa € 900,00/1.000,00 e scadenza il 01.08.2047), che si sono obbligati a vendere a terzi in data 10.04.2025.
In data 26.01.2024 è stato concesso inaudita altera parte l'ordine di protezione richiesto dalla ricorrente per le condotte offensive, sconvenienti, ingiuriose e pregiudizievoli
Pag. 2 di 13 tenute nei suoi confronti dal resistente anche alla presenza della figlia minore la Per_1
cui rilevanza penale era già stata denunciata sin dal mese di dicembre dell'anno 2023.
In data 05.02.2024 è stata eseguita, nei confronti del , la misura cautelare CP_1
personale applicatagli dal G.i.p. di questo Tribunale in pari data nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 862/2024 R.G. GIP.
In data 14.02.2024 è stato confermato l'ordine di protezione “civile” (a mezzo del quale, tra l'altro, è stato posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € 400,00, tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto di e di partecipare nella Per_1
misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la medesima come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano).
In data 23.09.2024 il GUP di questo Tribunale ha depositato la sentenza n. 719/2024 a mezzo della quale
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 22.03.2024 ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 1,
c.p.c., tra l'altro, erano stati assunti i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati;
“2) dispone il collocamento prevalente della figlia minorenne delle parti presso la madre cui assegna la casa coniugale sita in Golasecca, Via Verdi n. 26, di cui i coniugi sono comproprietari;
3) conferma il contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario e straordinario di disposto in data 26.01.2024 i. e. l'obbligo del resistente di versare Per_1
alla ricorrente l'importo mensile di € 400,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e di partecipare alle spese straordinarie da sostenere per nella misura Per_1
del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
4) conferma l'integrale percezione
Pag. 3 di 13 dell'assegno unico e universale spettante per la prole da parte della madre;
5) dà atto che, allo stato, non
è possibile organizzare incontri protetti del padre con la figlia minorenne;
[…] 7) prescrive alla ricorrente di presentarsi al SER.D. per gli accertamenti ritenuti necessari (onerandola di depositare senza ritardo la documentazione comprovante) […] 11) dispone che il SER.D. di AL e il CPS di Busto
Arsizio e AL facciano pervenire ai SS del Comune di Golasecca le relazioni relative ai percorsi avviati dalle parti e il progetto assistenziale integrato elaborato per . Parte_2
Infatti, in data 28.02.2024 il Direttore della Struttura Complessa di Psichiatria di Busto
Arsizio e AL aveva certificato quanto segue:
Successivamente, in data 05.03.2024 (doc. 16 resistente) il di AL aveva Pt_3
certificato di avere concordato con il paziente il monitoraggio tossicologico su matrice urinaria, a cadenza bisettimanale, evidenziato positività per l'uso, nelle giornate precedenti il 27.02.2024, di cocaina e alcool e si era riservato di predisporre un progetto assistenziale integrato post 06.03.2024 (dopo essersi confrontato con lo psicologo dott.
