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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/09/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2991/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2991 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione all'udienza del 25 settembre 2025 avente ad oggetto: Ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania al Corso Campano , 139 presso lo studio dell'avv. Giulia De Alteriis che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
CF. elettivamente domiciliato in Aversa alla Via CP_1 C.F._2
Raffaello , 23 presso lo studio dell'avv. Loredana Iavazzo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 settembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di regolamentare i rapporti inerenti il minore alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1 V.G. n. 2991/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e ter c.c. depositato il 22.7.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nato un figlio (nato Per_1
a Napoli l' 8 luglio 2022) - regolarmente riconosciuto da entrambi, chiedevano di regolamentare i loro rapporti alle condizioni in atti indicate.
All'udienza del 25 settembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1)RESPONSABILITA'GENITORIALE E COLLOCAZIONE MINORE.
Il SI. e la SI.ra eserciteranno congiuntamente la responsabilità CP_1 Parte_1 genitoriale sul figlio minore eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, Per_1 che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Il minore sarà collocato in via prevalente presso la madre in Giugliano in Campania (NA) alla via G.D. Cassini n. 3.
2) DIRITTO DI VISITA PADRE - FIGLIO
Il padre eserciterà il diritto di visita a settimane alterne, secondo il seguente schema:
• Settimana A:
o Domenica (ore 9,30) – Lunedì con pernottamento e accompagnamento a scuola durante il periodo scolastico. Durante il periodo estivo, precisamente nei mesi di Luglio e di Agosto il minore resterà con il papà fino alle ore 21,30 del Lunedì, ad eccezione del corrente anno 2025 in cui farà rientro dalla madre prima o dopo pranzo il Lunedì in base agli accordi che di volta in volta verranno presi tra i genitori e comunque comunicati preventivamente ( fino ai 4 anni).
o Mercoledì: durante il periodo scolastico dall'uscita di scuola alle ore 19.30 d'inverno e fino alle ore 21.30 d'estate oppure dalla mattina ore 10.30 quando non va a scuola .
o Venerdì durante il periodo scolastico dall'uscita di scuola alle ore 19.30 d'inverno e fino alle ore
21.30 d'estate oppure dalla mattina ore 10.30 ,quando non va a scuola
• Settimana B:
o Mercoledì durante il periodo scolastico dall'uscita di scuola alle ore 19.30 d'inverno e fino alle ore 21.30 d'estate oppure dalla mattina ore 10.30 quando non va a scuola .
o Venerdì durante il periodo scolastico dall'uscita di scuola alle ore 19.30 d'inverno e fino alle ore
2 V.G. n. 2991/2025
21.30 d'estate oppure dalla mattina ore 10.30 quando non va a scuola .
o Sabato dalle ore 11.30 alle ore 19.30 di inverno e fino alle 21.30 d'estate
• VACANZE NATALIZIE
In ragione delle esigenze lavorative del padre, le parti concordano che il minore trascorrerà le festività natalizie secondo la seguente modalità:
• 24 dicembre: con la madre;
• 25 dicembre dalle ore 10:30 fino alle ore 20:00 del 26 dicembre: con il padre;
• 31 dicembre e 1 gennaio: con la madre, con facoltà per il padre di trascorrere con il minore il pomeriggio del primo gennaio;
• 6 gennaio: con la madre.
Pasquali
Ad anni alterni:
• Sabato – Domenica di Pasqua con pernottamento dalle ore10,00 alle ore 21,30
• Lunedì di Pasquetta – Martedì con pernottamento dalle ore10,00 alle ore 21,30
ALTRE FESTIVITÀ
Il minore trascorrerà le festività di seguito elencate in linea di massima con la madre, in ragione degli impegni lavorativi del padre. Tuttavia, il padre potrà concordare con la madre la gestione alternata delle stesse, previa comunicazione di almeno una settimana di anticipo:
• 1 novembre (Ognissanti);
• 25 aprile (Festa della Liberazione);
• 1 maggio (Festa dei Lavoratori);
• 2 giugno (Festa della Repubblica).
VACANZE ESTIVE
• Il padre trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con il figlio, da comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
Per il 2025, il figlio trascorrerà con il padre dal 9 al 16 agosto salvo richiesta del minore di rientrare la sera a casa della madre. Durante tale periodo, il padre si impegna a non allontanarsi dalle zone limitrofe alla residenza abituale del minore e a non effettuare spostamenti da solo con il figlio al di fuori della medesima zona in ragione della tenera età del bambino.
Il padre, nei weekend in cui è previsto il pernottamento con il minore nei giorni di Domenica e
Lunedì, si impegna a non allontanarsi dalla residenza abituale al fine di trascorrere una notte fuori con il figlio, fino al mese di Settembre 2025.
3 V.G. n. 2991/2025
Entrambi i genitori fino al compimento del settimo anno del minore trascorreranno le vacanze senza l'eventuale partner.
• COMPLEANNO DI CARMINE
Il giorno del compleanno di preferibilmente con entrambi i genitori. Per_1
• ONOMASTICO DI CARMINE
Ad anni alterni, con possibilità per il genitore non di turno di trascorrere almeno un'ora con il figlio.
