TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 10/06/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile
Verbale d'udienza n. 971/2023 R.G.
All'udienza del 10.6.2025, alle ore 9.26, innanzi al giudice, dott.ssa Alessandra Canullo, è comparsa per parte appellante l'avv. CLAUDIA ROMAGNOLI, che conclude e discute la causa riportandosi all'atto di appello.
Il giudice fa presente che sarà data lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza, ex art. 429 c.p.c., al termine degli incombenti previsti per l'odierna udienza.
Successivamente, alle ore 12.40, il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Alessandra Canullo, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente sentenza, da considerarsi allegata al presente verbale, la quale, stante l'assenza delle parti, viene depositata in Cancelleria.
Il Giudice
Alessandra Canullo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata quale giudice monocratico nella persona della dott.ssa
Alessandra Canullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 971/2023 promossa con ricorso depositato in data 3.4.2023 e vertente
TRA
(C.F. ), rapp. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
ROMAGNOLI CLAUDIA, in virtù di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Macerata;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del p.t.; Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 697/22 emessa il 3.10.2022 dal
Giudice di Pace di Macerata.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.6.2025.
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 697/2022 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Macerata il 3.10.2022, con la quale, considerato l'annullamento in autotutela da parte del del verbale di accertamento di Controparte_1
violazione del Codice della Strada n. P51286 del 03.05.2022 impugnato dal ricorrente, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite (ad eccezione dell'esborso per il contributo unificato), avendo il Giudice di Pace sostenuto a fondamento della decisione sulle spese, da un lato, che l'errore in cui sarebbe incorsa la P.A. avrebbe potuto essere fatto valere in autotutela dal ricorrente e, dall'altro lato, che il avrebbe potuto stare in giudizio senza la presenza del Pt_1
difensore.
1 L'appello è stato proposto soltanto avverso la statuizione sulle spese di lite assunta dal Giudice di Pace, avendo il dedotto la violazione e l'erronea applicazione Pt_1
degli artt. 91 e 92 c.p.c., tenuto conto della soccombenza virtuale del CP_1 resistente, della quale la condanna dell'Ente alla rifusione delle spese di lite avrebbe dovuto costituire conseguenza oggettiva, in assenza delle specifiche ipotesi derogatorie di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
L'appello va accolto, dovendo essere riformata la decisione del Giudice di Pace di
Macerata in ordine alla compensazione delle spese del primo grado di giudizio, le quali vanno pertanto poste integralmente in capo al Controparte_1
Infatti, a seguito di una pluralità di interventi normativi che, a decorrere dal 2005, hanno sempre più ridotto la facoltà del giudice di disporre la compensazione delle spese tra le parti, l'art. 92, comma 2, c.p.c. subordina ora la possibilità della compensazione delle spese del giudizio alla reciproca soccombenza, all'assoluta novità della questione trattata o al mutamento giurisprudenziale in ordine a questioni dirimenti, ovvero (in virtù dell'intervento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 77 del 2018) ad altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere indicate esplicitamente nella sentenza (CASS., n. 1950 del
24.01.2022; nello stesso senso CASS., ord. 4764 del 11.12.2019; ord. n. 23059 del
26.9.2018). In altre parole: «In tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo» (CASS, ord. n. 22310 del
25.09.2017).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, nonostante la motivazione addotta dal Giudice di Pace di Macerata nella sentenza impugnata sia specifica e non possa considerarsi frutto di una formulazione generica ed apparente, ritiene comunque il Tribunale che nella presente controversia non sussistessero i presupposti per la compensazione delle spese di lite, non rinvenendosi alcuna delle specifiche situazioni previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nemmeno sotto il profilo della soccombenza reciproca, tenuto conto che il convenuto Controparte_1 ha riconosciuto l'erroneità del verbale di accertamento impugnato (derivante
2 dall'incongruenza rilevata tra la segnaletica esistente in loco e l'ordinanza dirigenziale n. 176/2017, che aveva tratto in inganno l'agente accertatore), avendolo quindi annullato in autotutela, a conferma della fondatezza del ricorso.
La sostanziale adesione alla domanda da parte del esitata Controparte_1 nell'annullamento in autotutela del verbale impugnato, non poteva, a ben vedere, giustificare la compensazione delle spese di lite: sebbene, infatti, con la sentenza n.
77 del 2018 la Corte Costituzionale (nel ritenere incostituzionale l'art. 92, comma
2, c.p.c. nella parte in cui, dopo la riforma avvenuta per il tramite del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 conv. con modif. nella l. 10 novembre 2014, n. 162, non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle tipizzate nella disposizione) abbia ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza, nelle ipotesi che presentino la stessa, o maggiore gravità, ed eccezionalità di quelle espressamente tipizzate dalla disposizione oggetto di censura, tuttavia, “non rientra nelle ipotesi delle "gravi ed eccezionali ragioni" la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, […] in quanto la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese;
tali ragioni non possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla natura dell'impugnazione, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza»
(CASS., ord. n. 23186 del 23.9.2020).
E' stato ulteriormente precisato che l'aver dato causa al giudizio è “essenziale criterio rivelatore della soccombenza”, per cui la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace o abbia riconosciuto la fondatezza della pretesa che ha lasciato prima insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (CASS., ord. n. 18559 del
21.4.2022).
Con particolare riferimento al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, quindi, ove la decisione sia favorevole all'attore, “la mancata opposizione dell'amministrazione all'impugnazione proposta nei suoi confronti non giustifica,
3 di per sé, al pari della contumacia, la compensazione delle spese processuali, in quanto comunque l'istante è stato costretto ad adire l'Autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del diritto” (CASS., ord. n. 18559 del 21.4.2022; ord. n.
13498 del 12.4.2018; sent. n. 21871 del 16.5.2014).
E' stato peraltro precisato, con riferimento all'ambito tributario ma con principio di carattere generale, estensibile anche a materie differenti da quella tributaria, che
“alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese” (CASS., sent. n. 7273/2016; ord. n. 22231/2011).
Nel caso di specie, non era sicuramente ravvisabile una oggettiva complessità della questione, ben potendo l'incongruenza tra la segnaletica esistente su Piazza della
Libertà di Macerata ed il contenuto dell'ordinanza dirigenziale n. 176/2017
(disciplinante la regolamentazione della sosta su detta Piazza) essere rilevata dal prima dell'emanazione del verbale di accertamento Controparte_1
impugnato, in quanto ad esso preesistente – con conseguente illegittimità del verbale di contestazione ab origine –, essendo la P.A. tenuta a verificare con scrupolo ed attenzione, prima di attivare il suo potere sanzionatorio, l'effettiva sussistenza dei relativi presupposti.
Peraltro, la richiesta di accesso agli atti formulata dal il 4.5.2022 al fine di Pt_1
conoscere i provvedimenti riguardanti la regolamentazione della viabilità e della sosta in Piazza della Libertà avrebbe dovuto indurre la P.A. a verificare più attentamente se sussistesse la violazione preaccertata ed a riscontrare di conseguenza prima dell'emissione del verbale di accertamento impugnato (e non dopo la proposizione del ricorso al Giudice di Pace) il contenuto dell'ordinanza n.
176 del 29.4.2017, la quale, in contrasto con la segnaletica stradale presente in loco, delimitava il divieto di sosta presente in Piazza della Libertà per il lato sinistro a salire da via Don Minzoni sino alla all'area riservata alla Polizia, precedente rispetto alla zona di sosta del motociclo del . Pt_1
4 Non appare quindi condivisibile la motivazione posta nella sentenza impugnata a fondamento della disposta compensazione delle spese di lite, incentrata sul fatto che il ricorrente avrebbe potuto far valere l'errore in autotutela con istanza all'organo accertatore, non essendo il cittadino in alcun modo tenuto a ciò, potendo soltanto scegliere – laddove gli venga notificato un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada – di avvalersi di uno dei due rimedi impugnatori ex lege previsti, quello di cui all'art. 203 ovvero quello previsto dall'art. 204-bis del Codice della Strada, peraltro entro un termine perentorio breve (60 e 30 giorni), che non potrebbe di certo essere lasciato scorrere in attesa di eventuali iniziative della P.A., pur laddove sollecitate.
Né, del resto, può sanzionarsi con l'omessa rifusione delle spese di lite la scelta del ricorrente di avvalersi dell'assistenza di un legale, essendo tale decisione espressione di un diritto riconosciuto dalla legge (in alternativa a quella di stare in giudizio personalmente).
In definitiva, con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha finito con il far ricadere sul ricorrente scelte assunte del tutto legittimamente, frutto di diritti ex lege previsti (quello di proporre ricorso al Giudice di Pace senza prima fare istanza di annullamento in autotutela e quello di avvalersi di un legale), ponendosi quindi del tutto al di fuori dell'ambito rigoroso in cui l'art. 92, comma 2, c.p.c. prevede la possibilità di compensare le spese di lite.
L'appello va dunque accolto, dovendo la sentenza di primo grado essere riformata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, statuendo la condanna del alla rifusione integrale delle spese del giudizio Controparte_1
di primo grado in favore di , da liquidarsi (in applicazione del D.M. Parte_1
55/14, ratione temporis vigente) nella misura (ridotta rispetto ai parametri medi, tenuto conto della limitata attività processuale svolta) di € 230,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge.
La soccombenza del nel presente giudizio comporta inoltre la Controparte_1
sua condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del grado, da liquidarsi secondo quanto indicato in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, anche in tal caso con riduzione rispetto ai valori medi, considerati la natura documentale della causa e il carattere non complesso delle difese.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Macerata, quale giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel giudizio in grado di appello n. 971/2023 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 697/22 emessa il 3.10.2022 dal Giudice di Pace di Macerata, condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di delle spese di giudizio del primo grado, Parte_1 che liquida in €. 230,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, iva e cap come per legge;
- condanna il a rifondere in favore di le Controparte_1 Parte_1 spese del presente grado, che liquida in €. 450,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, iva e cap come per legge.
Macerata, 10/06/2025
Il Giudice
Alessandra Canullo
6
Verbale d'udienza n. 971/2023 R.G.
All'udienza del 10.6.2025, alle ore 9.26, innanzi al giudice, dott.ssa Alessandra Canullo, è comparsa per parte appellante l'avv. CLAUDIA ROMAGNOLI, che conclude e discute la causa riportandosi all'atto di appello.
Il giudice fa presente che sarà data lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza, ex art. 429 c.p.c., al termine degli incombenti previsti per l'odierna udienza.
Successivamente, alle ore 12.40, il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Alessandra Canullo, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente sentenza, da considerarsi allegata al presente verbale, la quale, stante l'assenza delle parti, viene depositata in Cancelleria.
Il Giudice
Alessandra Canullo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata quale giudice monocratico nella persona della dott.ssa
Alessandra Canullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 971/2023 promossa con ricorso depositato in data 3.4.2023 e vertente
TRA
(C.F. ), rapp. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
ROMAGNOLI CLAUDIA, in virtù di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Macerata;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del p.t.; Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 697/22 emessa il 3.10.2022 dal
Giudice di Pace di Macerata.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.6.2025.
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 697/2022 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Macerata il 3.10.2022, con la quale, considerato l'annullamento in autotutela da parte del del verbale di accertamento di Controparte_1
violazione del Codice della Strada n. P51286 del 03.05.2022 impugnato dal ricorrente, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite (ad eccezione dell'esborso per il contributo unificato), avendo il Giudice di Pace sostenuto a fondamento della decisione sulle spese, da un lato, che l'errore in cui sarebbe incorsa la P.A. avrebbe potuto essere fatto valere in autotutela dal ricorrente e, dall'altro lato, che il avrebbe potuto stare in giudizio senza la presenza del Pt_1
difensore.
1 L'appello è stato proposto soltanto avverso la statuizione sulle spese di lite assunta dal Giudice di Pace, avendo il dedotto la violazione e l'erronea applicazione Pt_1
degli artt. 91 e 92 c.p.c., tenuto conto della soccombenza virtuale del CP_1 resistente, della quale la condanna dell'Ente alla rifusione delle spese di lite avrebbe dovuto costituire conseguenza oggettiva, in assenza delle specifiche ipotesi derogatorie di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
L'appello va accolto, dovendo essere riformata la decisione del Giudice di Pace di
Macerata in ordine alla compensazione delle spese del primo grado di giudizio, le quali vanno pertanto poste integralmente in capo al Controparte_1
Infatti, a seguito di una pluralità di interventi normativi che, a decorrere dal 2005, hanno sempre più ridotto la facoltà del giudice di disporre la compensazione delle spese tra le parti, l'art. 92, comma 2, c.p.c. subordina ora la possibilità della compensazione delle spese del giudizio alla reciproca soccombenza, all'assoluta novità della questione trattata o al mutamento giurisprudenziale in ordine a questioni dirimenti, ovvero (in virtù dell'intervento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 77 del 2018) ad altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere indicate esplicitamente nella sentenza (CASS., n. 1950 del
24.01.2022; nello stesso senso CASS., ord. 4764 del 11.12.2019; ord. n. 23059 del
26.9.2018). In altre parole: «In tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo» (CASS, ord. n. 22310 del
25.09.2017).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, nonostante la motivazione addotta dal Giudice di Pace di Macerata nella sentenza impugnata sia specifica e non possa considerarsi frutto di una formulazione generica ed apparente, ritiene comunque il Tribunale che nella presente controversia non sussistessero i presupposti per la compensazione delle spese di lite, non rinvenendosi alcuna delle specifiche situazioni previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nemmeno sotto il profilo della soccombenza reciproca, tenuto conto che il convenuto Controparte_1 ha riconosciuto l'erroneità del verbale di accertamento impugnato (derivante
2 dall'incongruenza rilevata tra la segnaletica esistente in loco e l'ordinanza dirigenziale n. 176/2017, che aveva tratto in inganno l'agente accertatore), avendolo quindi annullato in autotutela, a conferma della fondatezza del ricorso.
La sostanziale adesione alla domanda da parte del esitata Controparte_1 nell'annullamento in autotutela del verbale impugnato, non poteva, a ben vedere, giustificare la compensazione delle spese di lite: sebbene, infatti, con la sentenza n.
77 del 2018 la Corte Costituzionale (nel ritenere incostituzionale l'art. 92, comma
2, c.p.c. nella parte in cui, dopo la riforma avvenuta per il tramite del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 conv. con modif. nella l. 10 novembre 2014, n. 162, non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle tipizzate nella disposizione) abbia ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza, nelle ipotesi che presentino la stessa, o maggiore gravità, ed eccezionalità di quelle espressamente tipizzate dalla disposizione oggetto di censura, tuttavia, “non rientra nelle ipotesi delle "gravi ed eccezionali ragioni" la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, […] in quanto la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese;
tali ragioni non possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla natura dell'impugnazione, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza»
(CASS., ord. n. 23186 del 23.9.2020).
E' stato ulteriormente precisato che l'aver dato causa al giudizio è “essenziale criterio rivelatore della soccombenza”, per cui la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace o abbia riconosciuto la fondatezza della pretesa che ha lasciato prima insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (CASS., ord. n. 18559 del
21.4.2022).
Con particolare riferimento al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, quindi, ove la decisione sia favorevole all'attore, “la mancata opposizione dell'amministrazione all'impugnazione proposta nei suoi confronti non giustifica,
3 di per sé, al pari della contumacia, la compensazione delle spese processuali, in quanto comunque l'istante è stato costretto ad adire l'Autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del diritto” (CASS., ord. n. 18559 del 21.4.2022; ord. n.
13498 del 12.4.2018; sent. n. 21871 del 16.5.2014).
E' stato peraltro precisato, con riferimento all'ambito tributario ma con principio di carattere generale, estensibile anche a materie differenti da quella tributaria, che
“alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese” (CASS., sent. n. 7273/2016; ord. n. 22231/2011).
Nel caso di specie, non era sicuramente ravvisabile una oggettiva complessità della questione, ben potendo l'incongruenza tra la segnaletica esistente su Piazza della
Libertà di Macerata ed il contenuto dell'ordinanza dirigenziale n. 176/2017
(disciplinante la regolamentazione della sosta su detta Piazza) essere rilevata dal prima dell'emanazione del verbale di accertamento Controparte_1
impugnato, in quanto ad esso preesistente – con conseguente illegittimità del verbale di contestazione ab origine –, essendo la P.A. tenuta a verificare con scrupolo ed attenzione, prima di attivare il suo potere sanzionatorio, l'effettiva sussistenza dei relativi presupposti.
Peraltro, la richiesta di accesso agli atti formulata dal il 4.5.2022 al fine di Pt_1
conoscere i provvedimenti riguardanti la regolamentazione della viabilità e della sosta in Piazza della Libertà avrebbe dovuto indurre la P.A. a verificare più attentamente se sussistesse la violazione preaccertata ed a riscontrare di conseguenza prima dell'emissione del verbale di accertamento impugnato (e non dopo la proposizione del ricorso al Giudice di Pace) il contenuto dell'ordinanza n.
176 del 29.4.2017, la quale, in contrasto con la segnaletica stradale presente in loco, delimitava il divieto di sosta presente in Piazza della Libertà per il lato sinistro a salire da via Don Minzoni sino alla all'area riservata alla Polizia, precedente rispetto alla zona di sosta del motociclo del . Pt_1
4 Non appare quindi condivisibile la motivazione posta nella sentenza impugnata a fondamento della disposta compensazione delle spese di lite, incentrata sul fatto che il ricorrente avrebbe potuto far valere l'errore in autotutela con istanza all'organo accertatore, non essendo il cittadino in alcun modo tenuto a ciò, potendo soltanto scegliere – laddove gli venga notificato un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada – di avvalersi di uno dei due rimedi impugnatori ex lege previsti, quello di cui all'art. 203 ovvero quello previsto dall'art. 204-bis del Codice della Strada, peraltro entro un termine perentorio breve (60 e 30 giorni), che non potrebbe di certo essere lasciato scorrere in attesa di eventuali iniziative della P.A., pur laddove sollecitate.
Né, del resto, può sanzionarsi con l'omessa rifusione delle spese di lite la scelta del ricorrente di avvalersi dell'assistenza di un legale, essendo tale decisione espressione di un diritto riconosciuto dalla legge (in alternativa a quella di stare in giudizio personalmente).
In definitiva, con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha finito con il far ricadere sul ricorrente scelte assunte del tutto legittimamente, frutto di diritti ex lege previsti (quello di proporre ricorso al Giudice di Pace senza prima fare istanza di annullamento in autotutela e quello di avvalersi di un legale), ponendosi quindi del tutto al di fuori dell'ambito rigoroso in cui l'art. 92, comma 2, c.p.c. prevede la possibilità di compensare le spese di lite.
L'appello va dunque accolto, dovendo la sentenza di primo grado essere riformata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, statuendo la condanna del alla rifusione integrale delle spese del giudizio Controparte_1
di primo grado in favore di , da liquidarsi (in applicazione del D.M. Parte_1
55/14, ratione temporis vigente) nella misura (ridotta rispetto ai parametri medi, tenuto conto della limitata attività processuale svolta) di € 230,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge.
La soccombenza del nel presente giudizio comporta inoltre la Controparte_1
sua condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del grado, da liquidarsi secondo quanto indicato in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, anche in tal caso con riduzione rispetto ai valori medi, considerati la natura documentale della causa e il carattere non complesso delle difese.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Macerata, quale giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel giudizio in grado di appello n. 971/2023 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 697/22 emessa il 3.10.2022 dal Giudice di Pace di Macerata, condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di delle spese di giudizio del primo grado, Parte_1 che liquida in €. 230,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, iva e cap come per legge;
- condanna il a rifondere in favore di le Controparte_1 Parte_1 spese del presente grado, che liquida in €. 450,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, iva e cap come per legge.
Macerata, 10/06/2025
Il Giudice
Alessandra Canullo
6