e con l'assistente sociale dott.ssa . Tes_1 Per_2
In data 17.04.2024 il giudice istruttore ha ascoltato la minore che, tra l'altro, ha Per_1
dichiarato quanto segue: “Fino alla terza elementare ho trascorso tanto tempo con il papà. Ricordo che negli ultimi ¾ anni il papà si arrabbiava sempre, litigava sempre con la mamma, si arrabbiava per tutto. È da circa un anno che dico alla mamma di separarsi dal papà per stare meglio tutti. la mamma mi diceva che magari il papà pote-va migliorare. Ma il papà non è migliorato. Secondo me io mi sono accorta prima della mamma che il papà era diverso. Non sento la mancanza del papà. Se vuole
Pag. 4 di 13 migliorare bene per lui. I genitori delle mie amiche sanno della nostra situazione perché sono i no-stri vicini. Mi è pesato frequentare la scuola da remoto da gennaio al 3 febbraio più o meno. Ho fatto un sacco di assenze. Ne ho approfittato un po' quando il papà era a casa per uscire prima da scuola e chiudermi in camera. Non voglio parlare con una psicologa. Non ho bisogno di aiuto. Alla mamma dico tutto della scuola e delle mie amicizie ma non mi piace parlarle del papà. Ho tre nonni, i nonni paterni e il nonno materno. La nonna materna è mancata che avevo tre anni. Ho la bisnonna materna. Ho un buon rapporto con i nonni. Ho parlato con i miei nonni paterni al telefono e mi hanno detto che mi vorrebbero vedere. Io non voglio vederli fuori casa e gliel'ho detto. Ho paura che mi possano fare vedere il papà. Il nonno ha detto che vuole sentire prima i SS. il nonno materno vive nella stessa palazzina dei nonni paterni. Io frequento il nonno materno solo a casa mia. Se mi proponessero d'incontrare il papà con un educatore professionale in uno spazio dedicato non mi rifiuterei e sarei disponibile ma non desidero incontrarlo da sola. Da quando il papà non è a casa sto meglio, mi piace vivere solo con mia mamma. Non ho mai sofferto di incubi. Lo scorso quadrimestre avevo la media più alta. Questo secondo quadrimestre faccio fatica a concentrarmi. Non so il perché. Mi sono iscritta al turistico a Sesto Calende all'Istituto Carlo ER Dalla HI. Anche alcune mie amiche si sono iscritte allo stesso istituto anche se in altro indirizzo. Non voglio fare l'università e all'ultimo anno del turistico si fa alternanza scuola lavoro e volevo provare. Le materie che preferisco sono scienze e matematica. Ora non sto capendo geometria. La mamma e il nonno materno mi aiutano. Il nonno è molto attivo, va in palestra e a correre.
Ci tiene alla sua salute. Studia le lingue, il coreano e il portoghese”.
A mezzo delle note scritte depositate in data 02.07.2024, tra l'altro, la ricorrente ha certificato l'assenza di una problematica di abuso e dipendenza da sostanze stupefacenti.
In data 10.07.2024 il resistente ha fatto ingresso nella Comunità terapeutica riabilitativa
Villa Gorizia.
In data 18.07.2024, il giudice relatore, anche tenuto conto delle richieste concordemente formulate dalla coppia genitoriale, in via provvisoria e urgente, ha modificato i provvedimenti vigenti disponendo l'affido super esclusivo di alla madre per gli Per_1
aspetti sanitari e per l'istruzione e ha affidato all'TE (Comune di Golasecca) il potere/dovere di regolamentare i rapporti padre/figlia minore sentendo i referenti della comunità Villa Gorizia e nonni paterni/nipote (individuando i tempi, la durata, la frequenza e le modalità di incontro e monitorandone l'andamento).
Pag. 5 di 13 All'udienza celebrata in data 13.11.2024, per quello che qui rileva, la ricorrente ha dichiarato che “sabato verrà stipulato il contratto preliminare di vendita della casa coniugale e verrà incassato l'acconto di € 10.000,00 da ciascun coniuge con rogito nel mese di aprile 2025 […] di essere intenzionata ad acquistare altro immobile nei Comuni di Somma o Sesto per dare continuità al percorso scolastico di e ai rapporti familiari […] che ha maturato la decisione di intraprendere Per_1 Per_1
un percorso di sostegno psicologico e di avere contattato un centro di Busto Arsizio […] che va Per_1
volentieri dai nonni paterni compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra e quando va dai nonni soffre maggiormente la mancanza del padre che vorrebbe incontrare”.
Il giudice istruttore ha sollecitato l'adempimento dell'incarico già conferito ai SS di garantire la ripresa della relazione padre/figlia minorenne (d'intesa con i referenti della comunità ospitante il resistente) e ha chiesto depositare relazioni a firma dei referenti del percorso “per uomini non più violenti” avviato dal resistente e della professionista che prenderà in carico da un punto di vista psicologico. Per_1
In data 18.03.2025 il resistente ha allegato di avere “preso contatti con la nostra associazione
“Forum Lou Salomè-Donne psicanaliste in rete” chiedendo di essere seguito all'interno del progetto
“Uomini-non più violenti-Si diventa”, progetto finalizzato alla prevenzione della violenza contro la partner nelle relazioni affettive. L'uomo è in carico alla scrivente da settembre 2024 e si è sempre presentato agli appuntamenti con continuità e puntualità. Complessivamente, posso affermare che in questo percorso l'uomo si sia messo in discussione sia con la scrivente, sia nei colloqui con la criminologa
Dr.ssa Nel percorso il signor ha analizzato le dinamiche interne e relazionali che lo Per_3 CP_1
hanno portato all'abuso di alcol e psicofarmaci, cercando di analizzare in modo critico retrospettivamente la relazione sia con la propria famiglia d'origine, sia con la ex-moglie. Devo dire che nel corso di questi mesi l'uomo ha sempre più integrato la propria immagine di buon marito e padre con quella di uomo che non ha saputo, poi, in fondo, accettare la profonda crisi del proprio matrimonio e tutelare, così, anche l'amata figlia da tensioni e discussioni con la ex-moglie. Anche l'immagine di sé come una persona con problemi di dipendenza mi sembra accettata, non appaiono più quei momenti di negazione o di relativizzazione di questo aspetto, che, inizialmente, era ricondotto solamente agli aspetti depressivi.
Sicuramente gli aspetti depressivi continuano ad essere elementi su cui lavorare, tanto che il signor cerca di integrare continuamente il lavoro che facciamo nei nostri colloqui con quello fatto CP_1
nella Struttura Terapeutica di cui è ospite. Sulla sua immagine di “uomo violento” è stato più difficile
Pag. 6 di 13 lavorare, in quanto, inizialmente, era molto forte la sua percezione di sé come uomo fragile, depresso, poco sostenuto dal contesto, ignorato quasi totalmente nelle sue richieste di aiuto e svalutato o tenuto in scarsa considerazione sia dalla ex moglie sia dalla propria famiglia d'origine. Nel corso del tempo, specialmente nei confronti di , ha percepito di essere stato poco tutelante come genitore nell'ultimo Per_1
periodo, rischiando di cancellare totalmente l'immagine di padre amorevole nella vita della figlia. Gli incontri periodici con lei, invece, costituiscono per lui una motivazione importante, che sostiene positivamente le fragilità narcisistiche evidenti del signor anche se, proprio nell'arco degli CP_1
ultimi due o tre mesi, si sta lavorando moltissimo sull'importanza di una motivazione più che altro interna al cambiamento e non legata solamente alla genitorialità. L'aspetto della rabbia sta emergendo negli ultimi due mesi: rabbia verso sé stesso, che cerchiamo di collegare all'autodistruttività degli abusi di alcol, sostanze e psicofarmaci nel passato o nel permanere in una situazione relazionale ormai profondamente segnata, rabbia verso la ex-moglie (ad oggi, direi, poco presente), rabbia verso il padre per una continua mancanza di fiducia e svalutazione che sente sempre di ricevere. Riesce a vedere, molto più di prima, anche la prospettiva dell'altro (della figlia, dei genitori, della dei servizi), cercando di Parte_4
guardarsi anche da una prospettiva esterna in modo critico. Inoltre, nonostante il desiderio forte di vedere con maggior frequenza e continuità , ha ben compreso l'esigenza di continuare in questo percorso Per_1
con cautela, rinforzandosi prima come persona e come genitore e lasciando alla figlia il tempo di sentirsi più sicura e serena. Così come ha compreso questo tipo di utilità, ha compreso anche l'opportunità di rimanere ancora qualche tempo in Struttura per fortificarsi maggiormente;
ha, inoltre, dichiarato di voler continuare ad essere seguito in psicoterapia anche al di fuori della struttura, proprio perché il rientro a casa sarà comunque un momento delicato. Anche nei confronti della ex moglie non sembra più presentare risentimento, nella prospettiva di poter collaborare con lei in futuro come genitori. Certo rimane preoccupato per la vita della figlia, non potendo avere con lei contatti quotidiani, vista l'età adolescenziale in cui è entrata”. Per_1
In data 13.03.2025 i SS del Comune di Golasecca hanno relazionato quanto segue:
“Durante il mese di dicembre sono incominciati gli incontri di supporto psicologico con la dott.ssa psicologa del centro CSPP di Busto Arsizio, ed hanno luogo con cadenza settimanale Testimone_2
ogni lunedì; una volta al mese vengono invece effettuate delle sedute congiunte tra madre e figlia […]
Durante i colloqui effettuati con la ragazza, manifesta la fatica di continuare un percorso psicoterapeutico riferendo di non ritenerlo utile sia per la gestione emotiva sia per il rapporto con il padre,
Pag. 7 di 13 motivando tale affermazione in quanto, a detta sua, la psicoterapeuta non è a conoscenza del percorso del sig. […] Dai colloqui effettuati con signora emerge la preoccupazione della donna CP_1 Pt_1
circa lo stato emotivo della figlia: la signora, infatti, mette in luce come non dorma la notte e che Per_1
somatizzi tutta la sua tristezza e preoccupazione a livello dello stomaco, vomitando. Tutti gli elementi fin qui raccolti, preoccupano molto le scriventi che e ritengono possa essere utile per avviare una Per_1
valutazione presso la NPI territorialmente competente, così da avere un quadro più approfondito del suo stato psico-emotivo. […] Per quanto riguarda gli incontri di spazio neutro, attivati nel mese di dicembre scorso e che hanno una frequenza quindicinale, la terapeuta della minore riferisce che, nonostante questi stiano avvenendo in modo positivo e non vi siano attriti tra padre e figlia, abbia verbalizzato la Per_1
paura che il padre stia recitando di fronte all'educatrice, mettendo in luce una percezione di scarsa autenticità nei confronti di lui. Sembrerebbe infatti che non si fidi ancora del tutto del padre. Per_1
[…] D'altra parte, però, esplicita anche il bisogno di vedere il padre più a lungo o più volte Per_1
durante il mese;
pertanto, dopo aver avuto un riscontro positivo dalla dott.ssa , educatrice di Per_4
spazio neutro, della relazione padre-figlia, tale servizio ritiene sia opportuno ampliare gli incontri della diade. Il padre risulta essere molto contento degli incontri con la figlia e risulta preoccupato per e Per_1
per il suo andamento scolastico: riconosce infatti le fatiche che la figlia sta vivendo in questo momento e quelle che ha dovuto esperire nel passato, riconoscendo anche le sue responsabilità. Il padre racconta di come la figlia abbia un buon dialogo con lui, che la trovi cresciuta e che lei sia riuscita a raccontargli del suo fidanzato”. Hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “le operatrici scriventi in collaborazione con i servizi specialistici che seguono il padre, ritengono opportuno che il sig. CP_1
prosegua il percorso presso il Serd territorialmente competente e il percorso di supporto psicologico già incominciato, al fine di lavorare ulteriormente sulle difficoltà del signore. In merito agli incontri padre- figlia, il Servizio Tutela Minori, dopo aver ricevuto un feedback positivo dalla dott.ssa , Per_4
educatrice di spazio neutro, pensa che sia opportuno, anche a seguito della richiesta esplicitata dalla minore, ampliare gli incontri della diade, prevendendo per il primo momento la durata di un'ora e mezzo. Per quanto riguarda il benessere psicofisico di , le operatrici scriventi ritengono che sia Per_1
opportuno richiedere l'avvio di una valutazione psicodiagnostica presso la NPI, così da approfondire lo stato psico-emotivo della minore, pur mantenendo la presa in carico di supporto psicologico avviata;
inoltre proseguire con il monitoraggio della situazione, interfacciandosi in modo costante con la scuola e con i terapeuti coinvolti. Come scritto in precedenza gli operatori scriventi avranno premura, nel momento
Pag. 8 di 13 in cui verrà formalizzato il cambio di residenza della signora e della minore, di effettuare un Pt_1
passaggio di consegna con la Tutela Minori del comune di Sesto Calende”.
In data 14.03.2025 i referenti della Comunità ospitante il resistente ha relazionato quanto segue:
Pag. 9 di 13 Pag. 10 di 13 All'udienza celebrata in data 20.03.2025, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato di poter chiedere il trasferimento della residenza anagrafica dal 1° aprile nel Comune di Sesto
Calende, che incontra la psicoterapeuta tutte le settimane, che il resistente versa Per_1
regolarmente il contributo dovuto per , che la sentenza penale in atti versata non Per_1
è stata appellata e che dalla vendita della casa coniugale ricaveranno ancora circa €
14.000,00 a testa e ha chiesto la conferma dei provvedimenti vigenti e un contributo alle spese di lite da parte del resistente tenuto conto anche di quelle sostenute per la fase cautelare. Il resistente ha dichiarato di godere dell'aspettativa non retribuita sino al mese di giugno.
Il giudice relatore ha proposto ai coniugi di regolamentare consensualmente la presente vertenza alle condizioni in epigrafe richiamate (che le parti hanno accettato).
***
È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero cessata ante causam).
Le condizioni proposte dal giudice relatore risultano idonee a garantire a il Per_1
diritto a una crescita sana ed equilibrata e a contenere i pregiudizi a lei derivati dalla disgregazione del nucleo familiare.
I SS del Comune di Golasecca e, a seguire, quelli del Comune di Sesto Calende (dove a breve madre e figlia trasferiranno la loro residenza anagrafica e abituale) devono essere incaricati di continuare a monitorare il nucleo familiare, assicurare la prosecuzione dei percorsi avviati, garantire la valutazione psicodiagnostica di presso la NPI per le Per_1
finalità di cui alla relazione innanzi richiamata e sostenere e regolamentare la relazione/frequentazione padre/figlia in SN, fatta salva la sua successiva graduale e progressiva esternalizzazione (in luoghi diversi dallo SN) e liberalizzazione (tenuto conto dell'andamento dei percorsi avviati dal resistente).
Deve essere aperto un procedimento di vigilanza a favore di dinanzi al GT di Per_1
questo Tribunale (cui i SS relazioneranno semestralmente depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.09.2025, fatta salva l'urgenza).
Pag. 11 di 13 Le parti si sono impegnate a proseguire con costanza, impegno e determinazione i percorsi individuali avviati e a continuare a offrire a i percorsi di cui necessita. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni innanzi richiamate che prevedono:
2) l'affido super esclusivo di alla madre per gli aspetti sanitari e per l'istruzione e Per_1
l'affido all'TE (da individuare nel Comune di residenza anagrafica della minore) del potere/dovere di regolamentare i rapporti padre/figlia minore (individuando i tempi, la durata, la frequenza e le modalità di incontro e monitorandone l'andamento);
3) il collocamento prevalente della figlia minorenne presso la madre che, a breve, trasferirà la residenza anagrafica nel Comune di Sesto Calende;
4) l'obbligo del resistente di versare alla ricorrente, a titolo di contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario e straordinario di , l'importo mensile di € Per_1
400,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e di partecipare alle spese straordinarie da sostenere per nella misura Per_1
del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
5) l'integrale percezione dell'assegno unico e universale spettante per la prole da parte della madre;
6) l'impegno delle parti a proseguire i percorsi avviati anche per il benessere di Per_1
(ivi compresa la valutazione della minore presso la NPI);
7) la compensazione delle spese di lite della fase istruttoria e decisoria;
8) la corresponsione alla ricorrente da parte del resistente dell'importo di € 5.000,00, oltre accessori di legge, a titolo di refusione delle spese di lite delle altre fasi del giudizio, entro 7 giorni dalla data del rogito notarile avente ad oggetto la vendita della casa coniugale fissato per il giorno 10 aprile 2025;
9) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Pag. 12 di 13 10) DISPONE CHE i SS del Comune di Golasecca e, a seguire, quelli del Comune di
Sesto Calende adempiano al mandato di cui in parte motiva e depositino le relazioni di cui in parte motiva;
10) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza dinnanzi al GT di questo
Tribunale a favore di (nata il [...]) cui i SS relazioneranno Persona_5
semestralmente (depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.09.2025, fatta salva l'urgenza);
11) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS dei Comuni di
Golasecca e di Sesto Calende e al GT di questo Tribunale di per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
31/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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