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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2621/2020
All'udienza collegiale del giorno 02/04/2025 ore 12:10
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SORDI ANTONIO Presente
Appellato/i
CP_1
Avv. FONSI GIANLUCA Avv. Guidone in sostituzione
Controparte_2
Avv.
NL NO
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott. Raffaele Miele - Consigliere all'udienza del 2 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2621 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Malfa n. 27, presso lo studio dell'avv. Antonio Sordi (C.F.: – PEC C.F._2
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1
- APPELLANTE -
e
- (già fusa per incorporazione per atto Controparte_3 CP_1
Notaio del 24.11.2015 ed autorizzazione IVASS, con Provvedimento n° Persona_1
0054452/15 del 10/06/2015), con Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano, Via Benigno Crespi
n. 23, C.F.: in persona del suo procuratore speciale dott. giusta procura P.IVA_1 Parte_2 per atto Notar dell'1.07.2020 - rappresentata e difesa dall' avv. Gianluca Fonsi Persona_1
(C.F. ; PEC: ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3 Email_2 studio sito in Roma, via Monte Santo n. 68, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
e
NO NL Controparte_2
- APPELLATI CONTUMACI - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 02/07/2020 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 19005/2019, pubblicata in data 07/10/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 34531/2014, promosso dall'odierno appellante nei confronti di , e NL ON. CP_1 Controparte_4
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio , nonché CP_1
e ON NL, al fine di veder accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva Controparte_5
del sig. ON NL, conducente della RE LI tg. CX177YM, nella causazione del sinistro descritto in premessa accaduto il giorno 05/02/2013 alle ore 9.30 circa, mentre l'attore percorreva
Via di Tor Cervara con direzione Via Tiburtina in Roma e per l'effetto condannare la società CP_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., la sig.ra ed il sig. ON NL
[...] Controparte_2
al risarcimento di tutti i conseguenti danni riportati dall'attore, sig. Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali, fisici e morali, patiti e patiendi, mediante pagamento in via concorrente e solidale tra loro, in favore dell'attore della complessiva somma di € 48.546,21
(ulteriori € 2000.00 per danni al motociclo, € 26.000,00 per danno da invalidità permanente, €
4.256,00 per danno da inabilità temporanea assoluta, € 3.192,00 per danno da inabilità temporanea parziale al 50% € 12.000,00 per danno non patrimoniale inteso nel suo complesso, € 1.098,21 per le spese mediche sostenute).
Si è costituita la la quale chiede di rigettare le domande attoree ed in subordine, in caso CP_1
di accoglimento, liquidare al sig. i soli danni che lo stesso dovesse riuscire a Parte_1
dimostrare come conseguenza immediata e diretta del sinistro in esame nonché l'importo di €
13.950,00, già corrisposto dall'INAIL e la somma di € 750,00 già versata da Direct line in favore del sig. . Parte_1
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1. accoglie parzialmente la domanda del sig. e per l'effetto condanna i convenuti in solido al risarcimento Parte_1
in favore di parte attrice della somma di E. 10.700,86 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
2. condanna le parti convenute in solido alla rifusione delle spese di giudizio che liquida per le varie fasi processuali in € 2.418,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA per compenso, ed € 477,00 per spese con attribuzione al procuratore antistatario 3. Pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti le spese di ctu”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectjs, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza n. 19005/2019, emessa ad esito del procedimento
N.R.G. 34531/2014, dal Tribunale Ordinario di Roma, XIII° sezione civile, Dr.ssa Rosa D'Urso, accertare e dichiarare la totale ed esclusiva responsabilità del sig. NL ON, ovvero la prevalente responsabilità dello stesso, nella produzione del sinistro di cui è causa e, per l'effetto, condannare la , in persona del suo legale rapp.te p.t., ed i sigg.ri e CP_1 Controparte_2
NL ON, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i conseguenti danni, fisici e morali, patrimoniali e non, nessuno escluso o eccettuato, in favore del sig. , che anche Parte_1
nella denegata ipotesi di valutazione concorsuale della responsabilità dei due conducenti dei veicoli coinvolti, si quantificano e richiedono nella ulteriore residua somma di € 25.000,00
(venticinquemila/00), al netto di quanto già percepito, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa e ritenuta equa e di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla data dell'evento a quella dell'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, c.p.a., I.v.a. come per legge, spese generali 15%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
§ 5. — L'appellata , costituitasi con comparsa di risposta Controparte_3 depositata in data 02/12/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all.Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza respinta: a) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello, per le ragioni esposte nella trattazione che precede;
b) nella sola e denegata ipotesi di mancato accoglimento della suestesa eccezione, nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Roma n. 19005/2019; c) in via subordinata, liquidare in favore del sig. i soli danni che lo stesso dovesse riuscire a dimostrare quale conseguenza Parte_1
immediata e diretta del sinistro in esame, tenendo, comunque, in espressa considerazione, da un lato, il concorso di colpa del sig. nella misura che sarà accertata e, dall'altro, gli importi già Parte_1 corrisposti dall'Inail (pari ad € 10.513,32) e dalla (pari ad € 9.862,82) dopo il deposito della CP_3
sentenza di primo grado, che dovranno essere rivalutati, aumentati degli interessi ed imputati secondo legge”.
§ 6. — All'udienza del 12/01/2021è stata dichiarata la contumacia di e di Controparte_2
ON NL.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — L'appello si articola in cinque motivi.
§ 8.1. — Con il primo motivo dell'appello la sentenza impugnata viene censurata relativamente alla “Illogica/erronea valutazione delle risultanze del rapporto dell'incidente stradale versato in atti ed illogica/erronea valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni sia nel rapporto dell'incidente stradale, sia nella fase istruttoria del processo”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che: “Dall'esame del rapporto di incidente stradale versato in atti di causa, redatto dagli agenti del Corpo di Polizia Roma Capitale giunti sul luogo del sinistro a distanza di circa 30 minuti dal fatto, con i rilievi effettuati e le dichiarazioni raccolte, può evincersi agevolmente che verso le ore 9.30 circa del 5/2/2013, NL ON, alla guida della vettura RE LI tg. CX177YM si trovava all'interno dell'area ricadente al civico 173 di Via di
Tor Cervara, e dovendo immettersi su Via di Tor Cervara, direzione Via Collatina, svoltava a sinistra.
Impegnava la prima semicarreggiata, e quando con la parte anteriore dell'auto raggiungeva la mezzeria, sopraggiungeva nella medesima direzione delle auto che si fermavano per consentirgli la manovra la moto Honda di proprietà dell'attore. L'attore sosteneva che il convenuto, sig. NL, dopo aver effettuato una sosta sulla destra all'altezza del civico 173 di Via di Tor Cervara, si reimmetteva nella circolazione tagliandogli la strada mentre lui sopraggiungeva in moto. L'urto riguardava il lato anteriore angolare destro della moto dell'attore e la parte anteriore dell'auto
RE LI condotta dal convenuto. Tali essendo le risultanze del rapporto di incidente stradale, non contraddette dalle dichiarazioni rese dai testimoni, sia quando verbalizzate presso gli Uffici di
Polizia Municipale, sia quando sono stati escussi come testi durante la fase istruttoria del processo”.
Deduce l'appellante che: “I due testimoni e le due parti, in realtà, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice, forniscono due diverse versioni dell'incidente stradale, quindi non corrisponde a vero che le risultanze del rapporto dell'incidente stradale sono quelle riferite dal Giudice e che non sarebbero state contraddette dalle dichiarazioni rese dai testimoni sia nel verbale di Polizia, sia nella fase istruttoria del processo”.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, deve osservarsi che l'autovettura, come si legge nel rapporto dei vigili urbani, riportata una “Ammaccatura con abrasioni paraurti anteriore, targa, con distacco della stessa”.
Tali danni consentono di individuare il punto d'urto essendo invece scarsamente rilevanti i danni riportati dal motociclo che rovinava a terra riportando danni estesi.
Poiché l'autovettura stava effettuando una manovra di immissione su via Tor Cervara, direzione Via
Collatina, impegnando l'intera carreggiata deve ritenersi che l'urto sia avvenuto in prossimità della linea di mezzeria.
In ordine all'attendibilità dei testi il conducente dell'autovettura indicava da subito il teste
[...]
l quale, il successivo 18.02.2013, rendeva ai Vigili Urbani le seguenti dichiarazioni poi Tes_1 sostanzialmente confermate nella sua deposizione in giudizio : “in data 05/02/ 2013, alle 09:05 circa percorrevo via di Tor Cervara proveniente da via Collatina e diretto verso via Tiburtina. Incolonnato nel traffico all'altezza del civico 173, mi fermavo per far svoltare un'autovettura di colore grigio che si trovava alla mia destra su uno spiazzo, diretta verso via Collatina. Questa autovettura davanti a me effettuava perfettamente la sua manovra. Mi si posizionava davanti perpendicolarmente e guardava se nell'opposto senso di marcia vi fossero veicoli. Vedendo la strada libera (anch'io notavo che lo era) continuava la manovra di svolta, ma non appena stava per impegnare la parte centrale della carreggiata, dal mio stesso senso di marcia proveniva motociclo che superava le autovetture sul lato sinistro. Questo motociclo sebbene frenasse veniva a collisione con la parte anteriore dell'autovettura grigia. A seguito dell'urto, la motocicletta è volata verso sinistra sulla banchina a sinistra in mezzo agli alberi presenti, mentre il conducente volava sulla carreggiata. Dal tipo di urto il motociclo dava l'impressione di andare molto velocemente. Immediatamente dopo l'urto assieme agli altri conducenti presenti soccorrevano il motociclista”.
Il teste rendeva le sue dichiarazioni in data 07.03.2013 affermando che : “In data Testimone_2
05022013, alle ore 9.30 circa percorrevo via Tor Cervara verso P.zza De Cupis. Giunto all'altezza del civico 173, ho visto il veicolo RE LI, che si trovava fuori dalla sede stradale poco più avanti che sulla mia sx, immettersi sulla carreggiata in direzione P.zza de Cupis nel momento in cui dal mio opposto senso di marcia stava sopraggiungendo un motociclo. A quel punto ho visto che il suddetto veicolo urtava all'altezza della marmitta il motociclo, facendolo cadere in terra assieme al suo conducente. Prontamente mi sono arrestato ed ho prestato soccorso al conducente del motociclo”.
La seconda dichiarazione non esclude affatto che, come riferito dal primo teste, il motociclista stesse effettuando un sorpasso di autovetture ferme proprio per consentire la svolta alla RE LI.
Il teste solo all'udienza del 29/10/2015, precisava anche che: “..il motociclo era solo ed Tes_2 avanti allo stesso non c'erano macchine ferme”.
Ma se così fosse stato la moto avrebbe dovuto tenersi sul margine destro della carreggiata come prescritto dall'articolo 143 cc.
Ciò non è avvenuto in quanto, come riferito dal conducente del motociclo, per evitare l'urto si spostava verso sinistra segno che si trovava in prossimità della linea di mezzeria altrimenti avrebbe tenuto il suo senso di marcia cercando di passare l'autovettura sulla destra.
Se avesse tenuto la destra i danni si sarebbero poi verificati nella parte posteriore dell'autovettura.
Irrilevante sul punto è la constatazione, nel verbale dei Vigili Urbani, che il traffico era scarso.
Deve rilevarsi al riguardo che i Vigili intervenivano dopo circa trenta minuti dalla verificazione del sinistro.
Inoltre, è verosimile che, anche le poche vetture presenti, si fossero arrestate per far passare la RE
LI. Altra circostanza da tener presente è la velocità tenuta dal motociclo.
Come si legge dal verbale dei Vigili Urbani sul tratto di strada in questione vige il limite dei 30 Km/h mentre il motociclo doveva tenere una velocità più elevata come si desume dal fatto che, dopo l'urto, finiva fuori strada riportando gravi danni.
Osserva la Corte che, “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, rilevando che l'incertezza sulla condotta di guida del danneggiato non consentiva di attribuire rilevanza causale alla sola condotta dell'antagonista)”
(Cass. Sez. 3, 19/12/2024, n. 33483, Rv. 672992 - 01).
Quindi nonostante il conducente dell'autovettura stesse effettuando una manovra di svolta non consentita tuttavia anche il motociclista teneva una condotta di guida imprudente non tenendo la destra della carreggiata e procedendo ad una velocità eccessiva con violazione degli articoli 140, 141
e 143 CdS.
Si è quindi avuto un concorso di colpa nella causazione del sinistro.
§ 8.2. — Con il secondo motivo di appello la sentenza impugnata viene censurata per la
“Illogica/erronea applicazione di una norma di diritto. Il Giudice di prime cure ritiene erroneamente che alla condotta di guida del sig. sia applicabile la disciplinata prevista dagli Parte_1
artt. 148, comma 11, e 143 C.d.S., mentre al sig. NL ON ritiene applicabile solamente il dettato degli art. 154 CdS. e non anche l'art. 145, comma 6°, C.d.S.”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che: “Nel nostro caso entrambe le condotte dei conducenti quindi, si ribadisce hanno contribuito alla causazione dell'evento. Il conducente dell'auto convenuta esegue una sorta di inversione di marcia e sebbene dagli atti non sia emerso se la manovra venisse effettuata in prossimità di incroci, intersezioni o dossi e sebbene non sia neanche emerso se la linea di mezzeria fosse continua o discontinua, nel qual caso, in entrambi le situazioni sarebbe stata sicuramente vietata, si ritiene dover fare riferimento a quanto stabilito dall'articolo
154 del CdS secondo cui bisogna assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi. In riferimento a ciò occorre rifarsi alle prove testimoniali;
ebbene anche il teste di parte attrice sig. riferisce che il convenuto conducente dell'auto nell'effettuare la manovra di inversione Tes_3
"ha tagliato la strada".
In merito alla condotta dell'attore, sig. la risposta ci viene da una recente sentenza Parte_1 di Cassazione (Cass. sent. n. 26805/2017) secondo cui in riferimento agli artt. del codice della strada,
(art. 148 co. li, e art. 143) è vietato il sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento anche a causa di congestione della circolazione (dagli atti emerge che al momento del sinistro le auto erano incolonnate nel traffico). Secondo la pronuncia in commento è corresponsabile il conducente della moto che, anche senza oltrepassare la linea divisoria di mezzeria, supera a sinistra le auto incolonnate nel traffico. Per cui, se da tale comportamento deriva un incidente stradale, ci sarà un concorso di colpa”.
Deduce l'appellante che: il conducente del motociclo “B-arrivato all'altezza del civico 173, veniva urtato sulla sua fiancata destra con la parte anteriore dell'autoveicolo (nel rapporto dei vigili urbani si evidenziano danni prevalenti a dx del motociclo e danni anteriori e non laterali dell'autoveicolo, ciò conferma le dichiarazioni del teste di parte attrice e non quelle rese all'udienza del 26/01/2017 dal teste di parte convenuta che parla di urto del motociclo contro il parafango anteriore sinistro dell'autoveicolo)”.
Il motivo è infondato per le ragioni espresse nel punto che precede.
Giova osservare che il fatto che il motociclo sia stato urtato sul lato destro dall'autovettura dimostra che non viaggiasse sul margine destro della carreggiata ed anzi che si trovasse in prossimità della linea di mezzeria probabilmente per effettuare un sorpasso.
§ 8.3. — Con il terzo motivo la sentenza impugnata viene censurata per la “Illogica/erronea applicazione dell'art. 2054, comma 2°, c.c. al caso che ci occupa con riferimento alla sentenza della
Suprema Corte n. 26805/2017. Illogica/erronea applicazione dell'art. 148, comma 11°, c.c. alla condotta di guida del sig. Illogica valutazione della condotta della compagnia Parte_1
assicuratrice che, in fase stragiudiziale riconosce la esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro e risarcisce integralmente il danno materiale al motociclo”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che: “Per i giudici, da un lato è «indubbia e non contestata» la violazione di regole della circolazione stradale da parte del conducente l'auto che fa inversione di marcia sul più bello;
all'altro lato però è incontestabile la violazione del codice della strada da parte dello scooterista che transita sul lato sinistro della corsia di pertinenza, ed in fase di superamento di auto incolonnate. E ciò nonostante sia ormai desueta la regola che impone di non superare le auto incolonnate in contesti ad alta densità. In buona sostanza la Cassazione ha ammesso che sia ormai abitudine, in tutti i centri urbani, vedere i motociclisti superare le auto incolonnate;
La norma di legge è, come si suoi dire desueta, laddove il traffico sia divenuto insopportabile. Tuttavia questo non toglie che, essendo tale comportamento vietato, se c'è un incidente stradale potrà essere applicato un concorso di colpa. Sulla circostanza poi che la compagnia assicuratrice della moto
Honda tg. D1351815, in osservanza della procedura di "indennizzo diretto", secondo quanto dichiarato in comparsa conclusionale dal difensore dell'attore, abbia integralmente pagato, a mezzo di due assegni bancari € 3.126,08 a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dal proprio assicurato, sulla questione Cassazione sostiene che ciò non costituisce una ammissione di responsabilità. Non significa cioè - almeno in astratto - ammettere di avere torto. L'offerta di risarcimento della compagnia assicurativa non costituisce una ammissione di responsabilità né un riconoscimento di debito ma, viene formulata dalla stessa, ai meri fini transattivi”.
Deduce l'appellante che “Nel caso concreto che ci occupa invece, le più attendibili dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, meglio riscontrate dalle risultanze del rapporto dei vigili, attestano che il sig. circolava nella corsia di sua competenza, in assenza di Parte_1 veicoli davanti a lui e veniva urtato dall'autoveicolo RE LI che si immetteva sulla strada provenendo da un'area privata” con conseguente non applicabilità dell'articolo 148, comma 11,
CdS.
Il motivo è infondato per le ragioni espresse nei punti che precedono.
Comunque, come si è rilevato, il motociclista ha violato anche le disposizioni di cui agli articoli 140, 141 e 143 del CdS.
Irrilevante sul punto è la corresponsione di un indennizzo da parte delle compagnie assicuratrici che, come correttamente rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata, non comporta alcun riconoscimento di debito.
§ 8.4. — Con il quarto motivo dell'appello principale la sentenza impugnata viene censurata per applicazione dell'art. 2054, comma 2°, c.c. in relazione all'applicazione paritaria Controparte_6
del concorso di colpa.
Deduce l'appellante che “Pur a voler aderire alla dinamica dell'incidente descritta dal
Giudice in sentenza, ma non vi si aderisce, si dovrebbe attribuire una responsabilità prevalente al convenuto NL ON rispetto a quella dell'attore. Infatti, l'art. 148, co 11, CdS, che viene applicato dal Giudice, sembrerebbe consentire anche il sorpasso sulla sinistra di autoveicoli incolonnati all'interno della corsia di propria competenza, purchè non si tratti di veicoli fermi o in lento movimento per cause di congestione della circolazione quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia. Come detto nel precedente motivo di gravame nessuna risultanza istruttoria attesta che il , Parte_1 percorrendo via di Tor Cervara, avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia ma anzi, al contrario, le più attendibili risultanze istruttorie dimostrano che l'attore percorreva detta via nella corsia di sua competenza. Ben più grave, invece, appare la violazione accertata al sig. NL ON che, provenendo da un'area privata, si immette nel flusso della circolazione, omettendo di concedere la dovuta precedenza ai veicoli circolanti sulla strada, in violazione degli artt. degli art. 154 e art. 145, comma 6°, C.d.S.. Sulla base di tali constatazioni al convenuto NL ON dovrebbe essere attribuita una responsabilità quantomeno prevalente nella causazione del sinistro, pari ad almeno il
75-80%”.
Il motivo è fondato.
Invero “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”
(Cass. Sez. 3, 04/04/2019, n. 9353, Rv. 653574 - 01).
Nella specie la condotta di guida del conducente dell'autovettura ha avuto una causalità prevalente nel verificarsi del sinistro in quanto la manovra di svolta ha posto la RE LI nella carreggiata percorsa dagli altri utenti della strada causando il sinistro.
Deve altresì rilevarsi la pericolosità di tale manovra in quanto la vista della RE LI era preclusa dalle altre autovetture “costrette” a fermarsi per farla passare.
Il motociclista quindi, che pur per le ragioni sopra menzionate non teneva una condotta di guida corretta, non ha potuto evitare l'urto.
Si ritiene quindi di poter attribuire al conducente dell'autovettura una percentuale del 75% del concorso di colpa.
§ 8.5. — Con il quinto motivo dell'appello principale la sentenza impugnata viene censurata per l'omessa valutazione del danno fisiognomico accertato dal CTU e violazione dell'art. 1226 c.c. in relazione al principio ed alle norme che regolano la necessaria valutazione equitativa del danno non patrimoniale ex art. 360 n. 3 c.c. Applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano”.
Lamenta innanzitutto l'appellante il mancato riconoscimento del danno fisiognomico riportato da . Parte_1
Il motivo è infondato.
Invero si legge nella consulenza che “d) residua il lievissimo danno fisiognomico sopra descritto, la cui valutazione è rimessa all'equo apprezzamento del G.U.. A tale riguardo si allegano le fotografie”.
Si ritiene che tale lesione, per il suo carattere “lievissimo” non consenta un aumento della liquidazione del danno biologico.
Contesta ancora l'appellante la percentuale di liquidazione del danno morale calcolato in misura del 10% del danno biologico permanente accertato dal CTU e la mancata applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano.
Il motivo è fondato. Invero “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di
Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.” (Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 8532 del 06/05/2020, Rv. 657813 -
01).
“In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve dare conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito e l'omessa adozione delle tabelle del
Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle” (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020, Rv. 657808 - 01).
La giurisprudenza di questa Corte di appello è conforme all' indirizzo della Corte di
Cassazione ritenendo che il danno debba essere liquidato secondo le tabelle Milanesi che costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto.
Applicando pertanto come tabella di riferimento quella elaborata dal Tribunale di Milano nel
2024 si avranno i seguenti importi :
Età del danneggiato alla data del sinistro 43 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Danno biologico risarcibile € 20.638,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 26.004,00
Invalidità temporanea totale € 4.600,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Totale danno biologico temporaneo € 8.050,00
Totale generale: € 34.054,00
Detto importo deve essere ridotto del 25% per il concorso nella causazione del sinistro per un valore finale di € 25.540,05. § 9. — L'appello deve quindi essere accolto e, a parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, condanna la , e ON Controparte_3 Controparte_2
NL, in solido tra loro, a pagare a la somma di € 25.540,05 detratti gli importi Parte_1
eventualmente ricevuti in esecuzione della sentenza di primo grado.
Spetteranno inoltre al creditore gli interessi come liquidati nella sentenza impugnata.
§ 10. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa tenuto conto del decisum (da € 5.201 ad € 26.000, tabella
12, 3° scaglione, valori medi tranne la fase istruttoria/trattazione per la quale viene applicato il minimo) nel seguente modo :
Fase di studio della controversia : € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio : € 921,00
Fase istruttoria/trattazione ; € 922,00
Fase decisionale : € 1.911,00
Compenso tabellare € 4.888,00 oltre ad € 382,50 per spese.
Esse vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
di , e ON NL, avverso la sentenza definitiva Controparte_3 Controparte_2
del Tribunale ordinario di Roma n. 19005/2019, così provvede:
1. accoglie l'appello e, a parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, condanna la , e ON NL, in solido tra Controparte_3 Controparte_2
loro, a pagare a la somma di complessivi€ 25.540,05 detratti gli importi Parte_1
eventualmente ricevuti in esecuzione della sentenza di primo grado;
2. condanna la , e ON NL, in solido tra Controparte_3 Controparte_2
loro a rifondere a le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore Parte_1 antistatario avvocato Antonio Sordi, che si liquidano in complessivi € 4.888,00 per compensi ed
€ 382,50 per spese oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma il 2 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli