Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/06/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI N. 291/2024 R.G.
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa
Stefania Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 291/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Fabiano Pezzani (C.F. ) C.F._2
- OPPONENTE –
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore - e per essa, quale procuratore, di Controparte_2
(C.F. in persona del suo legale rappresentante pro tempore - P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avvocati Raffaele Zurlo (C.F. ) e Andrea C.F._3
Ornati (C.F. C.F._4
- OPPOSTA–
Conclusioni: all'udienza del 28 Maggio 2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
1. In data 23 Ottobre 2023 - e per essa, quale procuratore, Controparte_1
- ha depositato presso il Tribunale di Palmi il seguente ricorso per Controparte_2 decreto ingiuntivo:
“PREMESSO CHE
• In data 23 giugno 2023, ha sottoscritto con Findomestic Controparte_1
Banca S.p.a. un contratto di cessione di crediti pecuniari non in blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario, in forza del quale ha acquistato pro soluto, con efficacia giuridica dal 23 giugno
2023 e con effetti economici dal 12 aprile 2023, un portafoglio di crediti pecuniari nella titolarità di Findomestic Banca S.p.a., e derivanti da contratti di credito di varia tipologia
(cfr. doc. all. n. 2).
• I relativi obblighi pubblicitari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo
Unico Bancario, sono stati assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte Seconda n. 80 dell'8 luglio 2023 - codice redazionale
TX23AAB7052 (cfr. doc. all. n. 3).
• Tra i crediti rientranti nella cessione in parola sono altresì comprese le ragioni di credito di cui al presente atto, come si evince dagli estratti del contratto di cessione e della lista crediti ceduti, comprovanti l'avvenuta cessione del credito oggetto del presente ricorso per ingiunzione (cfr. doc. all. n. 4 - 5).
PREMESSO ALTRESI' CHE
1. il Sig. (C.f. ) nato a [...]_1 C.F._1 il 07/02/1994 e residente in [...] PALMI (RC) intratteneva con
Findomestic Banca S.p.A. il rapporto contrattuale n. 20220895402414 (cfr. doc. all. n.
6-7).
2. Il predetto rapporto presentava un andamento irregolare e così, visto il perdurare dello stato di morosità, si verificava il passaggio a sofferenza dello stesso.
3. è pertanto titolare esclusiva, a tutti gli effetti di legge, Controparte_1 delle ragioni di credito già vantate dalla cedente nei confronti dell'odierna controparte processuale per gli importi di seguito meglio specificati, in virtù di rituale cessione del credito (cfr. doc. all. n.8).
4. Ad oggi il totale del debito ammonta a € 28.806,28 di cui:
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- € 28.806,28, importo comprensivo di interessi moratori convenzionalmente pattuiti in contratto, calcolati al tasso convenzionale del 7,3000% dalla data di decadenza alla data del 30/09/2023, sul debito residuo alla decadenza:
si segnala che il tasso di interesse di mora convenzionale non supera il tasso soglia vigente al momento del contratto
5. Da ultimo, giova evidenziare che l'odierna domanda monitoria è fondata in via principale sulla produzione dei movimenti di conto di cui all'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. A questo proposito, si rende opportuno richiamare quanto statuito dalla stessa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 31577/2019; Cass. Civ. n.
20626/2021), secondo cui anche la società cessionaria del credito acquistato in una operazione di cartolarizzazione può utilizzare lo strumento speciale di ingiunzione di cui all'art. 50 del Testo Unico Bancario in forza della certificazione rilasciata dall'istituto di credito cedente, e ciò sulla base dell'interpretazione del combinato disposto degli artt.
58 TUB e 4, comma 1, L. n. 130 del 1999. In particolare, l'art. 4, comma 1, L. n. 130 del 1999 dispone che alle cessioni di credito poste in essere ai sensi della stessa legge sulle cartolarizzazioni si applica l'art. 58, comma 3 T.U.B., il quale prevede non solo che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità di annotazione, ma anche che 'restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti'.
Non vi è dubbio quindi che in base al combinato disposto delle due norme sopra citate è stata estesa anche ai cessionari di crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 quella speciale prerogativa concessa dal legislatore
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all'art. 50 del Testo Unico Bancario – che costituisce una disciplina speciale di carattere processuale – a favore delle banche allo scopo di dotarle di strumenti rapidi ed efficaci che consentano di contenere gli immobilizzi e le perdite su crediti, i cui effetti dannosi si rifletterebbero automaticamente su tutto il sistema economico e finanziario che riceve credito dalle banche. Dunque, la natura bancaria o meno del soggetto cessionario del credito non rileva ai fini dell'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 50 T.U.B., trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione (e conseguentemente anche ai loro mandatari) direttamente dalla legge. Ne consegue che ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo deve ritenersi sufficiente la produzione del solo estratto conto certificato ex art. 50
T.U.B., a tal fine non rilevando l'eventuale omessa allegazione del contratto.
***
Tanto premesso, come sopra rappresentata, domiciliata e Controparte_1 difesa, visti gli artt. 633, 634 e 637 C.p.c., nonché gli art. 50 e 58 T.U.B. e l'art. 4 L.
130/1999
RICORRE alla S.V. Ill.ma, affinché Voglia ingiungere al Sig. (C.f. Parte_1
) nato a [...] il [...] e residente in [...]
S.Rocco Tr.Vi N. 6, 89015, PALMI (RC), il pagamento in favore della società ricorrente entro 40 giorni dalla notifica del presente atto, della somma di Controparte_1
€ 28.806,28 oltre interessi legali maturandi sulla sola sorte capitale, nonché delle spese di procedura e successive occorrende”.
2. In accoglimento del predetto ricorso, con decreto ingiuntivo n. 401/2023 (R.G. n.
1311/2023), emesso il 9-10 Novembre 2023 e notificato il 26 Febbraio 2024, il Tribunale di Palmi ha ingiunto a di pagare a entro 40 Parte_1 Controparte_1 giorni dalla sua notificazione, la somma di € 28.806,28, oltre interessi sul capitale come da domanda e sino al soddisfo, spese del procedimento monitorio (liquidate in € 567,00 per competenze professionali ed € 286,00 per esborsi), spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. Avverso tale decreto, con atto di citazione notificato telematicamente il 12 Marzo
2024 ha proposto opposizione per i seguenti motivi: Parte_1
“1) INESISTENZA DEL CREDITO - MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA -
MANCATA COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO
Innanzi tutto va detto che l'opponente non ha mai stipulato alcun contratto e/o intrattenuto alcun rapporto con la Controparte_1
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Nessuna cessione del credito risulta all'opponente.
Difatti, la cessione del credito, secondo quanto previsto dallo stesso cod. civile all'art.1264, dovrebbe essere accettata dal debitore, o comunque notificata.
Ogni contratto di cessione riporta la dicitura di legge 'Al fine di rendere opponibile la cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1264 e 1265 del Codice
Civile nei confronti dei Debitori Ceduti e dei terzi il Cessionario provvederà a notificare prontamente ai debitori ceduti, con oneri e costi a carico del Cessionario, mediante raccomandata A.R., entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione, la cessione dei crediti di cui al presente contratto (la notifica). La cessione dei Crediti di cui al presente Contratto dovrà essere notificata, sempre a cura del Cessionario, anche ad eventuali garanti e/o coobbligati'.
In base a quanto disposto dal codice civile (articolo 1264) la cessione di un credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.
La Corte di cassazione, con la sentenza 22280/10, ha stabilito che la natura del contratto di cessione comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del creditore cedente a quello del creditore cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del creditore cessionario a pretendere la prestazione conseguono alla notifica della lettera di cessione del credito al debitore ceduto.
Anche i giudici di legittimità hanno ribadito che la notifica della cessione al contraente ceduto non è soggetta a particolari discipline o formalità: la comunicazione non deve essere necessariamente sottoscritta dal creditore cedente e deve contenere le informazioni sufficienti in modo che risulti assicurata al debitore ceduto la conoscenza dell'avvenuta cessione.
In pratica, l'utilizzo di una raccomandata AR inoltrata del creditore cessionario al debitore ceduto, per comunicare l'intervenuta cessione del credito, ha come conseguenza che un eventuale pagamento effettuato dopo la notifica dal debitore ceduto al creditore cedente non è opponibile al creditore cessionario (insomma, il debitore ceduto sarà costretto a chiedere il rimborso di quanto versato al creditore cedente e ripetere comunque il pagamento al creditore cessionario).
Il punto da comprendere è che un eventuale vizio di forma nella notifica della comunicazione di cessione del credito non inficia la legittimità della pretesa, nel senso che il debitore è obbligato, comunque, a pagare il creditore cedente fino a quando non
è messo a conoscenza dell'intervenuta cessione: da quel momento in poi, il debitore dovrà rimborsare esclusivamente il creditore cessionario.
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Inoltre, perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario le eccezioni concernenti la esistenza e la validità del contratto da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l'adempimento, mentre le eccezioni relative a circostanze quali l'intervenuta prescrizione del credito o l'avvenuto rimborso (parziale o totale) del credito ceduto sono opponibili al creditore cessionario solo se anteriori alla notifica della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi.
Nel caso di specie, quindi, il Giudice dovrà dichiarare e statuire l'illegittimità delle richieste della presunta creditrice per mancata preventiva comunicazione alla debitrice dell'avvenuta cessione del credito (sempre se avvenuta) che è passato da una società all'altra senza alcuna comunicazione alla debitrice.
Controparte dichiara di aver assolto il predetto onere attraverso la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Però leggendo la Gazzetta Ufficiale non vi è traccia del debito dell'odierno opponente!
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 5478/24 del 29/02/2024 ha precisato che la semplice pubblicazione in Gazzetta non soddisfa l'onere di comunicazione al debitore.
Pertanto non vi è legittimazione attiva in capo alla . CP_1
2) ASSENZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILTA'- MANCATA PROVA DELLE PRETESE
INGIUNTE - APPLICAZIONE DI INTERESSI USURAI
Innanzitutto ci si chiede come possono ingiungere il pagamento di 36.147 euro mentre il presunto credito ammonta a 16.557!
Ciò è assolutamente illegittimo.
Ma ciò si spiega esaminando gli atti opposti, in questi non è specificato:
- quando è stato sottoscritto il contratto
- quale fosse il credito iniziale
- quale fossero stati i pagamenti nel corso del rapporto
- quale fosse il debito residuo
- quando è stato l'ultimo pagamento
- quali fossero gli interessi
- da quando decorrono gli interessi
- su quale somma vengono conteggiati gli interessi
Tutti questi dati non sono stati forniti da controparte, la stessa si è limitata a fornire un prospetto generico. Questi dati sballati potrebbero giustificarsi soltanto attraverso l'applicazione di interessi usurai. Il legislatore, in chiave di interpretazione autentica, ha
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sancito che «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., 2° comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento» (art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, convertito in l.
n. 24/2001).
Ma anche prospettando l'applicazione di interessi oltre i limiti di legge, sorgono dubbi amletici sul presunto credito.
Il prospetto prodotto, oltre ad essere un rendiconto di parte generico e non accompagnato da estratti e ricevute, è redatto con voci incomprensibili.
Orbene il credito, presunto, azionato da controparte:
- Non è certo, in quanto, per come meglio si dirà nel merito in seguito, non è dovuto dall'opponente;
- Non è liquido, in quanto non è determinato nel suo ammontare;
- Non è esigibile.
Per quanto attiene la liquidità, dispone infatti l'art. 633 c.p.c. che il giudice pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: ''Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa'.
Il legislatore impone cioè che tale somma di denaro sia già determinata nel suo ammontare senza necessità di valutazioni da parte del giudice, o che sia determinabile a seguito di un mero calcolo aritmetico.
Infatti, qualora il creditore agisca nella sua qualità di creditore capace di fornire
'prova scritta' del proprio credito, per definire quali siano gli elementi probatori necessari avrà rilievo il successivo art. 634 c.p.c. che prevede quanto segue: 'I. Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile. II. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture'.
Per pacifica giurisprudenza e unanime dottrina, pur nel silenzio del legislatore, si ritiene che il credito debba essere esigibile a pena di inammissibilità del ricorso;
occorre
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cioè che il creditore possa pretendere l'adempimento da parte del debitore alla data del deposito del ricorso. Ma quale credito…?
Non esiste alcun credito. Non esiste alcun rapporto tra la opponente e la opposta. A guardare i documenti non rinviene la documentazione idonea per l'emissione del decreto, e comunque non si capisce da cosa discende questa richiesta, e non coincidono le date e la documentazione prodotta con quanto asserito da controparte.
L'argomentazione giuridica in forza della quale si ritiene pacificamente applicabile tale principio risiede nella constatazione che l'unica fattispecie contemplata dall'ordinamento, relativa alla possibilità di ottenere la condanna all'adempimento di obblighi futuri, è quella relativa al pagamento di canoni di locazione di cui agli artt. 658
e 664 c.p.c. in tema di procedimento per convalida di sfratto;
in ogni altro caso, invece, la domanda azionata in giudizio deve riguardare un credito già esigibile.
Si ritiene dunque naturalmente connesso all'esercizio del diritto il presupposto che essa sia esigibile al momento della proposizione dell'azione.
3) ASSENZA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO EX ART. 106 TUB
L'assenza dell'iscrizione dall'albo ex art. 106 TUB della creditrice procedente – mandataria e/o del soggetto giuridico da ella delegato all'incasso – comporta l'effetto di risultare impossibilitata a riscuotere i crediti oggetto del recupero forzoso.
Dettagliatamente in tema di opposizione agli atti esecutivi – la richiesta rivolta dal debitore al Giudice dell'Esecuzione affinché sia dichiarata l'assenza di autorizzazioni legislative in capo alla procedente e alla mandataria – per il fatto che quest'ultime non risultino iscritte all'albo ex art. 106 T.U.B. – rientra tra i poteri del G.E.
Infatti, accertata da parte dell'Organo Giudicante la mancanza della legittimazione alla riscossione dei crediti cartolarizzati in capo alla mandataria della procedente – stante l'assenza dell'iscrizione di quest'ultima dall'albo 106 T.U.B. – quest'ultimo sospende illico et immediate l'esecuzione.
4) INEFFICACIA DEL DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 644 C.P.C.
Il decreto ingiuntivo, una vola che il Giudice della fase monitoria abbia accolto la domanda, deve esser notificato entro, e non oltre, sessanta giorni dalla sua pronuncia, ove debba esser notificato nel territorio domestico, altrimenti, per effetto di quanto statuito dall'art. 644, comma primo, C.p.c., esso diviene inefficace.
Il decreto ingiuntivo oggi opposto è stato emesso in data 10.11.2023, mentre la notifica è del 26.02.2024, ossia oltre 90 giorni…
Da ciò il decreto ingiuntivo è inefficace!”.
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3.1 Su tali premesse l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale Civile di Palmi:
.-. Dichiarare e statuire, per tutti i motivi sopra spiegati, l'illegittimità del decreto ingiuntivo oggi opposto.
.-. In subordine, dichiarare che la non ha titolo per richiedere Controparte_1 all'odierno citante il pagamento delle somme richieste.
.-. Dichiarare e statuire la soccombenza della convenuta con vittoria delle spese di giudizio”.
4. In data 29 Aprile 2024 si è costituita l'opposta - e per essa, Controparte_3 quale procuratore, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
– che, contestata puntualmente la fondatezza dell'opposizione, ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via pregiudiziale,
- Concedere alla il termine per attivare il procedimento di Controparte_1 mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 28.806,28 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale. CP_4
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_1 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o Controparte_1 minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
5. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 20 Luglio 2024, il Tribunale ha così provveduto:
“❖ letti gli atti di causa;
❖ constatato che in data 29 Aprile 2024 l'opposta – e, per Controparte_1 essa, la sua procuratrice - si è ritualmente costituita nel termine Controparte_2 previsto dal novellato art. 166 c.p.c. per la 'costituzione del convenuto', ossia 'almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione' (29
Ottobre 2024);
❖ verificata la regolarità del contraddittorio;
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❖ ritenuto che non occorra pronunciare i provvedimenti di cui all'art. 171 bis, comma 1, c.p.c.;
❖ considerato che non sono emerse questioni rilevabili d'ufficio da indicare alle parti per la loro trattazione nelle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.;
❖ rilevato il mancato esperimento del 'procedimento di mediazione' previsto come
'condizione di procedibilità della domanda giudiziale' per le controversie - come la presente - in materia di '… contratti … bancari e finanziari …' dal novellato D.lgs. n.
28/2010 che così dispone:
art. 5 ['Condizione di procedibilità e rapporti con il processo'], commi 1, 2 e 3:
'1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di … contratti … bancari e finanziari … è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:
a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481'.
art. 5 bis ['Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo']: 'Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese'
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❖ rilevato che l'opposta – e, per essa, la sua procuratrice Controparte_1
- nella sua 'comparsa di costituzione e risposta' ha chiesto la Controparte_2 concessione del 'termine per attivare il procedimento di mediazione' mentre non ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sicché detto 'termine per attivare il procedimento di mediazione' può essere alla stessa assegnato anche con il presente decreto;
❖ visto l'art. 171 bis, comma 3, c.p.c.;
❖ tenuto conto del carico del ruolo;
differisce la data della prima udienza - fissata ex art. 168 bis, comma 4, c.p.c. per il 6
Novembre 2024 – al giorno 11 Dicembre 2024, ore 9:45; avverte le parti che i termini indicati dall'art. 171 ter c.p.c. decorreranno rispetto a quest'ultima data (11 Dicembre 2024)”.
6. All'udienza dell'11 Dicembre 2024 l'Avv. Fabiano Pezzani, difensore dell'opponente , rimessa al Giudice la valutazione circa la procedibilità Parte_1 della domanda monitora e contestato quanto dedotto, eccepito e domandato dall'opposta, si è riportato ai propri scritti difensivi insistendo in tutte le richieste ivi formulate e ha chiesto un differimento della causa per la precisazione delle conclusioni.
L'Avv. Maria Caterina Colica – presente per delega degli Avvocati Raffaele Zurlo e
Andrea Ornati nell'interesse dell'opposta – dopo aver contestato Controparte_1 in ogni sua parte il dedotto avversario ed essersi riportata alle eccezioni, deduzioni e richieste spiegate dall'opposta nella comparsa di costituzione, ha chiesto la concessione del termine per esperire il procedimento di mediazione rilevando che il Tribunale, pur avendo indicato, nella parte motiva del decreto ex art. 171 bis c.p.c., la necessità di esperire il tentativo di conciliazione, non ha tuttavia provveduto a concedere il termine per proporre la relativa domanda. Sul punto, l'Avv. Pezzani ha eccepito che l'art. 5 del novellato D.lgs. n. 28/2010 non prevede più che il Giudice debba concedere il termine per introdurre il procedimento di mediazione ma solo che lo stesso debba fissare l'udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 e, quindi, che la mediazione debba essere esperita entro l'udienza di rinvio.
7. Con ordinanza a verbale dell'11 Dicembre 2024, il Tribunale ha così provveduto:
“❖ letti gli atti processuali;
❖ esaminate le produzioni e le richieste delle parti;
❖ visti:
11 TRIBUNALE DI PALMI N. 291/2024 R.G.
• l'art. 5, 2° comma, del novellato D.lgs. n. 28/2010 che recita: 'Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale';
• l'art. 6, 2° comma, 1° inciso, del novellato D.lgs. n. 28/2010 che dispone: 'Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa …';
❖ ritenuto che lacuna normativa del novellato art. 5, 2° comma, del novellato D.lgs.
n. 28/2010 (il quale non prevede più che in caso di mancato esperimento della mediazione il Giudice assegni alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione) possa essere sistematicamente integrata dalla chiara portata estensiva del disposto di cui all'art. 6, 2° comma, 1° inciso, del novellato D.lgs.
n. 28/2010 il quale, nel prevedere che 'Il termine di cui al comma 1 [tre mesi, di durata massima del procedimento di mediazione, n.d.r.] decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa …', è univoco nel voler significare che il Giudice è ancora tenuto a fissare un termine per il deposito della domanda di mediazione nonostante tale adempimento non sia più espressamente previsto dal su citato art. 5, 2° comma, del novellato D.lgs.
n. 28/2010;
❖ riservata all'esito ogni altra determinazione anche in ordine alla procedibilità della domanda monitoria;
assegna all'opposta termine di giorni 15 da oggi per 'esperire il Controparte_1 procedimento di mediazione' nei confronti dell'opponente ; Parte_1 onera l'opposta di depositare telematicamente entro il 21 Aprile Controparte_1
2025:
✓ il 'ricorso per decreto ingiuntivo' in formato .pdf editabile (c.d. nativo digitale);
✓ l'eventuale verbale di mediazione attestante l'esito negativo dell'incontro; rinvia la causa all'udienza del 30 Aprile 2025, ore 9:45, per gli adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c.”.
8. In data 15 Dicembre 2024 l'Avv. Fabiano Pezzani, difensore opponente Parte_1
, ha depositato l'istanza di seguito testualmente riportata:
[...]
12 TRIBUNALE DI PALMI N. 291/2024 R.G.
“Il Giudice, nella sua ordinanza del 11.12.2024, assegnava all'opposta
[...] termine di giorni 15 per 'esperire il procedimento di mediazione' nei Controparte_1 confronti dell'opponente . Parte_1
Ciò nonostante il predetto termine era stato di già concesso, in altra precedente udienza, e non rispettato dalla . CP_1
Questo perché, a dire della , il Tribunale, pur avendo indicato, nella parte CP_1 motiva del decreto ex art. 171 bis c.p.c., la necessità di esperire il tentativo di conciliazione, non ha tuttavia provveduto a concedere il termine per proporre la relativa domanda.
Sulla scorta di tale eccezione, il giudicante precisava che 'è univoco nel voler significare che il Giudice è ancora tenuto a fissare un termine per il deposito della domanda di mediazione nonostante tale adempimento non sia più espressamente previsto dal su citato art. 5, 2° comma, del novellato D.lgs. n. 28/2010';
Orbene, quanto rilevato dal Giudice non è condivisibile!
In primis va detto che non è comprensibile come l'inerzia della parte possa essere giustificata dalla mancata indicazione di un termine da parte del Giudice…
Proprio come riportato in ordinanza, l'art. 5, 2° comma, del novellato D.lgs. n.
28/2010 recita: 'Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale;
l'art. 6, 2° comma, 1° inciso, del novellato D.lgs. n. 28/2010 che dispone: “Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa …';
Quindi, lo stesso legislatore NON PREVEDE PIU' ALCUN TERMINE!
O meglio, dà la possibilità al giudice di indicarlo o meno.
Come si può giustificare l'inerzia della controparte attraverso una interpretazione deduttiva?
Come si può rimettere in termini la controparte non curandosi della costante giurisprudenza?
Come si può sorvolare sull'ultimo capoverso del secondo comma del richiamato art. 5:
'A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
13 TRIBUNALE DI PALMI N. 291/2024 R.G.
Come si può non dichiarare l'improcedibilità in assenza della mediazione disposta dal Giudice?
Come si fa a non dichiarare l'improcedibilità prevista dalla legge giustificandola con la mancata indicazione di un termine (non più previsto dalla legge) e che, comunque, è pacificamente riconosciuto come mero termine ordinatorio (Cass 14.02.2024 n. 4133).
Inutile dire che un termine ordinatorio (ricordiamo non più previsto) non può comportare decadenze né, tantomeno, remissioni in termini per la sua mancata indicazione!!!!
Essendo un termine ordinatorio, e non previsto dalla legge, il Giudice può decidere se indicarlo o meno!!!
La stessa Cassazione con sentenza n. 40035/2021 prevede che nella mediazione ope iudicis, la condizione di procedibilità è assolta quando la mediazione sia esperita entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice!!!!
Proprio questa chiarisce che il decorso del termine di 15 giorni non rende, di per sé, la domanda improcedibile.
Ciò che rileva è l'utile esperimento della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, ove per 'utile esperimento' s'intende il primo incontro delle parti innanzi al mediatore, conclusosi senza l'accordo.
Per contro, non rileva l'osservanza del termine di quindici giorni assegnato dal giudice delegante nell'ordinanza che dispone la mediazione.
In conclusione, la domanda giudiziale è dichiarata improcedibile solo se, all'udienza di verifica fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione (3 mesi), il procedimento non è stato iniziato o non si è concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell'istanza.
Pertanto esposto, si
CHIEDE
La revoca della ordinanza del 11.12.2024 con consequenziale dichiarazione di improcedibilità della domanda.
In subordine si chiede la fissazione di nuova udienza per poter disquisire nel contraddittorio sul punto”;
9. Con decreto del 16 Dicembre 2024 il Tribunale - ritenuta l'opportunità di pronunciarsi sulla suddetta istanza nel contraddittorio tra le parti – ha revocato l'ordinanza a verbale dell'11 Dicembre 2024 nella parte in cui così dispone: “assegna all'opposta termine di giorni 15 da oggi per 'esperire il Controparte_1 procedimento di mediazione' nei confronti dell'opponente ; […] rinvia Parte_1
14 TRIBUNALE DI PALMI N. 291/2024 R.G.
la causa all'udienza del 30 Aprile 2025, ore 9:45, per gli adempimenti di cui all'art. 183
c.p.c.” ed ha fissato l'udienza del 5 Febbraio 2025, ore 9:45, per gli adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c.”.
