Articolo 664 del Codice di procedura civile
Articolo 817Articolo 782
Versione
21 aprile 1942
>
Versione
26 novembre 2024
Art. 664.
(Pagamento dei canoni).

Nel caso previsto nell'articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto d'ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione.

((Il decreto e' conservato nel fascicolo d'ufficio unitamente a una copia dell'atto di intimazione.)) ((178))

Il decreto e' immediatamente esecutivo, ma contro di esso puo' essere proposta opposizione a norma del capo precedente.
L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto.

--------------- AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Entrata in vigore il 26 novembre 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente