TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/03/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3226/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3226/2022 promossa da:
(c. f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CARCERERI FRANCO come da procura alle liti dimessa nel fascico- lo processuale
ATTORE
Contro
(p. iva ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. LINETTI ANTONELLO come da procura alle liti dimessa nel fascico- lo processuale
- CONVENUTA OPPOSTA -
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Conclusioni per l'attore opponente:
“Ogni contraria eccezione, istanza, domanda, e deduzione respinta:
1) NEL MERITO: Dichiararsi nullo e/o annullabile e comunque inefficace o come meglio e, conseguentemente, revocarsi il Decreto Ingiuntivo n.
748/2022 D.I. - n. 1236/2022 R.G. del 18.03.2022 del Tribunale di Verona -
Giudice Dott.ssa Stefania Abbate, per i motivi tutti esposti in atti.
pagina 1 di 21 2) IN VIA RICONVENZIONALE:
2.A) Accertarsi e dichiararsi ai sensi degli artt. 1346 - 1419 - 1423 c.c. la nullità parziale del contratto di appalto intercorso tra le parti per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative nella parte riferita alle opere di realizzazione del termoisolamento a cappotto di cui ai quadri 8) e 11) dei capitolati docc. 4) e 4/A) e contabilità finale doc. 22) in atti, per mancato ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica necessaria all'esecuzione di dette opere e per i motivi tutti svolti in atti.
2.B) Conseguentemente, dichiararsi nulla dovere il signor Parte_1 alla per dette opere. Controparte_1
3.C) Per l'effetto, rideterminarsi il corrispettivo complessivo dell'appalto in
€ 29.846,58 come da ipotesi a) di cui al § I) pag. 15 dell'atto di citazione, ovvero, in via alternativa in € 23.971,21 come da ipotesi b) di cui al § I) pag. 16 dell'atto di citazione, ovvero ancora nella somma, maggiore o mino- re accertata in corso di causa, tenuto conto delle risultanze di cui all'elaborato peritale a firma del C.T.U. Ing. Forcato depositato il 25.11.2024.
4.D) Infine, dato atto che l'opponente ha pagato Parte_1 all'ingiungente la somma complessiva di € 40.390,44 (docc. 6 - 8 in causa), condannarsi la soc. in persona dell'Amministratore Unico Controparte_1
- legale rappresentante Arch. a restituire al signor Controparte_2 [...]
la somma di € 10.543,86 per l'ipotesi a) di cui al § I) pag. Parte_2
15 dell'atto di citazione, ovvero la somma di € 16,419,23 per l'ipotesi b) di cui al § I) pag. 16 dell'atto di citazione, ovvero ancora nella somma, mag- giore o minore accertata in corso di causa, tenuto conto delle risultanze di cui all'elaborato peritale a firma del C.T.U. Ing. Forcato depositato il 25.11.2024, oltre agli interessi moratori ex art. 1284, comma 2 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
3) SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE:
3.A) Accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto per gravi, plurimi e reiterati inadempimenti dell'appaltatrice per i motivi tutti esposti in atti, ovvero, in via subordinata per il caso di rigetto della chiesta risoluzione, ferma e ribadita la accertata sussistenza degli inadempimenti esposti in atti, disporsi la proporzionale riduzione del corrispettivo dell'appalto, tenuto con- to delle risultanze istruttorie, ivi incluse quelle di cui all'elaborato peritale a firma del C.T.U. Ing. Forcato depositato il 25.11.2024.
pagina 2 di 21
3.B) Conseguentemente, rideterminarsi il corrispettivo in € 12.214,33 per quanto esposto in atti, ovvero nella somma, maggiore o minore accertata in corso di causa tenuto conto delle risultanze istruttorie, ivi incluse quelle di cui all'elaborato peritale a firma del C.T.U. Ing. Forcato depositato il
25.11.2024.
3.C) Altresì, dato atto che ha pagato a Parte_1 Controparte_1 la somma di € 40.390,44, condannarsi la stessa, in persona dell'Amministratore Unico - legale rappresentante pro tempore Arch.
[...]
, a restituire a € 28.176,11, ovvero la Controparte_3 Parte_1 somma, maggiore o minore accertata in causa tenuto conto delle risultanze istruttorie, ivi incluse quelle di cui all'elaborato peritale a firma del C.T.U.
Ing. Forcato depositato il 25.11.2024, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 2 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
4) IN OGNI CASO: Spese e compenso professionale, spese generali 15%,
c.p.a. 4% ed i.v.a. 22% interamente rifusi.
5) IN VIA ISTRUTTORIA:
5.A) Per scrupolo defensionale e per non incorrere nelle decadenze di leg- ge, in parziale modifica dell'ordinanza 02.02.2023, si chiede di essere am- messi a provare per interpello del legale rappresentante di CP_4
Arch. e per testi, le circostanze escluse ca-
[...] Controparte_2 pitolate da 1) a 19) e da 21) a 44) nella memoria ex art. 183, VI comma n.
2) c.p.c. del 29.11.2022 da intendersi qui integralmente trascritte, indican- do a testi i signori: di Verona - San Michele;
Testimone_1 CP_5
di Cremona;
di Verona - San Michele;
[...] Controparte_6 CP_7
di San Martino Buon Albergo (VR); Geom. di Caldie-
[...] Persona_1 ro (VR).
5.B) Si chiede, altresì, per il caso di rimessione in istruttoria e di ammissio- ne delle prove orali di controparte escluse, abilitazione a prova contraria con
i medesimi testi indicati per quella diretta.”
Si chiede che la causa sia tenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.”
Conclusioni per la convenuta opposta:
“In principalità, previe le declaratorie del caso, respingersi l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, in primis essendo
contro
- parte decaduta dall'azione di garanzia per mancata tempestiva denunzia pagina 3 di 21 degli asseriti vizi e per successiva prescrizione. In ogni caso perchè i vizi sono insussistenti e ha diritto al pagamento del corri- Controparte_1 spettivo concordato, avendo realizzato integralmente l'opera commissiona- ta.
Con vittoria di spese e competenze, da liquidarsi ai sensi del d.m. n.
55/2014 per le cause di valore corrispondente al cumulo delle varie doman- de formulate dalle parti.
In via riconvenzionale, previe le declaratorie del caso, accertato l'errore contabile commesso da condannarsi al Controparte_1 Parte_1 pagamento della maggior somma di €. 3.175,20 oltre Iva, in relazione alla voce 5.b del contratto d'appalto.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, tanto per nullità del contratto che per risoluzione, condannarsi co- munque il al pagamento della somma ingiunta od alla diversa Pt_1 somma che il Tribunale adito riterrà dovuta, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 C.C.”
pagina 4 di 21 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1.1.- Per quanto rileva in questa specifica sede processuale1, la convenuta opposta ha adito questo Tribunale in sede monitoria per conseguire la con- danna dell'attore opponente al pagamento del saldo del contratto d'appalto dei lavori di ristrutturazione dell'immobile aventi ad oggetto: - fornitura e posa in opera di cappotto esterno con intonacatura e tinteggiatura esterna;
- fornitura e posa in opera di isolamento termico della copertura con siste- mazione del manto in coppi;
- fornitura e posa in opera di un lucernario;
- fornitura e posa in opera su parte del tetto di pannelli fotovoltaici.
1.2.- Il corrispettivo dell'appalto è stato convenuto a misura mediante la sottoscrizione di un capitolato dei lavori successivamente modificato (cfr. docc. 4 e 4A fasc. opponente, entrambi sottoscritti dalle parti): il saldo dei lavori è stato, invece, preteso sulla base di una contabilità finale di can- tiere (doc. 11 convenuta opposta) dalla quale è risultato un corrispettivo a consuntivo significativamente più basso da quello emergente dal preventi- vo accettato dal committente (doc. 4° attore opponente)
2.- Al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall'appaltatrice per l'importo di euro 10.243,71 oltre interessi moratori si è opposta la committente pro- ponendo tre domande:
1) in via pregiudiziale l'accertamento della nullità (virtuale) totale o, in su- bordine, parziale del contratto perché una parte delle opere realizzate e, segnatamente, il capotto di isolamento termico del fabbricato è stata realizzata senza la preventiva autorizzazione paesaggistica: l'oggetto del contratto sarebbe, dunque, parzialmente illecito per violazione dell'art. 146 d.lgs. 42/2004;
2) in via logicamente subordinata la risoluzione del contratto d'appalto per plurimi e gravi inadempimenti dell'appaltatrice, relativi all'installazione di un ponteggio non a norma, al subappalto di una parte delle opere in assenza di autorizzazione del committente, all'esposizione nel consunti- 1 Vengono, quindi omessi i riferimenti al giudizio svoltosi sugli stessi fatti e tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Brescia definito in primo grado con una sentenza di accoglimento della domanda dell'attrice in senso sostanziale che venne riformata in sede di appello con una sentenza in rito che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto perché emesso da un giudice territorialmente incompetente. La sentenza del- la Corte d'Appello di Brescia del 20.2.2020, n. 245 fu gravata nelle forme del regolamento di competen- za avanti alla Suprema Corte di Cassazione (doc. E fasc. opponente). La Corte di Cassazione, con or- dinanza del 14.10.21, rigettò il gravame e dichiarò la competenza del Tribunale di Verona innanzi al qua- le rimise le parti del giudizio (doc. F fasc. opponente). Tuttavia, l'odierna attrice sostanziale ha propo- sto un nuovo ricorso per decreto ingiuntivo, sicché questo giudizio non può dirsi la prosecuzione di quello chiuso con una sentenza in rito e non riassunto. pagina 5 di 21 vo di voci relative ad opere non realizzate, l'impiego di materiali non conformi al capitolato accettato dal committente (doc. 4° opponente);
3) in via cumulativa ad entrambe le domande la rideterminazione del corri- spettivo dovuto e la condanna dell'appaltatrice alla restituzione delle somme percepite in eccesso rispetto a quelle effettivamente dovute in considerazione degli inadempimenti ascritti e dei conseguenti pregiudizi subiti dal creditore della prestazione.
3.- Si è costituita nel giudizio a contraddittorio pieno la convenuta opposta, la quale ha respinto gli addebiti ascritti ed ha proposto quella che essa ha qualificato come reconventio reconventionis, chiedendo che fosse accertato l'errore nella dichiarazione contenuto nella voce 5.b del conto consuntivo dell'opera, essendo stato applicato per sbaglio un prezzo inferiore a quello indicato nella voce di cui al successivo punto 5.c. del medesimo consuntivo, pur essendo le due voci relative alla medesima lavorazione ed al medesimo materiale impiegato.
4.- Il processo si è svolto mediante il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., nonché l'escussione della prova orale sui capi- toli rilevanti ai fini del decidere ed ammissibili. È stata anche disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio volta alla determinazione del sal- do del contratto d'appalto, nonché ai fini della verifica se effettivamente fossero state realizzate opere non assentite da parte dell'autorità preposta alla cura del vincolo paesistico, nonché se esse fossero sanabili e, in caso affermativo, a quale costo anche ai fini della verifica dell'incidenza della spesa della sanatoria sul valore dell'opera realizzata.
5.- Tanto sinteticamente premesso rispetto allo svolgimento del processo e alle domande delle parti, è ora possibile entrare nel merito delle domande riconvenzionali proposte dall'attore opponente nei confronti della convenuta opposta al fine di conseguire la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6.- Infatti, rispetto alla domanda proposta dall'attrice in senso sostanziale in sede monitoria (la richiesta dell'appaltatrice di condanna della commit- tente al pagamento del saldo del corrispettivo quale risultante dal conto consuntivo) assume carattere pregiudiziale da un punto di vista logico l'esame della domanda di nullità del contratto totale o, in subordine, parzia- le proposta dal committente: se la domanda di nullità fosse, di fatti, in tutto o in parte fondate, la convenuta non avrebbe diritto a chiedere il pagamento del corrispettivo in tutto o, comunque, per la parte travolta per effetto della declaratoria di nullità parziale del contratto;
essa, invece, dovrebbe essere pagina 6 di 21 condannata a restituire le somme percepite a titolo di corrispettivo, fatto salvo il suo diritto a conseguire il pagamento del valore dell'opera realizzata utilizzabile dalla committente in forza del principi della restitutio in integrum
(valore da cui, in forza del principio dell'ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ., deve essere detratto il lucro ritratto dall'appaltatore, il quale presuppone la validità del contratto, cfr. Cassazione civile , sez. un.
, 11/09/2008 , n. 23385).
7.1.- Orbene, la domanda di nullità totale o parziale del contratto d'appalto non risulta fondata.
7.2.- Giova, anzitutto, ricostruire l'insegnamento del giudice di legittimità.
Secondo la Suprema Corte non è sufficiente che il contratto abbia ad ogget- to la realizzazione di opere in tutto od in parte abusive affinché l'oggetto dell'obbligazione di facere possa considerarsi illecito, dovendosi, al contra- rio, operare una distinzione. In particolare, è stato ritenuto che
“il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessio- ne edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito per violazione di norme imperative in materia urbanistica con la con- seguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la conva- lida ai sensi dell'art. 1423 c.c. (Cass. n. 4015 del 2007; cfr. anche Cass. n. 21475 del 2013; Cass. n. 21398 del 2013; Cass. n. 20301 del 2012). Ta- le nullità si verifica anche ove il contratto abbia ad oggetto immobili da co- struire o costruiti in modo difforme alla concessione edilizia rilasciata: se la difformità è totale (cioè ove si intenda realizzare un edificio radi- calmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetriche ri- spetto a quello assentito), l'opera difforme è equiparata a quella priva di concessione. Questa Corte ritiene che, in tema di contratti di ap- palto aventi ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti in difformità ri- spetto alla concessione edilizia, occorre distinguere a seconda che tale difformità sia totale o parziale: nel primo caso (L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7) - che si verifica quando è stato realizzato un edificio radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie -
l'opera è da equiparare a quella costruita in assenza di concessione, con la conseguenza che il relativo contratto di appalto è nullo per il- liceità dell'oggetto e violazione delle norme imperative in materia urbanistica; detta nullità, invece, non sussiste nel secondo caso (L.
n. 47 del 1985, art. 12), che si verifica quando la modifica concerne
pagina 7 di 21 parti non essenziali del progetto (Cass. n. 2187 del 2011).” (cfr. Cass.,
27/11/2018, n.30703; conf. cfr. Cass. 4/5/23, n. 11636).
8.- Ciò posto, nel caso di specie, la porzione di opera appaltata che non ri- sulta essere oggetto di autorizzazione paesaggistica attiene alla realizzazio- ne di meri volumi tecnici relativi alla realizzazione del capotto termico: si tratta, dunque, di un'opera la cui realizzazione non doveva neppure essere assentita mediante la richiesta di un permesso di costruire o di una s.c.i.a. al Comune, in quanto la stessa non comporta: -) un aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio;
-) un mutamento di destinazione d'uso del fabbricato o di una sua parte;
-) una modifica delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
-) una violazione delle prescrizioni antisi- smiche (cfr. art. 32 t.u. edilizia).
9.1.- L'aumento di volumetria conseguente alla realizzazione del capotto termico, di fatti, è strumentale soltanto ad una migliore coibentazione dell'immobile, ma la posa del cappotto non implica affatto, né la realizzazio- ne di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipolo- giche, planovolumetriche o di utilizzazione, né la realizzazione di volumi tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso avente una specifica rile- vanza e autonomamente utilizzabile. Si tratta di un'opera, inoltre, che non incide sul decoro architettonico dell'edificio, limitandosi ad un rinnovamento della sua parete esterna con modifiche dei prospetti ai soli fini del conse- guimento di un risparmio energetico.
9.2.- L'opera, di per sé, sarebbe qualificabile come attività di manutenzione straordinaria (art. 3 t.u. edilizia) eseguibile in regime di edilizia libera: nel caso di specie occorre, tuttavia, che intervenga il parere favorevole dell'autorità preposta alla cura del vincolo paesistico rispetto alla compatibi- lità dell'intervento con l'interesse pubblico primario in considerazione dal carattere vincolato dell'area dove è ubicato l'immobile. Per la sua realizza- zione non occorre, pertanto, un titolo edilizio, ma soltanto il parere favore- vole della Regione, in assenza del quale l'opera può considerarsi abusiva.
10.1.- Ebbene, la circostanza che il cappotto sia stato realizzato su un edifi- cio ricadente in una zona del Comune di Verona sottoposta a vincolo paesi- stico imponeva l'assenso dell'autorità preposta alla cura del vincolo ai fini della sua regolare edificazione sotto il profilo amministrativo, ma questa so- la circostanza non è sufficiente – in considerazione della modestissima enti- tà dell'abuso edilizio e della sua scarsa incidenza sul manufatto che mantie- ne intatte le sue caratteristiche tipologiche di fondo e non presenta nuovi pagina 8 di 21 volumi autonomamente utilizzabili – a ritenere che il contratto d'appalto ab- bia avuto un oggetto parzialmente illecito.
10.2.- Risulta, poi, oltremodo evidente come l'interesse pubblico primario protetto dal vincolo paesistico risulti ben scarsamente inciso dal ben mode- sto mutamento tecnico dei volumi e dei prospetti strettamente necessari al- la migliore coibentazione del piccolo fabbricato oggetto di causa che, peral- tro, risulta ubicato in un quartiere periferico densamente urbanizzato del capoluogo scaligero.
11.- Ciò posto, alla stregua dell'indirizzo ermeneutico sopra riportato, è evidente come non si può fare un'equazione semplicistica tra attività vietata sul piano amministrativo e nullità del contratto e, quindi, si deve escludere che nel caso de quo l'oggetto dell'obbligazione dedotta nel contratto d'appalto possa considerarsi nulla. L'assenza dell'autorizzazione paesistica rende l'opera, in parte qua, abusiva, ma non ad ogni abuso edilizio corri- sponde un contratto d'appalto nullo per illiceità dell'oggetto. Infatti,
l'esistenza della categoria della nullità virtuale (art. 1418, comma 1°, cod. civ.) e, cioè, della nullità del contratto per violazione di una norma imperati- va, non significa che sia sufficiente che l'oggetto del contratto si ponga in contrasto con una norma imperativa affinché la convenzione sia assistita, sempre e comunque, dalla sanzione della nullità, occorrendo verificare se l'interesse pubblico protetto dalla norma violata non possa essere meglio al- trimenti realizzato (cfr. Cassazione civile, sez. un., 15/03/2022, n. 8472,
Cassazione civile, sez. II, 24/08/2023, n. 25209, Cass. 18/03/2024, n. 7243): detto rimedio, infatti, priva di ogni effetto il regolamento negoziale e obbliga le parti reciprocamente alla restituzione di quanto ricevuto.
12.- Ora, nel caso di specie, non solo le opere realizzate in difetto di auto- rizzazione paesistica si traducono in una modifica marginale del fabbricato in termini di volumi e prospetti, ma lo stesso consulente tecnico d'ufficio ha quantificato spese per la sanatoria amministrativa rimarchevolmente mode- ste (euro 1.000,00 oltre al compenso da corrispondere al professionista per la redazione della domanda amministrativa) rispetto al valore dell'opera complessivamente appaltata (euro 45.000,00 oltre IVA). Non è, quindi, re- vocabile in dubbio come la realizzazione di una parte dell'opera appaltata in assenza della rimozione del vincolo paesistico non si traduca, nel caso di specie, in un vulnus significativo all'interesse pubblico primario protetto dall'art. 146 d.lgs. 42/2004.
pagina 9 di 21 12.1.- Tanto premesso, esulano del tutto dalla verifica dell'incidenza sulla nullità totale o parziale del contratto d'appalto la preesistenza nell'edificio del , rispetto al momento della conclusione del contratto d'appalto, Pt_1 di alcune opere (anch'esse minimali: tettoia, camini in copertura, scala me- tallica esterna) non preventivamente assentite dalla Regione. Tali opere, come rilevato dal c.t.u. a pagina 15 dell'elaborato peritale, non sono state realizzate da e, pertanto, rispetto ad esse non si può porre in CP_1 radice alcun profilo di nullità dell'oggetto del contratto d'appalto, esulando tali opere dall'oggetto dell'obbligazione di fare gravante sull'appaltatrice.
12.2.- Questa pregressa situazione evidenzia semmai il carattere contrario a buona fede con cui viene articolata la domanda di nullità totale o parziale del contratto d'appalto.
12.3.- Orbene, il , già prima di affidare i lavori a Pt_1 CP_1 era proprietario di un immobile con opere abusive e non sanate e non
[...] si era affatto curato di procedere alla regolarizzazione delle stesse. Inoltre, occorre rimarcare come a distanza di oltre dodici anni dalla consegna dei la- vori appaltati a il non solo continua a non re- Controparte_1 Pt_1 golarizzare la situazione urbanistica del fabbricato (sia quella pregressa all'appalto con che quella conseguente alla realizzazione Controparte_1 del nuovo cappotto non oggetto di autorizzazione paesaggistica), ma – co- me emerso dai sopralluoghi e dalle informazioni acquisite dal c.t.u. (vedi pagg. 2 e 6 c.t.u.) – risulta finanche aver provveduto rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura di quello stesso cappotto che ora, in que- sta causa, stigmatizza come abusivo (tanto da pretendere l'integrale resti- tuzione del compenso pagato).
12.4.- Coglie, quindi, nel segno la difesa della convenuta opposta, allorché, alle pagine 13-14 della comparsa di risposta eccepisce, nella sostanza delle cose, la contrarietà a buona fede della domanda di nullità, la quale, se ac- colta, comporterebbe un ingiustificato sacrificio economico a carico dell'appaltatrice (condannata a restituire le somme percepite), senza che il suo accoglimento risponda ad un effettivo interesse della controparte nego- ziale. Quest'ultima, da oltre dieci anni, continua a beneficiare di un'opera regolarmente eseguita, senza curarsi di sanare l'abuso edilizio o di rimuove- re il manufatto abusivo, ma anzi provvedendo addirittura alla sua manuten- zione e, così facendo, dimostrando di volere mantenere e consolidare il ri- sultato della prestazione eseguita dalla società appaltatrice.
pagina 10 di 21 12.5.- Sussiste, quindi, un ulteriore concorrente motivo di rigetto della do- manda di nullità, la quale deve essere proposta in conformità al canone di buona fede oggettivo e, quindi, senza porre a carico della controparte un ingiustificato sacrificio economico, attribuendo all'altra parte un vantaggio oggettivamente sproporzionato e, in quanto tale, sconnesso con la tutela dell'interesse pubblico protetto dalla norma violata (cfr. Cassazione civile sez. un., 04/11/2019, n.28314).
12.6.- Non è, invece, compatibile col dovere oggettivo di buona fede pro- porre la domanda di nullità evocando la nullità dell'oggetto del contratto – il cui accoglimento presuppone la restitutio in integrum in natura o nei limiti dell'arricchimento ricevuto – e, al contempo, fare propri e consolidare il ri- sultato della prestazione eseguita dalla controparte negoziale.
13.1.- Il rigetto della domanda di nullità totale o in subordine parziale del contratto comporta, altresì, il rigetto della domanda, logicamente subordi- nata, di restituzione ex art. 2033 cod. civ. delle somme corrisposte dal committente all'appaltatrice per la realizzazione del capotto, ovverosia della parte di opera non oggetto del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta al vincolo paesistico.
13.2.- Il rigetto della domanda di nullità parziale del contratto comporta, inoltre, l'assorbimento della domanda di arricchimento senza causa propo- sta, in via di subordine, dalla convenuta opposta ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. per il caso di accoglimento della domanda di nullità totale o parziale del contratto. Tale domanda, ove decidibile nel merito, sarebbe quantomeno in parte fondata, in quanto il cappotto termico risulta, come rilevato dal c.t.u., regolarmente realizzato e in efficienza a distanza di anni dall'accettazione dei lavori. E non sarebbe certo ammissibile che il committente, in caso di accoglimento della domanda di nullità, mantenga il valore di un'opera ben realizzata dall'appaltatore e sanabile con un esborso pecuniario minimo, senza pagarne il corrispettivo e neppure l'indennizzo derivante dall'arricchimento conseguente alla realizzazione di un'opera che migliore l'efficientamento energetico dell'edificio cui si correla un impoverimento dell'appaltatore pari al costo dei materiali e della manodopera impiegata per realizzare l'opera utilmente realizzata. La massima giurisprudenziale citata dall'attore opponente in comparsa conclusionale non si attaglia, infatti, al caso di specie che riguarderebbe, ove la tesi del committente fosse fondata, un contratto ad oggetto illecito, ma non anche un contratto con causa illeci- ta. Se la tesi dell'attore opponente fosse fondata, infatti, ad essere illecito pagina 11 di 21 non sarebbe tanto lo scambio delle prestazioni contrattuali, ma l'oggetto di una parte del contratto.
14.- Tanto premesso sulla domanda di nullità proposta dall'attore opponen- te, è ora possibile entrare nel merito della domanda, logicamente subordi- nata, di risoluzione del contratto per inadempimento di non scarsa impor- tanza ex artt. 1453 e 1455 cod. civ.
15.- Tale domanda deve essere rigettata perché gli inadempimenti ascritti dal committente all'appaltatore riguardano un'opera consegnata e accettata che non è affetta da vizi e difformità tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione (vedi art. 1668, comma secondo, cod. civ.) e i ritardi nella lavorazione o le modalità di esecuzione della stessa non sono tali da incidere in misura così significativa sul sinallagma contrattuale da comportare il tra- volgimento con effetti ex tunc del contratto con insorgenza degli obblighi restitutori a favore delle parti (restituzione del corrispettivo incassato da parte dell'appaltatore e pagamento del valore delle opere realizzate e utiliz- zabili dal committente).
16.- Venendo al primo e più importante inadempimento allegato dal com- mittente, non vi è dubbio che gravi sull'appaltatore non solo l'obbligazione di realizzare tempestivamente l'opera e di farlo in conformità al progetto ed a regola d'arte, ma anche quello di assicurare la corrispondenza dell'opera realizzata ai progetti depositati presso il e assentiti dalla Pubblica CP_8
Amministrazione.
17.- Conseguentemente, prima di realizzare il capotto, Controparte_1 avrebbe dovuto diligentemente verificare che tale opera fosse stata presen- te nella pratica edilizia depositata in Comune per la quale occorreva l'autorizzazione paesaggistica.
18.- Tuttavia, tale inadempimento non assume in concreto rilevanza tale da comportare la risoluzione del contratto: a fronte di un'opera realizzata per il valore complessivo di 45.990,00 euro oltre IVA, i costi per la sanatoria dell'abuso edilizio comprensivi di sanzioni e spese tecniche (id est compenso del professionista per il deposito della domanda di sanatoria) sono stati complessivamente stimati dal c.t.u. in euro 3.500,00 (quantificazione non avversata dai c.t.p. di parte); va da sé, pertanto, come tale inadempimento assume scarsa incidenza rispetto alla tenuta complessiva del sinallagma ne- goziale, essendo sul piano oggettivo del tutto marginale rispetto al valore complessivo dell'opera realizzata a regola d'arte dall'appaltatrice. Di tale pagina 12 di 21 inadempimento si deve, quindi, tenere conto soltanto ai fini della domanda di riduzione del prezzo dell'appalto.
19.- Non hanno neppure inciso sul complessivo equilibrio delle prestazioni negoziali le questioni relative al ponteggio impiegato dall'appaltatrice nell'esecuzione delle lavorazioni (sequestro temporaneo, profili relativi all'installazione) in quanto dagli atti di causa è emerso che:
-) il sequestro del ponteggio disposto dalla polizia giudiziaria ex art. 354
c.p.p. è dipeso da un fatto di reato (furto aggravato) per cui non è stata ac- certata la penale responsabilità degli amministratori o dei dipendenti di
[...]
Parte_3
-) risulta agli atti che la vicenda penale si sia chiusa con la remissione della querela per il reato di furto aggravato e il dissequestro del ponteggio (docc.
15 e 30 convenuta): il sequestro, quindi, è qualificabile come factum prin- cipis che ha reso temporaneamente ineseguibile la prestazione dell'appaltatore, senza, però, che sia venuto meno l'interesse del commit- tente all'adempimento (art. 1256 cod. civ.), tant'è che l'opera risulta rego- larmente ultimata e consegnata senza che il committente nelle more dei la- vori abbia domandato la risoluzione del contratto per inadempimento defini- tivo dell'obbligazione di fare o per ritardato adempimento;
-) i lavori di ristrutturazione, stando alle date riportate nel preventivo e nel conto consuntivo, risultano essere ultimati agli inizi dell'autunno del 2012 e, cioè, entro la fine dello stesso anno in cui erano iniziate le lavorazioni (il primo preventivo risale agli inizi della primavera del 2012);
-) dall'esito della prova orale non è emerso che il ponteggio sia stato realiz- zato in difformità dalle regole tecniche sulla sicurezza: i vigili intervenuti sul posto si sono limitati a impartire prescrizioni all'appaltatrice che si è con- formata alla medesime (cfr. verbale udienza 29.5.23, testi e Tes_2 che non hanno alcun interesse neppure di fatto alla causa essendosi Tes_3 limitati in passato a collaborare occasionalmente con la convenuta opposta), tanto che l'ex collaboratore di ha dichiarato che saliva sul pon- CP_1 teggio mediante le scale e entrambi i testimoni citati da Controparte_1 hanno narrato che la situazione evidenziata dalle fotografie prodotte dall'attore opponente era solo temporanea;
tali deposizioni oltre ad essere tra di loro convergenti e sufficientemente circostanziate, provengono da soggetti che non hanno rapporti di collaborazione attuali con la convenuta opposta;
risultano estrinsecamente attendibili con la circostanza che, allor- ché è stato eseguito il sequestro probatorio del ponteggio, non è emerso pagina 13 di 21 che siano stati elevati addebiti ad alcuno dei soggetti collegati all'appalto re- lativi alla violazione di prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro;
-) rispetto ai pretesi difetti nell'installazione del ponteggio risulta, invece, radicalmente inattendibile la deposizione del teste figlio dell'attore Pt_1
e comproprietario dell'immobile di cui è causa e, parimenti scarsamente at- tendibile, è la deposizione del teste che ha dichiarato la propria par- Tes_1 tecipazione emotiva alla causa premettendo che “ci tenevo che lavorassero bene, perché era a casa di conoscenti”.
-) il sequestro del ponteggio da parte della polizia giudiziaria è intervenuto per un fatto del tutto diverso rispetto a ipotesi di mancato rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro: dopo la remissione della querela per il reato di furto il ponteggio è stato dissequestrato, segno che le presunte dif- formità tecniche non erano d'ostacolo alla prosecuzione delle lavorazioni;
-) in ogni caso le presunte difformità o i presunti errori tecnici nell'installazione del ponteggio non hanno comportato danni gravi alle per- sone o alle cose e non hanno impedito la prosecuzione dei lavori con realiz- zazione del risultato atteso dal committente (la consegna dell'opera finita esente da vizi e difformità), di tal ché non sono inadempimenti idonei a im- plicare una caducazione del vincolo negoziale.
20.- Anche il terzo inadempimento ascritto alla convenuta non è idoneo a sorreggere, in presenza di un'opera compiutamente realizzata senza diffor- mità o vizi costruttivi ad eccezione della necessità della sanatoria ammini- strativa del cappotto, l'accoglimento della domanda di risoluzione del con- tratto per inadempimento.
21.- Non è revocabile in dubbio che il subappalto di una parte o di tutte le opere debba essere previamente autorizzato dal committente e che tale au- torizzazione nel caso di specie sia mancante.
22.- Tuttavia, la mancata autorizzazione del committente al subappalto non comporta la risoluzione del contratto per inadempimento di non scarsa im- portanza (artt. 1453 e 1455 cod. civ.) se l'obbligazione di fare risulta adempiuta e l'opus realizzato risulta adatto allo scopo, in quanto si ritiene che “la violazione del divieto fissato dall'art. 1656 c.c. di per sé non costitui- sca una grave violazione delle obbligazioni contrattuali idonea ex art. 1455
c.c. a legittimare la risoluzione contrattuale. Ed infatti oggetto specifico del- la prestazione contrattuale nel contratto di appalto è l'esecuzione dell'opera commissionata immune da vizi e rispondente alle esigenze del committente,
pagina 14 di 21 essendo sostanzialmente indifferente se l'esecuzione dell'opera, totalmente
o parzialmente, venga eseguita mediante singoli contratti di subappalto. La violazione del disposto dell'art. 1656 c.c. quindi, lungi dal legittimare tout court la risoluzione del contratto per inadempimento, ha come esclusiva conseguenza di carattere automatico che l'appaltatore risponde nei confronti dell'appaltante anche per i vizi dell'opera che siano imputabili alla condotta del subappaltatore non autorizzato” (cfr. Tribunale Firenze, 05/11/2004, in banca dati De Jure, cfr. Tribunale Milano sez. VII, 07/03/2012, n. 2808).
23.- D'altra parte se il divieto di subappalto di cui all'art. 1656 cod. civ. è posto a tutela della centralità della persona dell'appaltatore nella determi- nazione del committente alla stipula del contratto, la tutela della posizione del committente in caso di subappalto non preventivamente autorizzato è affidata al rimedio della nullità relativa del contratto di subappalto o della sua inefficacia nei confronti del committente (cfr. Cass. civ., 18/05/1955, n.
1466). La tesi più coerente con la ratio del divieto di subappalto in difetto di assenso del committente è che il subappalto non autorizzato non produce effetti nei confronti del committente, impregiudicata la validità e la perdu- rante efficacia del contratto d'appalto. La tesi della nullità del subappalto non autorizzato o, comunque, stipulato in violazione dei limiti legali allo stesso è anche confermata dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023 che disciplina gli appalti pubblici e che espressamente prevede la sanzione della nullità a ca- rico del contratto di subappalto, senza nulla disporre in ordine al contratto d'appalto.
24.- Ciò posto sulle ragioni di rigetto della domanda di risoluzione del con- tratto per grave inadempimento, è ora possibile entrare nel merito della domanda di riduzione di una parte del corrispettivo a cagione degli inadem- pimenti ascritti dal convenuto in senso sostanziale all'appaltatrice. Tale do- manda, invero, risulta parzialmente fondata per le ragioni che si vengono ad esporre.
25.- Ora, indubbiamente i costi quantificati dalla consulenza tecnica d'ufficio per la sanatoria della parte di opera realizzata in assenza dell'autorizzazione paesaggistica riducono il valore dell'opera complessiva- mente realizzata in misura proporzionale alle spese necessarie per la rego- larizzazione urbanistica ed edilizia del fabbricato solo e soltanto limitata- mente alle opere abusive realizzate da e non certamente Controparte_1 per quelle già presenti in situ prima della stipula del contratto e, quindi, non eziologicamente ricollegabili alla condotta dell'appaltatrice. È chiaro, infatti, che l'obbligazione progettuale assunta dall'appaltatrice e di verifica della pagina 15 di 21 corrispondenza delle opere realizzate alle opere assentite sul piano urbani- stico ed edilizio si riferisce alle opere oggetto dell'obbligazione di facere de- dotta in contratto, salvo che il committente non provi che l'oggetto del con- tratto era esteso anche alla verifica della presenza di altre opere abusive presenti nell'immobile e alla predisposizione nell'interesse del committente domanda di sanatoria (obbligazione evidentemente ulteriore rispetto all'obbligo di fare ed alle prestazioni accessorie all'oggetto dell'appalto per- ché estesa alla verifica di attività svolta da parte di terzi nel passato). Il credito della convenuta opposta deve essere, pertanto, ridotto di euro 3.500,00 pari ai costi stimati dal c.t.u. per la sanatoria dell'abuso riferibile specificatamente alla società che, per quel che qui rileva, Controparte_1 si è occupata del rifacimento del cappotto.
26.1.- Dalla consulenza tecnica d'ufficio emerge, inoltre, che non vi è prova che la convenuta opposta abbia collocato in situ materiali difformi da quelli oggetto del consuntivo o, comunque, inidonei all'uso2, ma vi è, tuttavia, prova che, in parte, nel computo metrico sono state allegate misurazioni ec- cedenti rispetto a quelle risultanti dalla documentazione tecnica allegata dal contratto per la somma complessiva di 713,40 euro (c.t.u. pagg. 11-12).
26.2.- L'esame della documentazione prodotta non consente, invece, di ri- tenere che l'attore opponente abbia sostenuto spese per l'acquisto di mate- riali relativi a opere realizzate dall'appaltatrice perché: -) i “materiali ogget- to della fattura (13/A) intestata a siano necessariamente materiali CP_5 che rientrassero nell'incarico di materiali rappresentati da Controparte_1 esalatore, dissuasore per piccione, tasselli e listelli in legno”; -) quanto alla
“alla fattura (13/B) intestata a la voce principale sono Parte_1
“colmi per coppi” materiali che non facevano parte delle forniture di Tecno- sistemi srl in quanto la voci di capitolato (Paragrafo 6 lettera e) prevedeva la messa in opera delle tegole recuperate dal manufatto esistente (il prezzo di €. 12,50/mq. ne è la chiara conferma).” (cfr. pag. 17 c.t.u.).
27.- Occorre ora entrare nel merito della pretesa fatta valere dalla conve- nuta opposta in sede di comparsa di risposta e che essa appella come “re- conventio reconventionis” anche se, in realtà, essa deve essere recta via qualificata come modificazione della originaria domanda posta in sede moni-
pagina 16 di 21 toria, atteso che con essa l'appaltatrice chiede sempre il pagamento del sal- do dell'opera convenuto a misura sulla base del medesimo titolo negoziale, limitandosi a precisare l'errore materiale contenuto nell'indicazione del prezzo di una delle voci del conto consuntivo.
28.- Innanzitutto, tale domanda risulta ammissibile in rito, in considerazio- ne del fatto che “nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specifica- re e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o ag- giuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di eco- nomia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi.” (cfr.
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7592 del 21/03/2024; più di recente, scio- gliendo il noto contrasto interpretativo, le Sezioni Unite hanno finanche rite- nuto ammissibile la proposizione da parte del convenuto opposto di una re- conventio reconventionis che si pone in termini di alternatività con la do- manda proposta in sede monitoria e che trovi fondamento nel medesimo in- teresse che aveva sostenuto la proposizione della domanda originaria, cfr.
Cass. Sez. U - , Sentenza n. 26727 del 15/10/2024).
29.- Tanto premesso in punto di rito, nel merito della modificazione della domanda articolata dalla convenuta opposta in comparsa occorre, però, ri- levare quanto segue.
30.- Ebbene non vi è dubbio che l'errore contenuto nel conto consuntivo (doc. 11 convenuta opposta) sia riconoscibile ictu oculi sulla base di una esegesi secondo buona fede della dichiarazione di scienza resa dall'appaltatore perché l'acquisto e la posa dell'identico materiale isolante non può, sincronicamente, costare 15 euro e 45 euro al metro quadro per- ché, delle due asserzioni, non può che essere vera l'una. È inoltre rimasto indimostrato che le due lavorazioni allegate nel conto consuntivo si riferi- scano, in realtà, a materiali diversi.
31.- L'odierna fattispecie non sarebbe, quindi, inquadrabile, né sotto l'ombrello applicativo dell'errore che cade sulla dichiarazione e che compor- ta l'annullamento del contratto (art. 1433 cod. civ.) salvo che la parte cadu- ta in errore non offra di rettificarlo (art. 1432 cod. civ.), ma neppure sotto quello dell'errore di calcolo (art. 1439 cod. civ.), perché, in realtà, “l'accer- tamento dell'errore sulla dichiarazione, regolato dall'art. 1433 c.c., deve es- sere sempre preceduto dall'interpretazione del contratto per cui, se è possi-
pagina 17 di 21 bile ricostruire la comune intenzione delle parti, secondo quanto stabilito dagli artt. 1362 e 1363 c.c., non si applicano le disposizioni sull'errore osta- tivo come vizio del consenso produttivo, in presenza delle condizioni previ- ste dalla legge, dell'annullamento del contratto, bensì quelle sull'interpreta- zione soggettiva del contratto. In questo senso si è già pronunciata questa
Corte, affermando che, ove il contenuto del contratto, così come risulta ma- terialmente redatto, non corrisponda, quanto alle espressioni usate, alla comune, reale volontà delle parti, per erronea formulazione, redazione o trascrizione d'elementi di fatto ad esso afferenti, deve ritenersi, ancorchè la discordanza non emerga prima facie dalle tavole negoziali, che tale situa- zione non integra alcuna delle fattispecie dell'errore ostativo e che, di con- seguenza, non trova applicazione la normativa dettata in tema d'annulla- mento del contratto per tale vizio, vertendosi, piuttosto, in tema di mero er- rore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, al di là della forma di volta in volta richiesta per il contratto cui afferisce, onde consentire al giudi- ce la formazione di un corretto convincimento circa la reale ed effettiva vo- lontà dei contraenti (Cass. n. 9243 del 2008, in motiv.; conf., Cass. n. 9127 del 1993). In tale ipotesi, quindi, sulla lettera del contratto deve prevalere la reale, comune volontà dei contraenti, desumibile dal giudice di merito sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito (Cass. n. 8745 del 2011; Cass. n. 19558 del 2003).” (cfr. Cass. sez. II,
04/10/2018, n. 24208).
32.- La disciplina dell'errore è, peraltro, evocata del tutto a sproposito dall'attore opponente non solo per le ragioni innanzi illustrate, ma anche per la dirimente constatazione che l'errore non cadrebbe sulla dichiarazione negoziale, ma su un atto successivo alla conclusione del contratto e, cioè, sul rendiconto delle opere realizzate dall'appaltatrice rispetto ad un appalto il cui prezzo è stato pattuito a misura.
33.- Ciò detto, nondimeno, è fondata la difesa con cui l'attore opponente chiede che venga respinta la domanda della convenuta opposta come modi- ficata per un'altra e diversa ragione.
34.- Invero confrontando il preventivo aggiornato delle opere al 28.8.12
(doc. 4A attore opponente sottoscritto) con il conto consuntivo (doc.
11 convenuta non sottoscritto dal committente) emerge che nel consunti- vo è stata descritta come realizzata la fornitura e posa di un materiale di- verso da quello espressamente accettato dal committente al momento della sottoscrizione del capitolato d'opera come da ultimo modificato. A tal fine è sufficiente, infatti, comparare la voce 5b) del preventivo con la voce 5b) del pagina 18 di 21 consuntivo per accorgersi che, al costo di 15 euro al metro quadro, nel pre- ventivo figura la posa di un determinato materiale e nel consuntivo di un materiale diverso.
35.- L'appaltatore, quindi, ha eseguito una variante d'opera non autorizzata dal committente per iscritto e che, in quanto tale, in forza dell'art. 1659 cod. civ., non deve essere pagata ove, come nel caso di specie, il suo costo ecceda quello indicato nel preventivo: è, di fatti, principio cardine del nostro ordinamento il divieto di arricchimento imposto;
non è, altresì, emerso - neppure sotto il profilo dell'allegazione di parte - come tale variante fosse stata richiesta dal committente (art. 1661 cod. civ.) o fosse necessaria per la regolare esecuzione dell'opera (art. 1660 cod. civ.).
36.- Conseguentemente, in difetto di accordo sulla variante, non è possibile consentire che l'appaltatore venga remunerato per la voce prevista al punto 5b) del preventivo al costo di 15 euro al metro quadro al maggior costo ri- cavabile dal consuntivo interpretato secondo buona fede a 45 euro al metro quadro perché, così facendo, si imporrebbe al committente una variante d'opera non concordata.
37.- In conclusione, tra le domande articolate dall'attrice opponente va ac- colta solo quella tesa a determinare una riduzione del prezzo, in considera- zione, sia del minor valore dell'opera realizzata conseguente alla realizza- zione di opere abusive oggetto di sanatoria previo rilascio di atto di ammini- strativo di compatibilità paesistica, sia degli errori rilevati dal c.t.u. nel con- to consuntivo relativo alla misurazione di una parte (minimale) delle opere realizzate (vedi sopra, punto 26.1.).
38.- Ai fini della regolazione delle spese di lite occorre valutare la comples- siva soccombenza delle parti: le domande di nullità e di risoluzione dell'attore opponente risultano del tutto infondate, mentre risulta fondata la sola domanda di rideterminazione del corrispettivo dell'opera. Per questa ragione e tenendo conto del minore importo del credito dell'appaltatrice come ricalcolato, le spese legali, da riconoscere alla convenuta opposta par- zialmente vittoriosa, devono essere compensate nei limiti di 1/3. Le spese vengono liquidate come da dispositivo applicando i valori medi del d.m.
55/2014 e prendendo come riferimento il valore del contratto oggetto della domanda di risoluzione ex artt. 1453 e 1455 cod. civ. articolata in via ricon- venzionale. Per la fase monitoria, invece, si prende come riferimento il mi- nor valore del credito ingiunto che è pari al saldo del corrispettivo e non pagina 19 di 21 all'intero prezzo convenuto che, in parte preponderante, era già stato corri- sposto.
39.- Invece, le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste a carico di entrambe le parti in misura paritetica perché, in osservanza del principio di causalità che governa le spese di lite, occorre considerare che entrambe le parti hanno in misura equivalente concorso alla necessità dello svolgimento della c.t.u., essendo stato oggetto di analisi peritale approfon- dita la questione relativa al carattere abusivo delle opere realizzate, oltre che le contestazioni, vieppiù infondate, del committente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezio- ne disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di nullità totale o parziale del contratto proposta dall'attore opponente;
2) rigetta la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 e 1455 cod. civ. proposta dall'attore opponente;
3) rigetta la domanda di restituzione dell'indebito proposta dall'attore opponente;
4) revoca il decreto ingiuntivo opposto e, previa riduzione del corrispet- tivo dell'appalto in accoglimento solo parziale della domanda dell'attore opponente, condanna l'attore opponente al pagamento a favore della convenuta opposta della minor somma di euro 6.029,60 oltre interessi moratori al saggio di cui all'art. 1284, comma 1°, cod. civ. dal 13.12.12 sino al saldo (salvo errori di calcolo, emendabili nel- la forma della correzione dell'errore materiale, se evincibili dall'applicazione dei criteri indicati in parte motiva rispetto alla detra- zione dall'importo dell'ingiunzione di pagamento delle somme indica- ta alle risposte ai quesiti 2 e 4 della c.t.u., ad eccezione, quanto alla risposta al quesito 4), del costo per la sanatoria amministrativa degli abusi relativi ad opere preesistenti in cantiere):
5) compensa per 1/3 le spese legali a favore della convenuta opposta sia per quel che riguarda la fase monitoria che per quel che riguarda la fase del giudizio di primo grado a contraddittorio pieno e, pertanto, condanna l'attore opponente alla refusione delle spese di lite a favore della convenuta opposta nella misura di 5.077,30 euro oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori per legge per la fase a contraddittorio pagina 20 di 21 pieno, nonché euro 378,00 euro oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori per legge per la fase monitoria, oltre 1/3 dell'importo del contributo unificato e delle spese vive della fase monitoria e della fa- se a contraddittorio pieno quali emergenti dagli atti del fascicolo pro- cessuale;
6) pone le spese di c.t.u. in misura paritaria a carico di entrambe le parti nei rapporti interni.
Così deciso. Verona, 11/03/2025
Il Giudice
Attilio Burti
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 L'attore opponente ha, di fatti, negato il consenso al c.t.u. per l'esecuzione dei necessari sondaggi e demolizioni, di tal ché, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., tale contegno processuale assume la valenza di argomento di prova contrario alla allegazione della convenuta della committente che, dopo l'accettazione dell'opera, è onerata della prova dei vizi e delle difformità denunciate o allegate (cfr. Cas- sazione civile, sez. II, 13/03/2023, n. 7267).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3226/2022 promossa da:
(c. f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CARCERERI FRANCO come da procura alle liti dimessa nel fascico- lo processuale
ATTORE
Contro
(p. iva ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. LINETTI ANTONELLO come da procura alle liti dimessa nel fascico- lo processuale
- CONVENUTA OPPOSTA -
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Conclusioni per l'attore opponente:
“Ogni contraria eccezione, istanza, domanda, e deduzione respinta:
1) NEL MERITO: Dichiararsi nullo e/o annullabile e comunque inefficace o come meglio e, conseguentemente, revocarsi il Decreto Ingiuntivo n.
748/2022 D.I. - n. 1236/2022 R.G. del 18.03.2022 del Tribunale di Verona -
Giudice Dott.ssa Stefania Abbate, per i motivi tutti esposti in atti.
pagina 1 di 21 2) IN VIA RICONVENZIONALE:
2.A) Accertarsi e dichiararsi ai sensi degli artt. 1346 - 1419 - 1423 c.c. la nullità parziale del contratto di appalto intercorso tra le parti per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative nella parte riferita alle opere di realizzazione del termoisolamento a cappotto di cui ai quadri 8) e 11) dei capitolati docc. 4) e 4/A) e contabilità finale doc. 22) in atti, per mancato ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica necessaria all'esecuzione di dette opere e per i motivi tutti svolti in atti.
2.B) Conseguentemente, dichiararsi nulla dovere il signor Parte_1 alla per dette opere. Controparte_1
3.C) Per l'effetto, rideterminarsi il corrispettivo complessivo dell'appalto in
€ 29.846,58 come da ipotesi a) di cui al § I) pag. 15 dell'atto di citazione, ovvero, in via alternativa in € 23.971,21 come da ipotesi b) di cui al § I) pag. 16 dell'atto di citazione, ovvero ancora nella somma, maggiore o mino- re accertata in corso di causa, tenuto conto delle risultanze di cui all'elaborato peritale a firma del C.T.U. Ing. Forcato depositato il 25.11.2024.
4.D) Infine, dato atto che l'opponente ha pagato Parte_1 all'ingiungente la somma complessiva di € 40.390,44 (docc. 6 - 8 in causa), condannarsi la soc. in persona dell'Amministratore Unico Controparte_1
- legale rappresentante Arch. a restituire al signor Controparte_2 [...]
la somma di € 10.543,86 per l'ipotesi a) di cui al § I) pag. Parte_2
15 dell'atto di citazione, ovvero la somma di € 16,419,23 per l'ipotesi b) di cui al § I) pag. 16 dell'atto di citazione, ovvero ancora nella somma, mag- giore o minore accertata in corso di causa, tenuto conto delle risultanze di cui all'elaborato peritale a firma del C.T.U. Ing. Forcato depositato il 25.11.2024, oltre agli interessi moratori ex art. 1284, comma 2 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
3) SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE:
3.A) Accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto per gravi, plurimi e reiterati inadempimenti dell'appaltatrice per i motivi tutti esposti in atti, ovvero, in via subordinata per il caso di rigetto della chiesta risoluzione, ferma e ribadita la accertata sussistenza degli inadempimenti esposti in atti, disporsi la proporzionale riduzione del corrispettivo dell'appalto, tenuto con- to delle risultanze istruttorie, ivi incluse quelle di cui all'elaborato peritale a firma del C.T.U. Ing. Forcato depositato il 25.11.2024.
pagina 2 di 21
3.B) Conseguentemente, rideterminarsi il corrispettivo in € 12.214,33 per quanto esposto in atti, ovvero nella somma, maggiore o minore accertata in corso di causa tenuto conto delle risultanze istruttorie, ivi incluse quelle di cui all'elaborato peritale a firma del C.T.U. Ing. Forcato depositato il
25.11.2024.
3.C) Altresì, dato atto che ha pagato a Parte_1 Controparte_1 la somma di € 40.390,44, condannarsi la stessa, in persona dell'Amministratore Unico - legale rappresentante pro tempore Arch.
[...]
, a restituire a € 28.176,11, ovvero la Controparte_3 Parte_1 somma, maggiore o minore accertata in causa tenuto conto delle risultanze istruttorie, ivi incluse quelle di cui all'elaborato peritale a firma del C.T.U.
Ing. Forcato depositato il 25.11.2024, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 2 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
4) IN OGNI CASO: Spese e compenso professionale, spese generali 15%,
c.p.a. 4% ed i.v.a. 22% interamente rifusi.
5) IN VIA ISTRUTTORIA:
5.A) Per scrupolo defensionale e per non incorrere nelle decadenze di leg- ge, in parziale modifica dell'ordinanza 02.02.2023, si chiede di essere am- messi a provare per interpello del legale rappresentante di CP_4
Arch. e per testi, le circostanze escluse ca-
[...] Controparte_2 pitolate da 1) a 19) e da 21) a 44) nella memoria ex art. 183, VI comma n.
2) c.p.c. del 29.11.2022 da intendersi qui integralmente trascritte, indican- do a testi i signori: di Verona - San Michele;
Testimone_1 CP_5
di Cremona;
di Verona - San Michele;
[...] Controparte_6 CP_7
di San Martino Buon Albergo (VR); Geom. di Caldie-
[...] Persona_1 ro (VR).
5.B) Si chiede, altresì, per il caso di rimessione in istruttoria e di ammissio- ne delle prove orali di controparte escluse, abilitazione a prova contraria con
i medesimi testi indicati per quella diretta.”
Si chiede che la causa sia tenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.”
Conclusioni per la convenuta opposta:
“In principalità, previe le declaratorie del caso, respingersi l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, in primis essendo
contro
- parte decaduta dall'azione di garanzia per mancata tempestiva denunzia pagina 3 di 21 degli asseriti vizi e per successiva prescrizione. In ogni caso perchè i vizi sono insussistenti e ha diritto al pagamento del corri- Controparte_1 spettivo concordato, avendo realizzato integralmente l'opera commissiona- ta.
Con vittoria di spese e competenze, da liquidarsi ai sensi del d.m. n.
55/2014 per le cause di valore corrispondente al cumulo delle varie doman- de formulate dalle parti.
In via riconvenzionale, previe le declaratorie del caso, accertato l'errore contabile commesso da condannarsi al Controparte_1 Parte_1 pagamento della maggior somma di €. 3.175,20 oltre Iva, in relazione alla voce 5.b del contratto d'appalto.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, tanto per nullità del contratto che per risoluzione, condannarsi co- munque il al pagamento della somma ingiunta od alla diversa Pt_1 somma che il Tribunale adito riterrà dovuta, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 C.C.”
pagina 4 di 21 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1.1.- Per quanto rileva in questa specifica sede processuale1, la convenuta opposta ha adito questo Tribunale in sede monitoria per conseguire la con- danna dell'attore opponente al pagamento del saldo del contratto d'appalto dei lavori di ristrutturazione dell'immobile aventi ad oggetto: - fornitura e posa in opera di cappotto esterno con intonacatura e tinteggiatura esterna;
- fornitura e posa in opera di isolamento termico della copertura con siste- mazione del manto in coppi;
- fornitura e posa in opera di un lucernario;
- fornitura e posa in opera su parte del tetto di pannelli fotovoltaici.
1.2.- Il corrispettivo dell'appalto è stato convenuto a misura mediante la sottoscrizione di un capitolato dei lavori successivamente modificato (cfr. docc. 4 e 4A fasc. opponente, entrambi sottoscritti dalle parti): il saldo dei lavori è stato, invece, preteso sulla base di una contabilità finale di can- tiere (doc. 11 convenuta opposta) dalla quale è risultato un corrispettivo a consuntivo significativamente più basso da quello emergente dal preventi- vo accettato dal committente (doc. 4° attore opponente)
2.- Al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall'appaltatrice per l'importo di euro 10.243,71 oltre interessi moratori si è opposta la committente pro- ponendo tre domande:
1) in via pregiudiziale l'accertamento della nullità (virtuale) totale o, in su- bordine, parziale del contratto perché una parte delle opere realizzate e, segnatamente, il capotto di isolamento termico del fabbricato è stata realizzata senza la preventiva autorizzazione paesaggistica: l'oggetto del contratto sarebbe, dunque, parzialmente illecito per violazione dell'art. 146 d.lgs. 42/2004;
2) in via logicamente subordinata la risoluzione del contratto d'appalto per plurimi e gravi inadempimenti dell'appaltatrice, relativi all'installazione di un ponteggio non a norma, al subappalto di una parte delle opere in assenza di autorizzazione del committente, all'esposizione nel consunti- 1 Vengono, quindi omessi i riferimenti al giudizio svoltosi sugli stessi fatti e tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Brescia definito in primo grado con una sentenza di accoglimento della domanda dell'attrice in senso sostanziale che venne riformata in sede di appello con una sentenza in rito che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto perché emesso da un giudice territorialmente incompetente. La sentenza del- la Corte d'Appello di Brescia del 20.2.2020, n. 245 fu gravata nelle forme del regolamento di competen- za avanti alla Suprema Corte di Cassazione (doc. E fasc. opponente). La Corte di Cassazione, con or- dinanza del 14.10.21, rigettò il gravame e dichiarò la competenza del Tribunale di Verona innanzi al qua- le rimise le parti del giudizio (doc. F fasc. opponente). Tuttavia, l'odierna attrice sostanziale ha propo- sto un nuovo ricorso per decreto ingiuntivo, sicché questo giudizio non può dirsi la prosecuzione di quello chiuso con una sentenza in rito e non riassunto. pagina 5 di 21 vo di voci relative ad opere non realizzate, l'impiego di materiali non conformi al capitolato accettato dal committente (doc. 4° opponente);
3) in via cumulativa ad entrambe le domande la rideterminazione del corri- spettivo dovuto e la condanna dell'appaltatrice alla restituzione delle somme percepite in eccesso rispetto a quelle effettivamente dovute in considerazione degli inadempimenti ascritti e dei conseguenti pregiudizi subiti dal creditore della prestazione.
3.- Si è costituita nel giudizio a contraddittorio pieno la convenuta opposta, la quale ha respinto gli addebiti ascritti ed ha proposto quella che essa ha qualificato come reconventio reconventionis, chiedendo che fosse accertato l'errore nella dichiarazione contenuto nella voce 5.b del conto consuntivo dell'opera, essendo stato applicato per sbaglio un prezzo inferiore a quello indicato nella voce di cui al successivo punto 5.c. del medesimo consuntivo, pur essendo le due voci relative alla medesima lavorazione ed al medesimo materiale impiegato.
4.- Il processo si è svolto mediante il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., nonché l'escussione della prova orale sui capi- toli rilevanti ai fini del decidere ed ammissibili. È stata anche disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio volta alla determinazione del sal- do del contratto d'appalto, nonché ai fini della verifica se effettivamente fossero state realizzate opere non assentite da parte dell'autorità preposta alla cura del vincolo paesistico, nonché se esse fossero sanabili e, in caso affermativo, a quale costo anche ai fini della verifica dell'incidenza della spesa della sanatoria sul valore dell'opera realizzata.
5.- Tanto sinteticamente premesso rispetto allo svolgimento del processo e alle domande delle parti, è ora possibile entrare nel merito delle domande riconvenzionali proposte dall'attore opponente nei confronti della convenuta opposta al fine di conseguire la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6.- Infatti, rispetto alla domanda proposta dall'attrice in senso sostanziale in sede monitoria (la richiesta dell'appaltatrice di condanna della commit- tente al pagamento del saldo del corrispettivo quale risultante dal conto consuntivo) assume carattere pregiudiziale da un punto di vista logico l'esame della domanda di nullità del contratto totale o, in subordine, parzia- le proposta dal committente: se la domanda di nullità fosse, di fatti, in tutto o in parte fondate, la convenuta non avrebbe diritto a chiedere il pagamento del corrispettivo in tutto o, comunque, per la parte travolta per effetto della declaratoria di nullità parziale del contratto;
essa, invece, dovrebbe essere pagina 6 di 21 condannata a restituire le somme percepite a titolo di corrispettivo, fatto salvo il suo diritto a conseguire il pagamento del valore dell'opera realizzata utilizzabile dalla committente in forza del principi della restitutio in integrum
(valore da cui, in forza del principio dell'ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ., deve essere detratto il lucro ritratto dall'appaltatore, il quale presuppone la validità del contratto, cfr. Cassazione civile , sez. un.
, 11/09/2008 , n. 23385).
7.1.- Orbene, la domanda di nullità totale o parziale del contratto d'appalto non risulta fondata.
7.2.- Giova, anzitutto, ricostruire l'insegnamento del giudice di legittimità.
Secondo la Suprema Corte non è sufficiente che il contratto abbia ad ogget- to la realizzazione di opere in tutto od in parte abusive affinché l'oggetto dell'obbligazione di facere possa considerarsi illecito, dovendosi, al contra- rio, operare una distinzione. In particolare, è stato ritenuto che
“il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessio- ne edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito per violazione di norme imperative in materia urbanistica con la con- seguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la conva- lida ai sensi dell'art. 1423 c.c. (Cass. n. 4015 del 2007; cfr. anche Cass. n. 21475 del 2013; Cass. n. 21398 del 2013; Cass. n. 20301 del 2012). Ta- le nullità si verifica anche ove il contratto abbia ad oggetto immobili da co- struire o costruiti in modo difforme alla concessione edilizia rilasciata: se la difformità è totale (cioè ove si intenda realizzare un edificio radi- calmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetriche ri- spetto a quello assentito), l'opera difforme è equiparata a quella priva di concessione. Questa Corte ritiene che, in tema di contratti di ap- palto aventi ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti in difformità ri- spetto alla concessione edilizia, occorre distinguere a seconda che tale difformità sia totale o parziale: nel primo caso (L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7) - che si verifica quando è stato realizzato un edificio radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie -
l'opera è da equiparare a quella costruita in assenza di concessione, con la conseguenza che il relativo contratto di appalto è nullo per il- liceità dell'oggetto e violazione delle norme imperative in materia urbanistica; detta nullità, invece, non sussiste nel secondo caso (L.
n. 47 del 1985, art. 12), che si verifica quando la modifica concerne
pagina 7 di 21 parti non essenziali del progetto (Cass. n. 2187 del 2011).” (cfr. Cass.,
27/11/2018, n.30703; conf. cfr. Cass. 4/5/23, n. 11636).
8.- Ciò posto, nel caso di specie, la porzione di opera appaltata che non ri- sulta essere oggetto di autorizzazione paesaggistica attiene alla realizzazio- ne di meri volumi tecnici relativi alla realizzazione del capotto termico: si tratta, dunque, di un'opera la cui realizzazione non doveva neppure essere assentita mediante la richiesta di un permesso di costruire o di una s.c.i.a. al Comune, in quanto la stessa non comporta: -) un aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio;
-) un mutamento di destinazione d'uso del fabbricato o di una sua parte;
-) una modifica delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
-) una violazione delle prescrizioni antisi- smiche (cfr. art. 32 t.u. edilizia).
9.1.- L'aumento di volumetria conseguente alla realizzazione del capotto termico, di fatti, è strumentale soltanto ad una migliore coibentazione dell'immobile, ma la posa del cappotto non implica affatto, né la realizzazio- ne di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipolo- giche, planovolumetriche o di utilizzazione, né la realizzazione di volumi tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso avente una specifica rile- vanza e autonomamente utilizzabile. Si tratta di un'opera, inoltre, che non incide sul decoro architettonico dell'edificio, limitandosi ad un rinnovamento della sua parete esterna con modifiche dei prospetti ai soli fini del conse- guimento di un risparmio energetico.
9.2.- L'opera, di per sé, sarebbe qualificabile come attività di manutenzione straordinaria (art. 3 t.u. edilizia) eseguibile in regime di edilizia libera: nel caso di specie occorre, tuttavia, che intervenga il parere favorevole dell'autorità preposta alla cura del vincolo paesistico rispetto alla compatibi- lità dell'intervento con l'interesse pubblico primario in considerazione dal carattere vincolato dell'area dove è ubicato l'immobile. Per la sua realizza- zione non occorre, pertanto, un titolo edilizio, ma soltanto il parere favore- vole della Regione, in assenza del quale l'opera può considerarsi abusiva.
10.1.- Ebbene, la circostanza che il cappotto sia stato realizzato su un edifi- cio ricadente in una zona del Comune di Verona sottoposta a vincolo paesi- stico imponeva l'assenso dell'autorità preposta alla cura del vincolo ai fini della sua regolare edificazione sotto il profilo amministrativo, ma questa so- la circostanza non è sufficiente – in considerazione della modestissima enti- tà dell'abuso edilizio e della sua scarsa incidenza sul manufatto che mantie- ne intatte le sue caratteristiche tipologiche di fondo e non presenta nuovi pagina 8 di 21 volumi autonomamente utilizzabili – a ritenere che il contratto d'appalto ab- bia avuto un oggetto parzialmente illecito.
10.2.- Risulta, poi, oltremodo evidente come l'interesse pubblico primario protetto dal vincolo paesistico risulti ben scarsamente inciso dal ben mode- sto mutamento tecnico dei volumi e dei prospetti strettamente necessari al- la migliore coibentazione del piccolo fabbricato oggetto di causa che, peral- tro, risulta ubicato in un quartiere periferico densamente urbanizzato del capoluogo scaligero.
11.- Ciò posto, alla stregua dell'indirizzo ermeneutico sopra riportato, è evidente come non si può fare un'equazione semplicistica tra attività vietata sul piano amministrativo e nullità del contratto e, quindi, si deve escludere che nel caso de quo l'oggetto dell'obbligazione dedotta nel contratto d'appalto possa considerarsi nulla. L'assenza dell'autorizzazione paesistica rende l'opera, in parte qua, abusiva, ma non ad ogni abuso edilizio corri- sponde un contratto d'appalto nullo per illiceità dell'oggetto. Infatti,
l'esistenza della categoria della nullità virtuale (art. 1418, comma 1°, cod. civ.) e, cioè, della nullità del contratto per violazione di una norma imperati- va, non significa che sia sufficiente che l'oggetto del contratto si ponga in contrasto con una norma imperativa affinché la convenzione sia assistita, sempre e comunque, dalla sanzione della nullità, occorrendo verificare se l'interesse pubblico protetto dalla norma violata non possa essere meglio al- trimenti realizzato (cfr. Cassazione civile, sez. un., 15/03/2022, n. 8472,
Cassazione civile, sez. II, 24/08/2023, n. 25209, Cass. 18/03/2024, n. 7243): detto rimedio, infatti, priva di ogni effetto il regolamento negoziale e obbliga le parti reciprocamente alla restituzione di quanto ricevuto.
12.- Ora, nel caso di specie, non solo le opere realizzate in difetto di auto- rizzazione paesistica si traducono in una modifica marginale del fabbricato in termini di volumi e prospetti, ma lo stesso consulente tecnico d'ufficio ha quantificato spese per la sanatoria amministrativa rimarchevolmente mode- ste (euro 1.000,00 oltre al compenso da corrispondere al professionista per la redazione della domanda amministrativa) rispetto al valore dell'opera complessivamente appaltata (euro 45.000,00 oltre IVA). Non è, quindi, re- vocabile in dubbio come la realizzazione di una parte dell'opera appaltata in assenza della rimozione del vincolo paesistico non si traduca, nel caso di specie, in un vulnus significativo all'interesse pubblico primario protetto dall'art. 146 d.lgs. 42/2004.
pagina 9 di 21 12.1.- Tanto premesso, esulano del tutto dalla verifica dell'incidenza sulla nullità totale o parziale del contratto d'appalto la preesistenza nell'edificio del , rispetto al momento della conclusione del contratto d'appalto, Pt_1 di alcune opere (anch'esse minimali: tettoia, camini in copertura, scala me- tallica esterna) non preventivamente assentite dalla Regione. Tali opere, come rilevato dal c.t.u. a pagina 15 dell'elaborato peritale, non sono state realizzate da e, pertanto, rispetto ad esse non si può porre in CP_1 radice alcun profilo di nullità dell'oggetto del contratto d'appalto, esulando tali opere dall'oggetto dell'obbligazione di fare gravante sull'appaltatrice.
12.2.- Questa pregressa situazione evidenzia semmai il carattere contrario a buona fede con cui viene articolata la domanda di nullità totale o parziale del contratto d'appalto.
12.3.- Orbene, il , già prima di affidare i lavori a Pt_1 CP_1 era proprietario di un immobile con opere abusive e non sanate e non
[...] si era affatto curato di procedere alla regolarizzazione delle stesse. Inoltre, occorre rimarcare come a distanza di oltre dodici anni dalla consegna dei la- vori appaltati a il non solo continua a non re- Controparte_1 Pt_1 golarizzare la situazione urbanistica del fabbricato (sia quella pregressa all'appalto con che quella conseguente alla realizzazione Controparte_1 del nuovo cappotto non oggetto di autorizzazione paesaggistica), ma – co- me emerso dai sopralluoghi e dalle informazioni acquisite dal c.t.u. (vedi pagg. 2 e 6 c.t.u.) – risulta finanche aver provveduto rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura di quello stesso cappotto che ora, in que- sta causa, stigmatizza come abusivo (tanto da pretendere l'integrale resti- tuzione del compenso pagato).
12.4.- Coglie, quindi, nel segno la difesa della convenuta opposta, allorché, alle pagine 13-14 della comparsa di risposta eccepisce, nella sostanza delle cose, la contrarietà a buona fede della domanda di nullità, la quale, se ac- colta, comporterebbe un ingiustificato sacrificio economico a carico dell'appaltatrice (condannata a restituire le somme percepite), senza che il suo accoglimento risponda ad un effettivo interesse della controparte nego- ziale. Quest'ultima, da oltre dieci anni, continua a beneficiare di un'opera regolarmente eseguita, senza curarsi di sanare l'abuso edilizio o di rimuove- re il manufatto abusivo, ma anzi provvedendo addirittura alla sua manuten- zione e, così facendo, dimostrando di volere mantenere e consolidare il ri- sultato della prestazione eseguita dalla società appaltatrice.
pagina 10 di 21 12.5.- Sussiste, quindi, un ulteriore concorrente motivo di rigetto della do- manda di nullità, la quale deve essere proposta in conformità al canone di buona fede oggettivo e, quindi, senza porre a carico della controparte un ingiustificato sacrificio economico, attribuendo all'altra parte un vantaggio oggettivamente sproporzionato e, in quanto tale, sconnesso con la tutela dell'interesse pubblico protetto dalla norma violata (cfr. Cassazione civile sez. un., 04/11/2019, n.28314).
12.6.- Non è, invece, compatibile col dovere oggettivo di buona fede pro- porre la domanda di nullità evocando la nullità dell'oggetto del contratto – il cui accoglimento presuppone la restitutio in integrum in natura o nei limiti dell'arricchimento ricevuto – e, al contempo, fare propri e consolidare il ri- sultato della prestazione eseguita dalla controparte negoziale.
13.1.- Il rigetto della domanda di nullità totale o in subordine parziale del contratto comporta, altresì, il rigetto della domanda, logicamente subordi- nata, di restituzione ex art. 2033 cod. civ. delle somme corrisposte dal committente all'appaltatrice per la realizzazione del capotto, ovverosia della parte di opera non oggetto del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta al vincolo paesistico.
13.2.- Il rigetto della domanda di nullità parziale del contratto comporta, inoltre, l'assorbimento della domanda di arricchimento senza causa propo- sta, in via di subordine, dalla convenuta opposta ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. per il caso di accoglimento della domanda di nullità totale o parziale del contratto. Tale domanda, ove decidibile nel merito, sarebbe quantomeno in parte fondata, in quanto il cappotto termico risulta, come rilevato dal c.t.u., regolarmente realizzato e in efficienza a distanza di anni dall'accettazione dei lavori. E non sarebbe certo ammissibile che il committente, in caso di accoglimento della domanda di nullità, mantenga il valore di un'opera ben realizzata dall'appaltatore e sanabile con un esborso pecuniario minimo, senza pagarne il corrispettivo e neppure l'indennizzo derivante dall'arricchimento conseguente alla realizzazione di un'opera che migliore l'efficientamento energetico dell'edificio cui si correla un impoverimento dell'appaltatore pari al costo dei materiali e della manodopera impiegata per realizzare l'opera utilmente realizzata. La massima giurisprudenziale citata dall'attore opponente in comparsa conclusionale non si attaglia, infatti, al caso di specie che riguarderebbe, ove la tesi del committente fosse fondata, un contratto ad oggetto illecito, ma non anche un contratto con causa illeci- ta. Se la tesi dell'attore opponente fosse fondata, infatti, ad essere illecito pagina 11 di 21 non sarebbe tanto lo scambio delle prestazioni contrattuali, ma l'oggetto di una parte del contratto.
14.- Tanto premesso sulla domanda di nullità proposta dall'attore opponen- te, è ora possibile entrare nel merito della domanda, logicamente subordi- nata, di risoluzione del contratto per inadempimento di non scarsa impor- tanza ex artt. 1453 e 1455 cod. civ.
15.- Tale domanda deve essere rigettata perché gli inadempimenti ascritti dal committente all'appaltatore riguardano un'opera consegnata e accettata che non è affetta da vizi e difformità tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione (vedi art. 1668, comma secondo, cod. civ.) e i ritardi nella lavorazione o le modalità di esecuzione della stessa non sono tali da incidere in misura così significativa sul sinallagma contrattuale da comportare il tra- volgimento con effetti ex tunc del contratto con insorgenza degli obblighi restitutori a favore delle parti (restituzione del corrispettivo incassato da parte dell'appaltatore e pagamento del valore delle opere realizzate e utiliz- zabili dal committente).
16.- Venendo al primo e più importante inadempimento allegato dal com- mittente, non vi è dubbio che gravi sull'appaltatore non solo l'obbligazione di realizzare tempestivamente l'opera e di farlo in conformità al progetto ed a regola d'arte, ma anche quello di assicurare la corrispondenza dell'opera realizzata ai progetti depositati presso il e assentiti dalla Pubblica CP_8
Amministrazione.
17.- Conseguentemente, prima di realizzare il capotto, Controparte_1 avrebbe dovuto diligentemente verificare che tale opera fosse stata presen- te nella pratica edilizia depositata in Comune per la quale occorreva l'autorizzazione paesaggistica.
18.- Tuttavia, tale inadempimento non assume in concreto rilevanza tale da comportare la risoluzione del contratto: a fronte di un'opera realizzata per il valore complessivo di 45.990,00 euro oltre IVA, i costi per la sanatoria dell'abuso edilizio comprensivi di sanzioni e spese tecniche (id est compenso del professionista per il deposito della domanda di sanatoria) sono stati complessivamente stimati dal c.t.u. in euro 3.500,00 (quantificazione non avversata dai c.t.p. di parte); va da sé, pertanto, come tale inadempimento assume scarsa incidenza rispetto alla tenuta complessiva del sinallagma ne- goziale, essendo sul piano oggettivo del tutto marginale rispetto al valore complessivo dell'opera realizzata a regola d'arte dall'appaltatrice. Di tale pagina 12 di 21 inadempimento si deve, quindi, tenere conto soltanto ai fini della domanda di riduzione del prezzo dell'appalto.
19.- Non hanno neppure inciso sul complessivo equilibrio delle prestazioni negoziali le questioni relative al ponteggio impiegato dall'appaltatrice nell'esecuzione delle lavorazioni (sequestro temporaneo, profili relativi all'installazione) in quanto dagli atti di causa è emerso che:
-) il sequestro del ponteggio disposto dalla polizia giudiziaria ex art. 354
c.p.p. è dipeso da un fatto di reato (furto aggravato) per cui non è stata ac- certata la penale responsabilità degli amministratori o dei dipendenti di
[...]
Parte_3
-) risulta agli atti che la vicenda penale si sia chiusa con la remissione della querela per il reato di furto aggravato e il dissequestro del ponteggio (docc.
15 e 30 convenuta): il sequestro, quindi, è qualificabile come factum prin- cipis che ha reso temporaneamente ineseguibile la prestazione dell'appaltatore, senza, però, che sia venuto meno l'interesse del commit- tente all'adempimento (art. 1256 cod. civ.), tant'è che l'opera risulta rego- larmente ultimata e consegnata senza che il committente nelle more dei la- vori abbia domandato la risoluzione del contratto per inadempimento defini- tivo dell'obbligazione di fare o per ritardato adempimento;
-) i lavori di ristrutturazione, stando alle date riportate nel preventivo e nel conto consuntivo, risultano essere ultimati agli inizi dell'autunno del 2012 e, cioè, entro la fine dello stesso anno in cui erano iniziate le lavorazioni (il primo preventivo risale agli inizi della primavera del 2012);
-) dall'esito della prova orale non è emerso che il ponteggio sia stato realiz- zato in difformità dalle regole tecniche sulla sicurezza: i vigili intervenuti sul posto si sono limitati a impartire prescrizioni all'appaltatrice che si è con- formata alla medesime (cfr. verbale udienza 29.5.23, testi e Tes_2 che non hanno alcun interesse neppure di fatto alla causa essendosi Tes_3 limitati in passato a collaborare occasionalmente con la convenuta opposta), tanto che l'ex collaboratore di ha dichiarato che saliva sul pon- CP_1 teggio mediante le scale e entrambi i testimoni citati da Controparte_1 hanno narrato che la situazione evidenziata dalle fotografie prodotte dall'attore opponente era solo temporanea;
tali deposizioni oltre ad essere tra di loro convergenti e sufficientemente circostanziate, provengono da soggetti che non hanno rapporti di collaborazione attuali con la convenuta opposta;
risultano estrinsecamente attendibili con la circostanza che, allor- ché è stato eseguito il sequestro probatorio del ponteggio, non è emerso pagina 13 di 21 che siano stati elevati addebiti ad alcuno dei soggetti collegati all'appalto re- lativi alla violazione di prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro;
-) rispetto ai pretesi difetti nell'installazione del ponteggio risulta, invece, radicalmente inattendibile la deposizione del teste figlio dell'attore Pt_1
e comproprietario dell'immobile di cui è causa e, parimenti scarsamente at- tendibile, è la deposizione del teste che ha dichiarato la propria par- Tes_1 tecipazione emotiva alla causa premettendo che “ci tenevo che lavorassero bene, perché era a casa di conoscenti”.
-) il sequestro del ponteggio da parte della polizia giudiziaria è intervenuto per un fatto del tutto diverso rispetto a ipotesi di mancato rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro: dopo la remissione della querela per il reato di furto il ponteggio è stato dissequestrato, segno che le presunte dif- formità tecniche non erano d'ostacolo alla prosecuzione delle lavorazioni;
-) in ogni caso le presunte difformità o i presunti errori tecnici nell'installazione del ponteggio non hanno comportato danni gravi alle per- sone o alle cose e non hanno impedito la prosecuzione dei lavori con realiz- zazione del risultato atteso dal committente (la consegna dell'opera finita esente da vizi e difformità), di tal ché non sono inadempimenti idonei a im- plicare una caducazione del vincolo negoziale.
20.- Anche il terzo inadempimento ascritto alla convenuta non è idoneo a sorreggere, in presenza di un'opera compiutamente realizzata senza diffor- mità o vizi costruttivi ad eccezione della necessità della sanatoria ammini- strativa del cappotto, l'accoglimento della domanda di risoluzione del con- tratto per inadempimento.
21.- Non è revocabile in dubbio che il subappalto di una parte o di tutte le opere debba essere previamente autorizzato dal committente e che tale au- torizzazione nel caso di specie sia mancante.
22.- Tuttavia, la mancata autorizzazione del committente al subappalto non comporta la risoluzione del contratto per inadempimento di non scarsa im- portanza (artt. 1453 e 1455 cod. civ.) se l'obbligazione di fare risulta adempiuta e l'opus realizzato risulta adatto allo scopo, in quanto si ritiene che “la violazione del divieto fissato dall'art. 1656 c.c. di per sé non costitui- sca una grave violazione delle obbligazioni contrattuali idonea ex art. 1455
c.c. a legittimare la risoluzione contrattuale. Ed infatti oggetto specifico del- la prestazione contrattuale nel contratto di appalto è l'esecuzione dell'opera commissionata immune da vizi e rispondente alle esigenze del committente,
pagina 14 di 21 essendo sostanzialmente indifferente se l'esecuzione dell'opera, totalmente
o parzialmente, venga eseguita mediante singoli contratti di subappalto. La violazione del disposto dell'art. 1656 c.c. quindi, lungi dal legittimare tout court la risoluzione del contratto per inadempimento, ha come esclusiva conseguenza di carattere automatico che l'appaltatore risponde nei confronti dell'appaltante anche per i vizi dell'opera che siano imputabili alla condotta del subappaltatore non autorizzato” (cfr. Tribunale Firenze, 05/11/2004, in banca dati De Jure, cfr. Tribunale Milano sez. VII, 07/03/2012, n. 2808).
23.- D'altra parte se il divieto di subappalto di cui all'art. 1656 cod. civ. è posto a tutela della centralità della persona dell'appaltatore nella determi- nazione del committente alla stipula del contratto, la tutela della posizione del committente in caso di subappalto non preventivamente autorizzato è affidata al rimedio della nullità relativa del contratto di subappalto o della sua inefficacia nei confronti del committente (cfr. Cass. civ., 18/05/1955, n.
1466). La tesi più coerente con la ratio del divieto di subappalto in difetto di assenso del committente è che il subappalto non autorizzato non produce effetti nei confronti del committente, impregiudicata la validità e la perdu- rante efficacia del contratto d'appalto. La tesi della nullità del subappalto non autorizzato o, comunque, stipulato in violazione dei limiti legali allo stesso è anche confermata dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023 che disciplina gli appalti pubblici e che espressamente prevede la sanzione della nullità a ca- rico del contratto di subappalto, senza nulla disporre in ordine al contratto d'appalto.
24.- Ciò posto sulle ragioni di rigetto della domanda di risoluzione del con- tratto per grave inadempimento, è ora possibile entrare nel merito della domanda di riduzione di una parte del corrispettivo a cagione degli inadem- pimenti ascritti dal convenuto in senso sostanziale all'appaltatrice. Tale do- manda, invero, risulta parzialmente fondata per le ragioni che si vengono ad esporre.
25.- Ora, indubbiamente i costi quantificati dalla consulenza tecnica d'ufficio per la sanatoria della parte di opera realizzata in assenza dell'autorizzazione paesaggistica riducono il valore dell'opera complessiva- mente realizzata in misura proporzionale alle spese necessarie per la rego- larizzazione urbanistica ed edilizia del fabbricato solo e soltanto limitata- mente alle opere abusive realizzate da e non certamente Controparte_1 per quelle già presenti in situ prima della stipula del contratto e, quindi, non eziologicamente ricollegabili alla condotta dell'appaltatrice. È chiaro, infatti, che l'obbligazione progettuale assunta dall'appaltatrice e di verifica della pagina 15 di 21 corrispondenza delle opere realizzate alle opere assentite sul piano urbani- stico ed edilizio si riferisce alle opere oggetto dell'obbligazione di facere de- dotta in contratto, salvo che il committente non provi che l'oggetto del con- tratto era esteso anche alla verifica della presenza di altre opere abusive presenti nell'immobile e alla predisposizione nell'interesse del committente domanda di sanatoria (obbligazione evidentemente ulteriore rispetto all'obbligo di fare ed alle prestazioni accessorie all'oggetto dell'appalto per- ché estesa alla verifica di attività svolta da parte di terzi nel passato). Il credito della convenuta opposta deve essere, pertanto, ridotto di euro 3.500,00 pari ai costi stimati dal c.t.u. per la sanatoria dell'abuso riferibile specificatamente alla società che, per quel che qui rileva, Controparte_1 si è occupata del rifacimento del cappotto.
26.1.- Dalla consulenza tecnica d'ufficio emerge, inoltre, che non vi è prova che la convenuta opposta abbia collocato in situ materiali difformi da quelli oggetto del consuntivo o, comunque, inidonei all'uso2, ma vi è, tuttavia, prova che, in parte, nel computo metrico sono state allegate misurazioni ec- cedenti rispetto a quelle risultanti dalla documentazione tecnica allegata dal contratto per la somma complessiva di 713,40 euro (c.t.u. pagg. 11-12).
26.2.- L'esame della documentazione prodotta non consente, invece, di ri- tenere che l'attore opponente abbia sostenuto spese per l'acquisto di mate- riali relativi a opere realizzate dall'appaltatrice perché: -) i “materiali ogget- to della fattura (13/A) intestata a siano necessariamente materiali CP_5 che rientrassero nell'incarico di materiali rappresentati da Controparte_1 esalatore, dissuasore per piccione, tasselli e listelli in legno”; -) quanto alla
“alla fattura (13/B) intestata a la voce principale sono Parte_1
“colmi per coppi” materiali che non facevano parte delle forniture di Tecno- sistemi srl in quanto la voci di capitolato (Paragrafo 6 lettera e) prevedeva la messa in opera delle tegole recuperate dal manufatto esistente (il prezzo di €. 12,50/mq. ne è la chiara conferma).” (cfr. pag. 17 c.t.u.).
27.- Occorre ora entrare nel merito della pretesa fatta valere dalla conve- nuta opposta in sede di comparsa di risposta e che essa appella come “re- conventio reconventionis” anche se, in realtà, essa deve essere recta via qualificata come modificazione della originaria domanda posta in sede moni-
pagina 16 di 21 toria, atteso che con essa l'appaltatrice chiede sempre il pagamento del sal- do dell'opera convenuto a misura sulla base del medesimo titolo negoziale, limitandosi a precisare l'errore materiale contenuto nell'indicazione del prezzo di una delle voci del conto consuntivo.
28.- Innanzitutto, tale domanda risulta ammissibile in rito, in considerazio- ne del fatto che “nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specifica- re e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o ag- giuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di eco- nomia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi.” (cfr.
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7592 del 21/03/2024; più di recente, scio- gliendo il noto contrasto interpretativo, le Sezioni Unite hanno finanche rite- nuto ammissibile la proposizione da parte del convenuto opposto di una re- conventio reconventionis che si pone in termini di alternatività con la do- manda proposta in sede monitoria e che trovi fondamento nel medesimo in- teresse che aveva sostenuto la proposizione della domanda originaria, cfr.
Cass. Sez. U - , Sentenza n. 26727 del 15/10/2024).
29.- Tanto premesso in punto di rito, nel merito della modificazione della domanda articolata dalla convenuta opposta in comparsa occorre, però, ri- levare quanto segue.
30.- Ebbene non vi è dubbio che l'errore contenuto nel conto consuntivo (doc. 11 convenuta opposta) sia riconoscibile ictu oculi sulla base di una esegesi secondo buona fede della dichiarazione di scienza resa dall'appaltatore perché l'acquisto e la posa dell'identico materiale isolante non può, sincronicamente, costare 15 euro e 45 euro al metro quadro per- ché, delle due asserzioni, non può che essere vera l'una. È inoltre rimasto indimostrato che le due lavorazioni allegate nel conto consuntivo si riferi- scano, in realtà, a materiali diversi.
31.- L'odierna fattispecie non sarebbe, quindi, inquadrabile, né sotto l'ombrello applicativo dell'errore che cade sulla dichiarazione e che compor- ta l'annullamento del contratto (art. 1433 cod. civ.) salvo che la parte cadu- ta in errore non offra di rettificarlo (art. 1432 cod. civ.), ma neppure sotto quello dell'errore di calcolo (art. 1439 cod. civ.), perché, in realtà, “l'accer- tamento dell'errore sulla dichiarazione, regolato dall'art. 1433 c.c., deve es- sere sempre preceduto dall'interpretazione del contratto per cui, se è possi-
pagina 17 di 21 bile ricostruire la comune intenzione delle parti, secondo quanto stabilito dagli artt. 1362 e 1363 c.c., non si applicano le disposizioni sull'errore osta- tivo come vizio del consenso produttivo, in presenza delle condizioni previ- ste dalla legge, dell'annullamento del contratto, bensì quelle sull'interpreta- zione soggettiva del contratto. In questo senso si è già pronunciata questa
Corte, affermando che, ove il contenuto del contratto, così come risulta ma- terialmente redatto, non corrisponda, quanto alle espressioni usate, alla comune, reale volontà delle parti, per erronea formulazione, redazione o trascrizione d'elementi di fatto ad esso afferenti, deve ritenersi, ancorchè la discordanza non emerga prima facie dalle tavole negoziali, che tale situa- zione non integra alcuna delle fattispecie dell'errore ostativo e che, di con- seguenza, non trova applicazione la normativa dettata in tema d'annulla- mento del contratto per tale vizio, vertendosi, piuttosto, in tema di mero er- rore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, al di là della forma di volta in volta richiesta per il contratto cui afferisce, onde consentire al giudi- ce la formazione di un corretto convincimento circa la reale ed effettiva vo- lontà dei contraenti (Cass. n. 9243 del 2008, in motiv.; conf., Cass. n. 9127 del 1993). In tale ipotesi, quindi, sulla lettera del contratto deve prevalere la reale, comune volontà dei contraenti, desumibile dal giudice di merito sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito (Cass. n. 8745 del 2011; Cass. n. 19558 del 2003).” (cfr. Cass. sez. II,
04/10/2018, n. 24208).
32.- La disciplina dell'errore è, peraltro, evocata del tutto a sproposito dall'attore opponente non solo per le ragioni innanzi illustrate, ma anche per la dirimente constatazione che l'errore non cadrebbe sulla dichiarazione negoziale, ma su un atto successivo alla conclusione del contratto e, cioè, sul rendiconto delle opere realizzate dall'appaltatrice rispetto ad un appalto il cui prezzo è stato pattuito a misura.
33.- Ciò detto, nondimeno, è fondata la difesa con cui l'attore opponente chiede che venga respinta la domanda della convenuta opposta come modi- ficata per un'altra e diversa ragione.
34.- Invero confrontando il preventivo aggiornato delle opere al 28.8.12
(doc. 4A attore opponente sottoscritto) con il conto consuntivo (doc.
11 convenuta non sottoscritto dal committente) emerge che nel consunti- vo è stata descritta come realizzata la fornitura e posa di un materiale di- verso da quello espressamente accettato dal committente al momento della sottoscrizione del capitolato d'opera come da ultimo modificato. A tal fine è sufficiente, infatti, comparare la voce 5b) del preventivo con la voce 5b) del pagina 18 di 21 consuntivo per accorgersi che, al costo di 15 euro al metro quadro, nel pre- ventivo figura la posa di un determinato materiale e nel consuntivo di un materiale diverso.
35.- L'appaltatore, quindi, ha eseguito una variante d'opera non autorizzata dal committente per iscritto e che, in quanto tale, in forza dell'art. 1659 cod. civ., non deve essere pagata ove, come nel caso di specie, il suo costo ecceda quello indicato nel preventivo: è, di fatti, principio cardine del nostro ordinamento il divieto di arricchimento imposto;
non è, altresì, emerso - neppure sotto il profilo dell'allegazione di parte - come tale variante fosse stata richiesta dal committente (art. 1661 cod. civ.) o fosse necessaria per la regolare esecuzione dell'opera (art. 1660 cod. civ.).
36.- Conseguentemente, in difetto di accordo sulla variante, non è possibile consentire che l'appaltatore venga remunerato per la voce prevista al punto 5b) del preventivo al costo di 15 euro al metro quadro al maggior costo ri- cavabile dal consuntivo interpretato secondo buona fede a 45 euro al metro quadro perché, così facendo, si imporrebbe al committente una variante d'opera non concordata.
37.- In conclusione, tra le domande articolate dall'attrice opponente va ac- colta solo quella tesa a determinare una riduzione del prezzo, in considera- zione, sia del minor valore dell'opera realizzata conseguente alla realizza- zione di opere abusive oggetto di sanatoria previo rilascio di atto di ammini- strativo di compatibilità paesistica, sia degli errori rilevati dal c.t.u. nel con- to consuntivo relativo alla misurazione di una parte (minimale) delle opere realizzate (vedi sopra, punto 26.1.).
38.- Ai fini della regolazione delle spese di lite occorre valutare la comples- siva soccombenza delle parti: le domande di nullità e di risoluzione dell'attore opponente risultano del tutto infondate, mentre risulta fondata la sola domanda di rideterminazione del corrispettivo dell'opera. Per questa ragione e tenendo conto del minore importo del credito dell'appaltatrice come ricalcolato, le spese legali, da riconoscere alla convenuta opposta par- zialmente vittoriosa, devono essere compensate nei limiti di 1/3. Le spese vengono liquidate come da dispositivo applicando i valori medi del d.m.
55/2014 e prendendo come riferimento il valore del contratto oggetto della domanda di risoluzione ex artt. 1453 e 1455 cod. civ. articolata in via ricon- venzionale. Per la fase monitoria, invece, si prende come riferimento il mi- nor valore del credito ingiunto che è pari al saldo del corrispettivo e non pagina 19 di 21 all'intero prezzo convenuto che, in parte preponderante, era già stato corri- sposto.
39.- Invece, le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste a carico di entrambe le parti in misura paritetica perché, in osservanza del principio di causalità che governa le spese di lite, occorre considerare che entrambe le parti hanno in misura equivalente concorso alla necessità dello svolgimento della c.t.u., essendo stato oggetto di analisi peritale approfon- dita la questione relativa al carattere abusivo delle opere realizzate, oltre che le contestazioni, vieppiù infondate, del committente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezio- ne disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di nullità totale o parziale del contratto proposta dall'attore opponente;
2) rigetta la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 e 1455 cod. civ. proposta dall'attore opponente;
3) rigetta la domanda di restituzione dell'indebito proposta dall'attore opponente;
4) revoca il decreto ingiuntivo opposto e, previa riduzione del corrispet- tivo dell'appalto in accoglimento solo parziale della domanda dell'attore opponente, condanna l'attore opponente al pagamento a favore della convenuta opposta della minor somma di euro 6.029,60 oltre interessi moratori al saggio di cui all'art. 1284, comma 1°, cod. civ. dal 13.12.12 sino al saldo (salvo errori di calcolo, emendabili nel- la forma della correzione dell'errore materiale, se evincibili dall'applicazione dei criteri indicati in parte motiva rispetto alla detra- zione dall'importo dell'ingiunzione di pagamento delle somme indica- ta alle risposte ai quesiti 2 e 4 della c.t.u., ad eccezione, quanto alla risposta al quesito 4), del costo per la sanatoria amministrativa degli abusi relativi ad opere preesistenti in cantiere):
5) compensa per 1/3 le spese legali a favore della convenuta opposta sia per quel che riguarda la fase monitoria che per quel che riguarda la fase del giudizio di primo grado a contraddittorio pieno e, pertanto, condanna l'attore opponente alla refusione delle spese di lite a favore della convenuta opposta nella misura di 5.077,30 euro oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori per legge per la fase a contraddittorio pagina 20 di 21 pieno, nonché euro 378,00 euro oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori per legge per la fase monitoria, oltre 1/3 dell'importo del contributo unificato e delle spese vive della fase monitoria e della fa- se a contraddittorio pieno quali emergenti dagli atti del fascicolo pro- cessuale;
6) pone le spese di c.t.u. in misura paritaria a carico di entrambe le parti nei rapporti interni.
Così deciso. Verona, 11/03/2025
Il Giudice
Attilio Burti
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 L'attore opponente ha, di fatti, negato il consenso al c.t.u. per l'esecuzione dei necessari sondaggi e demolizioni, di tal ché, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., tale contegno processuale assume la valenza di argomento di prova contrario alla allegazione della convenuta della committente che, dopo l'accettazione dell'opera, è onerata della prova dei vizi e delle difformità denunciate o allegate (cfr. Cas- sazione civile, sez. II, 13/03/2023, n. 7267).