Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/04/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9757/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9757/2024 promossa da :
, (C.F. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell''avv. , che lo rappresenta e difende in forza di Parte_2 mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. GOTTI MARCO che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di ottenere la Parte_1
pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di CP_1
Rilevato che all'udienza del 12 marzo 2025 i coniugi hanno raggiunto un accordo per consensualizzare il divorzio ed hanno sottoscritto verbale contenente le condizioni di divorzio;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ARENZANO (GE) il 29/03/2008 che
è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune di Arenzano al n. 8, P. 2, serie C, anno 2008 così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 26/11/2021 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Dall'unione coniugale è nata a [...] in data [...] la figlia Per_1
Il figlio nato a [...] il [...] è stato
[...] Persona_2
legalmente adottato nel 2016.
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di ARENZANO (GE) il 29/03/2008 dai Signori
codice fiscale nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/09/1972
e
codice fiscale nato a [...] il CP_1 C.F._2
04/09/1978,
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
a) Il sig. verserà un assegno divorzile a favore della sig.ra Parte_1
di € 100,00 mensili per 12 mensilità annue da CP_1
corrispondersi entro il giorno quindici di ogni mese a decorrere dal mese di marzo 2025 e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal marzo 2026.
b) Il sig. verserà un contributo al mantenimento dei figli Parte_1
e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Per_2 Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 di € 400 Euro mensili per figlio per un totale di Euro 800,00 mensili per
12 mensilità annue da corrispondersi alla sig.ra entro il CP_1
giorno quindici di ogni mese a decorrere dal mese di marzo 2025 e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal marzo 2026.
c) I genitori divideranno tra loro al 50 % le spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per i figli. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del
Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova
(http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
d) Per quanto attiene alle spese mediche non coperte dal SSN e delle spese scolastiche la sig.ra potrà richiedere il pagamento anticipato del CP_1
50% previa presentazione di un preventivo.
e) La sig.ra si impegna a comunicare al padre lo svolgimento degli CP_1 studi universitari dei figli e l'eventuale ingresso nel mondo del lavoro degli stessi.
f) Le parti dichiarano di avere risolto ogni altra questione economica tra le stesse.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2008, Numero 8, Parte 1 , Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 18 aprile 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5