10. All'udienza del 5 Febbraio 2025, il Tribunale ha così provveduto:
“❖letti gli atti processuali;
❖ esaminate le produzioni e le richieste delle parti;
❖ ritenuto di dover preliminarmente decidere la questione relativa alla procedibilità della domanda monitoria;
❖ visti gli artt. 187, 189 e 281 bis c.p.c.; rinvia la causa all'udienza del 28 Maggio 2025, ore 9:15, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; concede alle parti termine fino al 30 Aprile 2025 per note conclusive”.
11. Esperita l'attività istruttoria attraverso la rituale produzione documentale delle parti (comprendente il fascicolo di parte relativo al monitorio versato dall'opposta in sede di costituzione), all'udienza del 28 Maggio 2025 il Tribunale ha assegnato la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
I
Sul difetto di titolarità del diritto azionato dall'opposta Controparte_1
Il Tribunale ritiene di poter decidere il presente giudizio secondo il “principio della ragione più liquida”, ossia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre anche se preliminari (Cass. civ. SS.UU. n. 9936/2014 e nn. 26242-3/2014. Conf. ex multis: Cass. civ. nn. 23531/2016, 2853/2017, 2909/2017, 5804/2017, 5805/2017,
987/2018, 11458/2018, 363/2019, 9309-14066 e 20555/2020, 11/2021, 456/2021,
26214/2022).
Alla stregua del predetto criterio, l'opposizione in esame merita d'essere accolta, con efficacia assorbente rispetto ad ogni altra questione, per carenza di titolarità, da parte dell'opposta del diritto dalla stessa fatto valere nel Controparte_1 presente giudizio. Tale carenza, preme evidenziare, oltre ad essere stata ritualmente eccepita dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione [v. “atto di citazione”, p. 3, ut supra
15 TRIBUNALE DI PALMI N. 291/2024 R.G.
integralmente riportato nel FATTO sub 3, p. 6], è comunque rilevabile anche d'ufficio (Cass. civ.,
SS.UU., n. 2951/2016. Conf. Cass. civ., nn. 22590/2020 e 5857/2022).
I.1 Quadro normativo
Art. 2697 [“Onere della prova”], comma 1, c.c.:
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Art. 1186 [Decadenza dal termine] c.c.:
“Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”.
Art. 1334 [“Efficacia degli atti unilaterali”] c.c.:
“Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati”.
I.2 Quadro ermeneutico
Per ius receptum “l'art. 2697 c.c. nel primo comma, impone all'attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se tale prova egli non fornisce, la sua domanda viene rigettata” (Cass. civ. n. 7026/2001, in motivazione).
I.
2.1 In tema di titolarità del diritto azionato le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., SS.UU, n. 2951/2016) hanno fissato i seguenti principi di diritto:
“la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte”;
“la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare”;
“il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”.
In materia le Sezioni Semplici della Cassazione hanno poi precisato:
➢ “Posto che il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione della decisione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Cass. civ. n. 22590/2020, in motivazione).
16 TRIBUNALE DI PALMI N. 291/2024 R.G.
➢ “L'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria” (Cass. civ. n. 16063/2019, in motivazione. Conf. Cass. civ. nn. 15339/2000, 17371/2003, 5754/2009, 5071/2009,
5915/2011, 21466/2013, 14640/2018, ivi richiamate).
I.
2.2 In materia di “cessione di crediti in blocco”, i Giudici della legittimità si sono così espressi:
a) “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito. Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se
l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti 'in blocco' non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società
17 TRIBUNALE DI PALMI N. 291/2024 R.G.
cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. civ. n. 17944/2023. Conf. nn. 3405/2024
e 28790/2024).
b) “La norma dell'art. 58, comma 2 TUB stabilisce che la 'banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana'. Come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa … La disposizione dell'art. 58, comma 2 TUB non chiede altro se non che sia data la 'notizia' di un'avvenuta 'cessione'. La norma viene cioè a fissare - come contenuto minimo essenziale della pubblicazione -
l'enunciazione di un 'fatto' estremamente ridotto, di mera sintesi. In questa prospettiva
(dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella
Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad 'aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco' (art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua 'minima' struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere. E' per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che 'si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria' ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di 'fornire la prova documentale della propria legittimazione', con documenti idonei a 'dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco' (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n.
4116)”. Pertanto, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il 'prudente apprezzamento' del giudice del merito,
18 TRIBUNALE DI PALMI N. 291/2024 R.G.
a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito" (Cass. civ., n. 5617/2020).
c) “In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta“ (Cass. civ., n. 5857/2022, in motivazione. Conf. n.
5190/2025).
I.
2.3 Con riguardo alla “decadenza dal termine” il Supremo Collegio ha fornito la seguente esegesi:
d) “La finalità perseguita con l'art. 1186 C.C. è quella di tutelare il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore. La decadenza del debitore dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 C.C., non consegue automaticamente alla sua sopravvenuta insolvenza, occorrendo invece, perché la decadenza si verifichi, che il detto creditore richieda l'immediato adempimento. Tale richiesta … integra un atto unilaterale recettizio, che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore” (Cass. civ. n. 5371/1989, in motivazione. Conf. Cass. civ., nn. 3865/1984, 9943/1993 e 12182/2021).
I.3 In adesione ai superiori principi e alla luce dell'esperita istruttoria il Tribunale ritiene di poter fondatamente affermare che l'opposta - a fronte Controparte_1 delle puntuali contestazioni mosse dall'opponente [v. “atto di citazione”, p. 3, ut supra integralmente riportato nel FATTO sub 3, p. 6] avverso la pretesa monitoria e la relativa documentazione di supporto - non abbia fornito alcuna prova, ex art. 2697 c.c., d'esser titolare del credito oggetto di causa e, quindi, del diritto ad agire per il suo recupero.
Ciò in quanto il contratto di finanziamento n. 2022089540241 del 16 Febbraio 2022 [v.
“Documentazione contrattuale” (all. n. 6 al “ricorso per decreto ingiuntivo”) in “fascicolo monitorio” (allegato alla “comparsa di costituzione e risposta”)], posto a fondamento dell'ingiunzione, è stato stipulato dall'opponente con Findomestic Banca s.p.a. senza che Parte_1
l'opposta abbia dimostrato di essere divenuta cessionaria del Controparte_1 credito derivante dal suo parziale adempimento.
Invero:
19 TRIBUNALE DI PALMI N. 291/2024 R.G.
A] L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale [v. “Estratto Gazzetta Ufficiale Parte Seconda
n. 80 del 8 luglio 2023” (all. n. 3 al “ricorso per decreto ingiuntivo”) in “fascicolo monitorio” (allegato alla
“comparsa di costituzione e risposta”)] non è ex se sufficiente ad accertare se “il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco” [v. giurisprudenza richiamata sub I.
2.2 lett. a)] per un duplice ordine di motivi:
a) Innanzitutto, tale avviso non contiene alcun riferimento al contratto e al credito in contestazione sicché non fornisce alcun elemento utile a identificare i crediti inclusi o esclusi nella cessione ed il loro importo “senza lasciare incertezze od ombre di sorta” [v. giurisprudenza richiamata sub I.
2.2 lett. b)].
Né tale prova può considerarsi fornita - come vorrebbe invece l'opposta
[...]
[v. “comparsa di costituzione e risposta” p. 9] - dal semplice richiamo al link Controparte_1 del sito internet (www.krukinvestimenti.it) nel quale sarebbero pubblicati “I dati indicativi dei Crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione” [v. “Estratto
Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 80 del 8 luglio 2023” (all. n. 3 al “ricorso per decreto ingiuntivo”) in
“fascicolo monitorio” (allegato alla “comparsa di costituzione e risposta”), p. 3 del relativo file] perché tale notizia, oltre ad essere di per sé insuscettibile di sollevare il creditore dall'onere, solo su di lui gravante ex art. 2697 c.c., di accedere al sito internet indicato e di produrre in giudizio i relativi risultati documentali (naturalmente muniti delle necessarie certificazioni/attestazioni di autenticità circa la loro provenienza e la veridicità di quanto in essi contenuto), è in ogni caso priva d'ogni concreta validità ai fini della prova per aver fatto comunque riferimento ad un sito internet gestito dalla stessa parte che ha interesse ad avvalersene, ossia dall'opposta A tal riguardo giova Controparte_1 precisare come nessuna rilevanza ed efficacia probatoria – anche a livello presuntivo ex art. 2729 c.c. – possa rivestire anche il file denominato “Pag. 89 lista crediti ceduti” [v.
“Pag. 89 lista crediti ceduti” (all. n. 6 alla “comparsa di costituzione e risposta”), sotto riprodotto in immagine] perché è ontologicamente inidoneo - in mancanza di certificazioni o attestazioni ovvero documenti equipollenti autenticativi della provenienza e veridicità di quanto in esso contenuto - a costituire una valida ed efficace prova documentale.
20 TRIBUNALE DI PALMI N. 291/2024 R.G.
b) In ogni caso, l'avviso sopra indicato prevede espressamente che l'opposta
[...] abbia acquistato da Findomestic Banca s.p.a. esclusivamente i crediti Controparte_1
“qualificati come attività finanziarie deteriorate” [v. “Estratto Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.
80 del 8 luglio 2023” (all. n. 3 al “ricorso per decreto ingiuntivo”) in “fascicolo monitorio” (allegato alla
“comparsa di costituzione e risposta”), p. 3 del relativo file, sotto riprodotta in immagine]
mentre, nel caso che ci occupa, non v'è alcuna prova che Findomestic Banca s.p.a. abbia segnalato l'opponente alla Centrale Rischi ovvero abbia comunicato allo stesso lo status di “sofferenza” o la decadenza dal beneficio del termine atteso che la lettera di
“DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE E MESSA IN MORA FINANZIAMENTO N.
20220895402414”, prodotta dall'opposta, è sprovvista della dimostrazione
21 TRIBUNALE DI PALMI N. 291/2024 R.G.
dell'avvenuta ricezione da parte del suo destinatario (l'opponente ) [v. Parte_1
“Racc dbt” (all. n. 10 alla “comparsa di costituzione e risposta”), sotto riprodotta in immagine]
Ed allora - dato che secondo la giurisprudenza riportata sub I.
2.3 la “richiesta (di
“immediato adempimento”) integra un atto unilaterale recettizio che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore” – è indubitabile che in mancanza della prova certa, ex art. 2697 c.c., che il debitore ceduto, attuale opponente, abbia ricevuto (o effettivamente conosciuto) la suddetta “richiesta d'immediato adempimento”, nessuna “decadenza del termine” ex art. 1186 c.c. possa legittimamente configurarsi a suo danno.
B] Il c.d. “estratto contratto di cessione” [v. “estratto contratto di cessione” (all. n. 4 al “ricorso per decreto ingiuntivo”) in “fascicolo monitorio” (allegato alla “comparsa di costituzione e risposta”)] non riveste alcuna rilevanza probatoria, ai fini che qui interessano, per la dirimente ragione che nessun riferimento esso fa, né alle condizioni della cessione, né all'elenco dei crediti ceduti, né al contratto di finanziamento n. 2022089540241 del 16 Febbraio 2022 - stipulato tra l'opponente Findomestic Banca s.p.a. - sotteso Parte_2 all'ingiunzione opposta [v. “Documentazione contrattuale” (all. n. 6 al “ricorso per decreto ingiuntivo”) in “fascicolo monitorio” (allegato alla “comparsa di costituzione e risposta”)] in quanto non contiene l'”Allegato A: Elenco dei Crediti”, ivi indicato, così rimanendo funzionalmente scollegato dal petitum e dalla causa petendi dell'odierno giudizio di cognizione.
C] Il c.d. “estratto lista crediti ceduti” [v. “estratto lista crediti ceduti” (all. n. 5 al “ricorso per decreto ingiuntivo”) in “fascicolo monitorio” (allegato alla “comparsa di costituzione e risposta”), sotto riprodotto in immagine] non può ritenersi una valida prova documentale di ciò che vi è rappresentato in quanto, alla stessa stregua del il file denominato “Pag. 89 lista crediti
22 TRIBUNALE DI PALMI N. 291/2024 R.G.
ceduti” [v. “Pag. 89 lista crediti ceduti” (all. n. 6 alla “comparsa di costituzione e risposta”), sotto riprodotto in immagine], è sfornito di una qualsiasi attestazione o certificazione di autenticità circa la provenienza, il contenuto e la veridicità dei dati ivi riportati.
D] Il c.d. “Estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.” [v. “estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.” (all. n. 7 al “ricorso per decreto ingiuntivo”) in “fascicolo monitorio” (allegato alla “comparsa di costituzione e risposta”), sotto riprodotto in immagine] è inidoneo a provare che tra i crediti ceduti sia compreso anche il credito oggetto di causa in quanto:
• non contiene alcun riferimento all'asserita cessione in favore dell'opposta
[...] del credito vantato, nei confronti dell'opponente, da Findomestic Controparte_1
Banca s.p.a. in virtù del contratto di finanziamento oggetto di causa n. 2022089540241 del 16 Febbraio 2022 [v. “Documentazione contrattuale” (all. n. 6 al “ricorso per decreto ingiuntivo”) in
“fascicolo monitorio” (allegato alla “comparsa di costituzione e risposta”)];
• non dimostra che all'opponente sia stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine ivi registrata in data 5 Settembre 2022 (“credito compromesso”).
E] La lettera raccomandata n. 61897051904-7 del 12 Luglio 2023 [v. “lettera racc. a-r di cessione (all. n. 8 al “ricorso per decreto ingiuntivo”) in “fascicolo monitorio” Controparte_1
(allegato alla “comparsa di costituzione e risposta”) nonché “Racc di notifica cessione” e “Esito racc di notifica cessione” (allegati nn. 7 e 8 alla “comparsa di costituzione e risposta”)] è anch'essa incapace di suffragare probatoriamente l'esistenza della cessione oggetto di causa in quanto
23 TRIBUNALE DI PALMI N. 291/2024 R.G.
proveniente dalla medesima parte che ha interesse ad avvalersene, ossia dall'opposta
Controparte_1
I.4 L'opposizione va dunque accolta con l'assorbimento d'ogni altra questione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
II
Sul regolamento delle spese
Le spese del giudizio, che a norma dell'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico dell'opposta, sono liquidate a favore dell'opponente come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa [€ 28.806,28], delle attività svolte [fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione (Cass. civ. n. 29857/2023) e fase decisionale]
e dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al vigente D.M. n. 55/2014, dimidiati a norma del suo art. 4, comma 1, in ragione della non rilevante complessità del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario, Avv. Fabiano Pezzani, che ne ha fatto rituale richiesta ex art. 93 c.p.c. nelle “Note conclusive” depositate il 30 Aprile
2025 [v. “note conclusive depositate il 30 Aprile 2025”, pp. 3-4].
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Stefania
Bagnoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 401/2023 (R.G. n. 1311/2023) emesso il 9-10 Novembre
2023 dal Tribunale di Palmi;
2) condanna l'opposta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'opponente le Parte_1 spese di lite che liquida in complessive € 4.095,00 [di cui € 3.809,00 per compensi (€
851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisionale) ed € 286,00 per spese vive
(€ 259,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca I.R.)], oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, che distrae in favore del difensore antistatario, Avv.
Fabiano Pezzani.
Così deciso in Palmi, 9 Giugno 2025
Il G.O.T. Dott.ssa Stefania Bagnoli
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