Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/05/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 6018/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata in [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Enrico Giuseppe Bet, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte attrice -
contro
, C.F. , nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente, contumace
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per parte attrice: “Piaccia al Tribunale di Genova:
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da , nata in [...] il Parte_1
04.01.1991, C.F. , e , nato in [...] il CodiceFiscale_3 Controparte_1
presso il Comune di Arenzano, Anno 2024, Numero 28, Parte II, Serie C;
disporre l'affidamento super esclusivo delle figlie minori, , nata a [...]
Genova il 07.07.2013, ed , nata a [...] il [...], alla madre, con Persona_2
collocazione anagrafica presso la stessa;
determinare il regime di visita per il padre meglio visto nell'interesse delle minori, disponendo eventualmente visite protette a cura dei servizi sociali;
porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla IG.ra un assegno CP_1 Pt_1
di mantenimento mensile in favore delle figlie pari a complessivi € 400,00 da versare entro il giorno 10 di ogni mese;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
stabilire che le spese straordinarie necessarie per le figlie saranno sostenute al 50% dai genitori;
per la loro individuazione si terrà conto del verbale ex art. 47 O.G. del 15.09.2016 del Tribunale di Genova, Sez. IV – Famiglia, da intendersi parte integrante del presente ricorso.
Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/06/2024 e ritualmente notificato, la IG.ra Parte_1
ha chiesto che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Marocco in data 24/10/2010 con il IG. dalla cui unione erano nate le figlie minori Controparte_1
Per_ e , rispettivamente in data 07/07/2013 e in data 26/03/2020, e da cui si era separata Per_1
consensualmente come da verbale del 16/01/2023 omologato dal Tribunale di Genova in data
02/02/2023, chiedendo che venisse disposto l'affidamento super esclusivo a sé delle figlie in luogo del regime condiviso ivi stabilito e che venisse aumentato il contributo economico a carico del padre per il mantenimento delle minori da € 200,00 ed € 400,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha allegato che il convenuto, circa nove mesi dopo la separazione, aveva fatto rientro nel paese di origine e da allora non era più rientrato in Italia, non contribuendo al loro mantenimento e delegando integralmente ogni incombente relativo al loro accudimento ed educazione alla madre. Nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo effettuata ai sensi dell'art. 5 della
Convenzione dell'Aja del 15/11/1965, il IG. non si è costituito in giudizio né CP_1
è comparso alla prima udienza del 17/12/2024, rimanendo contumace, sicché la causa, ritenuta sufficientemente matura per la decisione alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, previa adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, è stata rinviata all'udienza cartolare del 13/03/2025 per la precisazione delle conclusioni, che parte attrice ha precisato come in epigrafe, ed è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di divorzio, a cui il convenuto non si è opposto rimanendo contumace, deve certamente essere accolta sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) lett.
b della Legge 01/12/1970, n. 898.
I coniugi si sono infatti separati consensualmente come da verbale del 16/01/2023 omologato dal Tribunale di Genova in data 02/02/2023, e da allora hanno vissuto separati senza che vi sia in oggi alcuna possibilità di ricostruzione della comunione morale e materiale, come confermato dalle dichiarazioni rese da parte attrice all'udienza e dal fatto che il convenuto abbia fatto definitivamente rientro nel proprio paese di origine come emerso dall'esito positivo della notifica.
Quanto al regime di affidamento delle figlie minori, come è noto ai sensi dell'art. 337 quater c.c. l'affido dei figli ad un solo genitore può essere disposto qualora l'affido all'altro genitore sia contrario all'interesse dei minori, ossia nelle ipotesi in cui quest'ultimo assuma comportamenti pregiudizievoli per la cura e l'educazione della prole oppure laddove, per ragioni oggettive o soggettive (come ad esempio il trasferimento altrove), il genitore presenti carenze o incapacità ad occuparsene, abdicando di fatto la propria responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie, all'udienza del 17/12/2024 la IG.ra ha riferito che il marito, dopo Pt_1
la separazione, ha fatto rientro in Marocco ove nel giugno 2024 ha subito un grave infortunio sul lavoro cadendo da una scala a seguito del quale è rimasto paralizzato e non riesce nemmeno più a parlare.
Pertanto, a fronte dell'impossibilità oggettiva del padre di occuparsi delle figlie minori e di collaborare nella gestione delle stesse, appare maggiormente conforme al superiore interesse delle medesime disporne l'affidamento esclusivo alla madre IG.ra potendo così ella Pt_1 far fronte anche da un punto di vista amministrativo e burocratico alle loro esigenze di vita ordinarie, con facoltà di assumere ogni decisione ivi comprese quelle di maggior importanza inerenti l'educazione, l'istruzione, la residenza e la salute della medesima, senza necessità del preventivo consenso del padre ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Quanto al regime di frequentazione, a fronte della precarietà delle condizioni di salute del padre e dell'impossibilità di fare rientro in Italia per far visita alle figlie, appare opportuno stabilire che ogni eventuale e futuro contatto padre-figlie venga rimesso alla volontà delle stesse e alla valutazione della madre affidataria, la quale si è resa disponibile ad effettuare periodiche videochiamate, laddove praticabili, e ha dichiarato di fare spesso rientro in
Marocco al fine di consentire alle figlie di mantenere i contatti con le famiglie di origine.
Per quanto riguarda il contributo paterno al mantenimento delle figlie minori, come è noto la sua quantificazione ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita del figlio in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337 ter, co. IV, c.c.
Orbene, nel caso di specie, tenuto conto dell'attuale impossibilità oggettiva per il IG.
[...]
di svolgere un'attività lavorativa e fatto salvo l'eventuale concorso degli ascendenti CP_1
paterni, appare congruo confermare l'importo stabilito a suo carico per il mantenimento delle figlie minore ad € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016.
L'assegno unico di famiglia verrà invece percepito integralmente dalla madre in qualità di genitore affidatario esclusivo della minore come per legge.
Per quanto concerne infine le spese di lite, stante la natura della causa e tenuto conto dell'incolpevole impossibilità del convenuto di partecipare al giudizio svoltosi nel prevalente interesse delle figlie minori, appare conforme a giustizia disporre che le stesse rimangano a carico della ricorrente e per essa dell'Erario stante l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a LE (Marocco) in data 24/08/2010
e successivamente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Arenzano (GE) al N.
28 Parte II Serie C Anno 2024, tra i IGnori
e Parte_1 Parte_2
le figlie minori e nate a Genova
[...] Persona_1 Persona_2
rispettivamente il 07/07/2013 e il 26/03/2020, in via super esclusiva alla madre, con collocazione prevalente ed abitativa presso la stessa in Arenzano (GE), Via Del Mare n. 33 e diritto di visita con il padre come in parte motiva;
DISPONE che la madre affidataria esclusiva delle minori possa esercitare autonomamente tutti i poteri connessi alla responsabilità genitoriale e quindi assumere ogni decisione relativa alla figlia senza necessità di consultare l'altro genitore e con facoltà di firmare autonomamente ogni documentazione inerente alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza delle figlie e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità delle figlie validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
PONE a carico del IG. un contributo al mantenimento ordinario delle Controparte_1
figlie minori pari ad € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascuna), oltre rivalutazione Istat come per legge, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese in favore della IG.ra Parte_1
oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016;
l'Assegno Unico di famiglia verrà invece percepito integralmente dalla madre affidataria;
Spese di lite irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Arenzano (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 11/04/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni