Art. 2.
All'onere di lire 260 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5381, "fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso", dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 260 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5381, "fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso", dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.