Articolo 2 della Legge 18 maggio 1967, n. 386
Articolo 1
Versione
30 giugno 1967
Art. 2.
All'onere di lire 260 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5381, "fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso", dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 30 giugno 1967