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1 luglio 2002
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1 gennaio 2005
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2 aprile 2014
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Art. 5.
(Spese ripetibili e non ripetibili)
1. Sono spese ripetibili:
a) le spese di spedizione, i diritti e le indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;
b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
c) le spese e le indennita' per i testimoni;
d) gli onorari, le spese e le indennita' di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; ((ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall'articolo 143 codice di procedura penale;)) e) le indennita' di custodia;
f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
h) le spese straordinarie;
i) le spese di mantenimento dei detenuti;
i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall' articolo 96 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259 , e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.
2. Sono spese non ripetibili:
a) le indennita' dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;
b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.
3. Fermo quanto disposto dall' articolo 696, del codice di procedura penale , non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.
(Spese ripetibili e non ripetibili)
1. Sono spese ripetibili:
a) le spese di spedizione, i diritti e le indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;
b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
c) le spese e le indennita' per i testimoni;
d) gli onorari, le spese e le indennita' di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; ((ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall'articolo 143 codice di procedura penale;)) e) le indennita' di custodia;
f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
h) le spese straordinarie;
i) le spese di mantenimento dei detenuti;
i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall' articolo 96 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259 , e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.
2. Sono spese non ripetibili:
a) le indennita' dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;
b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.
3. Fermo quanto disposto dall' articolo 696, del codice di procedura penale , non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.
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Giurisprudenza • 195
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