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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 01/10/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) _________________ definitiva nella causa iscritta al n. 48/2025, cui è stata riunita quella recante RG n.
50/2025 R.G. Lav. promosse da:
e Parte_1 Parte_2
Avv. Silvia CAVERI
Ricorrenti contro
Controparte_1
Resistente contumace
RILEVATO
- che, con ricorsi depositati in Cancelleria in data 6.2.2025 e successivamente riuniti ex art. Part 151 disp. att. cpc, e RH convenivano in giudizio dinanzi al Parte_1 Pt_2
Tribunale di Aosta la , assumendo di essere creditori nei Controparte_1 suoi confronti il primo della somma di euro 2.274,96 lordi (di cui euro 156,89 lordi per TFR) ed il secondo della somma di euro 2.104,26 lordi (di cui euro 145,12 lordi per TFR) a titolo di retribuzione del mese di settembre 2024, oltre interessi e rivalutazione;
in particolare sostenevano entrambi di aver lavorato alle dipendenze della società dal 26.8.2024 al
30.9.2024, senza ricevere il pagamento dell'ultima mensilità;
- che, alla prima udienza il giudice, stante la richiesta attorea, concedeva numerosi differimenti al fine di consentire alla cooperativa di versare ai propri ex dipendenti le somme pattuite, che non venivano integralmente corrisposte, come da dichiarazione a verbale del difensore;
il giudicante, allora, stante la regolarità della notifica degli atti introduttivi, dichiarava la contumacia della resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, invitava parte costituita alla discussione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 comma 1 C.P.C, di cui veniva data immediata lettura;
OSSERVA
I ricorsi sono fondati e devono trovare accoglimento.
La sussistenza del credito dei lavoratori per la mensilità di settembre 2024 è comprovata per tabulas, trattandosi di somma calcolata da un esperto del settore sulla base del contratto
1 individuale e CCNL applicabile e non avendo la convenuta contumace fornito prova di aver estinto la propria obbligazione.
, pertanto, al momento del deposito degli atti introduttivi Controparte_1 era debitrice della somma di euro 2.274,96 lordi (di cui euro 156,89 lordi per TFR) in favore di e di euro 2.104,26 lordi (di cui euro 145,12 lordi per TFR) in favore di Persona_1 [...]
a titolo di retribuzione del mese di settembre 2024. Parte_2
Poiché la stessa nelle more del giudizio, ha versato l'importo di euro 950 per ciascuno degli attori (oltre ad una piccola somma a titolo di contributo spese legali), come da dichiarazione del difensore, ella deve essere condannata al pagamento della sola somma di euro 1.154,26 per e 1.324,96 per in punto capitale, oltre interessi legali sulla somma Parte_2 Pt_1 capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo -non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti-, in ossequio ai parametri ministeriali minimi per lo scaglione di riferimento (da euro
5.200,00 ad euro 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria e con l'aumento per la pluralità di parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) condanna al pagamento della somma lorda di euro Controparte_1 Part 1.154,26 in favore di RH ed euro 1.324,96 in favore di , oltre Pt_2 Parte_3 interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi euro 1.339,00 per compensi, oltre 15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., cui andrà detratto l'acconto già versato.
(Così deciso in Aosta, il 1/10/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
2
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) _________________ definitiva nella causa iscritta al n. 48/2025, cui è stata riunita quella recante RG n.
50/2025 R.G. Lav. promosse da:
e Parte_1 Parte_2
Avv. Silvia CAVERI
Ricorrenti contro
Controparte_1
Resistente contumace
RILEVATO
- che, con ricorsi depositati in Cancelleria in data 6.2.2025 e successivamente riuniti ex art. Part 151 disp. att. cpc, e RH convenivano in giudizio dinanzi al Parte_1 Pt_2
Tribunale di Aosta la , assumendo di essere creditori nei Controparte_1 suoi confronti il primo della somma di euro 2.274,96 lordi (di cui euro 156,89 lordi per TFR) ed il secondo della somma di euro 2.104,26 lordi (di cui euro 145,12 lordi per TFR) a titolo di retribuzione del mese di settembre 2024, oltre interessi e rivalutazione;
in particolare sostenevano entrambi di aver lavorato alle dipendenze della società dal 26.8.2024 al
30.9.2024, senza ricevere il pagamento dell'ultima mensilità;
- che, alla prima udienza il giudice, stante la richiesta attorea, concedeva numerosi differimenti al fine di consentire alla cooperativa di versare ai propri ex dipendenti le somme pattuite, che non venivano integralmente corrisposte, come da dichiarazione a verbale del difensore;
il giudicante, allora, stante la regolarità della notifica degli atti introduttivi, dichiarava la contumacia della resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, invitava parte costituita alla discussione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 comma 1 C.P.C, di cui veniva data immediata lettura;
OSSERVA
I ricorsi sono fondati e devono trovare accoglimento.
La sussistenza del credito dei lavoratori per la mensilità di settembre 2024 è comprovata per tabulas, trattandosi di somma calcolata da un esperto del settore sulla base del contratto
1 individuale e CCNL applicabile e non avendo la convenuta contumace fornito prova di aver estinto la propria obbligazione.
, pertanto, al momento del deposito degli atti introduttivi Controparte_1 era debitrice della somma di euro 2.274,96 lordi (di cui euro 156,89 lordi per TFR) in favore di e di euro 2.104,26 lordi (di cui euro 145,12 lordi per TFR) in favore di Persona_1 [...]
a titolo di retribuzione del mese di settembre 2024. Parte_2
Poiché la stessa nelle more del giudizio, ha versato l'importo di euro 950 per ciascuno degli attori (oltre ad una piccola somma a titolo di contributo spese legali), come da dichiarazione del difensore, ella deve essere condannata al pagamento della sola somma di euro 1.154,26 per e 1.324,96 per in punto capitale, oltre interessi legali sulla somma Parte_2 Pt_1 capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo -non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti-, in ossequio ai parametri ministeriali minimi per lo scaglione di riferimento (da euro
5.200,00 ad euro 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria e con l'aumento per la pluralità di parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) condanna al pagamento della somma lorda di euro Controparte_1 Part 1.154,26 in favore di RH ed euro 1.324,96 in favore di , oltre Pt_2 Parte_3 interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi euro 1.339,00 per compensi, oltre 15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., cui andrà detratto l'acconto già versato.
(Così deciso in Aosta, il 1/10/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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