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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/12/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di UD, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1755/2025 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 3.7.2025
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Alessandra Stella
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
con il proc. e dom. avv. Anna D'Agostino
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
UD
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale + cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente e parte resistente congiuntamente:
dichiarare la separazione personale dei coniugi con relative annotazioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Comune di Per_ Rivignano Teor (UD) con in data 28.10.2000; che dall'unione erano nati i figli CP_1 Per_ (14.5.2001), maggiorenne ed economicamente indipendente, (2.4.2010) e (23.9.2011), Per_3 entrambi minorenni, e che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era da tempo cessata, ha convenuto il marito davanti all'intestato Tribunale per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito e conseguente risarcimento del danno endofamiliare -quantificato in euro 50.000,00- ed alle condizioni di cui al ricorso ed indi pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di separazione personale - opponendosi però alla domanda di addebito della separazione-, ma a condizioni diametralmente opposte, sia sotto l'aspetto economico che con riferimento all'affidamento, mantenimento e diritto di visita genitori/figli.
Alla prima udienza del 1.12.2025 le parti hanno congiuntamente chiesto innanzitutto l'ascolto dei due minori, raggiungendo un accordo provvisorio sulle frequentazioni del padre con il figlio (ciò Per_3 Per_ in quanto ad oggi rifiuta ogni incontro con il padre) e sulle questioni economiche per i prossimi due mesi. Hanno altresì chiesto la pronuncia di sentenza sullo status, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c.
La domanda di separazione personale è fondata.
La cessazione della convivenza tra i coniugi deve essere infatti univocamente dedotta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalle parti.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Ciò premesso, essendo necessario procedere ad ulteriore istruttoria sugli altri capi della domanda, il
Collegio deve pronunciare sentenza non definitiva limitata alla separazione personale tra i coniugi, rimettendo le parti davanti al Giudice Istruttore con separata ordinanza di pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di UD, prima sezione civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che contrassero Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario in Comune di Rivignano Teor (UD) in data 28.10.2000; 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 13, parte seconda, serie A, Ufficio 1, del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000;
3) rimette le parti davanti al G.I. dott.ssa Annamaria Antonini per il proseguo del giudizio come da separata ordinanza di pari data.
4) spese al merito.
Così deciso in UD, nella Camera di Consiglio dd. 1.12.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini