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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: responsabilità professionale nella causa iscritta al n. 277 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
Avv. nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Via C.F._1
Caboni n. 14 presso lo studio del medesimo, in proprio;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , con sede nella Via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV), in persona dei legali rappresentanti Dottor e , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 elettivamente domiciliata in Cagliari, nella Via Dante n° 80, presso l'Avv.
Giampiero Schirru, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti del 18.12.2014 a rogito Notaio Dottor di Persona_1
Treviso resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
, C.F. nata a [...] il CP_5 C.F._2
17.10.1947, contumace
APPELLATE
All'udienza del 27 settembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'appellante, (come da atto d'appello):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza appellata, così giudicare:
A) Accertare e dichiarare la sentenza impugnata affetta da difetto di motivazione ovvero da motivazione contraddittoria ovvero apparente;
B) Per l'effetto, dichiararne la nullità”.
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta):
“Riservata ogni altra difesa, si conclude perché la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, voglia:
a) In via principale: rigettare l'appello proposto dall'Avvocato Parte_1
confermando in toto la sentenza impugnata. Con vittoria di spese ed
[...]
onorari del doppio grado del giudizio;
b) In via subordinata: rigettare ogni avversa domanda ed assolvere
[...]
da ogni avversa pretesa. Con vittoria di spese ed onorari;
CP_1
c) In via di ulteriore maggior subordine, salvo rispettoso ricorso in sede di legittimità: limitare e contenere l'obbligazione di garanzia di CP_1 CP_1
entro i limiti di condizioni, massimali, scoperti e franchigie
[...]
contrattualmente previsti in polizza. Con vittoria di spese ed onorari.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto e ottenuto CP_5 dal Tribunale di Cagliari l'emissione di un'ingiunzione di pagamento per la somma di euro 30.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla responsabilità professionale dell'avv. Parte_1
come da transazione stipulata fra le parti.
[...]
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione l'avv.
eccependo, preliminarmente, la sua nullità in ragione della Parte_1
forma della notificazione, che non aveva consentito di prendere visione del contenuto dell'atto; nel merito, ha dedotto che nessuna somma era dovuta e che, in subordine, era operativa la copertura assicurativa di cui al relativo contratto stipulato con la (pol. n. Controparte_6
), citata autonomamente in giudizio al fine di essere tenuto P.IVA_2
indenne da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole del giudizio.
2 Tanto premesso, ha dedotto di avere stipulato la transazione al solo scopo di esortare la compagnia assicurativa a pagare quanto dovuto e ha concluso per:
“in via preliminare l'accertamento della nullità della notifica del decreto ingiuntivo impugnato;
- la dichiarazione di nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca del medesimo;
- in via subordinata che la compagnia di assicurazioni tenesse CP_1 indenne l'opponente da ogni conseguenza pregiudizievole”.
Si è costituita in giudizio che ha dedotto che: CP_5
a) sull'eccezione di nullità, l'istituto da applicare alla fattispecie era l'inesistenza della notificazione e non quello della nullità, talchè egli avrebbe dovuto agire direttamente per conseguire la dichiarazione di inefficacia ex art. 188 disp. att. c.p.c.;
b) nel merito, entrambe le parti avevano sottoscritto il contratto di transazione, in ogni pagina, compresa quella in cui era segnata la data e nessuna rilevanza poteva avere il ritardo imputato all'assicurazione, che peraltro l'attore non aveva chiamato in giudizio per essere manlevato.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via pregiudiziale: nella denegata ipotesi di accertamento del mancato raggiungimento dello scopo dell'atto per l'inesistenza del decreto ingiuntivo notificato, accertare che la controparte non ha svolto rituale e tempestivo reclamo al collegio, per vedere dichiarata l'inefficacia della notifica, e per
l'effetto rigettare l'avversa eccezione, confermando il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, rimettere in termini per la notificazione del decreto ingiuntivo l'opposta; nel merito: rigettare l'avversa opposizione, perché del tutto infondata in fatto
e in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari”.
Si è costituita in giudizio la la quale, premesso Controparte_1 che l'avv. era con essa assicurato dal 2008 con la polizza Parte_1
della Convenzione Cassa Forense, in via preliminare e pregiudiziale:
a) ha eccepito il difetto di operatività della garanzia assicurativa per le attività svolte dal professionista in favore della , in quanto la garanzia CP_5
3 assicurativa, per espressa previsione, non operava con riferimento ai comportamenti colposi posti in essere anteriormente al periodo di efficacia dell'assicurazione e precisamente al 28.05.2008;
b) ha contestato il diritto alla garanzia assicurativa in favore dell'avv. Pt_1 in quanto l'assicurato, pur reiteratamente invitato a fornire la documentazione e le informazioni utili all'istruzione della pratica, non aveva mai dato positivo riscontro ed anzi, aveva unilateralmente deciso di sottoscrivere una transazione, per un importo di € 30.000,00, ben superiore a quello preteso dalla , penalizzando l'Assicurazione; CP_5
c) ha eccepito, in subordine, che l'obbligo di garanzia di essa Controparte_1 doveva essere contenuto entro i limiti di “Condizioni, Massimali, Scoperti e
Franchigie previsti in polizza”;
d) ha contestato il fondamento, in fatto ed in diritto, della pretesa risarcitoria formulata dalla . CP_5
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) In via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di operatività della garanzia assicurativa. Con vittoria di spese ed onorari;
b) Nel merito, in via principale: rigettare ogni avversa domanda ed assolvere da ogni avversa pretesa. Con vittoria di spese ed Controparte_1
onorari;
c) Nel merito, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia, salvo rispettoso gravame: limitare
e contenere l'obbligazione di garanzia di entro i limiti Controparte_1
di condizioni, massimali, scoperti e franchigie contrattualmente previsti in polizza. Con vittoria di spese ed onorari”.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata decisa con la sentenza n. 1422/2022, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26 maggio 2022, con la quale il Tribunale di Cagliari ha dichiarato cessata la materia del contendere, con condanna dell'attore “alla rifusione in favore di e della delle CP_5 Controparte_1 spese processuali, liquidate in complessivi € 3.235,00 (per ciascuna parte) oltre spese generali e accessori come per legge” e, altresì, “al pagamento della somma di € 970,00, in favore di , a titolo di risarcimento CP_5
4 del danno da responsabilità processuale aggravata, oltre interessi legali dalla decisione al saldo”.
Il Tribunale, in sintesi, preso atto che in corso di causa era stato nuovamente notificato, su istanza della , lo stesso decreto ingiuntivo n. CP_5
580/2019 e che il giudizio di merito, instaurato in seguito ad una nuova opposizione proposta dall'avv. dinanzi ad un giudice diverso del Pt_1
Tribunale, si era concluso con una dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione a causa della sua tardiva costituzione in giudizio, ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo divenuto definitivo il decreto ingiuntivo opposto.
Ha poi posto le spese del giudizio a carico dell'opponente, per aver instaurato due procedimenti di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo e per aver determinato l'improcedibilità della seconda opposizione iscritta a causa della tardiva costituzione in giudizio, e ha accolto la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. avanzata dalla , rilevando che, anche dopo la sentenza CP_5
di improcedibilità della seconda opposizione, il professionista non aveva domandato la declaratoria della cessazione della materia del contendere, ma aveva insistito nelle domande formulate.
Ha comunque affermato, nel merito, che l'opposizione era infondata, in quanto il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso in ragione di una transazione intervenuta pacificamente tra le parti senza che, in corso di causa,
l'avv. avesse contestato la fonte dell'obbligazione, Parte_1
limitandosi genericamente ad asserire che non sussisteva alcun debito nei confronti della . CP_5
Ha poi dichiarato inammissibile la domanda da lui formulata nei confronti della Compagnia di assicurazioni, “avendo citato la medesima in giudizio senza formulare al giudice preventiva richiesta di autorizzazione alla chiamata in giudizio della (si veda Cass. Civ. Controparte_1
21706/2019).”
Con atto di citazione notificato il 5 luglio 2022 ha proposto appello l'avv. rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. Parte_1
5 Si è costituita in giudizio la la quale, in via Controparte_1
principale, ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
In via subordinata ha chiesto il rigetto di ogni avversa domanda e di essere assolta da ogni avversa pretesa e, in via di ulteriore maggior subordine, di limitare l'obbligazione di garanzia dell'avv. entro i limiti previsti Pt_1
in polizza.
All'udienza del 27 settembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Deve in primo luogo dichiararsi la contumacia di , non CP_5
costituitasi in giudizio, seppure ritualmente citata.
Con un unico, articolato motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere sul presupposto che il decreto ingiuntivo opposto fosse diventato definitivo, non applicando, erroneamente, la disciplina della litispendenza prevista dall'art. 39 c.p.c. e prescindendo da ogni motivazione in merito alle doglianze articolate nell'atto di opposizione, con conseguente nullità della pronuncia per totale carenza di motivazione in fatto ed in diritto ex artt. 132,
c. 2, n. 3 e 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, secondo l'appellante, la motivazione della sentenza è apparente, e quindi “inidonea a rivelare la ratio decidendi e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità”.
La censura non coglie nel segno ed è infondata, non ravvisandosi alcuna carenza di motivazione della sentenza appellata, essendo possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione
(cfr. Cass., n. 29721/2019).
È infatti motivata la decisione del Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, essendo divenuto definitivo il decreto ingiuntivo opposto a seguito della declaratoria di improcedibilità della seconda opposizione spiegata dall'odierno appellante e, parimenti, la decisione di condannare l'opponente alle spese del giudizio e al risarcimento dei danni per
6 responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. in favore della
. CP_5
Il giudice di prime cure ha, comunque, motivato l'infondatezza delle tesi dell'opponente anche nel merito, precisando che il credito della CP_5
aveva titolo in una transazione, non contestata specificamente dal professionista che si era limitato ad affermare genericamente l'insussistenza di un proprio debito confronti della cliente nonché, richiamando anche giurisprudenza di legittimità al riguardo, la declaratoria di inammissibilità della domanda di garanzia spiegata verso l'assicurazione.
Considerato che la seconda opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, notificato una seconda volta, è stata dichiarata improcedibile con sentenza definitiva pare, infine, inconferente il richiamo alla disciplina in materia di litispendenza, non cogliendo l'appellante la ratio della decisione ovvero l'acquisto di efficacia di giudicato del provvedimento monitorio. Si richiama Cass., n. 25180/2024: “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.”
In conclusione, l'appello non merita accoglimento e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto processuale con l'appellata costituitasi e sono liquidate secondo la nota spese depositata in allegato alla comparsa conclusionale il 4.11.2024, salvo che per quanto riguarda la fase di trattazione, non essendo stata espletata alcuna attività difensiva.
Nulla per le spese riguardo l'appellata contumace.
PER QUESTI MOTIVI
7 La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'avv. alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore della società che liquida in euro 1.923,00 oltre Controparte_1
spese generali, Iva e cpa;
3. Da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 13 febbraio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
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