• COMPLEANNO E ONOMASTICO DEI GENITORI
Ciascun genitore avrà diritto di trascorrere il rispettivo compleanno e onomastico con il figlio.
Si precisa che le modalità di visita come innanzi contemplate dovranno di volta in volta essere adeguate alle esigenze del minore sia scolastiche che extrascolastiche e non contrastare con le stesse.
3) MANTENIMENTO DEL MINORE
Il padre, SI. , si impegna a versare alla madre, SI.ra a titolo di assegno CP_1 Parte_1 di mantenimento per il figlio minore la somma di € 250,00 (Euro Duecentocinquanta/00) Per_1 mediante versamento mensile che dovrà avvenire entro il giorno 30 a mezzo accredito su carta postepay n. [...], con adeguamento ISTAT automatico annuo a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione.
Il SI. rinuncia alla sua quota pari al 50% dell'assegno unico, che verrà percepito per interno CP_1 nella misura del 100% dalla madre, SI.ra . Le spese straordinarie e sanitarie in favore Parte_1 del figlio, come da Protocollo vigente del competente Tribunale di Napoli Nord, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché siano concordate preventivamente tra i genitori e purché siano adeguatamente documentate ai fini del rimborso della quota di spettanza
Le parti dichiarano di essere integralmente soddisfatte delle posizioni di dare e avere per l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie per il minore fino al mese di giugno 2025.
4) REGOLE EDUCATIVE CONDIVISE
Data la tenera età del bambino, entrambi i genitori si impegnano a non dare in uso al minore il cellulare tantomeno il tablet o altri dispositivi tecnologici. I genitori si impegnano, altresì, nell'esclusivo benessere psicofisico del figlio, ad evitare che questi frequenti eventuali compagne o compagni fino a quando la relazione non sarà stabile e duratura.
5) RAPPORTI CON I PARENTI
Entrambi i genitori si obbligano a conservare al figlio minore rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi, acconsentendo sin da ora a ché il figlio partecipi alle feste organizzate dai familiari di entrambi.
6) Entrambi i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
4 V.G. n. 2991/2025
7) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti. I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole possono essere recepiti nella presente pronuncia.
I compensi spettanti al difensore della ricorrente ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato, giusta delibera del 10.7.2025, prot. n. 914/2025- saranno liquidati all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione corredata dalla necessaria documentazione.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (nata a [...] il [...]) Parte_1
e (nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi CP_1 richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in Camera di Consiglio del 25 settembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2991 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione all'udienza del 25 settembre 2025 avente ad oggetto: Ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania al Corso Campano , 139 presso lo studio dell'avv. Giulia De Alteriis che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
CF. elettivamente domiciliato in Aversa alla Via CP_1 C.F._2
Raffaello , 23 presso lo studio dell'avv. Loredana Iavazzo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 settembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di regolamentare i rapporti inerenti il minore alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1 V.G. n. 2991/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e ter c.c. depositato il 22.7.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nato un figlio (nato Per_1
a Napoli l' 8 luglio 2022) - regolarmente riconosciuto da entrambi, chiedevano di regolamentare i loro rapporti alle condizioni in atti indicate.
All'udienza del 25 settembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1)RESPONSABILITA'GENITORIALE E COLLOCAZIONE MINORE.
Il SI. e la SI.ra eserciteranno congiuntamente la responsabilità CP_1 Parte_1 genitoriale sul figlio minore eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, Per_1 che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Il minore sarà collocato in via prevalente presso la madre in Giugliano in Campania (NA) alla via G.D. Cassini n. 3.
2) DIRITTO DI VISITA PADRE - FIGLIO
Il padre eserciterà il diritto di visita a settimane alterne, secondo il seguente schema:
• Settimana A:
o Domenica (ore 9,30) – Lunedì con pernottamento e accompagnamento a scuola durante il periodo scolastico. Durante il periodo estivo, precisamente nei mesi di Luglio e di Agosto il minore resterà con il papà fino alle ore 21,30 del Lunedì, ad eccezione del corrente anno 2025 in cui farà rientro dalla madre prima o dopo pranzo il Lunedì in base agli accordi che di volta in volta verranno presi tra i genitori e comunque comunicati preventivamente ( fino ai 4 anni).
o Mercoledì: durante il periodo scolastico dall'uscita di scuola alle ore 19.30 d'inverno e fino alle ore 21.30 d'estate oppure dalla mattina ore 10.30 quando non va a scuola .
o Venerdì durante il periodo scolastico dall'uscita di scuola alle ore 19.30 d'inverno e fino alle ore
21.30 d'estate oppure dalla mattina ore 10.30 ,quando non va a scuola
• Settimana B:
o Mercoledì durante il periodo scolastico dall'uscita di scuola alle ore 19.30 d'inverno e fino alle ore 21.30 d'estate oppure dalla mattina ore 10.30 quando non va a scuola .
o Venerdì durante il periodo scolastico dall'uscita di scuola alle ore 19.30 d'inverno e fino alle ore
2 V.G. n. 2991/2025
21.30 d'estate oppure dalla mattina ore 10.30 quando non va a scuola .
o Sabato dalle ore 11.30 alle ore 19.30 di inverno e fino alle 21.30 d'estate
• VACANZE NATALIZIE
In ragione delle esigenze lavorative del padre, le parti concordano che il minore trascorrerà le festività natalizie secondo la seguente modalità:
• 24 dicembre: con la madre;
• 25 dicembre dalle ore 10:30 fino alle ore 20:00 del 26 dicembre: con il padre;
• 31 dicembre e 1 gennaio: con la madre, con facoltà per il padre di trascorrere con il minore il pomeriggio del primo gennaio;
• 6 gennaio: con la madre.
Pasquali
Ad anni alterni:
• Sabato – Domenica di Pasqua con pernottamento dalle ore10,00 alle ore 21,30
• Lunedì di Pasquetta – Martedì con pernottamento dalle ore10,00 alle ore 21,30
ALTRE FESTIVITÀ
Il minore trascorrerà le festività di seguito elencate in linea di massima con la madre, in ragione degli impegni lavorativi del padre. Tuttavia, il padre potrà concordare con la madre la gestione alternata delle stesse, previa comunicazione di almeno una settimana di anticipo:
• 1 novembre (Ognissanti);
• 25 aprile (Festa della Liberazione);
• 1 maggio (Festa dei Lavoratori);
• 2 giugno (Festa della Repubblica).
VACANZE ESTIVE
• Il padre trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con il figlio, da comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
Per il 2025, il figlio trascorrerà con il padre dal 9 al 16 agosto salvo richiesta del minore di rientrare la sera a casa della madre. Durante tale periodo, il padre si impegna a non allontanarsi dalle zone limitrofe alla residenza abituale del minore e a non effettuare spostamenti da solo con il figlio al di fuori della medesima zona in ragione della tenera età del bambino.
Il padre, nei weekend in cui è previsto il pernottamento con il minore nei giorni di Domenica e
Lunedì, si impegna a non allontanarsi dalla residenza abituale al fine di trascorrere una notte fuori con il figlio, fino al mese di Settembre 2025.
3 V.G. n. 2991/2025
Entrambi i genitori fino al compimento del settimo anno del minore trascorreranno le vacanze senza l'eventuale partner.
• COMPLEANNO DI CARMINE
Il giorno del compleanno di preferibilmente con entrambi i genitori. Per_1
• ONOMASTICO DI CARMINE
Ad anni alterni, con possibilità per il genitore non di turno di trascorrere almeno un'ora con il figlio.
• COMPLEANNO E ONOMASTICO DEI GENITORI
Ciascun genitore avrà diritto di trascorrere il rispettivo compleanno e onomastico con il figlio.
Si precisa che le modalità di visita come innanzi contemplate dovranno di volta in volta essere adeguate alle esigenze del minore sia scolastiche che extrascolastiche e non contrastare con le stesse.
3) MANTENIMENTO DEL MINORE
Il padre, SI. , si impegna a versare alla madre, SI.ra a titolo di assegno CP_1 Parte_1 di mantenimento per il figlio minore la somma di € 250,00 (Euro Duecentocinquanta/00) Per_1 mediante versamento mensile che dovrà avvenire entro il giorno 30 a mezzo accredito su carta postepay n. [...], con adeguamento ISTAT automatico annuo a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione.
Il SI. rinuncia alla sua quota pari al 50% dell'assegno unico, che verrà percepito per interno CP_1 nella misura del 100% dalla madre, SI.ra . Le spese straordinarie e sanitarie in favore Parte_1 del figlio, come da Protocollo vigente del competente Tribunale di Napoli Nord, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché siano concordate preventivamente tra i genitori e purché siano adeguatamente documentate ai fini del rimborso della quota di spettanza
Le parti dichiarano di essere integralmente soddisfatte delle posizioni di dare e avere per l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie per il minore fino al mese di giugno 2025.
4) REGOLE EDUCATIVE CONDIVISE
Data la tenera età del bambino, entrambi i genitori si impegnano a non dare in uso al minore il cellulare tantomeno il tablet o altri dispositivi tecnologici. I genitori si impegnano, altresì, nell'esclusivo benessere psicofisico del figlio, ad evitare che questi frequenti eventuali compagne o compagni fino a quando la relazione non sarà stabile e duratura.
5) RAPPORTI CON I PARENTI
Entrambi i genitori si obbligano a conservare al figlio minore rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi, acconsentendo sin da ora a ché il figlio partecipi alle feste organizzate dai familiari di entrambi.
6) Entrambi i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
4 V.G. n. 2991/2025
7) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti. I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole possono essere recepiti nella presente pronuncia.
I compensi spettanti al difensore della ricorrente ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato, giusta delibera del 10.7.2025, prot. n. 914/2025- saranno liquidati all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione corredata dalla necessaria documentazione.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (nata a [...] il [...]) Parte_1
e (nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi CP_1 richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in Camera di Consiglio del 25 settembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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