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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 07/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
LOPES SANTO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1637/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03MD01827 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03MD01827 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03MD01827 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti chiedono l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 19.03.2025, la società Ricorrente_1 srl si opponeva all'avviso di accertamento n. 1827 del 2024, meglio indicato in ricorso, notificato in data 20.01.2025, per la somma di € 340,548,30 dovuta a titolo di Ires, Irap e Iva anno 2019, chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Agenzia presentava successivamente memorie, nelle quali deduceva che era stato raggiunto un accordo, con la stesura di un verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti;
chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
Alla odierna udienza il procuratore di parte ricorrente aderiva a tale richiesta.
La causa veniva decisa all'udienza del 19.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vi è stata una proposta di conciliazione accettata da entrambe parti, con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione.
Si deve pertanto dichiarare la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere.
Compensa fra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 19.11.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Liborio Fazzi
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
LOPES SANTO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1637/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03MD01827 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03MD01827 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03MD01827 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti chiedono l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 19.03.2025, la società Ricorrente_1 srl si opponeva all'avviso di accertamento n. 1827 del 2024, meglio indicato in ricorso, notificato in data 20.01.2025, per la somma di € 340,548,30 dovuta a titolo di Ires, Irap e Iva anno 2019, chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Agenzia presentava successivamente memorie, nelle quali deduceva che era stato raggiunto un accordo, con la stesura di un verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti;
chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
Alla odierna udienza il procuratore di parte ricorrente aderiva a tale richiesta.
La causa veniva decisa all'udienza del 19.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vi è stata una proposta di conciliazione accettata da entrambe parti, con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione.
Si deve pertanto dichiarare la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere.
Compensa fra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 19.11.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Liborio Fazzi