Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 29/05/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4571 / 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott. Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno
2023 al numero 4571, e vertente
TRA elettivamente domiciliata in Gubbio (PG) Via Madonna di Parte_1
Mezzo Piano, n. 45 presso lo studio dell'avv. Giovanni Vispi che la assiste e difende giusta procura allegata telematicamente;
RICORRENTE
CONTRO elettivamente domiciliata in Chiaravalle (AN), Corso G. Controparte_1
Matteotti, n. 68, presso l'avv. Ettore Togni che la assiste e difende giusta procura allegata telematicamente;
elettivamente domiciliata in Gubbio (PG), Via del Parte_2
Bottagnone, n. 20, presso l'avv. Mirko Fagiani che la assiste e difende giusta procura allegata telematicamente;
CONVENUTO
e avente ad oggetto: divisione giudiziale;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza,
PER Parte_1
Come da ricorso insistendo per la rimessione in istruttoria e per il termine ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c. e quindi
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attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno spettante in relazione ai beni mobili di cui in narrativa con condanna delle convenute a restituire alla ricorrente la complessiva somma di € Parte_1
25.928/20 di cui, quanto ad € 12.364/10 a carico della coerede Parte_2
e quanto ad € 13.564/10 a carico della coerede oltre interessi di legge Controparte_1 dal dovuto al saldo, nonché all'assegnazione in natura in favore delle tre coeredi dei mezzi agricoli così come meglio descritto in narrativa;
2) porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare le opponenti alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
PER Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per i fatti e le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, respingere in toto l'avverso ricorso, in quanto inammissibile, o infondato, sia in fatto, che in diritto;
con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
PER Parte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale civile di Perugia adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In rito:
1. accertare e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per tutti i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto.
Nel merito:
2. respingere la domanda avanzata da parte attrice in quanto nulla per i motivi sub 4, oltre che infondata e non provata, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto. Condannare parte ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., per temerarietà dell'azione giudiziaria.
3. condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze professionali di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con ricorso per rito semplificato di cognizione, ha convenuto Parte_1
in giudizio le sorelle e chiedendo la divisione di CP_1 Parte_2
Pagina 2 di 7 alcuni beni mobili, mobili registrati e crediti, caduti in comunione ereditaria in ragione del decesso del padre nel 2001 e della madre nel 2018. Persona_1 Persona_2
Ha esposto che tra le parti era stato trovato un accordo in sede di mediazione obbligatoria, nel 2020, e che lo stesso era stato versato in un rogito fatto per atto pubblico con il notaio dott.ssa il 5 agosto 2020 (rep. 1832; racc. 1291) Persona_3
concernente, tuttavia, secondo la prospettazione, esclusivamente i beni immobili caduti in comunione. Secondo la tesi di parte, dunque, non erano compresi nella divisione i seguenti elementi attivi: “a) i contributi agricoli maturati sui terreni caduti in successione che, medio tempore, aveva percepito la sola sorella giusta Controparte_1
delega sottoscritta in data 29.03.2019; b) il rimborso delle restanti 6 quote (22 sono già state rimborsate) per un valore di € 1.200/00 (€ 200/00 a quota); c) i premi dell'azienda agricola relativi agli anni 2018 e 2019; d) il rimborso relativo al taglio del bosco degli anni 2018 e 2019; e) i trattori e gli altri mezzi agricoli di proprietà dell'azienda; f) il rimborso del farro relativo alla semina dell'anno 2019/raccolto 2020;
g) il rimborso del fieno relativo all'anno 2019; h) il rimborso dei cavalli.”.
Ha sostenuto in punto di diritto parte ricorrente che l'accordo stipulato dinanzi al
Notaio – in particolare l'art. 13 dell'atto pubblico – dovrebbe essere Per_3
interpretato alla luce delle “superiori premesse” nelle quali si richiamano unicamente i beni immobili, sicchè la divisione non avrebbe interessato i beni mobili.
In particolare, secondo la prospettazione, il segmento di accordo dove si legge “Le parti si danno atto che il presente accordo comporta la definizione della controversa, di cui
alle superiori premesse e che le parti si impegnano a non procedere per via giudiziale.
Stante quanto sopra, le parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere l'una dall'altra per i rapporti di cui alla controversia medesima, rinunciando espressamente ad ogni richiesta di somma di denaro a qualsiasi titolo formulata durante il procedimento di mediazione” dovrebbe dunque essere interpretato con esclusivo riferimento ai beni immobili.
In tesi, invece, l'aver omesso alcun riferimento ai beni mobili ed ai crediti nel testo dell'accordo renderebbe evidente che le parti non avevano alcuna intenzione di dividere anche tali cespiti, costituiti in particolare da contributi all'agricoltura non interamente percepiti dalla ricorrente pro quota e invece incassati, su accordo delle parti antecedente alla divisione, da Controparte_1
Quantifica la domanda di divisione assumendo di essere creditrice della complessiva
Pagina 3 di 7 somma di euro 25.928 di cui 12.364,10 a carico di e di 13.564,10 a Parte_2
carico di . Controparte_1
2. – Ritualmente istaurato il contraddittorio mediante la relativa fissazione di udienza si sono tempestivamente costituite separatamente e Controparte_1 Parte_2 esponendo le seguenti difese. ha sostenuto, in particolare, l'inammissibilità della domanda, Controparte_1 esponendo che l'accordo a suo tempo raggiunto aveva per oggetto ogni questione inerente la successione ai genitori e che le parti avevano pattuito che non avrebbero avuto null'altro da pretendere tra loro. Ha altresì eccepito la carenza di prova di alcuna circostanza esposta dalla ricorrente, in difetto di deposito di alcun documento richiamato in ricorso, opponendosi alla concessione di termini per memorie integrative. ha in primo luogo eccepito la carenza di prova degli avversi Parte_2 assunti, e quindi parimenti sostenuto l'avvenuta stipulazione dell'accordo in sede di mediazione, evidenziando altresì come con l'atto pubblico sia stata pattuita la rinuncia ai frutti dei beni divisi maturati fino alla data del rogito.
Entrambe le parti hanno quindi concluso per l'infondatezza dell'avversa domanda, chiedendone il rigetto.
3. – Celebrata la prima udienza e tentata infruttuosamente la conciliazione della lite la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, essendo del tutto irrilevanti ai fini della decisione le istanze di prova orale formulate da parte ricorrente ed essendo inammissibile – stante peraltro la specifica eccezione delle parti convenute – la richiesta di concessione di termini per memorie integrative a norma dell'art. 281 duodecies co. 4 c.p.c., che nel testo applicabile ratione temporis prevede che “Quando
l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”. Era infatti evidente nel caso di specie per un verso che la causa avesse natura documentale, essendo determinante l'interpretazione degli accordi stipulati tra le parti, e che l'esigenza di prova documentale eventualmente di interesse del ricorrente non dipendesse dalle difese dei convenuti, ma dall'onere di dare prova degli assunti direttamente sostenuti nel ricorso introduttivo.
Pagina 4 di 7 4. – La causa è stata quindi chiamata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 28 maggio 2025; i procuratori delle parti hanno quindi precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa e la stessa è stata posta in decisione a norma dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
5. – La domanda è infondata e deve essere respinta. chiede la divisione di un compendio di beni mobili registrati e Parte_1
denaro che assume essere a suo tempo caduto in comunione ereditaria con le sorelle. Si tratta, da quanto è dato comprendere in assenza di alcuna documentazione che illustri la pretesa, di tre trattori e di denaro riscosso da una o entrambe delle sorelle pendente la comunione ereditaria sui beni fruttiferi.
Sostiene che gli accordi di divisione stipulati con le sorelle non contemplavano detti beni, avendo in tesi avuto ad oggetto esclusivamente i beni immobili.
Le controparti si oppongono, sostenendo che le intese intercorse avessero invece oggetto onnicomprensivo, con riferimento a tutti i beni rinvenienti alle sorelle in morte dei genitori. in particolare, ha prodotto sia l'accordo stipulato in sede Controparte_1 di mediazione che l'atto pubblico di divisione.
Ebbene, l'articolo 6 dell'accordo stipulato il 5 agosto 2020 in sede di mediazione ha il seguente tenore: “Le signore , e , a Parte_1 CP_1 Parte_2 seguito della sottoscrizione dell'atto notarile integrativo del presente accordo di conciliazione, rinunciano espressamente ad ogni azione che possa trovare causa, ragione e/o fondamento sui fatti dedotti in premessa e sullo scioglimento della comunione sui beni oggetto del presente procedimento, nonché sulle successioni dei defunti genitori e , dichiarandosi reciprocamente soddisfatte Persona_1 Persona_2
e di non avere più nulla a pretendere le une dalle altre”.
Il tenore dell'accordo, poi, reca l'assegnazione in natura, a titolo di quota e “a tacitazione dei diritti (…) spettanti sulla massa” di un insieme di beni immobili.
Con l'atto pubblico formato dinanzi a Notaio, poi, le parti si sono assegnate in natura vari lotti di beni immobili.
E' corretto in linea di massima dunque sostenenere, come fa parte ricorrente, che negli atti sono richiamati esplicitamente i beni immobili di cui si componeva il patrimonio oggetto di successione – peraltro dovendosi rilevare che nell'accordo stipulato in sede di mediazione sono contemplati anche rimborsi da parte di Parte_1
Pagina 5 di 7 alle sorelle per spese da queste sopportate per la cosa comune – ma ciò non rileva CP_1
al fine della divisione, posto che con tutta chiarezza, quando hanno stipulato gli accordi le parti hanno inteso farsi attribuzioni reciproche di beni immobili con funzione di tacitazione delle rispettive integrali pretese sulla massa, rinunciando ad ogni azione che avesse fondamento nella successione ai genitori. E' chiaro dunque che ad una evidente volontà in questo senso espressa, non si è accompagnata invece una univoca (e si direbbe in effetti contraria e quindi incompatibile) delimitazione dell'oggetto degli accordi come inteso a tenere distinta (e dunque a mantenere in comunione) una diversa congerie di rapporti, quali quelli ai quali fa riferimento. Parte_1
E' cioè escluso dal tenore dei contratti divisionali stipulati e da una interpretazione di buona fede degli stessi, che le parti – che appunto si tacitavano vicendevolmente dei rispettivi diritti sulla massa – abbiano inteso rimanere in comunione su talun bene mobile o su somme di denaro e dunque abbiano voluto compiere una divisione solo parziale delle comunioni tra loro instaurate.
Del resto la clausola di cui all'art. 6 dell'accordo esposto in sede di mediazione ha natura tranciante perché non solo espone la rinuncia reciproca ad ogni azione correlata ai “fatti dedotti in premessa” ad allo “scioglimento della comunione sui beni oggetto del presente procedimento” (così potendo astrattamente ingenerare il dubbio che la divisione avesse natura parziale, per quanto, nelle stesse premesse dell'atto si richiama la volontà delle parti ed in particolare di che la stessa avesse natura Parte_1
integrale e non parziale) ma espone espressamente che la rinuncia è fatta con riferimento ad ogni azione che “possa trovare causa, ragione o fondamento” anche
“sulle successioni dei defunti genitori e ” così quindi Persona_1 Persona_2
chiarendo che la rinuncia alle azioni ha carattere generale e onnicomprensivo rispetto ai rapporti nascenti dalla successione dei defunti genitori.
Ne deriva, in ultima analisi, che la domanda è infondata e deve essere respinta.
6. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del.
d.m. 55/2014 tenendo conto delle domande spiegate nei confronti delle convenute, e dello svolgimento delle fasi di studio, introduttivo e decisionale (minimo:
1.700 euro;
massimo:
5.097 euro).
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni diversa domanda o eccezione così
Pagina 6 di 7 definitivamente provvede:
- respinge la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore di Parte_1
ciascuna convenuta in misura di euro 1.700 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge, in entrambi i casi da pagarsi al rispettivo procuratore che se ne è dichiarato antistatario.
Così deciso in Perugia il 29 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonio Contini
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