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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 07/08/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18/02/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4278 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...], il [...], nella qualità di legale rapp.te della Parte_1
“ , con sede legale in Eboli (SA), alla C.da Controparte_1
Cerro, s.n.c. (P.I.: ), rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al P.IVA_1
ricorso introduttivo, dall'avv. Chiara Tomasino, presso il cui studio in Altavilla Silentina (SA),
alla Via Biserta, n. 7, elettivamente domicilia;
PEC: Email_1
RICORRENTE
E
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del suo Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del
22/03/2024 per Notar di Fiumicino, dall'avv. Francesco Bove e con questi Persona_1
1 elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede
provinciale dell' , nonché presso il domicilio digitale CP_2
PEC: t;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in opposizione depositato telematicamente il 06/08/2024, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001649419, prot. n.
[...]
, notificata il 25/07/2024, con la quale gli era stato intimato Controparte_3
il pagamento, in favore dell' della somma di € 2.176,00, asseritamente dovuta a CP_2
titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/83,
originata dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'anno 2017, oltre spese.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva la violazione del disposto di cui all'art. 14
della Legge n. 689/1981, stante l'omessa notifica degli atti presupposti all'ordinanza ingiunzione impugnata, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall' CP_2
Pertanto, previa sospensione, anche inaudita altera parte, del provvedimento impugnato,
chiedeva al Tribunale di:
< - Sospendere l'esecuzione del provvedimento in questa sede opposto stante la
sussistenza del “fumus boni iuris” ed il “periculum in mora” come innanzi ampiamente
precisato ed evidenziato;
- Accertare e dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta per violazione
dell'art 14 L. 689/1981;
2 - Accertare e dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta per la mancata
prova allo stato dell'avvenuta notifica dell'atto di accertamento della violazione in esse
richiamato;
Nel merito ed in via principale:
Previo accoglimento del proposto ricorso, dichiarare non dovute le somme richieste in
pagamento con l'ordinanza ingiunzione impugnata a titolo di sanzioni amministrative, per
intervenuta prescrizione quinquennale;
- Condannare in ogni caso la controparte alla refusione delle spese ed onorari di causa, da
attribuirsi al sottoscritto avv.to antistatario.>>.
2. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva, con memoria difensiva depositata telematicamente il 04/02/2025, l eccependo la carenza di interesse ad CP_2
agire del ricorrente, in quanto l'ordinanza impugnata era stata archiviata dal competente ufficio amministrativo in sede di autotutela.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
3. Con decreto inaudita altera parte del 07/08/2024, il G.d.L. sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo impugnato e rinviava la controversia per la discussione all'udienza del
18/02/2025, anche per la conferma o la revoca del provvedimento di sospensione, udienza sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Il ricorrente, in particolare, si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall' insistendo per la condanna dell'Ente al pagamento delle CP_2
spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale, considerata la fondatezza della domanda e che il provvedimento di archiviazione era intervenuto solo
3 successivamente all'instaurazione del giudizio e alla notifica del ricorso.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta da con ricorso depositato il 06/08/2024. Parte_1
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del 1971,
istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto, anche di ufficio, della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur.
costante; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Pertanto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche in assenza di un accordo tra le parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni delle stesse formulate, spetta al Giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle medesime ad una decisione sul merito della vertenza.
4 Nell'ipotesi in esame, l ha dichiarato e documentato di avere annullato l'ordinanza CP_2
ingiunzione impugnata, con ordinanza di archiviazione n. OA-000009631, prot. n.
.7202.03/02/2025.0029129, e, quindi, ha correttamente chiesto la cessazione della CP_2
materia del contendere (con compensazione delle spese di lite), non essendovi più alcuna valida ragione giuridica che giustifichi la perdurante pendenza del giudizio. E, infatti, il provvedimento amministrativo sanzionatorio contro il quale il ricorrente agisce in giudizio non è più esistente nel mondo giuridico, per averlo l'Istituto, in via di autotutela, archiviato nel mese di febbraio 2025; di guisa che le domande che oggi propone in giudizio parte ricorrente non corrispondono più ad alcun interesse giuridicamente apprezzabile e meritevole di tutela.
Ne deriva che deve ritenersi documentalmente accertata la sopravvenuta totale carenza di interesse alla prosecuzione della presente controversia, non cogliendosi più alcun interesse precipuo ad un esito del giudizio differente dalla mera presa d'atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente a coltivare l'opposizione e in capo alla resistente a contrastare la stessa, residuando un contrasto solo in merito alle spese di lite.
Per le ragioni esposte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine al giudizio instaurato da con il ricorso depositato il 06/08/2024. Parte_1
Occorre, quindi, soltanto esaminare la teorica fondatezza della domanda ai sensi del principio della c.d. “soccombenza virtuale” ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio, per avere parte attrice insistito per una pronuncia sul punto.
Orbene, in merito ad esse, ritiene lo scrivente che l'illegittimità dell'ordinanza impugnata sia resa evidente dall'archiviazione in autotutela del provvedimento contestato, emergendo ictu
oculi la fondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 14, ultimo comma, della Legge n.
689/1981 proposta dall'opponente, da cui discende l'affermazione di soccombenza virtuale a carico di parte convenuta;
ne consegue che, tenuto anche conto della circostanza che l'annullamento in autotutela del provvedimento sanzionatorio è avvenuto solo dopo
5 l'instaurazione del presente giudizio e l'avvenuta notificazione all' del ricorso CP_2
introduttivo, sussiste pienamente la condizione di addebitabilità all'Istituto della introduzione della causa, sicché le spese di lite, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., vanno poste a carico dell' nella misura determinata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, CP_2
attenendosi ai minimi tariffari, stante la semplicità della materia e la condotta immediatamente resipiscente dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4278 ruolo generale lavoro dell'anno 2024 promosso da Parte_1
, nella qualità di legale rapp.te della “
[...] Controparte_1
, contro l in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante p.t., così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione proposto da con ricorso depositato il Parte_1
06/08/2024;
2) condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che CP_2
liquida in complessivi € 886,00 per compensi, ed € 43,00 per spese, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi, IVA, se dovuta e Cassa, nella misura di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 17.3.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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