Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/05/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
RG 6809/2023
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa discussa all'udienza del 23.05.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, dall'avv. Maria Anna Parte_1
Grilletti
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli Avv.ti CP_1
Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Antonio Brancaccio
Resistente
OGGETTO: cancellazione elenchi OTD
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.07.2023 la ricorrente, già iscritta agli elenchi anagrafici OTD del
Comune di Castellaneta per n. 77 giornate complessive per l'anno 2022, si doleva del mancato riconoscimento di ulteriori 28 giornate lavorative prestate, nel medesimo anno, alle dipendenze della ditta (nei mesi di Controparte_2 novembre, per 4 gg, e dicembre, per 24 giornate) presso cui aveva svolto l'attività di pulizia del tendone successiva alla raccolta dell'uva.
La ricorrente, pertanto, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze della ditta per i giorni e nell'anno indicato, agiva in giudizio per ottenere Controparte_2
l'accertamento del proprio diritto alla iscrizione negli elenchi Otd per 28 gg nell'anno 2022 per un totale di 136 giornate, di cui 108 giornate già riconosciute in via amministrativa (77 gg per il settore agricolo e 31 gg per il settore non agricolo)
chiedeva, altresì, accertarsi il proprio diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per le predette 28 giornate, con condanna dell' al relativo pagamento, ad CP_1 integrazione di quanto già riconosciuto e liquidato a titolo di DS per le 108 giornate già riconosciute in sede amministrativa e non contestate, il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava quanto dedotto CP_1 da parte ricorrente, evidenziando che la ditta non poteva aver assunto CP_2 manodopera agricola non avendo la disponibilità dei terreni. Pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di testimoni, veniva discussa oralmente e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Tanto premesso il ricorso nel merito è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Le istanze della parte ricorrente traggono origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa indicata in premessa, cui l'istituto previdenziale convenuto è approdato sulla scorta dei seguenti elementi: contraddittorietà delle risultanze ispettive relative alla ditta DU TO, la quale era qualificata, in sede di denuncia aziendale, come azienda “senza terra” con conseguente incompatibilità con lo svolgimento dell'attività di coltivazione di uva (vds. Doc. all. ; accertata CP_1 indisponibilità di terreni per stessa dichiarazione dell'azienda; mancata presentazione di adeguata documentazione giustificativa della propria attività.
Sulla scorta di tali elementi l' deduceva la inidoneità dell'azienda CP_1 CP_2
ad assumere manodopera ed a svolgere attività di agricola. Valorizzando
[...] tali elementi, l' aveva, pertanto, negato l'iscrizione della ricorrente agli CP_3 elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per n. 28 giornate asseritamente prestate nell'anno 2022 alle dipendenze della ditta DU.
Gli assunti dai quali muove l' non possono essere condivisi per il seguente CP_1 ordine di ragioni.
Al fine di un corretto inquadramento della cosiddetta “impresa senza terra”, viene in rilievo il disposto di cui all'art. 6 lett d) l. 92/79 secondo cui sono considerati
“lavoratori agricoli” anche quelli assunti, tra le altre, da imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta. Alla luce di tale disposizione normativa, dunque, la qualità di lavoratore agricolo è determinata, non già dalla natura agricola o non agricola dell'azienda datrice di lavoro, né dalla disponibilità o meno di terreni, bensì in relazione alla specificità dell'attività svolta.
Conseguentemente, l'indisponibilità di terreni non rappresenta, di per sé, ostacolo alla assunzione di manodopera agricola, purchè ricorrano i presupposti di cui al citato articolo.
Tanto trova conferma, tra l'altro, nella nozione di “imprenditore/impresa agricola” di cui all'art. 2135 c.c. che individua come tali tutte quelle imprese che svolgono attività dirette, in generale, allo sviluppo e alla cura del ciclo biologico animale o vegetale indipendentemente, dunque, dalla effettiva utilizzazione e/o disponibilità di un fondo (“…che utilizzano o possono utilizzare il fondo…..”).
Dal dettato normativo innanzi richiamato discende, dunque, che non ricorre alcuna preclusione nei riguardi di un'azienda cosiddetta “senza terra” alla assunzione di manodopera agricola che svolga le attività elencate alla lett. d) art. 6 legge 92/79.
In tal senso, non vi è dubbio in ordine alla riconducibilità dell'attività asseritamente svolta dalla ricorrente a quelle di cui alla lett. d) dell'art. 6 cit., avendo essa dedotto di aver svolto l'attività di pulizia dei tendoni dai residui della raccolta di uva
(circostanza confermata in sede testimoniale).
Ad ogni buon conto, e per quanto possa rilevare in questa sede alla luce di quanto innanzi esposto, si osserva che dall'istruttoria svolta è anche emerso che la ditta ha presentato all' domanda di iscrizione come coltivatore Controparte_2 CP_1 diretto, dichiarando di avere la disponibilità di alcuni terreni, e detta domanda è stata accolta dall' in data 5.04.2022. CP_1
Sebbene, alla luce di tali risultanze probatorie, non possano escludersi eventuali irregolarità amministrative - dichiarazioni contraddittorie, mancata presentazione della documentazione amministrativa - imputabili a carico della datrice di lavoro, cionondimeno tali irregolarità, che, tra l'altro, non sono oggetto del presente giudizio, non possono pregiudicare le ragioni del lavoratore che chieda di provare in giudizio di aver svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze di un'azienda, sia pur irregolare sul piano amministrativo, anche per quanto si dirà innanzi. Alla luce degli assunti fin qui svolti, pertanto, la domanda deve essere esaminata nel merito occorrendo verificare se, in concreto, le istanze della ricorrente hanno trovato riscontro probatorio alla luce dell'istruttoria svolta.
Ed infatti, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento risultante dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi, che è onere del ricorrente provare.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art.
9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. n. 18605/2017 e Cass., sez. lav., 0n.13877/2012).
Ebbene, tale onere probatorio è stato assolto dalla parte ricorrente.
Alla luce delle dichiarazioni rese dal teste escusso, infatti, risulta dimostrato che la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola nel periodo oggetto di disconoscimento per l'anno 2022 alle dipendenze della ditta nei terreni CP_2 ubicati in Contrada Torremare – Frazione di Metaponto - ove si è occupata prevalentemente della pulizia del tendone successiva alla raccolta dell'uva e dell'accatastamento dei residui;
è emerso, altresì, che detta attività è stata svolta sotto le direttive del datore di lavoro, sicchè devono ritenersi provati gli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato sulla base delle dichiarazioni rese dal teste escusso (cfr. dichiarazioni teste “E' vero e confermo che la Testimone_1
Sig.ra ha lavorato quale bracciante agricola nell'anno 2022 alle dipendenze Pt_1 dell'azienda Agricola di TO DU per 28 giornate dalla fine di novembre fino a tutto il mese di dicembre 2022….Tanto posso dire avendo io stessa lavorato quale bracciante presso l'azienda di nel 2022 da settembre a tutto Controparte_2 dicembre” “E' vero che i fondi dell'azienda agricola di erano in Controparte_2
Agro di Metaponto – Contrada Torremare coltivati a vigneto per uva da tavola…” “Con la Sig.ra abbiamo effettuato lavori di pulizia al tendone nel periodo Pt_1 successivo alla raccolta, abbiamo eliminato ed accatastato manualmente tralci e rami secchi…” ).
In particolare, è emerso, anche, che l'attività lavorativa di bracciante agricola è stata svolta dalla ricorrente sotto le direttive e alle dipendenze del Sig. CP_2
titolare dell'azienda, il quale impartiva le direttive circa l'attività da
[...] svolgere. Lo stesso titolare provvedeva, personalmente, alla retribuzione in contanti dei dipendenti, quantificata in € 45/50 giornalieri, ed alla consegna delle buste paga.
Nel caso di specie, pertanto, non vi sono elementi in atti che consentano di ritenere che la ricorrente non abbia svolto tutte le giornate di lavoro denunciate.
Le dichiarazioni del teste escusso nel presente giudizio trovano, altresì, riscontro in quelle rese da altro teste in diverso giudizio avente il medesimo oggetto e riferito alla medesima azienda e allo stesso periodo;
in sede di prova testimoniale svolta in detto giudizio è stato confermato che la Sig,ra ha lavorato alle dipendenze Pt_1 della ditta DU alla fine del 2022 (cfr. all. verbale di prova testimoniale del
7.02.25, giudizio RG 6833/23, dich teste : “…… c'era anche la sig.ra Tes_2 [...]
che ho conosciuto e visto lavorare sui fondi nel solo mese di novembre, Parte_1 quando fu assunta;
se ben ricordo veniva da Castellaneta…..”).
In assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario, alla luce del quadro probatorio sopra ricostruito, non sussistono indicazioni sufficienti per ritenere l'insussistenza del rapporto lavorativo dedotto in giudizio.
In proposito, deve richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, nella materia in esame, si deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti in causa (così Cass., sez. un., 26.10.2000, n. 1133).
E' evidente, infatti, che a fronte della prova del rapporto di lavoro subordinato, come emersa dalla prova testimoniale e dalla documentazione versata in atti (cfr buste paga e Mod UNILAV allegati ricorrente), né le vicende interne alla gestione dell'azienda, né le irregolarità amministrative a questa eventualmente contestate, possono essere dedotte in pregiudizio della ricorrente, conformemente a quanto statuito in analoghi giudizi dalla giurisprudenza di merito: “Ritiene il giudicante che tale unico elemento, dal quale emergerebbe una situazione di irregolarità amministrativa dell'azienda in questione (che non può ricadere negativamente sulle posizioni dei lavoratori), non sia sufficiente a consentire di dubitare della effettiva sussistenza dello specifico rapporto di lavoro per cui è causa. E, infatti,
l'espletamento di attività lavorativa da parte della ricorrente è stato confermato, nel presente giudizio, oltre che attraverso le dichiarazioni testimoniali che hanno confermato le circostanze esposte nel ricorso, anche mediante deposito di copie delle buste paga e della lettera di assunzione” (cfr. ex multis Tribunale di Bari 2909/22;
Tribunale di Taranto n. 1781/2024; 1791/2024).
Per le ragioni esposte si ritiene che il ricorso debba essere accolto con diritto della ricorrente alla iscrizione negli elenchi agricoli per il Comune di Castellaneta per 28 giornate per l'anno 2022.
In ragione di ciò, deve dichiararsi, altresì, il diritto della ricorrente alla riliquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022, già percepita per il medesimo anno in proporzione delle ulteriori giornate non oggetto di contestazione (77 giornate a titolo di lavoro agricolo e 31 giornate a titolo di lavoro non agricolo), tenendo conto anche delle 28 giornate lavorative prestate alle dipendenze dell'Azienda DU, oggetto di accertamento nel presente giudizio, con conseguente condanna dell' al relativo pagamento. CP_3
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente alla iscrizione negli elenchi agricoli per il Comune di residenza per l'anno 2022 per n. 28 giornate lavorative, per un totale di complessive n.136 giornate, di cui n.108 originariamente riconosciute;
2. Condanna l' alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola CP_1 dovuta per l'anno 2022 per n. 28 giornate (complessive n. 136 giornate), ad integrazione di quanto già percepito per il medesimo anno (parametrato alle n. 105 giornate non oggetto di contestazione), oltre a rivalutazione ed interessi - nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91 dal 31.12.91 - con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda in via amministrativa sino al soddisfo;
3. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € 1.300,00 oltre IVA, CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 23.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli