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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata in data 8/1/2025 nella causa iscritta al n. 4312/2023 r.g.
tra
con il patrocinio dell'Avv. Fabrizio Lattanzi Parte_1
ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
Dott. ristina Bergodi resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 1.8.2023 la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagno ex art. 1 l. 18/80 a decorrere dalla domanda amministrativa del 22.2.2021 dovuti in virtù di decreto di omologa rg.n. 3593/2022 emesso il 11.4.2023 dal Tribunale di Tivoli.
Si è costituito in giudizio l' resistente, rappresentando e documentando di aver provveduto al CP_2 pagamento dell'intero importo spettante alla ricorrente e ha quindi chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere.
All'udienza odierna la parte ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta. Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
La spettanza del beneficio è riconosciuta dallo stesso ente resistente.
Il ricorso è stato depositato in data 1.8.2023 e soltanto in data 2.8.2023 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che parte ricorrente ha ottenuto il decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 11.4.2023 che ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 9.5.2023 alla sede zonale e ha notificato il decreto di omologa in data 24.4.2023 alla sede provinciale.
La domanda era quindi virtualmente fondata al momento della sua proposizione.
Le spese seguono quindi la soccombenza virtuale dell'ente e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022 ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4312/2023 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
- Condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del ricorrente.
Tivoli, 8/1/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata in data 8/1/2025 nella causa iscritta al n. 4312/2023 r.g.
tra
con il patrocinio dell'Avv. Fabrizio Lattanzi Parte_1
ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
Dott. ristina Bergodi resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 1.8.2023 la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagno ex art. 1 l. 18/80 a decorrere dalla domanda amministrativa del 22.2.2021 dovuti in virtù di decreto di omologa rg.n. 3593/2022 emesso il 11.4.2023 dal Tribunale di Tivoli.
Si è costituito in giudizio l' resistente, rappresentando e documentando di aver provveduto al CP_2 pagamento dell'intero importo spettante alla ricorrente e ha quindi chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere.
All'udienza odierna la parte ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta. Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
La spettanza del beneficio è riconosciuta dallo stesso ente resistente.
Il ricorso è stato depositato in data 1.8.2023 e soltanto in data 2.8.2023 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che parte ricorrente ha ottenuto il decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 11.4.2023 che ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 9.5.2023 alla sede zonale e ha notificato il decreto di omologa in data 24.4.2023 alla sede provinciale.
La domanda era quindi virtualmente fondata al momento della sua proposizione.
Le spese seguono quindi la soccombenza virtuale dell'ente e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022 ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4312/2023 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
- Condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del ricorrente.
Tivoli, 8/1/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni