Articolo 6 della Legge 11 dicembre 1980, n. 862
Articolo 5Articolo 7
Versione
6 gennaio 1981
Art. 6.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti emana con proprio decreto il regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione , che deve stabilire:
1) le modalita' di rilascio delle licenze e di esercizio, precisando:
a) i requisiti tecnici, assicurativi, finanziari e operativi necessari per ottenere la licenza ad esercitare trasporti aerei non di linea, servizio di lavoro aereo o scuole di pilotaggio da parte di persone, enti o societa' capaci di avere in proprieta' aeromobili nazionali ai sensi dell' articolo 751 del codice della navigazione ;
b) i tipi, le caratteristiche e i modi di offerta dei servizi di trasporto aereo non di linea ammessi, eserciti da vettori sia nazionali che stranieri, avuto riguardo alla prassi corrente e consolidata in materia agli interessi delle comunita' italiane all'estero, all'equilibrio della bilancia dei pagamenti e alla rilevanza che il trasporto aereo non di linea ha nello sviluppo dell'economia turistica italiana, nonche' ai livelli di compatibilita' con i servizi aerei di linea tenuto conto della periodicita' e ripetitivita' dei voli non di linea;
2) i controlli sul rispetto delle norme vigenti per la effettuazione dei servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio, nonche' le sanzioni in caso di inosservanza e la procedura per la loro applicazione.
Il regolamento di cui al primo comma puo' essere modificato con decreto ministeriale.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1981
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